Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025 (Rv. 676043 - 01)Decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento.
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025 (Rv. 676043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Incompetenza - sentenza (efficacia) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038 , Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_044 , Cod_Proc_Civ_art_045 , Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16224 del 17/06/2025 (Rv. 674900 - 01)Unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Obbligazioni periodiche o di durata - Esclusione - Contratto annuale unitario - Sussistenza - Accertamento giudiziale del contratto e del pagamento del saldo - Formazione del giudicato - Estensione al pagamento degli acconti per lo stesso titolo - Applicabilità.
Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16224 del 17/06/2025 (Rv. 674900 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Effetti del giudicato (preclusioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16224 del 17/06/2025 (Rv. 674900 - 01)Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Obbligazioni periodiche o di durata - Esclusione - Contratto annuale unitario - Sussistenza - Accertamento giudiziale del contratto e del pagamento del saldo - Formazione del giudicato - Estensione al pagamento degli acconti per lo stesso titolo - Applicabilità.
Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16224 del 17/06/2025 (Rv. 674900 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324   …...
Effetti del giudicato (preclusioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15938 del 14/06/2025 (Rv. 675133 - 01)Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni - Limiti.
Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15938 del 14/06/2025 (Rv. 675133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025 (Rv. 674891-01)Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025 (Rv. 674891-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Effetti del giudicato (preclusioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13169 del 18/05/2025 (Rv. 674764 - 01)Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione - Sussistenza - Identità di petitum e causa petendi - Necessità - Fattispecie.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13169 del 18/05/2025 (Rv. 674764 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 – 01)Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1322
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Espropriazione per pubblica utilità - Giudicato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11657 del 04/05/2025 (Rv. 674888 - 02)Acquisizione sanante - Conseguenze - Disapplicazione del giudice ordinario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11657 del 04/05/2025 (Rv. 674888 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324
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Sentenza - contenuto - motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-02)Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza
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L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909 …...
Eccezione di giudicato - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025 (Rv. 674034-01)Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025 (Rv. 674034-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_123, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 01)Deliberazione assembleare - Sentenza di annullamento - Efficacia del giudicato - Portata oggettiva e soggettiva - Fondamento - Giudicato sostanziale nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'amministratore - Esclusione.
La sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condomini, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista ex art. 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-01)Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Deliberazione assembleare - Sentenza di annullamento - Efficacia del giudicato - Portata oggettiva e soggettiva - Fondamento - Giudicato sostanziale nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'amministratore - Esclusione.
La sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condomini, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista ex art. 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Interpretazione del giudicato - giudicato interno - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-01)Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c.
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_1282 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024 (Rv. 672451-01)Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l’estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell’interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens, in quanto la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e la questione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024 (Rv. 672451-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024 (Rv. 672456-01)Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024 (Rv. 672456-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024 (Rv. 671755-01)Giudicato esterno - Conseguenze - Fattispecie.
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che l'accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica o ad una questione di fatto o di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse dal primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione della High Court of Justice di Londra sul presupposto che gli effetti del giudicato della prima sentenza, relativa alla validità di due contatti di swap emessi a copertura di un prestito obbligazionario, si estendessero anche alle successive controversie, instaurate dinanzi al Tribunale di Roma, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della banca al contratto di investimento ed il risarcimento dei danni conseguenti).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024 (Rv. 671755-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909 …...
Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14620 del 24/05/2024 (Rv. 671367-01)Termine semestrale per proporre il ricorso ex art. 4 della legge n.89 del 2001 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza di revocazione c.d. ordinaria - Esclusione - Dal passaggio in giudicato - Sussistenza - Fondamento.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la sua impugnazione. Ne consegue che quando la decisione sia stata emessa all'esito del giudizio di revocazione c.d. ordinaria, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., essa diviene "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione, non nel giorno della sua pubblicazione ma in quello in cui è divenuta irrevocabile e passata, quindi, in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14620 del 24/05/2024 (Rv. 671367-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371 Cod_Proc_Civ_art_372 Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8260 del 27/03/2024 (Rv. 670568-01)Formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento - Passaggio in giudicato - Data del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Rilevanza delle disfunzioni dell'ufficio e del ritardo nell'emissione del decreto di esecutorietà - Esclusione.
L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8260 del 27/03/2024 (Rv. 670568-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909 …...
Eccezione di giudicato - giudicato esterno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 (Rv. 670280-01)Deducibilità in cassazione - Formazione in corso di giudizio di merito - Esclusione - Ragioni - Formazione dopo la conclusione del giudizio di merito - Sussistenza.
L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 (Rv. 670280-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Revocazione (giudizio di) - cosa giudicata civile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 12/02/2024 (Rv. 670217-01)Limiti del giudicato - oggettivi - Decisione della cassazione - Passaggio in giudicato - Coincidenza temporale con la pubblicazione – Eccezioni - Insussistenza - Ragioni.
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 12/02/2024 (Rv. 670217-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
Giudicato implicito - giudizio di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)Ricorso da parte dell’appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell’appello - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_0041, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 33799 del 04/12/2023 (Rv. 669556 - 01)Decisione - Decreto presidenziale - Natura giurisdizionale - Condizioni - Necessità che la decisione riguardi ricorsi proposti dopo il 16 settembre 2010 - Sussistenza - Fondamento.
Soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 33799 del 04/12/2023 (Rv. 669556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 01)Giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda - Condizioni e limiti.
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del 26/09/2023 (Rv. 669154 - 01)Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Decorrenza del termine per proporre domanda - Dalla definitività della decisione per passaggio in giudicato formale - Pluralità di parti - Rilevanza della decadenza dall'impugnazione di una sola delle parti - Esclusione.
In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente, sicché, ove si tratti di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall'impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del 26/09/2023 (Rv. 669154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 01)Giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio - Deduzione in sede di legittimità - Limiti.
La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1241 …...
Cosa giudicata civile - sentenze - di appello Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d'appello - Sussistenza.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16450 del 09/06/2023 (Rv. 668167 - 01)Giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti - Modifica dell'orinaria impostazione difensiva - Omessa contestazione di fatti posti a fondamento della pretesa della controparte - Conseguenze - Rilievo d'ufficio della questione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la contestazione della sussistenza, in capo all'attore, dei requisiti soggettivi per l'esercizio della prelazione agraria e del relativo riscatto, in quanto dichiarata tardiva nel giudizio di appello e non riproposta dai convenuti nel giudizio di rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16450 del 09/06/2023 (Rv. 668167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Civ_art_2909 …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 (Rv. 667811 - 01)Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione.
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 (Rv. 667811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_124 …...
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito – Cass. n. 12159/2023Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
Corte
Cassazione
12159
2023 …...
Rilevanza in diverso giudizio – Cass. n. 10430/2023Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.
Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023 (Rv. 667608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
10430
2023 …...
Accoglimento della sola domanda risarcitoria – Cass. n. 9377/2023Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - estensione - Domanda di risoluzione per inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento della sola domanda risarcitoria - Riproposizione della domanda di risoluzione dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Onere di proporre tempestivo appello incidentale - Necessità - Conseguenze.
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9377 del 05/04/2023 (Rv. 667525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
9377
2023 …...
Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi – Cass. n. 8594/2023Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Sgravi fiscali - Pagamento in sede amministrativa da parte dell'Inps - Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi - Rilevabilità in ogni tempo - Conseguenze - Condanna al pagamento degli interessi sul capitale erogato in via amministrativa - Infondatezza.
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8594 del 27/03/2023 (Rv. 667146 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2195, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
8594
2023 …...
Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" – Cass. n. 8445/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Azione revocatoria - Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8445 del 24/03/2023 (Rv. 667105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
8445
2023 …...
Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli – Cass. n. 6639/2023Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli - Giudicato "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Modifica delle statuizioni - Esclusiva valutazione da parte del giudice di fatti nuovi - Fondamento.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023 (Rv. 667133 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
6639
2023 …...
Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali – Cass. n. 3812/2023Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.
Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023 (Rv. 667177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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Cassazione
3812
2023 …...
Provvedimento in autotutela sopravvenuto incidente sulla sola entità della sanzione – Cass. n. 3138/2023Professionisti - giudizi disciplinari - in genere - Professionisti - Provvedimento in autotutela sopravvenuto incidente sulla sola entità della sanzione - Cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'orinario provvedimento sanzionatolo - Esclusione - Limiti - Fondamento.
In materia di responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare adottato in via di autotutela, che non si accompagni ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito, non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione, ma una mera rettifica del precedente, con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3138 del 02/02/2023 (Rv. 666845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
3138
2023 …...
Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili – Cass. n. 36572/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - alternativa - Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Rigetto della domanda principale e accoglimento della subordinata - Onere dell'attore di impugnazione condizionata dell'accoglimento - Fondamento - Fattispecie.
Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022 (Rv. 666258 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2909
Corte
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36572
2022 …...
Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito – Cass. n. 34894/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla sentenza rescindente - la quale aveva statuito l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione di somme - potesse desumersi un implicito giudicato in ordine alla qualificazione della medesima domanda e ai suoi presupposti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34894 del 28/11/2022 (Rv. 666274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909
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Rigetto con pronuncia definitiva – Cass. n. 34402/2022Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - cancellazione della trascrizione - Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore.
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34402 del 23/11/2022 (Rv. 666156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2668_1, Cod_Civ_art_2668_2, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395
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Identità di soggetti e oggetto – Cass. n. 33733/2022Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Fattispecie.
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la pronuncia di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto della sussistenza di un precedente giudicato, intervenuto su altra domanda, avanzata dagli stessi medici, per ottenere l'emolumento in discorso in forza dell'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257 del 1991).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022 (Rv. 666149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti – Cass. n. 33021/2022Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Giudicato - Individuazione - Necessaria correlazione con l'oggetto del processo - Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti - Sussistenza - Estensione ai fatti successivi ad esso e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie.
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, rispetto alla domanda relativa ai rapporti patrimoniali post-coniugali tra persone di nazionalità iraniana, regolati da convenzione matrimoniale, aveva ritenuto che nella sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti da un giudice straniero fosse ravvisabile un giudicato esterno, senza però verificare se tra le due cause vi fosse identità di "petitum" e di "causa petendi", da escludersi quanto alla dote, agli alimenti e al concorso alle incombenze coniugali durante la vita comune, in quanto istituti correlati al matrimonio e non al divorzio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022 (Rv. 666229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno – Cass. n. 30728/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.
Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che, a seguito dell'impugnazione della statuizione relativa all'applicazione della regola residuale di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., aveva concluso - sulla base di un diverso giudizio di fatto - nel senso della mancata dimostrazione del coinvolgimento di una delle due vetture nel sinistro, ciononostante confermando la sentenza di primo grado per mancanza di appello incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022 (Rv. 666050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Vizio di ultrapetizione – Cass. n. 28483/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Sentenza di divorzio - Impugnazione del capo della sentenza relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio - Pronuncia del giudice d'appello sulle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di divorzio sul capo relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, provveda, in mancanza di una specifica impugnazione sul punto, anche in relazione alle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che tali spese rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, cosicché la questione ad esse relativa deve intendersi tacitamente proposta in necessaria connessione con la domanda espressamente formulata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28483 del 30/09/2022 (Rv. 665754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0316, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324
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Appello in ordine alla sola prescrizione – Cass. n. 24488/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Appello in ordine alla sola prescrizione - Formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto - Condizioni - Fattispecie.
La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del "dies a quo" o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, a fronte della impugnazione del solo capo relativo alla prescrizione della domanda di risoluzione, si era pronunciata anche sulla integrazione di un inadempimento di lieve importanza così sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24488 del 09/08/2022 (Rv. 665391 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2934, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
24488
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Mancata prova del relativo perfezionamento – Cass. n. 18690/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notificazione dell'atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_330
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Operatività anche nei giudizi di rimborso – Cass. n. 16684/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Giudicato esterno - Imposte periodiche - Effetto vincolante - Limiti - Operatività anche nei giudizi di rimborso - Sussistenza.
In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16684 del 24/05/2022 (Rv. 664860 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti – Cass. n. 15734/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di ultrapetizione - Presupposti - Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti - Configurabilità - Esclusione.
Il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 17/05/2022 (Rv. 665101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_324
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Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata – Cass. n. 12754/2022Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_327
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Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva – Cass. n. 7612/2022Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346
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Potere officioso di riqualificazione "in iure" della domanda – Cass. n. 5819/2022Impugnazioni civili - appello - domande - Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato interno - Potere officioso di riqualificazione "in iure" della domanda - Conseguente diverso termine di prescrizione del diritto azionato - Applicazione dello stesso - Necessità - Giudicato interno sulla decorrenza del termine derivante dall'originaria qualificazione - Esclusione.
In materia di impugnazione, quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d'appello procede d'ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5819 del 22/02/2022 (Rv. 663998 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2935
Corte
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5819
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Passaggio in cosa giudicata formale – Cass. n. 3693/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Errore nell'individuazione del giudice del rinvio nel provvedimento di cassazione con rinvio - Passaggio in cosa giudicata formale - Sussistenza - Conseguenze - Emendabilità in sede di giudizio per cassazione conseguente all'impugnazione del provvedimento di inammissibilità del giudice del rinvio correttamente adito dalla parte riassumente e non coincidente con il giudice del rinvio erroneamente individuato nel provvedimento di cassazione con rinvio - Ammissibilità.
Qualora la Corte di cassazione designi erroneamente il giudice di rinvio, tale designazione non è suscettibile di essere messa in discussione dal giudice "ad quem", essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale e non costituendo tale errore un vizio revocatorio del provvedimento di annullamento con rinvio. Nondimeno, se, in seguito alla riassunzione del giudizio presso il giudice che la Suprema Corte avrebbe designato se non fosse incorsa in errore, il procedimento di rinvio si chiude con una pronuncia di inammissibilità, la Suprema Corte può, in sede di ricorso contro tale pronuncia in rito, emendare anche d’ufficio l'errore materiale commesso e, previa cassazione della pronuncia di inammissibilità, rinviare la causa al giudice al quale, già con l'originario provvedimento di cassazione con rinvio, avrebbe dovuto rinviarla.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3693 del 07/02/2022 (Rv. 663797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_391
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3693
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Effetti del giudicato sostanziale – Cass. n. 1252/2022Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Giudicato sostanziale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse insuscettibile di passare in giudicato l'enunciazione di puro diritto con cui il giudice del merito aveva escluso che l'inefficacia di una donazione, dichiarata ex art. 64 l. fall., impedisse l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto che ne formava oggetto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1252 del 17/01/2022 (Rv. 663558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1014
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1252
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Giudicato relativo ad avviso di liquidazione di imposta di registro – Cass. n. 722/2022Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Giudicato relativo ad avviso di liquidazione di imposta di registro - Qualificazione giuridica del negozio - Separato giudizio relativo ad imposta ipotecaria e catastale - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Fondamento.
In tema di imposta di registro, l'intervenuto giudicato afferente alla qualificazione giuridica del negozio è opponibile nel separato giudizio avente a oggetto la determinazione dell'imposta ipotecaria e catastale inerente al medesimo negozio, attesa la comunanza del presupposto impositivo per la determinazione delle imposte tra loro connesse.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 722 del 12/01/2022 (Rv. 663607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
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722
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Assorbimento cd. improprio di una domanda – Cass. n. 48/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia - Assorbimento cd. improprio di una domanda - Nozione - Conseguenze in materia di impugnazione - Fattispecie.
In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha precisato che, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, l'appellante correttamente può limitarsi a sostenere, nel giudizio di impugnazione, che la banca fosse consapevole della situazione di decozione del correntista).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 48 del 04/01/2022 (Rv. 663479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324
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Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione dei fatti – Cass. n. 42028/2021Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Separazione del giudizio civile e del giudizio penale - Conseguenze - Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione dei fatti - Sussistenza.
Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 42028 del 30/12/2021 (Rv. 663400 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Difetto di legittimazione passiva – Cass. n. 41019/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - in genere - Difetto di legittimazione passiva - Rilevabilità di ufficio - Limite del giudicato interno - Condizioni - Decisione "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Civ_art_2909
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Nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale – Cass. n. 40883/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - inesistenza - Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento.
L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_324
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Capo autonomo di sentenza – Cass. n. 40276/2021Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Capo autonomo di sentenza - Nozione - Mere argomentazioni che non integrano una decisione del tutto indipendente - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in materia di appalto pubblico, aveva affermato l'esistenza del giudicato interno, per mancata impugnazione, della statuizione sulla legittimità delle sospensioni dei lavori, in relazione alle quali l'appaltatore aveva iscritto una serie di riserve, rilevando che la legittimità o meno di tali sospensioni non costituiva un capo autonomo della sentenza, ma il presupposto logico della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, puntualmente appellata dall'appaltatore, fondata sulle menzionate riserve).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021 (Rv. 663548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Controllo del Giudice di legittimità – Cass. n. 38767/2021Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Controllo del Giudice di legittimità - Contenuto - Limiti.
Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 38767 del 07/12/2021 (Rv. 663203 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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38767
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Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice – Cass. n. 38243/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Eccezione di giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno.
Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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38243
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Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.
Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354
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Efficacia del giudicato anche per il futuro – Cass. n. 37269/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di rimborsare il contributo ENPAB per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 (Rv. 663150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Formazione nell'imminenza per la spedizione del ricorso per cassazione – Cass. n. 35920/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Processo tributario - Giudicato esterno - Deducibilità in sede di legittimità - Formazione nell'imminenza della scadenza del termine per la spedizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; ove, però, si sia formato nell'imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione è consentito al ricorrente - che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di merito priva dell’attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato - depositare con la memoria successiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell'attestazione di cancelleria, dovendosi tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l'impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35920 del 22/11/2021 (Rv. 663042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_324
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Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale – Cass. n. 35110/2021Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - in genere - Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze - Fattispecie.
La statuizione su una questione di rito - sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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35110
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Contestazione in appello dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado – Cass. n. 34662/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Processo tributario - Contestazione in appello dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado - Natura - Argomentazione difensiva - Conseguenze - Preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.
Nel processo tributario, il motivo di appello con cui l'ente impositore contesti l'efficacia del giudicato esterno eccepito in primo grado dal contribuente appartiene al profilo normativo, e non a quello fattuale, del giudizio, atteso che il giudicato esterno è assimilabile ad un elemento normativo astratto, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la relativa eccezione, prescindendo da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed avendo rilievo pubblicistico, è rilevabile anche d'ufficio; pertanto, la contestazione in appello di tale eccezione introduce nel processo una mera argomentazione difensiva, tendente ad evidenziare un vizio logico della sentenza, che non determina un mutamento del "thema decidendum" originario, e che non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale concerne esclusivamente le nuove eccezioni in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34662 del 16/11/2021 (Rv. 663235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
34662
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Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto – Cass. n. 34424/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - in genere - Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice d'appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno.
Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34424 del 15/11/2021 (Rv. 662777 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
Corte
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34424
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Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Cass. n. 31636/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte - Decreto ingiuntivo passato in giudicato - Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto - Possibilità di farla valere in un diverso giudizio - Esclusione - Fondamento.
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021 (Rv. 662710 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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31636
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Rigetto nel merito in primo grado – Cass. n. 31653/2021Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Eccezione di prescrizione - Rigetto nel merito in primo grado - Ammissibilità dell'eccezione - Formazione del giudicato implicito - Esclusione.
In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l’eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31653 del 04/11/2021 (Rv. 662739 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_345
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Contributi dovuti per periodi diversi – Cass. n. 30853/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) In genere - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Contributi dovuti per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze - Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione.
In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021 (Rv. 662713 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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30853
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Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di impugnazione ordinaria – Cass. n. 27715/2021Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di impugnazione ordinaria - Sussistenza - Limiti - Passaggio in giudicato della sentenza d'appello - Ragioni.
L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_404
Corte
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27715
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Accertamento su improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito – Cass. n. 24371/2021Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - Giudicato - Accertamento su improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito - Vizio di natura processuale - Conseguenze - Efficacia preclusiva in altro giudizio - Esclusione.
La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile – Cass. n. 24133/2021Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Indebito assistenziale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti all'esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riconosciuto all'assistita la sola pensione di inabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 (Rv. 662179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto – Cass. n. 20315/2021Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - In genere - Parte vittoriosa nel merito - Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346
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Decisione nel merito del procedimento disciplinare previamente instaurato – Cass. n. 18293/2021Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Apertura di procedimento disciplinare a seguito di procedimento penale - Sospensione del disciplinare ex art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Successiva iscrizione di altro procedimento penale e correlata nuova iniziativa disciplinare - Declaratoria di improcedibilità del secondo procedimento disciplinare per violazione del "ne bis in idem" - Decisione nel merito del procedimento disciplinare previamente instaurato - Ammissibilità.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, qualora per il medesimo fatto storico siano stati promossi due distinti procedimenti a seguito dell'avvio per due volte dell'azione penale nei confronti dell'incolpato, ferma l'improcedibilità del secondo giudizio, stante la preclusione discendente dal principio del "ne bis in idem", al giudice disciplinare spetta la decisione nel merito del primo giudizio una volta venuta meno la sua sospensione causata dal procedimento penale pendente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Mancata produzione in copia della sentenza – Cass. n. 16589/2021Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Mancata produzione in copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 (Rv. 661485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_384
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Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso – Cass. n. 9004/2021Famiglia - matrimonio - concordatario (contrarietà' all'ordine pubblico di norme di diritto canonico) - nullita' - Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile- Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno
In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 9004 del 31/03/2021 (Rv. 661019 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 6762/2021Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità.
La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Giudicato tra creditore e condebitore solidale – Cass. n. 6411/2021Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Processo tributario - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Estensione degli effetti favorevoli anche ad altro condebitore solidale - Condizioni - Contrario giudicato formatosi in giudizio autonomamente promosso - Fondamento.
In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6411 del 09/03/2021 (Rv. 660770 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Iura novit curia – Cass. n. 4272/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Ricorso per cassazione - Questione devoluta al giudice di legittimità - Sottrazione al giudicato interno - Rilievo d'ufficio di questione di diritto - Ammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione, in base al principio "iura novit curia" la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4272 del 18/02/2021 (Rv. 660590 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Domanda di accertamento del diritto ad una qualifica superiore – Cass. n. 3540/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Domanda di accertamento del diritto ad una qualifica superiore - Giudicato relativo - Successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella richiesta nel primo giudizio - Preclusione - Fondamento. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - diritto alla qualifica In genere.
Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021 (Rv. 660349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Annullamento di delibera assembleare- Cass. n. 2127/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Annullamento di delibera assembleare- Efficacia preclusiva e precettiva del giudicato - Limiti - Deliberazione a contenuto negativo - Annullamento - Efficacia.
L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909 …...
Giudicato esterno - Decadenze e preclusioni istruttorie – Cass. n. 48/2021Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Decadenze e preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Decadenze e preclusioni istruttorie – Cass. n. 48/2021Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Decadenze e preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione – Cass. n. 29923/2020Cosa giudicata civile -eccezione di giudicato - cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Accertamento in sede di legittimità - Allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Cognizione della precedente pronuncia mediante ricorso a strumenti informatici e banche dati elettroniche - Ammissibilità.
Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 30/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Cass. n. 27703/2020Impugnazioni civili - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità - Fondamento.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l’atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Giudicato implicito sulla giurisdizione e decisione nel merito - Cass. n. 27357/2020Cosa giudicata civile - conflitto di giudicati - cosa giudicata civile - conflitto di giudicati - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato implicito sulla giurisdizione e decisione nel merito - Efficacia esterna al processo - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Applicabilità.
Il giudicato implicito sulla giurisdizione, contenuto in una statuizione di merito del giudice ordinario o amministrativo, spiega effetti al di fuori del processo in cui la decisione è resa, sicchè, in caso di conflitto di giudicati, la risoluzione è affidata alla regola di prevalenza del giudicato successivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27357 del 30/11/2020 (Rv. 659691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Cass. n. 27357/2020Cosa giudicata civile - conflitto di giudicati - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato implicito sulla giurisdizione e decisione nel merito - Efficacia esterna al processo - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Applicabilità.
Il giudicato implicito sulla giurisdizione, contenuto in una statuizione di merito del giudice ordinario o amministrativo, spiega effetti al di fuori del processo in cui la decisione è resa, sicchè, in caso di conflitto di giudicati, la risoluzione è affidata alla regola di prevalenza del giudicato successivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27357 del 30/11/2020 (Rv. 659691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
Cosa giudicata
conflitto
giudicati
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Violazione dell'art. 179 del codice della strada - Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario - Cass. n. 26345/2020Circolazione stradale - sanzioni - Violazione dell'art. 179 del codice della strada - Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario - A titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze - Efficacia riflessa, nei confronti del proprietario, del giudicato di annullamento del verbale di contravvenzione relativo al conducente – Condizioni - cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) In genere.
In tema di sanzioni per contravvenzione al codice della strada, le posizioni del proprietario e del conducente di un veicolo, cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 del codice medesimo, per avere messo in circolazione ed avere circolato con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante, sono distinte e, pertanto, contestate a titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981, e non già di responsabilità solidale, ai sensi del successivo art. 6. Ne consegue che, accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, per l'oggettiva insussistenza dell'illecito, tale pronunzia spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità della sanzione emessa a carico del proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020 (Rv. 659682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
sanzioni
conducente
proprietario
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26345
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Implicita statuizione sulla natura del titolo di responsabilità del convenuto - Cass. n. 25864/2020Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Implicita statuizione sulla natura del titolo di responsabilità del convenuto - Mancata impugnazione - Conseguenze in tema di prescrizione - responsabilita' civile - colpa o dolo - contrattuale ed extracontrattuale.
Alla mancata, specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito - anche implicitamente ai fini della prescrizione - sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilità del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello,qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi applicabile un diverso termine prescrizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25864 del 16/11/2020 (Rv. 659785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345
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Compensatio lucri cum danno – Cass. n. 24177/2020Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento.
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020 (Rv. 659529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24177
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Condanna in solido per danno erariale – Cass. n. 23903/2020Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Condanna in solido per danno erariale in primo grado - Appello per difetto di giurisdizione proposto da uno solo dei coobbligati - Effetti - Giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adìto nei confronti dell'altro debitore - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione del coobbligato non appellante - Inammissibilità.
In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2909
CORTE
CASSAZIONE
23903
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Giudicato sostanziale sulla domanda – Cass. n. 23130/2020Cosa giudicata civile - limiti del giudicato – oggettivi - Processo civile - Decisione su questioni processuali - Giudicato sostanziale sulla domanda - Esclusione - Riproponibilità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.
La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23130 del 22/10/2020 (Rv. 659515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
corte
cassazione
23130
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Domanda di adempimento - Rigetto – Cass. n. 20555/2020Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Domanda di adempimento - Rigetto - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida”, sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunziato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20555 del 29/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza – Cass. n. 20555/2020Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Domanda di adempimento - Rigetto - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunziato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20555 del 29/09/2020 (Rv. 659205 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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