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329. (Acquiescenza totale o parziale)

Art. 329. (acquiescenza totale o parziale)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20536 del 21/07/2025 (Rv. 675531 - 02)
Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie. In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20536 del 21/07/2025 (Rv. 675531 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
>> Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18538 del 07/07/2025 (Rv. 675394 - 01)
Immobili adibiti ad uso di abitazione - ambito di applicazione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento. Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18538 del 07/07/2025 (Rv. 675394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01)
Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure. Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342   …...
Sentenza - contenuto - motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-02)
Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza . L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-01)
Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento. La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333 …...
Appello - incidentale - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)
Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Giudicato implicito - giudizio di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)
Ricorso da parte dell’appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell’appello - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione. In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 01)
Giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio - Deduzione in sede di legittimità - Limiti. La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Appello proposto dal medesimo litisconsorte – Cass. n. 18423/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - competenza civile - incompetenza - per territorio - Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.   Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_329   Corte Cassazione 18423 2022 …...
Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio – Cass. n. 9844/2022
Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.   Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 9844 2022 …...
Difetto di legittimazione passiva – Cass. n. 41019/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - in genere - Difetto di legittimazione passiva - Rilevabilità di ufficio - Limite del giudicato interno - Condizioni - Decisione "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.   Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 41019 2021 …...
Impugnazione limitata al capo della sentenza – Cass. n. 40844/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo nei confronti della società - Acquiescenza parziale - Esclusione - Estensione del gravame al capo relativo ai soci - Ragioni.   In tema di processo tributario, l'impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria non consente la formazione del giudicato interno sul capo relativo agli atti impositivi nei confronti dei soci, rispetto al quale non può ravvisarsi acquiescenza parziale tacita per la stretta ed indissolubile dipendenza dalla definitività della relativa decisione, il cui passaggio in giudicato non può che essere unitario attesa la pregiudizialità del primo sul secondo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40844 del 20/12/2021 (Rv. 663384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_295   Corte Cassazione 40844 2021 …...
Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.   Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 38024 2021 …...
Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado – Cass. n. 34539/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.   L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021 (Rv. 663032 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329   Corte Cassazione 34539 2021 …...
Contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 32179/2021
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Contratto a termine - Declaratoria di illegittimità del termine e risarcimento del danno - Impugnazione limitata alla prima questione - Giudicato interno sulla seconda - Esclusione - Impugnazione limitata al capo relativo alle conseguenze risarcitorie - Acquiescenza sul capo principale - Sussistenza - Fondamento.   In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l'impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità- dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l'inverso; ne consegue che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32179 del 05/11/2021 (Rv. 662691 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_333   Corte Cassazione 32179 2021 …...
Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto – Cass. n. 20315/2021
Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - In genere - Parte vittoriosa nel merito - Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 20315 2021 …...
Distinti atti dello stesso creditore- Cass. n. 15165/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione -  Opposizione allo stato passivo- Distinti atti dello stesso creditore- Inammissibilità- Esclusione- Ragioni. In tema di fallimento, qualora il creditore che abbia avanzato un'unitaria istanza di insinuazione al passivo in seguito proponga avverso l'esclusione di ciascun specifico credito due distinti atti di opposizione allo stato passivo, contestuali ed espressamente riferentesi l'uno all'altro, il secondo cronologicamente esaminato dal giudice non è inammissibile sulla base del c.d. principio di consumazione dell'impugnazione atteso che ciascuno si riferisce ad un singolo credito. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15165 del 31/05/2021 (Rv. 661402 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 6762/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità. La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie – Cass. n. 6126/2021
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti del pagamento - Definizione irrevocabile di ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio - Conseguenze sul rapporto tributario - Possibilità di contestare la debenza del tributo - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo cosi intatto l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del 05/03/2021 (Rv. 660695 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Rinvio prosecutorio - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni -Cass. n. 25877/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Rinvio prosecutorio - Oggetto - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni - Sussistenza – Ragioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - In genere. Nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020 (Rv. 659855 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342 "Reformatio in peius" corte cassazione 25877 2020 …...
Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Cass. n. 21369/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità. Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1 corte cassazione 21369 2020 …...
Impugnazione – acquiescenza – Cass. n. 21267/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Fattispecie. L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che potesse assumere univoco significato di atto di acquiescenza una comunicazione tra uffici dell'amministrazione che richiamava soltanto una pregressa presupposta rinuncia all'impugnazione, in relazione alla quale nulla risultava dimostrato). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21267 del 05/10/2020 (Rv. 659365 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329 Corte cassazione 21267 2020 …...
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Cass. n. 8645/2020
Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze. Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - In genere. E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909 corte cassazione 8645 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01)
Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Atto di precetto per somma determinata - Detrazione dall'importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva - Acquiescenza alla sentenza definitiva - Esclusione -Fondamento. Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Cass. n. 7454/2020
Decisione di merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento danni per accessione invertita e occupazione illegittima, la S.C. ha escluso la presenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla domanda risarcitoria, nella sentenza non definitiva di primo grado, che si era limitata a ritenere non perfezionato un accordo di cessione volontaria dell'area occupata, senza esaminare la predetta domanda, neppure al fine di ritenere sussistente l'"an" della pretesa). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909 corte cassazione 7454 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Ricorso incidentale tardivo - Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze. In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_0048 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)
Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie. Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342 IMPUGNAZIONI CIVILI IMPUGNAZIONI IN GENERALE ACQUIESCENZA   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 01)
Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità. L'acquiescenza contemplata dall'art_ 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_329 IMPUGNAZIONI CIVILI IMPUGNAZIONI IN GENERALE ACQUIESCENZA   …...
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione). Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto. In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369 …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 (Rv. 653628 - 01)
Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto. In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 (Rv. 653628 - 01)  Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324,  Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_ 342, Cod_Proc_Civ_art_ 366_1, Cod_Proc_Civ_art_ 369, Dlgs_14_2019_art_201 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. - Domanda - Modalità attuativa della divisione - Effetti – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019 Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di impugnazione ed era perciò passata in giudicato). Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019 Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_329 immobili non divisibili …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - interpretazione - giudice dell'esecuzione - spettanza - modalità - condizioni - limiti - impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - ammissibilità - fondamento - ricorribilità per cassazione della sentenza che decide sull'appello - ammissibilità – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018
Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento. In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018   …...
Processo tributario impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018
Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peiug" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Fattispecie. Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c (Fattispecie in cui la sentenza della C.T.R., pur in assenza di appello incidentale dell'ufficio finanziario parzialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dalla C.T.P.). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017
Impugnazione di delibera assembleare da parte di più condomini - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposto solo da alcuni condomini - Riforma della decisione di primo grado - Estensione, anche del capo sulle spese, ai condomini non appellanti - Fondamento. In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017
Interesse a proporre appello - Soccombenza pratica - Necessità - Soccombenza teorica - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità. Una soccombenza soltanto teorica in primo grado - che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017
Sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione - Appello del soccombente - Formulazione di specifici motivi solo sulla sussistenza del debito - Conseguenze - Riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione - Inammissibilità - Fondamento. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime, rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13047 del 24/05/2017
Acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Parti non impugnate autonome e non dipendenti da quella oggetto di impugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a sentenza della commissione tributaria regionale avente ad oggetto distinti periodi d'imposta aventi elementi o presupposti di fatto comuni. Nel processo tributario, l’effetto di acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., alle parti della sentenza non impugnate - la cui produzione ne presuppone l'autonomia e la non dipendenza da quella oggetto di impugnazione, come può verificarsi soltanto se la decisione contenga più capi contro i quali la parte ha interesse ad impugnare – non è ravvisabile ove la decisione riguardi distinti periodi d’imposta e la contestazione investa elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti negli stessi, atteso che, in siffatta ipotesi, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta distingue le diverse pretese creditorie, ciò non vale, tuttavia, ad identificare altrettanti diversi capi della domanda, né, tantomeno, diverse parti della sentenza, cosicchè detta contestazione, anche in assenza di un esplicito riferimento a ciascuno dei distinti anni d’imposta, non può non intendersi riferita all’intero oggetto del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza che, in un giudizio concernente più avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ciascuno per un distinto anno d’imposta, ma tutti fondati sulla contestazione di elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti nei vari anni, aveva affermato l’esistenza di un giudicato interno con riferimento all’avviso di accertamento relativo a uno di essi, in ragione della mancanza, nel ricorso in appello dell’ufficio, di specifici elementi di critica al medesimo afferenti). Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13047 del 24/05/2017   …...
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - opposizione - procedimento - impugnazione - Cass. n. 21193/2016
Ricorso per cassazione - Notificazione di ufficio della sentenza impugnata - Mancato deposito della sua copia notificata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni. Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione "ex officio". Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, "ex actis", la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21193 del 19/10/2016 corte cassazione 21193 2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - di condanna - svalutazione monetaria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19312 del 29/09/2016
Impugnazione limitata al credito principale - Giudicato relativo agli accessori - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione d'ufficio dell'art. 429, comma 3, c.p.c. - Necessità. L'applicabilità di ufficio degli interessi e della rivalutazione monetaria, in forza dell'art. 429, comma 3, c.p.c., trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame, sicché gli accessori del credito, non costituendo un capo autonomo della sentenza su cui può formarsi il giudicato, neppure implicito, devono essere attribuiti d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, qualora il giudice di primo grado non li abbia riconosciuti, ed il creditore abbia proposto impugnazione, anche incidentale, sulla sorte capitale. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19312 del 29/09/2016   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18693 del 23/09/2016
Azione ex art. 2041 c.c. avanzata dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Decisione nel merito - Giudicato implicito sulla proponibilità della domanda - Configurabilità - Fondamento. In caso di rigetto della domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., costituendo la mancata impugnazione sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, n. 2 e 4, c.p.c.), verificandosi il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., in coerenza con i principi dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18693 del 23/09/2016   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11868 del 09/06/2016
Individuazione dell'esatta regola di diritto - Preclusioni in sede di gravame - Sussistenza - Fattispecie. Il potere del giudice di individuare l'esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l'appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e, nel ricorso per cassazione, dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che nel giudizio di rinvio un lavoratore potesse avvantaggiarsi della ritenuta applicabilità di un regime sanzionatorio diverso in tema di licenziamento, invocando la tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav., vecchia formulazione, in luogo di quella indennitaria ex l. n. 92 del 2012, il cui riconoscimento non era stato motivo di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11868 del 09/06/2016   …...
cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10088 del 17/05/2016
Questioni concernenti la regolare costituzione del rapporto processuale - Rilevabilità d'ufficio - Coordinamento con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Conseguenze - Mancanza di eccezioni di parte o di esame da parte del giudice di merito nei precedenti gradi di giudizio - Formazione del giudicato implicito - Idoneità - Fattispecie. Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile la questione, dedotta per la prima volta innanzi ad essa, della tardività della costituzione dell'ingiunto in sede di opposizione al provvedimento monitorio). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10088 del 17/05/2016   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016
Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza. La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016   …...
acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17267 del 28/08/2015
Proposizione di domanda ex art. 2932 c.c. in rapporto a sentenza di annullamento ex art. 428 c.c. del definitivo - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17267 del 28/08/2015 L'acquiescenza tacita, preclusiva dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali si desuma, in maniera precisa ed univoca, la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con l'intento di impugnare; tale volontà va, pertanto, esclusa in relazione alla proposizione, con finalità di cautela, di autonomo giudizio per l'esecuzione di contratto preliminare ex art. 2932 c.c. con riguardo all'impugnazione di sentenza resa sulla domanda di annullamento, ai sensi dell'art. 428 c.c., del contratto di compravendita. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17267 del 28/08/2015     …...
impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4078 del 20/02/2014
Liquidazione del danno non patrimoniale - Valutazione complessiva delle voci di pregiudizio - Appello per l'inadeguatezza della somma riconosciuta - Conferma della determinazione complessiva della liquidazione - Riduzione della percentuale di una determinata voce - Violazione del principio della "reformatio in peius" od ultra petizione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4078 del 20/02/2014 Il principio di omnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti, con la conseguenza che il giudice d'appello, sollecitato a rivalutare l'adeguatezza della somma globalmente riconosciuta, per l'assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio, può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una "reformatio in peius" della sentenza, o un vizio di ultrapetizione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4078 del 20/02/2014   …...
Impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015
Difensore di più parti nel grado precedente - Impugnazione proposta per alcune di esse - Indice di acquiescenza delle altre - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015 In tema di impugnazioni, ove nel grado precedente un unico difensore abbia difeso più parti, la proposizione dell'impugnazione da parte del medesimo difensore solo per conto di alcune di esse non implica acquiescenza rispetto alle altre, giacché il diritto di impugnare può essere esercitato anche con diverso difensore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015   …...
Impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015
Difensore di più parti nel grado precedente - Impugnazione proposta per alcune di esse - Indice di acquiescenza delle altre - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015 In tema di impugnazioni, ove nel grado precedente un unico difensore abbia difeso più parti, la proposizione dell'impugnazione da parte del medesimo difensore solo per conto di alcune di esse non implica acquiescenza rispetto alle altre, giacché il diritto di impugnare può essere esercitato anche con diverso difensore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6027 del 25/03/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1553 del 27/01/2014
Acquiescenza - Condizioni - Rimessione a giustizia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., è - anche nel processo tributario - soltanto quella successiva alla sentenza, sicché non è configurabile nell'ipotesi in cui la parte abbia dichiarato di "rimettersi al giudizio della commissione" circa un'avversa domanda, che, trattandosi di questione di puro diritto (per essere incontrastati i riferimenti in fatto della controversia), presuppone che la parte si attende dal giudice una pronuncia secondo giustizia, senza alcuna preventiva accettazione, né impedimento all'impugnazione. (Così statuendo, la S.C., nel confermare la legittimità di un avviso di liquidazione avente base in una precedente sentenza passata in giudicato, ha ritenuto non ravvisabile, nell'ammessa esistenza in fatto, in primo grado, da parte dell'amministrazione finanziaria - sul punto rimessasi alla decisione del giudice - della conciliazione intervenuta nel giudizio a monte, un'acquiescenza giuridicamente rilevante, riconoscendole, pertanto, l'interesse ad appellare la relativa statuizione ad essa sfavorevole). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1553 del 27/01/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/04/2014
Pagamento del debito di cui alla sentenza esecutiva - Richiesta di rateazione - Idoneità - Esclusione. L'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/04/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014
Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto forma - Applicazione dell'art. 366 cod. proc. civ. - Necessità - Requisito dell'esposizione dei fatti di causa - Portata - Fatti sostanziali e processuali relativi a entrambi i gradi di giudizio - Riferimento all'oggetto devoluto al giudice dell'appello - Necessità. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 28/01/2014
Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Legittimazione al compimento dell'atto - Spettanza - Soggetto avente la disponibilità del diritto fatto valere in giudizio o procuratore munito di mandato speciale. L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà, oltre ad essere inequivoca, deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 28/01/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013
Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità. L'acquiescenza contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20698 del 10/09/2013
Eccesso di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore imputabile al giudice d'appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione. Cosa giudicata civile - giudicato implicito. Non sussiste giudicato implicito sulla giurisdizione allorché l'interesse a sollevare l'eccezione del difetto di giurisdizione, nella specie per aver invaso la sfera delle attribuzioni riservate al legislatore, annullando una norma regolamentare diventata primaria in forza di rinvio recettizio, sorga sulla base del percorso decisionale in concreto adottato dal giudice in grado di appello. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20698 del 10/09/2013   …...
cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20698 del 10/09/2013
Eccesso di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore imputabile al giudice d'appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione. Non sussiste giudicato implicito sulla giurisdizione allorché l'interesse a sollevare l'eccezione del difetto di giurisdizione, nella specie per aver invaso la sfera delle attribuzioni riservate al legislatore, annullando una norma regolamentare diventata primaria in forza di rinvio recettizio, sorga sulla base del percorso decisionale in concreto adottato dal giudice in grado di appello. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20698 del 10/09/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013
Acquiescenza alla sentenza impugnata - Conseguente venir meno dell'interesse alla proposta impugnazione - Condizioni - Modalità - Fattispecie. L'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., disattendendo la corrispondente eccezione, ha ritenuto che non costituisse manifestazione univoca della volontà di rinunciare alla proposta impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva annullato un decreto di stato di emergenza - un comportamento meramente negativo consistito nell'omessa emanazione, ad opera delle autorità ricorrenti, di atti diretti a prolungare lo stato medesimo). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9693 del 22/04/2013
Statuizione di merito - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Formazione del giudicato in caso di omesso gravame - Rilevabilità d'ufficio o su sollecitazione di parte ad opera del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Esame della questione di giurisdizione nella sentenza d'appello - Irrilevanza. Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Statuizione di merito - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Formazione del giudicato in caso di omesso gravame - Rilevabilità d'ufficio o su sollecitazione di parte ad opera del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Esame della questione di giurisdizione nella sentenza d'appello - Irrilevanza.  Poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9693 del 22/04/2013   …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013
Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra due o più cause, una soltanto delle quali soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.  Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6966 del 20/03/2013
Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in tema di giurisdizione sul trattamento pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Rete Ferroviaria s.p.a. su una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione alla Corte dei conti). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6966 del 20/03/2013   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6081 del 12/03/2013
Eccesso di giurisdizione per invasione della sfera riservata alla P.A. imputabile al giudice d'appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione. Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Eccesso di giurisdizione per invasione della sfera riservata alla P.A. imputabile al giudice d'appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.  Non sussiste giudicato implicito sulla giurisdizione allorché l'interesse a sollevare l'eccezione del difetto di giurisdizione, nella specie per invasione della sfera riservata alla discrezionalità della P.A., sorga sulla base del percorso decisionale in concreto adottato dal giudice in grado di appello. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6081 del 12/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 14/02/2013
Rilevabilità su eccezione di parte - Limitazione all'acquiescenza totale - Impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza - Limiti oggettivi della impugnazione - Accertamento d'ufficio del giudice. Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente all'impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 14/02/2013   …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 23/03/2012
Capo autonomo della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Mera argomentazione ovvero presupposti necessari di fatto della decisione - Differenze - Fattispecie relativa all'azione risarcitoria per occupazione acquisitiva. Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indi; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che il decorso del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisca una mera premessa logica della statuizione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, per cui, essendo stata appellata tale statuizione, non poteva formarsi giudicato su detta premessa). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 23/03/2012   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012
Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza. La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011
Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in tema di giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici. Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui erano state rigettate due opposizioni ad esecuzione immobiliare su immobili appartenenti al demanio di uso civico, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione al commissario regionale per gli usi civici). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011
Questioni concernenti la regolare costituzione del rapporto processuale - Principio della rilevabilità d'ufficio - Coordinamento con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Necessità - Conseguenze - Mancanza di eccezioni di parte o di esame da parte del giudice di merito nei precedenti gradi di giudizio - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Fattispecie relativa a procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in riferimento alla costituzione dell'opponente. Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si fosse, comunque, formato giudicato implicito sulla questione relativa alla tempestiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, sollevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. soltanto nel giudizio di cassazione e sulla scorta della dedotta immediata applicazione del principio enunciato dalla sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite in ordine ai termini di costituzione dell'opponente, ex art. 645 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23482 del 19/11/2010
Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità. L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23482 del 19/11/2010   …...
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12339 del 20/05/2010
Acquiescenza al provvedimento - Condizioni - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Mera tolleranza o compimento di atti conseguenti al fine di ridurre un pregiudizio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12339 del 20/05/2010   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008
Pronuncia implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.  Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Nella specie, la S.C., pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda formulata da alcuni messi comunali, volta ad ottenere il pagamento di un compenso per l'attività di notificazione di certificati elettorali, in occasione di varie consultazioni elettorali succedutesi nel tempo, hanno proceduto ad esaminare il motivo proposto con riguardo all'incompetenza funzionale del giudice di pace, escludendo, in applicazione del su esteso principio, la possibilità di poter rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alle attività di consegna anteriori al 1.7.1998). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008
Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.  Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento  Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.  Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - cassazione  Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.  Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si …...
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008
Questione di giurisdizione decisa sfavorevolmente in primo grado - Modi di riproposizione in appello dalla parte vittoriosa nel merito - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008
Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Interpretazione alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Ragioni - Condizioni - Fattispecie.  L'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all' …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007
Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra causa soggetta alla sospensione e causa non soggetta - Esistenza di connessione fra le due cause - Decisione di entrambe senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.  Quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti né il non operare della sospensione per tutta la controversia. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007
Appello - Deduzione di nullità relativa verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Rinuncia tacita a farla valere ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. - Effetti - Sanatoria della nullità - Conseguente difetto di interesse un motivo di impugnazione - Sussistenza - Carattere pregiudizievole della nullità - Necessaria prospettazione. Per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all'art. 157 cod. proc. civ., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era censurata la sentenza di appello per non aver pronunciato sull'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado verificatasi in apposita udienza, avendo lo stesso ricorrente ammesso di aver partecipato a quella immediatamente successiva nella quale non aveva formulato alcuna eccezione, così producendo la sanatoria della presunta nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3717 del 19/02/2007
Soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione - Prospettazione in appello della medesima questione - Onere dell'appello incidentale - Insussistenza - Riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Necessità. La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado -, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3717 del 19/02/2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. ("ante" novella del 2005) - Impugnazione prima del deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Qualora sia applicabile il quarto comma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. m), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modif. ed integr.), deve ritenersi inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui alla suddetta norma prima del deposito della rinunzia (validamente notificata) dell'intimato alla sentenza, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, e, dunque, prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 …...
acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005
Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza e deposito della stessa - Efficacia di sentenza appellabile - Formulazione di riserva di appello - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza notificato dall'intimato all'altra parte, l'ordinanza si converte in sentenza direttamente appellabile; qualora non si verifichi detta sequenza procedimentale, l'ordinanza mantiene il carattere di provvedimento di natura non decisoria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio. Pertanto, in nessun caso essa acquista natura di sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia ammissibile eventuale riserva di impugnazione, la quale, se effettuata dall'intimato all'atto della rinunzia, resta senza effetto, con la conseguenza che, se il gravame avverso l'ordinanza anticipatoria non è proposto tempestivamente, essa non è più soggetta ad appello. (Nella specie, il deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza, notificatogli dagli intimati, era stato effettuato dall'intimante e la causa davanti al tribunale si era conclusa con il rigetto in sentenza delle domande riconvenzionali dei convenuti intimati). Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005
Potere del giudice di qualificazione dell'azione - Limiti - Introduzione di azione fondata su diversa "causa petendi" - Inammissibilità - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Inammissibilità - Fattispecie. Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè con riferimento all'appello deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice. (Nella specie, relativa a donazione ad un ente non riconosciuto che aveva dichiarato di accettare in violazione del disposto di cui all'art. 786 cod. civ., parte ricorrente aveva dedotto solo in grado di appello che l'accettazione era nulla perché proveniente da ente ancora privo di capacità giuridica. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'esistenza del potere del giudice di introdurre d'ufficio tale questione, trattandosi di un titolo nuovo rispetto a quello posto a fondamento della domanda). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6729 del 30/03/2005
Requisiti - In relazione ad ordinanza resa ex art.186 quater cod. proc. civ. La parte in favore della quale sia stata pronunciata - in accoglimento parziale dell'originaria domanda - ordinanza ex art.186 quater cod. proc. civ. (a mente del quale "se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza stessa acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza"), nel "non opporsi" alla declaratoria di estinzione del processo (ovvero, all'estremo, sollecitando essa stessa una tale dichiarazione), persegue, all'evidenza, lo scopo di far sì che l'ordinanza acquisti, appunto, l'efficacia della sentenza impugnabile ai fini della proposizione del gravame del caso, sicché il suo comportamento non è idoneo ad integrare gli estremi dell'acquiescenza tacita all'ordinanza "de qua" (attesa, da un canto, la non impugnabilità autonoma del detto provvedimento se non dal momento dell' "acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile", dall'altro la attribuzione della facoltà di rinuncia alla pronuncia della sentenza alla sola parte intimata, e non anche a quella che tale ordinanza anticipatoria abbia richiesto). Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6729 del 30/03/2005   …...
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005
Questione di giurisdizione decisa in primo grado - Modi di riproposizione in appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Mera riproposizione della questione dedotta nell'atto di costituzione - Inidoneità. Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di costituzione in appello. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005   …...
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari - Decreti - Accordo transattivo concluso tra le parti con la collaborazione del consulente tecnico al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 199 cod. proc. civ. – Corte
Efficacia di titolo esecutivo - Decreto del pretore - Natura - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - Ammissibilità - Limiti. Il decreto, con il quale il pretore conferisce efficacia di titolo esecutivo all'accordo transattivo concluso tra le parti con la collaborazione del consulente tecnico di ufficio, in una controversia non di contabilità e, pertanto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 199 cod. proc. civ., ha il contenuto ed il carattere di un provvedimento decisorio abnorme, suscettibile di ricorso per Cassazione "ex" art. 111 Cost., salvo che la parte interessata non abbia fatto acquiescenza, anche tacita al provvedimento, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., dando spontanea esecuzione al verbale di conciliazione e non proponendo impugnazione avverso l'ordinanza con la quale il Pretore ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta conciliazione delle parti. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10162 del 14/10/1993   …...

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329

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parziale