Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione del processo sezione I: della sospensione del processo sezione II: dell'interruzione del processo - 301. (morte o impedimento del procuratore)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 301. (Morte o impedimento del procuratore)
1. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
2. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
3. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
la giurisprudenza
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