Codice di procedira civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia - 291. (1) (contumacia del convenuto)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 291. (1) (Contumacia del convenuto)
1. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.
2. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307 comma terzo.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Cfr. L. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi dell’art. 46, comma 24: Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Procedimento civile - notificazione - Notifica da effettuare entro termine perentorio - Rinnovazione per ordine del giudice - Effetti - Decorrenza - Ora per allora - Fondamento.
L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350
corte
cassazione
29685
2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza - Rinvio ex art. 348 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020 (Rv. 659547 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435
lavoro
appello
notificazione del ricorso
corte
cassazione
27079
2020

Procedimento civile - notificazione - alla p.a. (foro erariale) - Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.
La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_291
corte
cassazione
24032
2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - comparizione (termini di) - Appello incidentale - Violazione del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c.- Nullità della notifica - Configurabilità - Conseguenze.
Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della "vocatio in ius" che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020 (Rv. 659053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_436_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291
corte
cassazione
21889
2020

Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Pronunciata dai tribunali ecclesiastici - Giudizio di delibazione - Contumacia del convenuto - Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione -Fattispecie.
La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7923 del 20/04/2020 (Rv. 657562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_291 , Cod_Proc_Civ_art_797

Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175
corte
cassazione
6924
2020

Interesse all'impugnazione - Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità - Fattispecie.
L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5408 del 27/02/2020 (Rv. 656943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Procedimento civile - Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Rilevanza.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_737
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI

Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020 (Rv. 656705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_291
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE

Controversie in tema di protezione internazionale - Contegno processuale delle parti pubbliche - Rilevanza - Fattispecie.
Nelle controversie in tema di protezione internazionale dal contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche (nella specie il mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa insieme alla traduzione dei documenti prodotti dal ricorrente, la mancata costituzione nel giudizio dell'amministrazione ed il mancato intervento del Pubblico Ministero) non possono trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., assumendo rilevanza soltanto una condotta processuale qualificata, che sia di per sè idonea a rafforzare il convincimento del giudice già raggiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32249 del 10/12/2019 (Rv. 656095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116_2, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_070

Appello nei confronti della P.A. - Notificazione in rinnovazione presso l'Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale - Nullità - Conseguenze.
La notificazione in rinnovazione dell'atto di appello nei confronti della P.A., effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, ne determina la nullità e non una mera irregolarità, con conseguente estinzione del giudizio a norma dell'art. 291, comma 3, c.p.c, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019 (Rv. 656038 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291_3

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - notificazione Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore.
Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393

Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019 (Rv. 654054 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 137 – Notificazioni
Cod. Proc. Civ. art. 136 – Comunicazioni
Cod. Proc. Civ. art. 134 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Rito del lavoro - Appello - Inosservanza del termine a comparire - Nullità della notificazione - Configurabilità - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fattispecie in cui il termine era "ab initio" insufficiente.
Nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12691 del 13/05/2019 (Rv. 654014 - 01)
Riferimenti normativi:

Persona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio".
Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 299 – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Interruzione del processo - Riassunzione cd. non modificativa - Mancata costituzione - Domande ed eccezioni già sollevate - Permanenza degli effetti - Sussistenza.
Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_292

Deposito di atti - del ricorso - Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Applicabilità anche nel caso in cui la Corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso - Conseguenze in caso di mancato rinnovo - Inammissibilità del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Nullità della notifica del ricorso - Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Applicabilità anche nel caso in cui la Corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso - Conseguenze in caso di mancato rinnovo - Inammissibilità del ricorso
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.
La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_305

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_291, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040

Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018

Processo tributario - Dichiarazione di contumacia - Esclusione - Conseguenze.
Nel processo tributario, non è prevista la dichiarazione di contumacia, rilevando la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14577 del 06/06/2018

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti.
La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018

Fallimento della parte in grado di appello - Omessa dichiarazione dell'evento - Notifica del ricorso per cassazione al legale della parte "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza e conseguenze.
Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore di detta parte "in bonis", anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente – fattispecie che ricorre, in forza dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o qualora sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione - ma nulla, con la conseguenza che la stessa è suscettibile di rinnovazione, con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018

Iscrizione della causa a ruolo a seguito di prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine - Convenuto non costituitosi - Tardività della costituzione dell’attore - Esclusione - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione della citazione - Nuova iscrizione della causa a ruolo - Necessità - Esclusione.
La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13775 del 31/05/2017

Mancato reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico - Omissione di ulteriori ricerche e indagini nonché dell’indicazione delle stesse nella relata di notifica - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Nullità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017

Notifica dell'appello - Applicabilità dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non dell'art. 330 c.p.c. - Notifica al difensore costituito ma non domiciliatario - Nullità - Conseguenze del rilevo in sede di legittimità.
In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicchè è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4233 del 17/02/2017

Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017

Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016

Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.
adozione
adozione dei minori
L'omessa notifica, nel termine assegnato dal giudice, del ricorso introduttivo dell'appello avverso la declaratoria dello stato di adottabilità e del relativo decreto di fissazione di udienza (nella specie, per la rilevata mancanza di prova della ricezione della stessa, effettuata a mezzo posta elettronica certificata), non comporta, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l'improcedibilità dell'impugnazione, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., sempre che la parte appellata non si sia costituita, così sanando il vizio della notificazione con effetto "ex tunc".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16335 del 04/08/2016
corte
cassazione
16335
2016

Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Finalità.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex "tunc".
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016

Ricorso per cassazione - Notificazione - A procuratore privo di ogni collegamento con l'intimato - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria - Esclusione.
Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016

Ricorso per cassazione - Notificazione - A procuratore privo di ogni collegamento con l'intimato - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria - Esclusione.
Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016

Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Richiesta entro il termine assegnato, ancorché, per il destinatario dell'atto, con efficacia in data ad esso successiva - Nullità - Termine per la sua rinnovazione - Concedibilità - Fondamento.
In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016

Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Richiesta entro il termine assegnato, ancorché, per il destinatario dell'atto, con efficacia in data ad esso successiva - Nullità - Termine per la sua rinnovazione - Concedibilità - Fondamento.
In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016

Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Richiesta entro il termine assegnato, ancorché, per il destinatario dell'atto, con efficacia in data ad esso successiva - Nullità - Termine per la sua rinnovazione - Concedibilità - Fondamento.
In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016

Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016

Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016

Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016

Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016

Sospensione del processo per il terremoto de L'Aquila - Riassunzione - Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Omessa notifica dell'istanza di riassunzione e del decreto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. -
La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 25/03/2016

Ricorso per cassazione - Notifica - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Scadenza del termine per impugnare - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016
La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016

Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Inammissibilità - Rinvio dell'udienza - Esclusione - Possibilità della rimessione in termini - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015

Cause scindibili - Evento interruttivo relativo ad una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione - Operatività rispetto a tutte le parti - Mancata notifica nei confronti di alcune di esse - Estinzione parziale del giudizio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015

Appello - Notifica ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché ex art. 330 cod. proc. civ. - Deposito presso la segreteria del giudice d'appello - Inesistenza - Fondamento - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché secondo quanto previsto dall'art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione non integra il requisito del "concreto collegamento con il destinatario della notifica", trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015

Continenza tra cause iniziate con ricorso monitorio e con citazione - Principio di prevenzione - Nullità della notificazione della citazione - Rinnovazione - Rilevanza della notificazione originaria - Sussistenza.
In materia di litispendenza, ai fini dell'applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l'una iniziata con ricorso monitorio e l'altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest'ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto "ex tunc", a seguito di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10509 del 21/05/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10509
2015

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Convenuto - Contumacia - Nullità della notifica - Rimedio esperibile - Appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
Il convenuto illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, a causa di un vizio della notifica dell'atto di citazione, ha l'onere, ove sia rimasto in tutto o in parte soccombente, di far valere tale nullità con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte personalmente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014

Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014

Danneggiante contumace in primo grado - Impugnazione della sentenza che afferma la sua responsabilità ed esclude quella dell'assicuratore - Ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014
Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, le posizioni dell'assicuratore e dell'assicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne consegue che l'assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Mancata integrazione - Conseguenze - Estinzione automatica del giudizio - Eccezione di parte - Necessità - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Sufficienza - Riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015
Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015

Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Mancata integrazione - Conseguenze - Estinzione automatica del giudizio - Eccezione di parte - Necessità - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Sufficienza - Riassunzione - Esclusione.
Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015

Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Mancata integrazione - Conseguenze - Estinzione automatica del giudizio - Eccezione di parte - Necessità - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Sufficienza - Riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015
Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015

Liquidazione del compenso - Opposizione - Omessa tempestiva notifica del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Fondamento - Dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato insolvente, la mancata tempestiva notifica del ricorso, ai controinteressati non ne comporta la improcedibilità, in quanto la legge non prevede alcuna sanzione per tale inattività. Ne consegue che il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, e, quindi, una volta che con il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, si sia realizzata la "edictio actionis", necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, procedere al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_309
Massime precedenti Conformi: N. 2442 del 2011 Rv. 616503
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8516 del 2012 Rv. 622818

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
corte
cassazione
608
2015

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
corte
cassazione
608
2015

Art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009 - Eccezione o rilievo d'ufficio - Termine - Omesso rilievo in ipotesi di contumacia del convenuto - Conseguenze - Insindacabilità della competenza del giudice adito in sede di gravame.
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
26424
2014

Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014

Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014

Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014
Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
corte
cassazione
22079
2014

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
corte
cassazione
22079
2014

Procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio - Reclamo - Inosservanza del termine per la notifica del ricorso - Improcedibilità - Esclusione.
Nel procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio, il reclamo proposto alla corte di appello, avverso il provvedimento reso dal tribunale, non è improcedibile se sia stata omessa, nel termine assegnato dal giudice e non prorogato anteriormente alla sua scadenza, la notificazione del ricorso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza, poiché alla parte può essere concesso un nuovo termine, ex art. 291 cod. proc. civ., per la rinotifica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 14/10/2014

Giudizio camerale di appello - Termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, disciplinato dal rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014

Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.
Nei giudizi camerali che anche in grado di appello si introducono con ricorso (nella specie, un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità), l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione, poiché, in assenza di una espressa previsione in tal senso, vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando - con effetto "ex tunc" - il vizio della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 11/09/2014

Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica a distanza di anni - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie con applicazione dei principi in tema di "overrulling". Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014
In tema di ricorso per cassazione proposto contro la P.A., in caso di notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile, eventualmente anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, disporre il rinnovo della notificazione presso quest'ultima, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, peraltro, la S.C., tenuto conto che l'affermazione dell'anzidetto principio determinava un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale - cosiddetto "overruling"- ha ugualmente disposto la rinnovazione della notifica, in relazione all'affidamento che il ricorrente aveva potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014

Trasferimento dello studio - Esito negativo della notifica - Nullità - Condizioni - Rinnovazione - Sanatoria "ex tunc".
È nulla e non inesistente la notifica dell'appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall'avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l'iniziale elezione di domicilio. Ne deriva che la rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria "ex tunc" della prima e tempestiva notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 04/06/2014

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
{tab massima|green}
Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
{tab integrale|orange}
FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"1. - La Banca della Campania S.p.a. ha chiesto la correzione dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da De.... Giuseppe avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C . V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal De.... per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Sostiene la ricorrente che l'intestazione dell'ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicala come Banca Popolare della Campania S.p.a. anziché come Banca della Campania S.p.a.. 2. - Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso è stato notificato al De.... presso l'avv. Francesco Ventrone, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della predetta ordinanza, nel domicilio eletto presso l'avv. Stefano Cattarula (studio legale avv. Coluzzi).
Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 3, la quale introduce un limite alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, prevedendo che il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente. Il limite in questione, operante anche ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (art. 330 c.p.c., comma 3), ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione de giudizio ed all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174; Cass., Sez. lav., 29 settembre 2004. n. 19576), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. L'inosservanza della disposizione che impone la notificazione del ricorso alla parie personalmente, anziché al procuratore giù costituito presso il domicilio eletto per il giudizio, non determina peraltro l'inesistenza della notifica, non traducendosi nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma risolvendosi nella mera violazione di una prescrizione in tema di forma, che da luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162 e 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 157, 164 cod. proc. civ.) (cfr. Cass,. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).
Nella specie, non essendo configurabile siffatta sanatoria, avuto riguardo alla mancala costituzione dell'intimato, occorrerà pertanto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione dell'errore materiale, mediante la fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio.
2. - Una volta sanalo il predella vizio, non sembrano poi esservi ostacoli all'accoglimento del ricorso, il quale è manifestamente fondato.
La lettura dell'ordinanza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende infatti evidente l'...

Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014

Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013
La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013

Durata irragionevole del processo - Equa riparazione - Ricorso - Termine per la notifica del ricorso e dell'unito decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014

Rimessione al primo giudice della causa di risoluzione - Per nullità della notifica della citazione introduttiva - Riassunzione del giudizio - Effetti - Retroattività del divieto ex art. 1453, terzo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello rimetta al primo giudice la causa di risoluzione del contratto per inadempimento attesa la nullità della notifica della citazione introduttiva, la riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della citazione stessa il divieto di adempiere sancito dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non rilevando, quindi, l'efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4211 del 21/02/2014

Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Mancata riproposizione da parte dell'appellato contumace - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Fondamento.
L'eccezione di usucapione, sollevata in primo grado e non riproposta dall'appellato rimasto contumace non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame, atteso che, alla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell'effetto devolutivo dell'appello, non può attribuirsi all'appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all'appellante.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 06/02/2014

Equa riparazione per durata non ragionevole del processo - Aventi diritto - Parte rimasta contumace nel giudizio presupposto - Inclusione - Fondamento - Rilevanza della contumacia quale comportamento valutabile ex art. 2, secondo comma, legge n. 89 del 2001 - Sussistenza.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.585 del 14/01/2014

Per nullità - Omissione ed erronea dichiarazione della contumacia del convenuto - Relativa eccezione - Deducibilità da parte di altro convenuto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (Nella specie, i ricorrenti incidentali lamentavano che l'atto di appello non fosse stato notificato personalmente a talune delle parti, minorenni all'atto dell'instaurazione del giudizio di primo grado, ma divenute maggiorenni nel corso del suo svolgimento; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso che i suddetti ricorrenti fossero legittimati a far valere tale vizio non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013

Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013

contumacia - in genere - omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - nullità della sentenza - esclusione - mero errore materiale - configurabilità - condizioni - regolare perfezionamento della notificazione. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 22918 del 09/10/2013
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013

Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013

Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - cancellazione dal registro delle imprese - effetti - estinzione - conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - necessità - ragioni - fattispecie. corte di cassazione sez. 5, sentenza n. 21517 del 20/09/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Ragioni.
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20613 del 09/09/2013

Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza - Termine perentorio - Inconfigurabilità.
Non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013

Notificazione a mezzo ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - Nullità relativa - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Modalità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19352 del 21/08/2013
In tema di notificazioni, l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell'atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19352 del 21/08/2013

Valore probatorio - Esclusione - Comportamento valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. - Esclusione.
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013

Valore probatorio - Esclusione - Comportamento valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013

Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - Rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - Raggiungimento dello scopo della notificazione - Ammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - raggiungimento dello scopo della notificazione - ammissibilità dell'impugnazione - fondamento. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 13451 del 29/05/2013
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013

Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013

Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013

Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013

Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013

Notifica ad indirizzo diverso da quello indicato come domicilio - Indirizzo corrispondente a quello della parte - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 25/10/2012
È nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 25/10/2012

Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012

Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13094 del 25/07/2012

Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Disciplina di cui all'art.371-bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Inosservanza - Effetti - Improcedibilità - Costituzione del resistente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 23/03/2012
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
291
contumacia
convenuto
Accedi
Cerca in Foroeuropeo
Siti Web Giuridici
- Antitrust
- Cassa Forense
- Consiglio di Stato
- Consiglio nazionale commercialisti
- Consiglio Nazionale Forense
- Corte Costituzionale
- Corte dei Conti
- Corte di Cassazione
- Garante privacy
- Gazzetta Ufficiale - Concorsi
- Gazzetta Ufficiale Ordinaria
- Gazzetta Ufficiale Regioni
- Giustizia Amministrativa (Tar)
- Giustizia Tributaria
- Le ultime leggi in vigore
CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
eBook - manuali (motti)
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
Menu Offcanvas Mobile
- Homepage
- Aree - Sezioni
- Attualità - news - commenti
- Cassazione massime x materia/argomento
- Glossario - Termini estratti dalla normativa
- Massime della Corte di Cassazione
- eBook - Quaderni giuridici Foroeuropeo
- Massime corte di cassazione bis
- concorsi - offerte lavoro
- Elementi di diritto processuale civile - I Manuali giuridici multimediali
- Convegni
- Convegni - Eventi - Corsi - Master
- Convegni in Videoconferenza accreditati dal CNF
- Convegni in Streaming accreditati dal CNF
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Corsi Amministratori condominio (Aggiornamento)
- Elearning - piattaforma
- Convegni videoregistrati
- Progetto giovani - Master con borsa di studio Regione Lazio
- Elenco Videoconferenze
- Scuola forense
- Avvocati
- - Ordinamento professionale
- - Codice deontologico (deontologia)
- - Notifica in proprio (L 53/1994)
- - Compenso - Parametri (Normativa - Tabelle - Calcolo)
- - Giurisprudenza C.N.F. e Corte di Cassazione
- - Giurisprudenza, Pareri, Circolari C.N.F.
- - Pagina ricordo avvocati deceduti (politica forense)
- Avvocati - Siti web Ordini Forensi
- Avvocati - utilità
- Codici Civili
- Crisi impresa
- News
- Glossario definizioni crisi di impresa e dell'insolvenza
- Convegni - Corsi - Videocorsi - Eventi
- Gestori Crisi Impresa - Professionisti accreditati Foroeuropeo
- Gestori Crisi Impresa e Insolvenza (sedi)
- NORMATIVA - GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza massime cassazione
- Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (annotato)
- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Condominio
- Login/Profili