Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)Esecuzione forzata - opposizioni - Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento.
Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337 …...
Opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento. procedimento civile - sospensione del processo - necessaria.
Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)
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Cosa giudicata penale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16825 del 23/06/2025 (Rv. 675605 - 01)Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Risarcimento del danno per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e penale - Separatezza - Eccezioni - Fondamento.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16825 del 23/06/2025 (Rv. 675605 - 01)
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Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12630 del 12/05/2025 (Rv. 674695 - 01)Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12630 del 12/05/2025 (Rv. 674695 - 01)
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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01)Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c..
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337
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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_295
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Impugnazioni in generale - sospensione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025 (Rv. 673890-01)Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025 (Rv. 673890-01)
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Sospensione del processo - necessaria - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337 …...
Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)
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sospensione del processo - necessaria Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023 (Rv. 669642 - 01)Rapporto di pregiudizialità necessaria - Presupposti - Fondamento - Presenza di una parte ulteriore nel giudizio pregiudicato - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023 (Rv. 669642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
sospensione del processo - necessaria Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023 (Rv. 669394 - 01)Processo amministrativo - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al processo civile - Condizioni - Identità delle parti e afferenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia vertente suProcedimento civile interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurarle solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023 (Rv. 669394 - 01)
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30650 del 03/11/2023 (Rv. 669157 - 01)Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30650 del 03/11/2023 (Rv. 669157 - 01)
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Avvocato e procuratore - onorari Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023 (Rv. 668704 - 01)Procedimento di liquidazione - sommario - competenza civile - connessione di cause - Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato proposta ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità professionale - Competenza a decidere la prima - Corte di appello - Competenza a decidere la seconda - Tribunale - Sospensione della causa dipendente di liquidazione degli onorari - Necessità ex art. 295 c.p.c.
Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023 (Rv. 668704 - 01)
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Giudizio civile e penale (rapporto) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023 (Rv. 668029 - 01)Famiglia – pregiudizialità - sospensione del processo civile -matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023 (Rv. 668029 - 01)
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Esecuzione di obblighi di fare o non fare – Cass. n. 12466/2023Procedimento civile - sospensione del processo - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell’opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337
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Cassazione
12466
2023 …...
Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato – Cass. n. 8885/2023Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023 (Rv. 667230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337
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Cassazione
8885
2023 …...
Azione di disconoscimento della paternità – Cass. n. 8268/2023Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità' del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternità - Azione di disconoscimento della paternità - Rapporti con l'azione di accertamento della paternità naturale - Nesso di pregiudizialità - Sussistenza - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità.
Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8268 del 22/03/2023 (Rv. 667327 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_0253, Cod_Civ_art_0269, Cod_Civ_art_0244, Cod_Civ_art_0274
Corte
Cassazione
8268
2023 …...
Solidarietà tra debitore principale e fideiussore – Cass. n. 6982/2023Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria -fidejussione - rapporto tra fideiussore e debitore principale - obbligazione di prestare fidejussione - Solidarietà tra debitore principale e fideiussore - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1306 c.c. - Sussistenza - Controversie separatamente instaurate nei confronti dei coobbligati - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Esclusione - Fattispecie.
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6982 del 09/03/2023 (Rv. 667373 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_1944
Corte
Cassazione
6982
2023 …...
Sospensione del processo – Cass. n. 5671/2023Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie.
A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato "pro soluto" rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023 (Rv. 667262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_295
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Cassazione
5671
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Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata – Cass. n. 5058/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l’eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5058 del 17/02/2023 (Rv. 666929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
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5058
2023 …...
Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza – Cass. n. 4676/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - effetti del giudicato - Notifica del ricorso e del decreto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza - Nuovo termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Decorrenza dal passaggio in giudicato.
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c. c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023 (Rv. 666958 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_2953
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Cassazione
4676
2023 …...
Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio – Cass. n. 24812/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022 (Rv. 665466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_295
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24812
2022 …...
Litispendenza – Cass. n. 14899/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - competenza civile – litispendenza - Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.
In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza - essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale - può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 (Rv. 664674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_360
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14899
2022 …...
Questioni attinenti alla qualità di erede – Cass. n. 11458/2022Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Controversia promossa per far valere un credito nei confronti dell'erede del debitore - Questioni attinenti alla qualità di erede - Accertamento meramente incidentale - Configurabilità - Pendenza di controversia ereditaria proposta da altri successibili - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.
Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022 (Rv. 664348 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
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11458
2022 …...
Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Cass. n. 11212/2022Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.
Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_274
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2022 …...
Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante – Cass. n. 9470/2022Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337
Corte
Cassazione
9470
2022 …...
Motivi non proposti con il ricorso per regolamento – Cass. n. 7710/2022Competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Regolamento di competenza - Provvedimento di sospensione - Prevalenza dei presupposti della riunione - Motivi non proposti con il ricorso per regolamento - Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.
In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
7710
2022 …...
Collocazione in amministrazione straordinaria del datore – Cass. n. 6293/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Collocazione in amministrazione straordinaria del datore - Sentenza di accertamento di un credito anteriore - Opponibilità alla procedura concorsuale - Conseguenze - Appellabilità - Necessità - Procedimento di ammissione al passivo - Sentenza anteriore - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.
La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore insolvente posto, successivamente alla pubblicazione della sentenza, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, conseguentemente, il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3) l.fall., applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999; poiché va, del pari, interpretato estensivamente, come riferentesi anche alle ipotesi in cui il fallimento sopraggiunga rispetto alla sentenza, l'art. 95, comma 3, l.fall. (nel testo vigente al tempo), a norma del quale è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito, è illegittima l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento di ammissione al passivo, nelle more del giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6293 del 25/02/2022 (Rv. 664003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
6293
2022 …...
Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi – Cass. n. 5340/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Continenza - Rapporto tra cause - Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi ed in uffici diversi relative allo stesso rapporto negoziale ma a parti contrapposte - Sussistenza - Coordinamento tra le decisioni - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa iniziata per ultima - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
5340
2022 …...
Ammissione con riserva del credito concorsuale – Cass. n. 3804/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Azione di responsabilità del curatore fallimentare nei confronti degli organi di gestione o di controllo della società fallita - Contemporanea pendenza di opposizione allo stato passivo instaurata dall'amministratore o dal sindaco per il riconoscimento del compenso - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Ragioni.
La contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l’attività svolta, non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3804 del 07/02/2022 (Rv. 663936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
3804
2022 …...
Impugnazione del testamento per indegnità – Cass. n. 1443/2021Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Impugnazione del testamento per indegnità - Litisconsorzio necessario dei successori legittimi - Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione - Necessaria coincidenza delle parti.
Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1443 del 18/01/2022 (Rv. 663628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0463, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
1443
2022 …...
Impugnazione limitata al capo della sentenza – Cass. n. 40844/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo nei confronti della società - Acquiescenza parziale - Esclusione - Estensione del gravame al capo relativo ai soci - Ragioni.
In tema di processo tributario, l'impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria non consente la formazione del giudicato interno sul capo relativo agli atti impositivi nei confronti dei soci, rispetto al quale non può ravvisarsi acquiescenza parziale tacita per la stretta ed indissolubile dipendenza dalla definitività della relativa decisione, il cui passaggio in giudicato non può che essere unitario attesa la pregiudizialità del primo sul secondo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40844 del 20/12/2021 (Rv. 663384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
40844
2021 …...
Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia – Cass. n. 29429/2021Arbitrato - arbitrato estero - Impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera - Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera opportunità - Conseguenze.
Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui sia chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, n. 5, e 4 dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di riconoscimento del lodo, operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal riscontro di alcuna pregiudizialità (giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_840, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
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29429
2021 …...
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo di separazione consensuale – Cass. n. 22700/2021Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - presupposti condizionanti la pronuncia - preesistente separazione - consensuale - Competenza civile - connessione di cause - Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso - Connessione "per subordinazione" o "forte" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione "per subordinazione" o "forte", atteso il nesso di pregiudizialità che lega le azioni, la quale rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in ordine alla sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22700 del 11/08/2021 (Rv. 662349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_36, Cod_Proc_Civ_art_40, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_158
Corte
Cassazione
22700
2021 …...
Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_337 com. 2
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21763
2021 …...
Istanza di riassunzione del processo sospeso – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Istanza di riassunzione disattesa - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297
Corte
Cassazione
21763
2021
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Litispendenza internazionale – Cass. n. 21767/2021Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Litispendenza internazionale - Regolamento di giurisdizione - Esperibilità - Esclusione - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Fondamento- Fattispecie.
In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21767 del 29/07/2021 (Rv. 661869 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_41, Cod_Proc_Civ_art_42
Corte
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21767
2021 …...
Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui medesimi presupposti – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Istanza di riassunzione disattesa - Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui medesimi presupposti - Regolamento di competenza avverso il secondo provvedimento - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di sospensione per pregiudizialità, qualora ad un primo provvedimento di diniego dell'istanza di prosecuzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c., ne faccia seguito un altro, egualmente reiettivo, reso su successiva istanza di riassunzione fondata sui medesimi presupposti, la mancata proposizione del regolamento di competenza avverso la prima ordinanza nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., rende inammissibile, per consumazione del potere di impugnazione, la formulazione del regolamento avverso il secondo provvedimento di diniego della riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_47, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297
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2021 …...
Atti amministrativi connessi alla pretesa impositiva – Cass. n. 18395/2021Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie (natura giuridica) - procedimento - Processo tributario - Processo amministrativo - Rapporto - Atti amministrativi strettamente connessi alla pretesa impositiva - Sospensione del processo tributario - Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata.
Con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, poiché l'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione del processo solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, "incidenter tantum" anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18395 del 30/06/2021 (Rv. 661775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
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18395
2021 …...
Questione di costituzionalità sollevata o rinvio pregiudiziale – Cass. n. 17686/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Questione di costituzionalità sollevata o rinvio pregiudiziale disposto in altro giudizio - Esclusione del tempo necessario per la relativa risoluzione dal computo di durata del processo presupposto - Fondamento.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17686 del 21/06/2021 (Rv. 661666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
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Operatività della sospensione necessaria – Cass. n. 15248/2021Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 - 01)
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Regolamento necessario di competenza – Cass. n. 9057/2021Competenza civile - regolamento di competenza - Pregiudizialità internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze. Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero In genere. Procedimento civile - sospensione del processo.
In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione - che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - senza poter invece investire l'opportunità della scelta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 01)
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Giudizio disciplinare e giudizio penale – Cass. n. 7336/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01)
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Regolamento di competenza - Sospensione obbligatoria del processo – Cass. n. 2654/2021Competenza civile - regolamento di competenza - Questione di litispendenza internazionale - Art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Sospensione obbligatoria del processo - Presupposti - Identità dell'oggetto e del titolo - Pendenza tra le stesse parti di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità straniera e di uno di separazione innanzi a quella italiana - Sussistenza dei presupposti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato in relazione alla introduzione di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco in pendenza del procedimento per separazione personale dinanzi a quella italiana, la insussistenza della identità delle cause dato che il Principato di Monaco, pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell'Unione Europea, non ne fa parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2654 del 04/02/2021 (Rv. 660738 - 01)
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Contenzioso tributario - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 1574/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta - Accertamento nei confronti della società e dei soci - Impugnazione - Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021
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Rapporto tra processi tributari – Cass. n. 331/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Rapporto tra processi tributari - Pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza non passata in giudicato - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso di irrogazione delle sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebita detrazione d'imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto delle sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 331 del 13/01/2021
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Istanza relativa - Giudizio di cassazione – Cass. n. 29172/2020Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Istanza relativa - Giudizio di cassazione - Inammissibilità.
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_337
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Sospensione del processo – Cass. n. 29172/2020Procedimento civile – necessaria - procedimento civile - sospensione del processo - necessaria Istanza relativa - Giudizio di cassazione - Inammissibilità.
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_337
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Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione – Cass. n. 28675/2020Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Questione di litispendenza internazionale – Cass. n. 28675/2020Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Procedimento sommario di cognizione - Cass. n. 25660/2020Procedimento civile - sospensione del processo - Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_042
corte
cassazione
25660
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Regolamento di competenza -Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto – Cass. n. 20344/2020Competenza civile - regolamento di competenza -Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 (Rv. 659251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Cass. n. 18788/2020Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - In genere. Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - In genere.
In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18788 del 10/09/2020 (Rv. 659123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
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Sospensione del processo - necessaria - Cass. n. 18082/2020 Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.
SOSPENSIONE
PROCESSO
NECESSARIA
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale, in cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295
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18082
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Pendenza di questioni pregiudiziali diverse – Cass. n. 18082/2020Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295
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Sospensione del processo facoltativa - Cass. n. 17623/2020Procedimento civile - sospensione del processo - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Differenze.
La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020 (Rv. 658720 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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Processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 16328/2020Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Proposizione nel processo presupposto di querela di falso in via incidentale - Computo del periodo di sospensione ex art. 225, comma 2, c.p.c. ai fini del superamento del termine di ragionevole durata - Esclusione - Fondamento.
DIRITTI DELL'UOMO
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In tema di equa riparazione, va escluso dalla durata del processo presupposto il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 225, comma 2, c.p.c., atteso, per un verso, che l'ampia previsione dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui non si tiene conto, ai fini del computo della durata, "del tempo in cui il processo è sospeso", include non solo l'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c., ma anche tutte le altre ipotesi di sospensione, compresa quella conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale, che si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria; e considerato, per altro verso, che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16328 del 30/07/2020 (Rv. 658750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_225, Cod_Proc_Civ_art_295
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Procedimento civile - sospensione del processo – Cass. n. 11634/2020Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione - Fattispecie.
Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020 (Rv. 657988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274_1, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336
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Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 10936/2020Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento.
Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295
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Competenza civile - continenza di cause Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. – Cass. n. 10439/2020 Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro danneggiante estraneo al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_2055 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337 …...
Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze -Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza -Sopravvenuto venire meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_298
PROCEDIMENTO CIVILE
RIASSUNZIONE
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Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialita' - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34529 del 27/12/2019 (Rv. 656557 - 01)Azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. - Proposizione della domanda civile in sede penale - Sospensione necessaria - Presupposti - Identità di "petitum" e "causa petendi" - Necessità.
Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - responsabilita' per le obbligazioni sociali In genere.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, posto che, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi", difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla società (nella specie, ex art. 2476 c.c.), qualora quest'ultima si sia costituita parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori derivanti, rispettivamente, dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34529 del 27/12/2019 (Rv. 656557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 31694/2019Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31694 del 04/12/2019 (Rv. 656258 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019 (Rv. 656285 - 02)Sospensione del processo tributario - Pregiudiziale amministrativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere.
Nel contenzioso tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, soltanto quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, essendo la stessa volta ad evitare il conflitto di giudicati, mentre deve essere esclusa nel caso in cui la considerazione di tali atti risulti irrilevante ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata sospensione del giudizio d'impugnazione del provvedimento di revisione del classamento per microzone, nell'attesa della definizione di quello amministrativo riguardante gli atti amministrativi generali di individuazione delle microzone interessate, tenuto conto dei motivi di ricorso e della possibilità di disapplicare tali atti).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019 (Rv. 656285 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)Pluralità di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva davanti ad uffici giudiziari diversi - Relazione di continenza o connessione fra le cause - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29631 del 14/11/2019 (Rv. 655741 - 01)Impugnazione di due distinti provvedimenti impositivi emessi nei confronti degli stessi soggetti - Litispendenza - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il "petitutm" immediato è costituito da due distinti provvedimenti impositivi, ancorché emessi a carico degli stessi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di "petitum", che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29631 del 14/11/2019 (Rv. 655741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26716 del 21/10/2019 (Rv. 655509 - 01)Presupposti - Pregiudizialità concreta e attuale - Nozione - Conseguenze - Mancata sospensione - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni - Prova della pendenza della causa pregiudiziale - Onere a carico del ricorrente - Fattispecie.
La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso. (Nella specie, la S.C. - in ragione della mancanza di prova della pendenza della causa pregiudiziale - ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inaccoglibile l'istanza di sospensione fino alla definizione di altro giudizio promosso innanzi al TAR).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26716 del 21/10/2019 (Rv. 655509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01)Concessionaria di pubblico servizio sanitario - Espletamento di servizi in favore di soggetti provenienti da regione diversa - Ricomprensione di tali prestazioni nel cd. tetto di spesa - Domanda di pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con giudizio eventualmente pendente davanti all'A.G.A. - Conseguenze.
Giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi
La domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo il criterio del "petitum sostanziale", innanzi all'A.G.O., poiché la disapplicazione è potere in astratto interno alla sua giurisdizione, sebbene nella specie non esercitabile; il giudice ordinario deve decidere, pertanto, la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l'A.G.A., titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.
Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02)Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la confìgurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale di risarcimento del danno).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Impugnazione del provvedimento di sospensione del processo – Cass. Ord. 16361/2019Competenza civile - regolamento di competenza Provvedimento di sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza - Forma del provvedimento impugnato - Irrilevanza - procedimento civile - sospensione del processo - necessaria
In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019 (Rv. 654715 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Impugnazioni in generale - sospensione del processo – Cass. 14337/2019Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza - Fattispecie.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitatile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14337 del 24/05/2019 (Rv. 654020 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 337 – Sospensione dell’esecuzione e dei processi
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 295 – Sospensione necessaria …...
Sospensione del processo civile - Rapporti tra giudizio penale e civile – Cass. 13661/2019Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione.
In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13661 del 21/05/2019 (Rv. 653898 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 295 – Sospensione necessaria …...
Trattamento della persona - trattamento inumano – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2519 del 29/01/2019Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - trattamento della persona - trattamento inumano – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2519 del 29/01/2019
Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU di soggetto in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, della l. n. 354 del 1975 - Termine di decadenza semestrale - Decorrenza.
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, decorre dalla cessazione della custodia cautelare anche nel caso in cui, entro tale termine, il processo penale sia ancora pendente, versandosi pur sempre in un'ipotesi di non computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2519 del 29/01/2019
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Impugnazioni in generale - sospensione del processo - procedimento sommario di cognizioneImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo - procedimento sommario di cognizione - sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - esclusione - conseguenze - passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario - riunione - diversità dei riti delle due cause – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 …...
"Solve et repete" - condono fiscale - decisione di ammissione alla definizione agevolataTributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - decisione di ammissione alla definizione agevolata - effetti - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018
In tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018
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Sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - sospensione dell'intero giudizio - necessità - esclusione - fondamento - possibile separazione delle domande - mancata separazione - potere discrezionale del giudice - motivazione – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
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Regolamento di competenza - in genere facoltà discrezionale di sospensione - ammissibilitàCompetenza civile - regolamento di competenza - in genere facoltà discrezionale di sospensione - ammissibilità - esclusione - fondamento – conseguenze - procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
30738
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Domanda per il riconoscimento della protezione internazionaleOrdine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - espulsione - opposizione - presentazione di domanda per il riconoscimento della protezione internazionale dopo la notifica del decreto - valutazione ai fini della legittimità del provvedimento - irrilevanza - fondamento - sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018
>>> In tema di ricorso avverso l'espulsione prefettizia, non assume rilievo, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale poiché il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, né in tale caso sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., poiché l'accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l'opposizione all'espulsione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018 …...
Azione di regresso esercitata dall'INAILPrevidenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - azione di regresso esercitata dall'INAIL ex art. 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - pendenza del processo penale relativo all'infortunio - pregiudizialità rispetto al giudizio civile - insussistenza - ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o ex art. 75 c.p.p. - procedimento civile - sospensione del processo – necessaria. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27102 del 25/10/2018
>>> In base all'art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell'azione di regresso, diversa da quelle considerate dall'art. 74 c.p.p.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27102 del 25/10/2018 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018Sospensione del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Mancato rispetto delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU - Non configurabilità - Fondamento.
La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018
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Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018Sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra un giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione nell'ambito di un rapporto di mediazione, ed uno penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018Presupposti - Contemporanea pendenza dei due processi - Avvenuto esercizio dell'azione penale - Necessità - Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative indagini preliminari - Esclusione - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della "procura ad litem").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017Applicabilità al processo tributario - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che non aveva disposto la sospensione del processo relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero del maggior reddito in attesa della definzione del giudizio afferente la rettifica delle perdite, da ritenere pregiudicante).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017
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Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017Risarcimento danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione penale e civile - Vincolatività dell'azione penale rispetto a quella civile - Condizioni.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 14224/2017Incompetenza per connessione - Proposizione implicita nella richiesta di sospensione del giudizio, nell’eccezione di litispendenza, nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. o nella domanda di riunione - Esclusione - Conseguenze.
La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14224 del 07/06/2017
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017
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Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialita' - sospensione del processo civile - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017Giudizi diversi da quelli di danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie in materia di rapporto tra giudizio con domande cumulate soggettivamente ed oggettivamente e dedotta illecita immutazione dello stato dei luoghi.
In tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp.att.c.p.p., ove alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Così statuendo, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto nei confronti di un convenuto, e di rilascio di un fondo nei confronti di altro, rilevando che solo riguardo a quest'ultima – in relazione ai fatti oggetto del coevo giudizio penale, concernente pretesa frode processuale per immutazione dello stato dei luoghi – poteva al più configurarsi un collegamento con il procedimento penale, così da potersi giustificare, previa separazione dei giudizi, la sospensione "in parte qua" del processo civile).
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante decisio con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Necessità.
In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze.
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016
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contenzioso tributario - procedimento Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Inapplicabilità ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 anteriormente al d.lgs. n. 156 del 2015 - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Proponibilità.
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile "ratione temporis", nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11367 del 31/05/2016Azione disciplinare per fatto costituente reato - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Omessa sospensione del giudizio disciplinare - Irrilevanza.
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11367 del 31/05/2016
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Procedimento civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016
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Procedimento civile - sospensione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016
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