Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della correzione delle sentenze e delle ordinanze - 288. (procedimento di correzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 288. (Procedimento di correzione)
1. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
2. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
3. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
la giurisprudenza
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
corte
cassazione
29468
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
sentenza
istanza di correzione
corte
cassazione
26047
2020

Provvedimenti del giudice civile – correzione - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
26047
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo In genere.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell’opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l’attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest’ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione – Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione.
L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0718
corte
cassazione
25078
2020

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione – Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione.
L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0718
divisione ereditaria
conguagli in denaro
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25078
2020

Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101
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12187
2020

Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione.
La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_091
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Cassazione
4216
2020

Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio una somma comprensiva di capitale ed interessi - Effetto dell'impugnazione concernente il solo capitale od i soli interessi sull'intero importo oggetto di condanna - Ricorrenza di tale effetto in caso di procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Fattispecie.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – parziale - In genere.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33719 del 18/12/2019 (Rv. 656454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_336
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33719
2019

Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
31033
2019

Procedimento di Cassazione - Emendabilità "ex officio" di errori materiali - Istanza sollecitatoria di una parte - Conseguenze - Fissazione dell'udienza camerale - Deposito di memorie - Possibilità - Proposizione di controricorso - Inammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2

Procedimento di correzione degli errori materiali - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288

Regolamentazione delle spese di lite - Discrasia tra motivazione e dispositivo - Correzione di errore materiale - Prevalenza della motivazione - Condizioni - Fondamento. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - impugnazioni.
In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate la ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26236 del 16/10/2019 (Rv. 655748 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288

Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132

Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all'istanza - Liquidazione delle spese del giudizio - Possibilità - Fondamento.
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_380

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Errore derivante da sostituzione del "file" informatico - Epigrafe pertinente ma svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo afferenti a diversa controversia - Utilizzabilità - Fondamento.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4319 del 14/02/2019

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della correzione di un errore materiale precedentemente disposta da S.C. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Necessità - Fondamento.
L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3986 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
correzione della sentenza da errori od omissioni

Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018

Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017

Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
12437
2017

Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017

Sentenza collegiale – Divergenza tra i nominativi dei magistrati indicati nell’intestazione e quelli riportati nel verbale d’udienza – Nullità della sentenza ovvero mero errore materiale – Condizioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - In genere.
La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24951 del 06/12/2016

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Risolvibilità sul piano interpretativo - Modalità - Fattispecie in tema di contrasto sulla data di deliberazione di una sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015
Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale. (Nella specie, la S.C., a fronte di un dispositivo che riportava una data di deliberazione coincidente con quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto prevalente la motivazione, laddove si dava atto di una data di deliberazione successiva, coincidente con quella della camera di consiglio, sottolineando che l'errata indicazione nel dispositivo era suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015

Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014
L'art. 288, quarto comma, cod. Proc. Civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 327 cod. Proc. Civ., il ricorso proposto avverso una sentenza che, seppur in seguito corretta nel dispositivo, tuttavia già precisava, in motivazione, la necessità di tener conto, al fine del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme determinate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, delle somme eventualmente già versate dal convenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014

Omessa di una delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Correzione con la procedura ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015

Intestazione della sentenza - Mancata indicazione dei magistrati componenti del collegio giudicante - Indicazione contenuta nel dispositivo letto in udienza e nel relativo verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015
La mancata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome dei magistrati componenti del collegio giudicante, che, secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione, ha natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015

Correzione di errore materiale - Provvedimento di correzione emesso da collegio giudicante diversamente composto - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicché, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 276. cod. proc. civ., dovendosi intendere il riferimento di cui all'art. 287 alla correzione effettuata dallo "stesso giudice" nel senso di "stesso ufficio giudiziario", senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015

Errore materiale - Ricorso per la correzione - Precedente mandato al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Estensione.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Condizioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza. (Nella specie, il giudice, nel dispositivo, aveva statuito l'inammissibilità del gravame, mentre, in motivazione, aveva specificato che, per mero errore materiale, era stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'appello in luogo del rigetto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
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Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
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FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"1. - La Banca della Campania S.p.a. ha chiesto la correzione dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da De.... Giuseppe avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C . V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal De.... per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Sostiene la ricorrente che l'intestazione dell'ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicala come Banca Popolare della Campania S.p.a. anziché come Banca della Campania S.p.a.. 2. - Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso è stato notificato al De.... presso l'avv. Francesco Ventrone, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della predetta ordinanza, nel domicilio eletto presso l'avv. Stefano Cattarula (studio legale avv. Coluzzi).
Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 3, la quale introduce un limite alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, prevedendo che il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente. Il limite in questione, operante anche ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (art. 330 c.p.c., comma 3), ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione de giudizio ed all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174; Cass., Sez. lav., 29 settembre 2004. n. 19576), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. L'inosservanza della disposizione che impone la notificazione del ricorso alla parie personalmente, anziché al procuratore giù costituito presso il domicilio eletto per il giudizio, non determina peraltro l'inesistenza della notifica, non traducendosi nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma risolvendosi nella mera violazione di una prescrizione in tema di forma, che da luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162 e 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 157, 164 cod. proc. civ.) (cfr. Cass,. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).
Nella specie, non essendo configurabile siffatta sanatoria, avuto riguardo alla mancala costituzione dell'intimato, occorrerà pertanto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione dell'errore materiale, mediante la fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio.
2. - Una volta sanalo il predella vizio, non sembrano poi esservi ostacoli all'accoglimento del ricorso, il quale è manifestamente fondato.
La lettura dell'ordinanza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende infatti evidente l'...

Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16205 del 27/06/2013

Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese secondo soccombenza o mediante compensazione - Correzione degli errori materiali - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013

Data di deliberazione della sentenza - Omessa e/o erronea indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento – Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ. - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale, sicchè la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ed altrettanto dicasi per l'ipotesi di diversità tra la prima di tali date, riportata in calce alla sentenza, e quella dell'udienza collegiale all'uopo fissata, tanto non essendo, di per sé solo, sufficiente a far ritenere, qualora quest'ultima sia successiva, che detto provvedimento sia stato deliberato prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013

Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 795 del 15/01/2013

Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012
E' inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con un precedente giudicato.

Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale correggibile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, di fondatezza di una delle censure dell'impugnazione proposta), non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, ha ordinato di completare il dispositivo della sentenza mediante esplicita cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, rimettendo al giudice di rinvio altresì la pronuncia sulle spese, in quanto del pari erroneamente liquidate).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012

Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con un precedente giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012

Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1301
2012

Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1301
2012

Errore materiale - Nozione - Fattispecie.
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo mantenimento "fino al raggiungimento della maggior età", statuizione che è stata modificata con riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011

Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Natura - Limiti - Svista o disattenzione rilevabile "ictu oculi" - Sostituzione della parte motiva e del dispositivo in quanto afferente ad altra e diversa controversia - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile "ictu oculi"; ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente di dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011

Vizio di formazione del provvedimento - Impugnazione limitata al vizio - Ammissibilità - Esclusione - Estensione al merito dell'ordinanza correttiva - Necessità - Fondamento.
L'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ex art. 111 Cost., essendo l'impugnazione consentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte corretta attraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione. Ne consegue che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9425 del 27/04/2011

Intestazione della sentenza - Mancata indicazione del nome di un magistrato - Indicazione del nome contenuta nel verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. (Affermazione riferita al processo tributario)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011

Istanza di distrazione delle spese del procuratore anticipante - Omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione - Mera omissione materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Procedura di correzione prevista dall'art. 391 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010

Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16037 del 07/07/2010
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
16037
2010

Omissione nella intestazione del nome di un giudice indicato nel verbale dell'udienza di discussione - Nullità della sentenza - Condizioni - Prova della mancata partecipazione alla deliberazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Errore materiale - Configurabilità - Fondamento.
La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa; tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 cod. proc. civ., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che l'omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15879 del 06/07/2010

Provvedimento relativo - Carattere ordinatorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: dall'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza insanabile - Deduzione come motivo di impugnazione - Necessità - Mancanza - Prevalenza del dispositivo - Fondamento - Principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione e procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata. Ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, il dispositivo della sentenza di primo grado, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro "al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento ad oggi", mentre in motivazione la condanna al pagamento delle retribuzioni era estesa fino alla data della futura reintegrazione; la S.C., attesa la radicale divergenza tra le due indicazioni, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che, in difetto di specifica impugnazione, aveva dato rilievo esclusivo al dispositivo e al contenuto logico delle parole usate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8894 del 14/04/2010

Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Errore materiale - Condizione - Identificabilità delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Mancata costituzione del contraddittorio o obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento ad un procedimento in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, la S.C. ha stabilito che, benché non indicata nell'intestazione della sentenza, l'avvenuta partecipazione al giudizio dell'Agenzia fosse inequivocabilmente desumibile da suo contenuto, laddove si indicava la sua costituzione in giudizio già in primo grado e la proposizione dell'appello da parte della medesima).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

Intestazione della sentenza - Qualificazione afferente ad una delle parti - Mancanza - Nullità - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29264 del 12/12/2008
La mancanza, nell'intestazione della sentenza, dell'espressa menzione di una determinata qualificazione del soggetto processuale nei cui confronti sia stata pronunciata la decisione, non ha rilevanza ai fini dell'identificazione del soggetto medesimo ove non sorga alcuna questione in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, trattandosi, in tal caso, di mero errore emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali e non di motivo di nullità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto irrilevante che nell'intestazione della sentenza impugnata fosse stata indicata l'"ATAC - Azienda delle tramvie ed autobus di Roma", anziché l'"ATAC S.P.A.", regolarmente costituita nel giudizio).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29264 del 12/12/2008

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, la S. C. ha ritenuto prevalente la decisione contenuta nella parte motiva della sentenza da interpretarsi in base all'unica statuizione in esso contenuta, essendo stati indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, il conduttore e il locatore dell'unico contratto di locazione risultato in essere tra le parti, sicché era evidente che "il contratto in locazione tra le parti" indicato nel dispositivo non poteva che essere quello tra i soli predetti soggetti e non tra altri soggetti, pure parti in causa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, la S. C. ha ritenuto prevalente la decisione contenuta nella parte motiva della sentenza da interpretarsi in base all'unica statuizione in esso contenuta, essendo stati indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, il conduttore e il locatore dell'unico contratto di locazione risultato in essere tra le parti, sicché era evidente che "il contratto in locazione tra le parti" indicato nel dispositivo non poteva che essere quello tra i soli predetti soggetti e non tra altri soggetti, pure parti in causa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008

Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ. - Configurabilità.
L'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007

Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
L'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007

Indicazione di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale, ovvero mancata indicazione di esso - Presunzione di errore materiale - Fattispecie relativa a mancata indicazione per duplicazione del nome del presidente del collegio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006
La sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, o non risulti affatto tale nominativo (nella fattispecie a causa della ripetizione del nome del presidente del collegio), deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006

Indicazione nell'intestazione del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006
L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, oltre al nome dei tre magistrati componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha riservato la causa in decisione, del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006

Ordinanza di correzione - Statuizione di condanna alle spese del procedimento di correzione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi dichiarato ammissibile - ed altresì accolto - il ricorso avverso la statuizione, contenuta nell'ordinanza ex art. 288 cod. proc. civ., di condanna alle spese del procedimento di correzione di decreto pronunciato dal tribunale ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ. - dunque in sé reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. - su richiesta di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006

Intestazione o dispositivo della sentenza - Nome di alcuna delle parti - Omessa o inesatta indicazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso, ravvisando solo una divergenza quantitativa tra le differenze retributive liquidate in dispositivo e quelle riconosciute in motivazione, queste ultime soltanto supportate dalle risultanze della consulenza tecnica, emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27591 del 14/12/2005

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27591 del 14/12/2005
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso, ravvisando solo una divergenza quantitativa tra le differenze retributive liquidate in dispositivo e quelle riconosciute in motivazione, queste ultime soltanto supportate dalle risultanze della consulenza tecnica, emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27591 del 14/12/2005

Rito del lavoro - Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ. - Configurabilità.
Anche nelle controversie di lavoro, l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005

Errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito - Correzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 287 cod. proc. civ. per effetto della pronuncia della n. 335 del 2004 - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell'art. 287 cod.proc.civ.. Tale principio "ancor più deve essere confermato" dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto art., dettata dalla sentenza della n. 335 del 2004, limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall'errore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005

Rito del lavoro - Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Anche nelle controversie di lavoro, l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005

Giudice collegiale - Indicazione dei componenti - Assunta partecipazione di magistrato diverso da uno di quelli indicati - Produzione di certificazione di cancelleria attestante diversa composizione del collegio - Intestazione del verbale "avanti il Collegio" - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Erronea indicazione del prenome di un componente del collegio - Mera irregolarità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9019 del 30/04/2005
Qualora sia denunziata la nullità di sentenza collegiale nella cui intestazione risulti il nominativo del magistrato relatore ed estensore con errata indicazione del prenome e che contenga il nominativo di altro magistrato diverso da quello che asseritamente avrebbe partecipato all'udienza di discussione, va esclusa la sussistenza del vizio ove nulla riporti il verbale di udienza (che nella specie recava la dizione "avanti il Collegio") e il ricorrente produca certificato di cancelleria attestante semplicemente una composizione del Collegio diversa da quella risultante dall'intestazione. Va infatti rilevato che: a) la mancata indicazione del nome dei componenti del collegio nel verbale di udienza costituisce mera irregolarità; b) un certificato di cancelleria che non indichi in base a quale risultanza sia attestata quale fosse la composizione del collegio non ha efficacia probatoria superiore a quella della sentenza recante in calce la firma del Presidente e dell'estensore; c) l'eventuale errore riguardante il nome di battesimo di quest'ultimo sarebbe irrilevante, non impedendone la concreta identificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9019 del 30/04/2005

Provvedimento di correzione di una sentenza - Vizi - Denuncia - Impugnazione autonoma - Esclusione - Mezzi - Impugnazione della sentenza - Provvedimento di correzione del lodo arbitrale - Disciplina - Estensione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - correzione - Decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale - Vizi - Impugnazione autonoma - Esclusione - Mezzi di impugnazione del lodo medesimo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una Sentenza - che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14432 del 29/09/2003
fine
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