codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 330. (1) (luogo di notificazione della impugnazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 330. (1) (Luogo di notificazione della impugnazione)
1. Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.
L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404
Opposizione di terzo
luogo di notificazione
corte
cassazione
26704
2020

Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.
L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404
corte
cassazione
26704
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento.
La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020 (Rv. 659200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_330
CORTE
CASSAZIONE
20527
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità.
L'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. Tale disposizione, essendo dettata esclusivamente al fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi alla sua esecuzione fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione effettuata al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario giacché, in questo caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera diligente agli obblighi che le incombono per la ritualità della notifica stessa che, in siffatta forma, vale ancora più a fare raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 (Rv. 658511 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330

Procedimento civile - capacita' processuale - Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti.
E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020 (Rv. 658312 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_330
corte
cassazione
14245
2020

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.
È nullo, nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330

Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla S.C. per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Mancato perfezionamento della notifica - Concessione nuovo termine - Limiti.
In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art_ 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_142, Cod_Proc_Civ_art_331
IMPUGNAZIONI CIVILI
CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 -presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325
IMPUGNAZIONI CIVILI
TERMINI BREVI

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141

Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".
Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_358

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Inesistenza della notificazione - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.
La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_156

Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.
In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019 (Rv. 654121 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2504.2 – Effetti della fusione
Cod. Proc. Civ. art. 110 – Successione nel processo
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazione

Domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell'atto di appello - Omessa indicazione dell'indirizzo PEC in atti - Irrilevanza - Notificazione presso l'indirizzo PEC notificato al Consiglio dell'Ordine - Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Nullità - Eccezione.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019 (Rv. 654325 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 170 – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazioe

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
9517
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
corte
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9517
2019

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.
L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - notificazione alla parte presso il procuratore "ex" art. 330, comma 1, c.p.c. - notificazione effettuata al procuratore costituito in tale qualità - equivalenza piena alla prima - sussistenza - validità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27012 del 24/10/2018
>>> La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27012 del 24/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - notificazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale - nullità - esclusione – identificazione della vera parte - lettura complessiva dell'atto - sufficienza - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26489 del 19/10/2018
>>> La notificazione del ricorso per cassazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata,e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse dell'Agenzia delle entrate, soggetto che era estraneo al giudizio, svoltosi sin dall'inizio nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26489 del 19/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – presso il procuratore costituito - morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - ultrattività del mandato - configurabilità - conseguenze -notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018
>>> In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018

Procedimento civile - capacità processuale - in genere - minorenne - raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - impugnazione - instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018
>>> Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti.
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018

Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018

Notificazione di atti processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti.
La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze processuali - Ultrattività del mandato ai fini della ricezione della notifica dell'atto di appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione proposto dal difensore della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017

Notificazione dell'impugnazione al difensore di un ente locale territoriale presso la sede dell’ente nonostante l’elezione di domicilio in luogo diverso – Validità – Limiti - Fondamento.
È valida la notificazione dell'atto di appello al difensore di un ente locale territoriale, che pure abbia per il primo grado eletto domicilio altrove, eseguita presso la sede legale dell'ente medesimo, nella quale il difensore era ed è incardinato, sul presupposto della coincidenza in quel luogo della sua Avvocatura, dovendosi equiparare la consegna a persona addetta a tale sede, ove non si alleghi e non si provi che una diversa ubicazione di quegli uffici sia stata preventivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine, a una notifica allo studio del legale, e comunque risultando la notifica in quel luogo idonea a porre il professionista in grado di espletare tempestivamente il suo ministero col dispiegamento di una minimale diligenza e attività di autorganizzazione nello smistamento degli atti ricevuti, normalmente esigibile da una P.A.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22072 del 22/09/2017

Notifica del ricorso per cassazione - Mancato perfezionamento per mutamento del domicilio del difensore costituito - Rilevanza ai fini della tempestiva riattivazione del procedimento di notifica - Esclusione - Limiti.
Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l’onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l'attualità dell'indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017

Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Proroga dei termini di impugnazione - Esclusione.
Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14083 del 07/06/2017

Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14083 del 07/06/2017

Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto privo di capacità di stare in giudizio in corso di causa – Idoneità a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, ove l'evento non sia dichiarato o notificato da parte di quest'ultimo, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, anche ai fini della proposizione delle impugnazioni, non opera per il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017

Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017

Impugnazioni - Notificazione alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Equivalenza a quella effettuata nei confronti del procuratore nominativamente indicato - Ragioni.
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza della sentenza ad opera della parte per il tramite del proprio difensore tecnico, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità di resistere all'avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017

Notifica della sentenza presso il domicilio mutato senza previa comunicazione - Decorso del termine breve d'impugnazione - Inidonietà - Conseguenze.
Nel processo tributario, il cambiamento del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci, giusta l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione ed alle controparti costituite, sicché la notifica della sentenza d'appello effettuata presso il domicilio indicato come variato nella memoria di costituzione di appello, senza che, tuttavia, si sia provveduto ad adempiere quanto previsto dalla predetta norma, è nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, con conseguente ritualità della proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24920 del 06/12/2016

Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica al procuratore costituito - Necessità.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016

Ricorso per cassazione - Noficazione avvenuta presso l'indirizzo del difensore del destinatario - Mancato perfezionamento per errore materiale nella trascrizione del cognome - Rinnovazione tempestiva - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica.
Procedimento civile - notificazione - in genere.
La notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest'ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016

Elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado - Appello proposto dal difensore soltanto in favore di alcune di esse - Notifica del gravame, presso il medesimo difensore, anche nei confronti delle altre - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
In caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16311 del 04/08/2016

Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016

Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga - Esistenza di una autonoma organizzazione dello studio - Rilevanza - Condizioni e limiti.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016

Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga - Esistenza di una autonoma organizzazione dello studio - Rilevanza - Condizioni e limiti.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016

Ricorso per cassazione - Notificazione - A procuratore privo di ogni collegamento con l'intimato - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria - Esclusione.
Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016

Ricorso per cassazione - Notificazione - A procuratore privo di ogni collegamento con l'intimato - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria - Esclusione.
Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016

morte della parte destinataria della notifica dell'impugnazione avvenuta prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa - Art. 330, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina utilizzabile - Individuazione - Fondamento.
In caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l'impugnazione di quest'ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purchè sia eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016

Morte del contumace - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione agli eredi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015
In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015

Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede dell'ufficio giudiziario adito - Duplice notificazione della sentenza a cura della controparte - Presso il domicilio eletto ed in cancelleria - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per impugnare - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015
In materia di impugnazioni, quando il difensore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede dell'ufficio giudiziario adito, poiché la controparte ha comunque facoltà di notificargli la sentenza presso il domicilio irritualmente eletto, allorché essa abbia eseguito la notificazione non solo "in loco", ma anche presso la cancelleria del giudice adito ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, purché quest'ultima si sia perfezionata successivamente dal punto di vista del notificante (evenienza che assume il significato di una rinuncia "per facta concludentia" alla notificazione presso la cancelleria), il termine breve per impugnare la sentenza decorre dalla data della notificazione della stessa presso il domicilio eletto, da individuarsi con riferimento al momento in cui tale procedimento notificatorio risulti essersi perfezionato dal punto di vista del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015

Appello - Notifica ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché ex art. 330 cod. proc. civ. - Deposito presso la segreteria del giudice d'appello - Inesistenza - Fondamento - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché secondo quanto previsto dall'art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione non integra il requisito del "concreto collegamento con il destinatario della notifica", trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte personalmente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014

Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014

Impugnazione - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015
In tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art. 330 cod. proc. civ., ma l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Notificazione - Errore sull'identità del prenome del difensore - Esattezza del domicilio eletto - Esclusione di equivoci sull'effettivo destinatario della notificazione - Invalidità della notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014
Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l'errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014

Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015
Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015
L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015

Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Morte della parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015
Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. cod. proc. civ., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015

Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Ricorso per cassazione notificato al difensore della società estinta costituito nei gradi di merito - Ammissibilità.
La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014

Decesso della parte successivo alla sentenza di primo grado - Notificazione agli eredi precedentemente costituiti - Corretta instaurazione del contraddittorio - Mancata specificazione della loro qualifica - Irrilevanza - Fondamento.
Nell'ipotesi di decesso di una parte in epoca successiva alla sentenza di primo grado, il contraddittorio in appello s'instaura regolarmente ove si proceda, oltre che all'erronea notifica nei confronti del "de cuius", alla corretta notifica nei confronti delle altre parti costituite, sia pure senza richiami alla loro qualità di successori della parte deceduta, in quanto l'inosservanza di tale onere di specificazione non ha effetti invalidanti qualora siano stati evocati in giudizio tutti i soggetti rimasti come unici legittimati passivi sul piano processuale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24801 del 21/11/2014

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014

Notificazione direttamente alla parte - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni.
La notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell'atto, sicché è sanata ove l'intimato abbia notificato un controricorso, così svolgendo una propria attività difensiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.21505 del 10/10/2014

Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - Interruzione del processo - Necessità.
Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014

Notificazione direttamente alla parte - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21505 del 10/10/2014
La notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell'atto, sicché è sanata ove l'intimato abbia notificato un controricorso, così svolgendo una propria attività difensiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21505 del 10/10/2014

Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014

omessa dichiarazione - notificazione della sentenza e dell’impugnazione al procuratore – legittimazione ad impugnare del suddetto procuratore – condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta, in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta incapace, il medesimo è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione per la cui proposizione è richiesta la procura speciale - se la procura sia valida per gli ulteriori gradi del processo ed è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante.
Testo Completo:
Corte di Cassazione, Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2014_15295.pdf

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014

Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.
{tab integrale|orange}Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'Avv. Ma..ano Co.... convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Sogef s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 664.600.536, che assumeva a lui dovuta a titolo di cessione del credito maturato dalla cedente impresa edile Ma.. Bo.., appaltatrice dei lavori di costruzione di immobili da erigersi in Segrate, nei confronti della committente società Segrate 83 s.r.l., poi incorporata dalla convenuta Sogef.
La società convenuta si costituì, resistendo.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 17 gennaio 2005, pubblicata il 7 giugno 2005, accolse la domanda dell'attore, rilevando: che l'ammontare del credito ceduto consisteva nel corrispettivo dell'opera svolta dall'impresa Bo.. prima del giudizio per inadempimento contrattuale di quest'ultima; che in base al contratto il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito mensilmente su presentazione da parte dell'appaltatore di stati di avanzamento dei lavori vistati dalla direzione dei lavori; che l'attore aveva prodotto un verbale tecnico di liquidazione all'appaltatore di quanto a lui competeva in base agli accordi; che l'eccezione di prescrizione era infondata.
2. - Avverso questa sentenza la s.p.a. Sogef ha proposto appello, con atto notificato il 28 luglio 2005.
L'Avv. Co.... non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 luglio 2006, ha accolto il gravame e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha respinto tutte le domande proposte nel giudizio dall'Avv. Co...., condannandolo a rifondere le spese del doppio grado.
La Corte distrettuale ha ritenuto l'inesistenza del credito ceduto, avendo Sogef dimostrato, sia con le produzioni documentali, sia attraverso la prova orale, che l'impresa Bo.., dopo avere ricevuto da s.r.l. Segrate 83 l'incarico di realizzare le opere edili, non aveva in realtà eseguito nessuna opera nel cantiere, cedendo, di fatto, alla s.r.l. Erreduemme Costruzioni, in violazione del contratto ed all'insaputa della committente, detto incarico. La Corte di Milano ha altresì sottolineato che Sogef, a seguito di ciò, aveva introdotto una controversia civile per sentire accertare l'intervenuta Ri....luzione del contratto di appalto, nel corso della quale il giudice istruttore, in accoglimento di apposita istanza ex art. 700 cod. proc. civ., ordinava all'impresa Bo.. il rilascio del cantiere; e che, da quel momento in poi, l'impresa Bo.. non aveva più preso possesso del cantiere e tutte le opere erano state eseguite dalla Erredueemme Costruzioni ed alla stessa integralmente pagate. Di qui la conclusione che "in data 30 marzo 1990, il credito ceduto da impresa Bo.. all'Avv. Ma..ano Co.... non esisteva affatto, dovendo, in ipotesi, considerarsi, in quel momento, alla stregua di un credito futuro; credito futuro, peraltro, che non è mai sorto, non essendo maturata, nemmeno in epoca successiva, alcuna ragione di credito in capo all'impresa Bo.. in forza del contratto di appalto stipulato con Segrate 83".
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello l'Avv. Co.... ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 giugno 2007, sulla base di tre motivi.
L'intimata ha resistito con controricorso.
In pRo..mità dell'udienza la controricorrente ha depositato una meMo..a illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 305 e 307 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza d'appello) il ricorrente deduce che la notifica dell'atto di appello da parte della s.p.a. Sogef è avvenuta in data 28 luglio 2005 al patrono di primo grado, l'Avv. Nicola Terzi, allorché questi era ormai privo di ius postulandi per essere stato cancellato, a partire dal 19 maggio 2005, dall'albo professionale a causa di sanzione disciplinare intervenuta in epoca precedente. Ad avviso del ricorrente, l'instaurazione...

Inesistenza - Nullità - Conseguenze della diversa qualificazione - Vizio attinente alla fase della consegna dell'atto - Criterio distintivo.
La notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità "ex tunc", soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione "ex ante" avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione - un qualche riferimento con il destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 30/05/2014

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
{tab massima|green}
Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
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FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"1. - La Banca della Campania S.p.a. ha chiesto la correzione dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da De.... Giuseppe avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C . V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal De.... per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Sostiene la ricorrente che l'intestazione dell'ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicala come Banca Popolare della Campania S.p.a. anziché come Banca della Campania S.p.a.. 2. - Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso è stato notificato al De.... presso l'avv. Francesco Ventrone, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della predetta ordinanza, nel domicilio eletto presso l'avv. Stefano Cattarula (studio legale avv. Coluzzi).
Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 3, la quale introduce un limite alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, prevedendo che il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente. Il limite in questione, operante anche ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (art. 330 c.p.c., comma 3), ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione de giudizio ed all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174; Cass., Sez. lav., 29 settembre 2004. n. 19576), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. L'inosservanza della disposizione che impone la notificazione del ricorso alla parie personalmente, anziché al procuratore giù costituito presso il domicilio eletto per il giudizio, non determina peraltro l'inesistenza della notifica, non traducendosi nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma risolvendosi nella mera violazione di una prescrizione in tema di forma, che da luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162 e 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 157, 164 cod. proc. civ.) (cfr. Cass,. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).
Nella specie, non essendo configurabile siffatta sanatoria, avuto riguardo alla mancala costituzione dell'intimato, occorrerà pertanto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione dell'errore materiale, mediante la fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio.
2. - Una volta sanalo il predella vizio, non sembrano poi esservi ostacoli all'accoglimento del ricorso, il quale è manifestamente fondato.
La lettura dell'ordinanza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende infatti evidente l'...

Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014

Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ.
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014

Ricorso per cassazione - Notifica della sentenza presso il domicilio eletto - Idoneità a far decorrere il termine breve - Deduzione dell'inammissibilità con il controricorso - Tardività del controricorso - Condizioni.
In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., anche per la stessa parte notificante. L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine breve non può, peraltro, essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 18/04/2014

Notificazione - Errore sull'identità del prenome del difensore - Esattezza del domicilio eletto - Esclusione di equivoci sull'effettivo destinatario della notificazione - Invalidità della notificazione - Esclusione.
Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l'errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014

Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito domiciliatario della parte ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento.
L'art. 330 cod. proc. civ., laddove sancisce l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario della parte, si applica al processo tributario, atteso che la specifica previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, - secondo il quale la notifica deve avvenire, salvo quella a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio - costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (riguardante le sole notificazioni endoprocessuali) e non anche all'art. 330 citato, che resta utilizzabile in favore del rinvio alle norme processuali codicistiche operate dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 cit., senza che a ciò osti la non obbligatorietà, in quel processo, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", essendo quest'ultima, in quanto non vietata, facoltativa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 460 del 13/01/2014

Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013

Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013

Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013

Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - Rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - Raggiungimento dello scopo della notificazione - Ammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - raggiungimento dello scopo della notificazione - ammissibilità dell'impugnazione - fondamento. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 13451 del 29/05/2013
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013

Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Difesa del Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo di funzionario delegato dell'Amministrazione statale o a mezzo avvocato dell'I.N.P.S. - Notifica della sentenza o della successiva impugnazione - Notificazione nei confronti dei funzionari o degli avvocati incaricati della difesa - Necessità.
Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, qualora la difesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nel giudizio di primo grado, sia stata assunta da un funzionario della stessa Amministrazione ovvero, in base ad eventuale convenzione, da un avvocato dell'I.N.P.S. (come consentito dall'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326), la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti dei funzionari o avvocati incaricati della difesa, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12730 del 23/05/2013

Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento.
La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013

capacità processuale - in genere - minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - impugnazione - notificazione al legale rappresentante - legittimità - esclusione - ignoranza incolpevole dell'evento da parte dell'impugnante - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013

Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità – Esclusione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indimente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7140 del 21/03/2013

Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità - Esclusione.
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - necessità - composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "overruling" - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013

Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie.
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013

Riunione di cause connesse - Principio di autonomia dei giudizi riuniti - Temperamento - Ammissibilità - "Ratio" - Condizioni - Fattispecie in tema di notifica d'impugnazione a parte rappresentata da differenti procuratori nei giudizi riuniti.
In tema di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è un principio suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa. Ne consegue che, ove alla parte, rappresentata da differenti procuratori nei giudizi oggetto di riunione, l'impugnazione di un capo di sentenza sia notificata presso il procuratore di un giudizio non pertinente al capo medesimo, non si ha inesistenza della notificazione, ma nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, qualora la parte si sia costituita in sede di gravame, potendovi acquisire conoscenza dell'attività processuale svolta dalle altre parti in ciascuno dei giudizi riuniti e potendovisi difendere nel merito delle richieste da loro avanzate.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9440 del 11/06/2012

Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità .
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012

Parte assistita in appello da due difensori - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore superstite - Necessità.
Il ricorso per Cassazione - che non può essere notificato presso il procuratore domiciliatario dell'intimato per essere il predetto procuratore deceduto - deve essere notificato, ove l'intimato sia stato assistito nel giudizio di appello anche da altro procuratore, non all'intimato personalmente ma presso detto procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/02/2012

Elezione di domicilio ex art. 330 cod. proc. civ. presso professionista diverso dal precedente - Mancata revoca del mandato rilasciato per tutti gli eventuali gradi di giudizio - Notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso il primo difendore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Costitituzione in giudizio della parte - Sanatoria - Ammissibilità.
Nel caso in cui nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente; con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 23/02/2012

Mancata costituzione delle parti - Notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito in primo grado - Validità - Esclusione - Alla parte personalmente - Necessità.
L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata costituzione delle parti è affetto da vizio di notifica, ove l'atto stesso, in violazione dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché alla parte personalmente. Pertanto, all'appellante deve essere fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012
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Requisiti - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. con riguardo alla facoltà di proporre appello incidentale - Nullità dell'atto di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011
Non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 163 cod. proc. civ., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011

Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011

Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011

Giudizio di appello - Atto di appello indirizzato a persona diversa dal procuratore costituito - Inesistenza - Configurabilità - Nullità - Esclusione - Fase della notifica - Ininfluenza - Identità di studio legale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità, in quanto l'erronea identificazione del soggetto, cui l'atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di notifica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto. (Nella specie, l'atto di appello era stato indirizzato, invece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24506 del 21/11/2011

Giudizio di appello - Atto di appello indirizzato a persona diversa dal procuratore costituito - Inesistenza - Configurabilità - Nullità - Esclusione - Fase della notifica - Ininfluenza - Identità di studio legale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità, in quanto l'erronea identificazione del soggetto, cui l'atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di notifica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto. (Nella specie, l'atto di appello era stato indirizzato, invece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24506 del 21/11/2011
fine
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