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331. (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)

Art. 331. (integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)

0 Codice di procedura civile

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Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01)
Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza. In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 , Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_784 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01)
Notificazione dell'impugnazione - interruzione del processo - morte della parte - Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni. In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01)
Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione. Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01)
Morte della parte costituita - Costituzione spontanea di alcuni eredi - Interruzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi – Omissione - Nullità della sentenza - Effetti. La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Atti - rettificazione ed annotazioni - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02)
Intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente - interveniente adesivo dipendente - Facoltà processuali - Acquiescenza della parte adiuvata alla decisione - Potere di impugnazione autonoma o incidentale dell'intervento - Esclusione - Fattispecie. La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell'atto di nascita finalizzato all'espunzione dell'indicazione come genitore della madre sociale dall'atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto. (In applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest'ultima). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)
Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)
Impugnazione incidentale tardiva - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni – Fattispecie. In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)
Societa' - trasformazione - in genere - Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)
Cause scindibili e inscindibili - in genere - Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia - aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni. La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)
Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione. In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023 (Rv. 668576 - 01)
Ammissibilita' del ricorso - Ricorso per cassazione avverso una decisione di rigetto della revocazione - Precedente annullamento in cassazione della sentenza revocanda - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023 (Rv. 668576 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)
Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza. Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0728, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Procedimento civile - successione nel processo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)
A titolo particolare nel diritto controverso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento. Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01)
Cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Fondamento - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Fattispecie. La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso – Cass. n. 8835/2023
Procedimento civile - interruzione del processo - in genere - Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso - Interruzione automatica - Necessaria riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio dalla conoscenza della causa interruttiva - Art. 305 c.p.c. - Applicabilità delle norme sulla rinnovazione della notificazione nulla.   L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8835 del 29/03/2023 (Rv. 667509 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307   Corte Cassazione 8835 2023 …...
Giudizio risarcitorio civile – Cass. n. 7189/2023
Assistenza e beneficenza pubblica - in genere - Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - "Denuntiatio litis" - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.   Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente confìgurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7189 del 10/03/2023 (Rv. 667386 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 7189 2023 …...
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori – Cass. n. 6596/2023
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6596 del 06/03/2023 (Rv. 667079 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 6596 2023 …...
Cessazione in appello – Cass. n. 6016/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - impiego pubblico - concorsi - in genere - Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.   La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023 (Rv. 667025 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 6016 2023   …...
Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 5816/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore – Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.   Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 5816 2023 …...
Regolare notifica dell'appello principale – Cass. n. 5166/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.   In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 5166 2023 …...
Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti – Cass. n. 5084/2023
Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Appello incidentale - Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omessa notifica dell'appello incidentale a un litisconsorte necessario - Nullità - Rilevabilità solo su eccezione del litisconsorte pretermesso - Ragioni.   Se l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343   Corte Cassazione 5084 2023 …...
Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale – Cass. n. 5084/2023
Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale - Appello principale proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno - Appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice non notificato al responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.   In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343   Corte Cassazione 5084 2023 …...
Responsabilità diretta per fatto proprio – Cass. n. 4303/2023
Responsabilità civile - genitori e tutori - in genere - Responsabilità - Natura giuridica - Individuazione - Responsabilità diretta per fatto proprio - Sussistenza - Responsabilità concorrente con quella del minore - Configurabilità - Conseguenze.   La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Domanda risarcitoria proposta nei confronti di un soggetto minore di età – Cass. n. 4303/2023
Responsabilità civile - genitori e tutori - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – adesivo - dipendente - Domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.   Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Litisconsorzio necessario processuale – Cass. n. 4303/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.   Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede – Cass. n. 3391/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili - Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.   Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 3391 2023 …...
Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale – Cass. n. 24834/2022
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio - Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale - Litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio - Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze.   La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24834 del 17/08/2022 (Rv. 665561 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_784   Corte Cassazione 24834 2022 …...
Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore – Cass. n. 23904/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.   La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 (Rv. 665384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_269   Corte Cassazione 23904 2022 …...
Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.   In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 19274 2022 …...
Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Cass. n. 9013/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento.   La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9013 del 21/03/2022 (Rv. 664555 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 9013 2022 …...
Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune – Cass. n. 41490/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - in genere - Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione.   Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un 'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p. c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_103   Corte Cassazione 41490 2021 …...
Chiamata in causa del terzo garante – Cass. n. 33481/2021
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento - Dovere del giudice - Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. - Necessità.   Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 33481 2021 …...
Avverso decreto che decide reclamo su affidamento del figlio minore di età – Cass. n. 31498/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Ricorso per cassazione - Avverso decreto che decide reclamo su affidamento del figlio minore di età - Parti del giudizio - Pubblico Ministero - Esclusione - Notifica del ricorso al solo Pubblico Ministero - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.   In tema di ricorso per cassazione, avverso il decreto che ha deciso il reclamo sull'affidamento di un figlio di età minore, qualora il ricorrente non notifichi l'impugnativa all'altro genitore, che risulti essere l'unico contraddittore necessario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, neppure consentendo l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la notificazione effettuata dal ricorrente al P.M. presso il giudice "a quo", se non venga dimostrato uno specifico interesse del suo ufficio ad essere parte del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31498 del 03/11/2021 (Rv. 663265 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 31498 2021 …...
Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile – Cass. n. 29288/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi regionali - tributi propri della regione - Fallimento di società di persone o dell'imprenditore inizialmente ritenuto individuale - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile - Giudizio di reclamo - Originari creditori istanti - Posizione processuale - Litisconsorti necessari - Sussistenza.   Gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del socio dichiarato fallito in estensione contro la pronuncia di estinzione del reclamo ex art 18 l. fall. per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine assegnato dal giudice, nei confronti di uno dei creditori che avevano richiesto il fallimento della società di persone). Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29288 del 21/10/2021 (Rv. 662931 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 29288 2021 …...
Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso – Cass. n. 28298/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.   Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 28298 2021 …...
Obbligo di consentire la partecipazione del genitore – Cass. n. 23793/2021
Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Procedimento di adottabilità - Giudizio di appello e di cassazione - Obbligo di consentire la partecipazione del genitore - Tramite la notifica dell'impugnazione o disponendo l'integrazione del contraddittorio.   Nel procedimento di adottabilità, l'art. 10 della legge n. 183 del 1984 prevede la nomina del difensore d'ufficio del genitore del minore, parte necessaria, quando ha inizio la procedura, e pertanto in relazione al primo grado del giudizio; trattasi di disciplina speciale, derogatoria del diritto comune e pertanto di stretta interpretazione, che non è perciò suscettibile di estensione al grado di appello, nel quale la partecipazione del genitore è assicurata tramite la notifica dell'impugnazione, o disponendo l'integrazione del contraddittorio in suo favore, adempimenti sufficienti ad assicurare l'effettività della tutela giuridizionale. (La S.C. ha espresso il principio in un giudizio in cui al padre, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato nominato in primo grado un difensore di ufficio, che si era costituito, aveva ricevuto la notifica dell'impugnazione,ed era comparso in secondo grado solo per dichiarare che il suo difeso non intendeva costituirsi, cosicché la Corte d'Appello lo aveva correttamente dichiarato contumace) Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 23793 del 02/09/2021 (Rv. 662381 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 23793 2021 …...
Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione – Cass. n. 23313/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Rito camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - Irrilevanza - Limiti.   Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_739   Corte Cassazione 23313 2021 …...
Sentenze non definite – Cass. n. 21173/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale - Riserva di impugnazione - Necessità - Insussistenza.   La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive é necessaria soltanto per le impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza; in tale ipotesi, tuttavia, il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale perde efficacia. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21173 del 23/07/2021 (Rv. 661931 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340   Corte Cassazione 21173 2021 …...
Tempestività della notificazione del controricorso – Cass. n. 20847/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Spese giudiziali civili - controricorso - Soccombenza del ricorrente - Rifusione delle spese di lite al controricorrente - Tempestività della notificazione del controricorso - Accertamento - Necessità - Termine - Decorrenza.   Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente vanno ricomprese quelle del controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20847 del 21/07/2021 (Rv. 662052 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385   Corte Cassazione 20847 2021 …...
Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti – Cass. n. 19379/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari - Ammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Fondamento.   La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19379 del 07/07/2021 (Rv. 661746 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 19379 2021 …...
Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Cass. n. 11724/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze. In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l’atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2909 …...
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 10480/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Ipoteca per credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio. Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10480 del 21/04/2021 (Rv. 661245 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Appello proposto nei confronti dei genitori – Cass. n. 6515/2021
Impugnazioni civili - appello - legittimazione – passiva - Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità. In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Proc_Civ_art_163_1 Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Omesso deposito dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 4791/2021
Procedimento civile - notificazione - nullita' - Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze. Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Cass. n. 4665/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Dichiarazione di adottabilità - Giudizio di appello – Cass. n. 1472/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - opposizione - procedimento – impugnazione - Famiglia - Dichiarazione di adottabilità - Giudizio di appello - Genitori del minore - Curatore speciale del minore - Litisconsozrio necessario - Sussistenza. In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983 attribuisce ai genitori del minore ed al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento, pure in appello quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove tali parti non abbiano proposto il gravame. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1472 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Cass. n. 24928/2020
Procedimento civile – facoltativo - procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza. La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24928 del 06/11/2020 (Rv. 659268 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 corte cassazione 24928 2020 …...
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Cass. n. 24639/2020
Impugnazioni civili - cause scindibili e inscindibili - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni. Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_331 corte cassazione 24639 2020 …...
Danno erariale - soggetti solidalmente responsabili – Cass. n. 23903/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento. In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1 corte cassazione 23903 2020 …...
Violazione - litisconsorzio necessario – Cass. n. 23315/2020
Procedimento civile - litisconsorzio – necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 corte cassazione 23315 2020 …...
Cause scindibili e inscindibili - Cass. n. 21366/2020
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Presupposti. Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21366 del 06/10/2020 (Rv. 659563 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_109, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_331 corte cassazione 21366 2020 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Cass. n. 12887/2020
Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901 corte cassazione 12887 2020 …...
Impiego pubblico privatizzato -Cass. n. 12444/2020
Impiego Pubblico - Impiegati Dello Stato - Pubblico impiego privatizzato - Controversia sul rapporto di lavoro che coinvolga questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale - Introduzione contestuale nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza - Causa inscindibile in sede di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva del lavoratore nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Condizioni. -impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive In tema di impiego pubblico privatizzato, le controversie sul rapporto di lavoro che coinvolgano questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale individuano, qualora introdotte contestualmente nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza presso il quale si assume debbano avvenire i versamenti contributivi, una causa inscindibile in sede di impugnazione. Conseguentemente il lavoratore che riceva l'impugnazione proposta dall'ente di previdenza è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale e quindi del datore di lavoro, con riferimento alle ragioni sostanziali comuni al rapporto di lavoro ed a quello previdenziale. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12444 del 24/06/2020 (Rv. 658102 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_331 corte cassazione 12444 2020 …...
impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. n. 12174/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Fattispecie. Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 corte cassazione 12174 2020 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Cass. n. 11268/2020
Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario - Soggetti - Contenuto minimo a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario. In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020 (Rv. 658143 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_617 CORTE CASSAZIONE 11268 2020 …...
Obbligazioni in genere - Inscindibilità delle cause - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)- Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 04/06/2020 (Rv. 657995 - 01
Soggetti legati da vincolo di solidarietà attiva o passiva - Inscindibilità delle cause - Esclusione - Fondamento. L'ipotesi di solidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all'applicazione dell'art. 331 c.p.c., in quanto ogni danneggiato, come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l'integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l'effetto di scindere il rapporto processuale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 04/06/2020 (Rv. 657995 - 01 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2055 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)
Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee"- Sussistenza - Ragioni. Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale- revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") In genere. Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l’atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901 …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8329 del 29/04/2020 (Rv. 657590 - 01)
Modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - in genere Cartella esattoriale - Impugnazione - Vizio proprio di motivazione -Imputabilità al concessionario - Esclusione - Fondamento. In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8329 del 29/04/2020 (Rv. 657590 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)
Notificazione dell'impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Differenze - Omessa notifica nelle cause scindibili - Conseguenze. La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitu' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)
“Actio negatoria servitutis” - Litisconsorzio necessario - Condizioni - Conseguenze nella fase di appello - Obbligo di verifica preliminare da parte del giudice - Sussistenza - Omesso ordine d'integrazione del contraddittorio - Conseguenze. In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1079 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01)
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01)
Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla S.C. per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Mancato perfezionamento della notifica - Concessione nuovo termine - Limiti. In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art_ 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_142, Cod_Proc_Civ_art_331 IMPUGNAZIONI CIVILI CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)
Litisconsorzio processuale - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Giudizio di cassazione - Deduzione di “error in procedendo” - Conseguenze - Fattispecie. In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_360_1 PROCEDIMENTO CIVILE LITISCONSORZIO NECESSARIO   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel giudizio concluso con la sentenza revocanda - Difetto di integrità del contraddittorio -Fondamento - Conseguenze. In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_157 IMPUGNAZIONI CIVILI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE PROCEDIMENTO   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - posizione processuale delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Litisconsorzio processuale necessario fra le parti del giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze. In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_392 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE GIUDIZIO DI RINVIO     …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 03)
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze. In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Fidejussione - rapporto tra creditore e fidejussore - beneficio di escussione - Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01)
Litisconsorzio - eccezioni opponibili dal fidejussore - Fase introduttiva del giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Giudizi di impugnazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili In genere. Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione). Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1944, Cod_Civ_art_1945, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie. L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 01)
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i plurimi soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento. Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Cass. Ord. 15714/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili . Integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Limiti - Fondamento. Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. 14379/2019
Fatto illecito - Pluralità di responsabili - Domanda cumulativa di risarcimento dei danni - Sentenza di condanna - Impugnazione - Cause scindibili - Configurabilità - Limiti - Accertamento della responsabilità di uno dei convenuti - Carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento della responsabilità degli altri - Conseguenze - Fattispecie. Responsabilità civile - solidarietà. Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di un sinistro provocato da una lastra di ghiaccio, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri conducenti coinvolti nell'incidente ed evocati nel giudizio primo grado, avendo la società concessionaria fondato il gravame sulla sola insussistenza della propria responsabilità, senza attribuire rilevanza, neanche in termini di concausalità, al contributo degli altri automobilisti nella produzione dell'evento). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14379 del 27/05/2019 (Rv. 654091 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2055 – …...
Notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi - Cass. 14266/2019
Morte o perdita di capacità della parte contumace: integrazione del contraddittorio - Impugnazioni civili - notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. - Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini. Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E', tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14266 del 24/05/2019 (Rv. 654033 - 01) Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331- Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili Cod. Proc. Civ. art. 328 - Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta Cod. Proc. Civ. art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - – Cass. 13593/2019
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Evocazione in giudizio come litisconsorti l'alienante e l'acquirente - Estinzione della società alienante per cancellazione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fenomeno successorio - Sussistenza - Concessione di termine per la corretta instaurazione del contraddittorio - Necessità. Società - di capitali. In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13593 del 21/05/2019 (Rv. 654200 - 02) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2901 – CondizioniCod. Civ. art. 2902 – Effetti Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integraizone del contraddittorio in cause inscindibili …...
Cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione – Cass. 12317/2019
Persona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio". Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 299 – Morte o perdita della capacità prima della costituzione Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto …...
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11215 del 24/04/2019 (Rv. 653592 - 01)
Azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Azione diretta del danneggiato - Appello proposto dal solo assicuratore in punto di "quantum debeatur" - Necessità del litisconsorzio con il proprietario del veicolo danneggiante - Fondamento. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al "quantum debeatur", nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11215 del 24/04/2019 (Rv. 653592 - 01) Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Cause scindibili e inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fattispecie. L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Intervento del singolo condomino - Mancata notificazione a quest'ultimo dell'atto di appello - Omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità - Costituzione volontaria del condomino pretermesso - Accettazione della decisione di secondo grado - Irrilevanza - Fondamento. L'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall'amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_1131 …...
Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7927 del 20/03/2019
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Domanda risarcitoria e restitutoria proposta nei confronti della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Domanda di restituzione dell'intero bene proposta da tutti i comproprietari - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omissione - Conseguenze. La domanda di restituzione dell'intero bene proposta "pro indiviso" congiuntamente da tutti i comproprietari del fondo del quale si assume l'occupazione usurpativa determina un litisconsorzio necessario processuale che realizza una ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7927 del 20/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Cessione di credito, contratto a favore di terzo, subingresso nei diritti del debitore - Azione del cessionario, del terzo o del creditore subentrato - Esercizio anche nei confronti del cedente, dello stipulante o del debitore - Conseguenze - Litisconsorzio unitario - Configurabilità - Giudizio di impugnazione - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Integrazione del contradditorio - Necessità. Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019 Cod_Civ_art_1259, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1411, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Litisconsorzio necessario - in genere disboscamento irreversibile non autorizzato di un fondo
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere disboscamento irreversibile non autorizzato di un fondo - sanzione consistente in ordine di rimessione in pristino attraverso attività specifica emesso nei confronti dei proprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta - giudizio di opposizione - litisconsorzio necessario - sussistenza - fondamento.  sanzioni amministrative - applicazione - esecuzione forzata in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018 In tema di sanzione amministrativa relativa a disboscamento non autorizzato di un fondo, consistente non nell'obbligo di pagare una somma di denaro, ma nell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso ripiantumazione emesso nei confronti dei comproprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta, al relativo giudizio di opposizione devono prendere parte, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti tenuti ad adempiere a suddetto obbligo di "facere", risultando altrimenti la pronuncia di riduzione in pristino "inutiliter data", siccome non eseguibile verso quanti non siano stati chiamati in causa. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018   …...
Impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione - in genere minorenne
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo -   procedimento civile - capacità processuale - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018 Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018   …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - in genere - assicurazione RCA - cause connesse con pluralità di parti (danneggiato, assicurato, assicuratore) - rapporti - nesso di dipendenza - sussistenza - conseguenze - inscindibilità nel giudizio di impugnazione - frazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente – esclusione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 …...
Inscindibilità delle cause
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - inscindibilità delle cause in sede di impugnazione – ambito – litisconsorzio necessario processuale – integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - omissione – conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018 >>> Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018 …...
Giudizio tra il creditore ed un condebitore
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - obbligazioni solidali - giudizio tra il creditore ed un condebitore - sentenza favorevole al secondo - opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - limiti - estensione ai rapporti inscindibili - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018 >>> In tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. - che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018 …...
Chiamata di terzo in garanzia impropria
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - chiamata di terzo in garanzia impropria - scindibilità in appello della causa di garanzia - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018 >>> Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018 …...
Reclamo contro decisione commissario usi civici
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Reclamo contro decisione commissario usi civici - Notificazione ai litisconsorti necessari nel termine perentorio ex art. 32 l. n. 1766 del 1927 - Necessità - Fondamento - Garanti - Esclusione – Fondamento - Usi civici - impugnazioni – termini - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21552 DEL 03/09/2018 Ai sensi dell'art. 4 l. n. 1078 del 1930, che prevede, a pena di inammissibilità, la notifica, entro il termine perentorio di giorni trenta, del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici a tutti coloro che, nella causa principale, hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma di essa, va escluso che debba essere integrato il contraddittorio anche nei confronti dei garanti poiché la domanda di garanzia impropria è fondata su un titolo diverso da quella di accertamento degli usi civici e, pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di inscindibilità della causa, non sussiste un litisconsorzio necessario.   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018
Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018 …...
Impugnazioni civili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018
Intervento o chiamata in causa - Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità - Sussistenza - Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità. Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018
Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza - Effetto - Inscindibilità delle cause anche in appello - Omessa notifica dell’impugnazione nei confronti dell’interventore - Conseguenze. A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5907 del 12/03/2018 (Rv. 647437 - 01)
Reclamo - Curatore e creditori istanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Omissione da parte della corte di appello - Conseguenze - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio - Necessità. L'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore ed alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché nel caso di mancata notifica del ricorso nei confronti di una di esse, la corte d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La violazione della richiamata norma da parte del giudice del reclamo comporta la cassazione, anche d'ufficio, della sentenza impugnata e la remissione della causa al medesimo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5907 del 12/03/2018 (Rv. 647437 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Obbligazioni in genere - solidarieta' - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017
Condebitori solidali – Transazione stipulata tra il creditore ed uno solo dei condebitori – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento - Conseguenze. In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017
Impugnazione di delibera assembleare da parte di più condomini - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposto solo da alcuni condomini - Riforma della decisione di primo grado - Estensione, anche del capo sulle spese, ai condomini non appellanti - Fondamento. In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017
Impugnazione della sentenza proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. Nel caso di chiamata in garanzia, l’impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell’appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la sentenza della corte di merito, che aveva accolto l’impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017   …...
Pubblico ministero in materia civile - intervento - facoltativo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17024 del 10/07/2017
Invalidità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" - Azione concernente lo stato o la capacità delle persone - Esclusione - Conseguenze. Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17024 del 10/07/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017
Cause scindibili - Unicità della sentenza su distinti rapporti giuridici - Impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse - Conseguenze - Ordine del giudice di notificazione dell’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa - Omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice - Sospensione del processo fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016
Pluralità di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza - Mancata riunione - Svolgimento e decisione delle stesse in modo contestuale, con identico collegio e relatore - Conseguenze - Decisione di una delle impugnazioni - Improcedibilità delle altre - Esclusione - - Limiti - Fondamento. L'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto - come nella specie - chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse). La decisione di una delle impugnazioni non precedentemente riunite, inoltre, non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016   …...

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