codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo v: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione del processo sezione I: della sospensione del processo sezione II: dell'interruzione del processo - 300. (1) (morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 300. (1) (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)
1. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
3. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.
4.Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. (1)
5.Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma così sostituito dall’art. 46, comma 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente disponeva: “Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292.”
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 75 e 300 nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale – Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.
Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300
rappresentanza giudiziale
condominio
corte
cassazione
27302
2020

Comunione dei diritti reali - rappresentanza giudiziale del condominio - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale - Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.
Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300
corte
cassazione
27302
2020

Enti pubblici - soppressione ed estinzione - Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro - Conseguenze - Interruzione del processo.
La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18279 del 03/09/2020 (Rv. 658770 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303
CORTE
CASSAZIONE
18279
2020

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Processo - Dichiarazione di fallimento di una parte in causa - Conseguenze - Interruzione del processo - Riassunzione - Termini - Decorrenza.
INTERRUZIONE
PROCESSO
PERDITA CAPACITA' PROCESSUALE
In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17944 del 27/08/2020 (Rv. 658569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303
corte
cassazione
17944
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276
corte
cassazione
14607
2020

Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Morte della parte - Riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità - Allegazione e prova di non essere eredi - Soggetti gravati del relativo onere - Individuazione - Fondamento.
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13851 del 06/07/2020 (Rv. 658300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303
corte
cassazione
13851
2020

Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie.
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307
corte
cassazione
12890
2020

Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.
L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_280, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_339

Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_2901

Procedimento monitorio - Deposito del ricorso - Estinzione della società ricorrente prima della pubblicazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Notifica da parte del difensore della società estinta - Validità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di procedimento monitorio, qualora la società ricorrente si estingua in seguito al deposito del ricorso, ma anteriormente alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, la notifica di questo a cura del difensore della creditrice ingiungente è da reputarsi valida in virtù dell'ultrattività del suo mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto che la notifica effettuata da parte del difensore della società cancellata dal registro delle imprese nelle more dell'emanazione del decreto monitorio invocato col ricorso fosse valida e idonea a far decorrere il termine perentorio per l'opposizione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7917 del 20/04/2020 (Rv. 657608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300

Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze.
Procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo.
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art_ 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art_ 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307
PROCEDIMENTO CIVILE
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
RIASSUNZIONE

Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143

Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.
In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019 (Rv. 654121 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2504.2 – Effetti della fusione
Cod. Proc. Civ. art. 110 – Successione nel processo
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazione

Persona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio".
Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 299 – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
9517
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
corte
cassazione
9517
2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Giudizio di cassazione - Decreto di chiusura del fallimento non ancora definitivo al momento della notifica del relativo ricorso - Legittimazione processuale del curatore fallimentare - Sussistenza - Subingresso del fallito nel giudizio pendente - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, al momento della notifica del ricorso, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell'ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., nè trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente sub ingresso del fallito, tornato "in bonis", nei procedimenti pendenti al momento della chiusura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4514 del 14/02/2019

Procedimento civile - interruzione del processo - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019
Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Comunicazione del curatore alle parti interessate - Configurabilità.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – effetti - dichiarazione di fallimento - effetti sui processi pendenti - interruzione ex art. 43, comma 3, l.fall. - applicazione anche in caso di revoca del fallimento – ragioni - procedimento civile - interruzione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31473 del 05/12/2018
L'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31473 del 05/12/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - procedimento civile - capacità processuale - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese - evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - evento non dichiarato dal difensore - conseguenze in fase di gravame – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - interruzione del processo - mancata riassunzione – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29569 del 16/11/2018
Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso non determina la cessazione del contendere, bensì l'estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29569 del 16/11/2018

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_372

Procedimento civile - interruzione del processo - in genere - chiusura del fallimento - effetti processuali - procedimenti pendenti - subentro del fallito tornato "in bonis" - configurabilità- sussistenza - giudizio di cassazione - applicabilità del principio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018
>>> In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – presso il procuratore costituito - morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - ultrattività del mandato - configurabilità - conseguenze -notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018
>>> In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018

Procedimento civile - capacità processuale - in genere - minorenne - raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - impugnazione - instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018
>>> Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - evento interruttivo - verificazione in appello dopo la notifica e prima della costituzione in giudizio - art. 299 c.p.c. - applicabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22944 del 26/09/2018
>>> Nel processo tributario, l'evento con valenza interruttiva che si sia verificato dopo la notifica dell'atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, determina l'automatica interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., norma applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo generale operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22944 del 26/09/2018

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti.
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018

Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento.
In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300

Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018

Morte della parte - Erede già in giudizio in nome proprio - Automatica assunzione qualità di erede - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha escluso che il figlio della parte deceduta in corso di causa, presente nel processo in nome proprio, avesse accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. con la semplice proposizione di appello contro la decisione di primo grado, non avendo speso la qualità di erede del genitore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_300

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_300

Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_300

Fallimento della parte in grado di appello - Omessa dichiarazione dell'evento - Notifica del ricorso per cassazione al legale della parte "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza e conseguenze.
Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore di detta parte "in bonis", anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente – fattispecie che ricorre, in forza dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o qualora sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione - ma nulla, con la conseguenza che la stessa è suscettibile di rinnovazione, con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze processuali - Ultrattività del mandato ai fini della ricezione della notifica dell'atto di appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione proposto dal difensore della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017

Riassunzione nei confronti degli eredi - Decisione della causa nei confronti di ciascuno di essi individualmente e personalmente - Necessità.
Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017

Sequestro- Interruzione dei giudizi in cui sia parte detta società - Esclusione - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. - Insussistenza - Fondamento.
Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicchè la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. citato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017

Giudizio di appello - Morte o perdita della capacità della parte costituita - Dichiarazione successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.
In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017

Giudizio di appello - Morte o perdita della capacità della parte costituita - Dichiarazione successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.
In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017

Cause scindibili - Domande connesse proposte nello stesso giudizio – Evento interruttivo riguardante soltanto una di esse – Sorte del giudizio non colpito da tale evento – Riassunzione – Necessità – Esclusione -Procedimento civile - Riunione e separazione di causa In genere.
Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017

Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto privo di capacità di stare in giudizio in corso di causa – Idoneità a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, ove l'evento non sia dichiarato o notificato da parte di quest'ultimo, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, anche ai fini della proposizione delle impugnazioni, non opera per il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017

Procura speciale alle liti conferita dopo la notifica del ricorso - Decesso del conferente - Deposito della procura dopo detto evento - Principio di ultrattività del mandato - Conseguenze.
In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20832 del 14/10/2016

Omessa interruzione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016

Interruzione del giudizio di merito per morte di una parte - Diritto alle spese giudiziali per l'attività svolta dal "de cuius" - Configurabilità - Condizioni - Costituzione in giudizio dell'erede.
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere.
In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
14532
2016

Pignoramento ad istanza del difensore della parte, nella dichiarata qualità - Morte o perdita della capacità della parte durante il processo di cognizione in assenza di constatazione ovvero prima della notificazione del precetto - Ultrattività della procura alle liti conferita anche per la fase esecutiva - Esclusione.
In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8959
2016

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016

Equa riparazione per durata irragionevole del processo amministrativo - Istanza di prelievo - Decesso della parte - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo - Ultrattività del mandato - Persistente validità.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo, presentata dal difensore in forza del mandato ricevuto per la costituzione in giudizio, è valida finché è efficace la procura alla lite che la sorregge e, dunque, anche dopo la morte della parte rappresentata ove il procuratore, non dichiarando l'evento interruttivo, si avvalga della consequenziale ultrattività del mandato all'interno del medesimo grado di giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 92 del 07/01/2016

Dichiarazione di evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. - Richiesta del procuratore, contenuta nella comparsa conclusionale, di fissazione di udienza per l'eventuale dichiarazione dell'evento - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19139 del 28/09/2015
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19139 del 28/09/2015

Morte del contumace - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione agli eredi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015
In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015

Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo la sentenza d'appello, in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015
Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Esclusione - Conseguenze - Nomina di nuovo difensore - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015

Fallito tornato "in bonis" - Giudizio promosso dal curatore fallimentare - Sostituzione del primo al secondo - Conflitto di interessi - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11854 del 09/06/2015
La pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito, sicchè quest'ultimo, una volta tornato "in bonis", potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo allorquando questi lo rappresentava.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11854 del 09/06/2015

Morte dell'unico difensore avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, ma dopo l'udienza di discussione o del termine di deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ. - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. Quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014

Dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita al solo fine di ottenere il rinvio della causa - Effetto interruttivo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 19/05/2015
In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, l'intervenuto fallimento della parte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43, terzo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) risulti esposta soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 19/05/2015

Da parte del difensore munito di procura speciale - Decesso dell'institore che ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso per cassazione, prima della notifica di quest'ultimo - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'institore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014

Citazione rivolta a parte defunta nel corso del giudizio di primo grado o nelle more dell'impugnazione - Notificazione al difensore costituito in primo grado e non dichiarante il decesso del rappresentato - Erede notiziato dal difensore - Ricorso per cassazione per nullità della citazione in appello - Inammissibilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4217 del 16/03/2012
Qualora l'appello sia preposto nei confronti di persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché nei confronti del di lui erede, la nullità della notificazione non è deducibile con il ricorso per cassazione, quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi è manifestamente infondata la deduzione di violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato svolgere il menzionato giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4217 del 16/03/2012

Riassunzione del processo mediante atto di citazione - Possibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015
Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015

Per morte di una parte - Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente - Mancata costituzione di alcuno degli eredi - Contumacia - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.
Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Ricorso per cassazione notificato al difensore della società estinta costituito nei gradi di merito - Ammissibilità.
La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014

Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014

Sostituzione del procuratore - Mancanza di delega scritta - Nullità - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Termine - Invocabilità dopo il compimento dell'atto - Titolarità della sola parte irregolarmente sostituita.
La nullità della delega professionale priva di forma scritta può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte soltanto prima del compimento dell'atto demandato al sostituto, mentre, successivamente ad esso, può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito di forma, ossia da quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 15/10/2014

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15295 del 04/07/2014

Da parte del difensore munito di procura speciale - Decesso dell'institore che ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso per cassazione, prima della notifica di quest'ultimo - Conseguenze.
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'institore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11382 del 22/05/2014

Perdita della capacità della parte costituita - Effetto interruttivo - Presupposti - Comunicazione formale dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Necessità - Omessa comunicazione - Interruzione del giudizio - Esclusione - Interruzione del giudizio per evento formalmente dichiarato, riguardante un'altra parte - Riassunzione ad opera del procuratore della parte colpita da evento interruttivo non dichiarato - Necessità di nuova procura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La fattispecie cui l'art. 300 cod. proc. civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato. Ne consegue che il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato è legittimato a provvedere in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'estinzione del mandato in favore del difensore del dante causa del ricorrente, per effetto dell'interdizione di quest'ultimo sopraggiunta nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarata dal difensore medesimo, vigendo invece la regola dell'ultrattività del mandato difensivo all'interno della fase processuale in cui si era verificato l'evento interruttivo non dichiarato, per cui il difensore era pienamente titolato a riassumere il processo interrotto per il decesso di un'altra parte processuale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 30/04/2014

Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo di primo grado - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Fondamento - Estinzione di ente pubblico - Conseguenza.
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Ne consegue che la mancata dichiarazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'estinzione di un ente pubblico non determina di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014

Giudizio di cassazione - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Interruzione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014

Morte dell'unico difensore avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, ma dopo l'udienza di discussione o del termine di deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ. - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Legittimità.
È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014

Cancellazione delle imprese - Causa di estinzione della società - Subentro dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente - Nella legittimazione processuale - Litisconsorzio necessario per ragioni processuali - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 cod. civ.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti " societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Principio reso dalla S.C., con cassazione dell'impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poiché fin dall'inizio il giudizio era stato instaurato da un solo socio).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24955 del 06/11/2013

Fase del processo - Significato - Grado del processo che si conclude con l'interruzione - Inclusione - Necessità - Conseguenze.
Per fase del processo non deve intendersi solo quella costituita da un grado di esso ma anche quella che si chiude con la sua interruzione, sicché il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato (nella specie, la morte) non è legittimato a riassumere, in base alla procura originariamente rilasciatagli, il processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22750 del 04/10/2013

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

interruzione del processo - in genere - chiusura del fallimento - effetti processuali - procedimenti pendenti - subentro del fallito tornato "in bonis" - configurabilità - giudizio di cassazione - applicabilità del principio - sussistenza. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Dlgs_14_2019_art_234, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_236

Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità.
In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013

Ricorso per cassazione proposto nei confronti di società di accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Costituzione operata dai soci della società - Effetti per la società cancellata e gli altri intimati - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.

Perdita della capacità processuale - Processi in corso - Regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Interruzione automatica - Esclusione - Dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo - Necessità - Sentenza emessa nei confronti del fallito - Inopponibilità alla massa dei creditori - Interesse del terzo - Sussistenza.
La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 08/05/2013

Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità.
Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013

capacità processuale - in genere - minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - impugnazione - notificazione al legale rappresentante - legittimità - esclusione - ignoranza incolpevole dell'evento da parte dell'impugnante - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8194 del 04/04/2013

Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità – Esclusione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indimente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7140 del 21/03/2013

Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità - Esclusione.
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - necessità - composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "overruling" - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013

Soppressione "ex lege" di un ente pubblico costituito in giudizio - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Conoscibilità "aliunde" dell'evento - Irrilevanza - Conseguenze.
La soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 cod. proc. civ. che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura "ad litem", nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento "aliunde" acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013

società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013

Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Interruzione di diritto del processo "ex" art. 43, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità.
In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013

Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie.
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013

Morte della parte durante il processo di primo grado - Persistente legittimazione del difensore della parte deceduta nel giudizio di impugnazione - Esclusione - Dichiarazione dell'evento nel giudizio d'appello da parte dello stesso difensore - Irrilevanza.
Qualora nel corso del giudizio di primo grado si verifichi la morte della parte costituita, il difensore di questa, come non ha il potere di proporre impugnazione avvalendosi della procura ormai estinta, a nulla rilevando la maggiore o minore estensione di essa, così neppure può comparire nel giudizio d'appello, instaurato da altra parte, al fine di dichiarare detto evento, rimanendo lo stesso privo dell'originaria idoneità interruttiva.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14106 del 03/08/2012

Cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa - Effetti - Perdita della capacità processuale del commissario liquidatore - Conseguenze.
La cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa di una impresa assicuratrice, in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale del d.m. di messa in liquidazione, determina il venir meno, con effetto "ex nunc" della capacità processuale del commissario liquidatore, con la conseguenza che i giudizi in cui questi sia parte devono essere dichiarati interrotti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13190 del 26/07/2012

"Riapertura dell'istruzione" ex art. 300, quinto comma, cod. proc. civ. - Nozione - Regresso a fase processuale in cui può svolgersi attività istruttoria - Svolgimento effettivo di tale attività - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie relativa a causa trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo "per chiarimenti".
In tema di interruzione del processo, si ha "riapertura dell'istruzione", ai sensi dell'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo; pertanto, allorchè il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé "per chiarimenti" (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7789 del 17/05/2012

Adozione e revoca di amministrazione di sostegno in favore di parte del giudizio - Interruzione del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
E inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente la mancata interruzione del processo di primo grado in conseguenza dapprima dell'adozione e poi della revoca dell'amministrazione di sostegno in favore di una parte del giudizio, nel momento in cui tali eventi furono comunicati in udienza o notificati alle altre parti, pur a fronte dell'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti nel caso dal giudice tutelare all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), dovendo il ricorrente prospettare quali lesioni siano, in concreto, derivate ai suoi diritti e alle sue facoltà processuali da detta mancata interruzione. Trattandosi, infatti, di violazione non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, e convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 09/03/2012
fine
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