codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo v: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione del processo sezione I: della sospensione del processo sezione II: dell'interruzione del processo - 300. (1) (morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 300. (1) (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)
1. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
3. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.
4.Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. (1)
5.Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma così sostituito dall’art. 46, comma 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente disponeva: “Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292.”
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 75 e 300 nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
la giurisprudenza
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