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273. (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa)

Art. 273. (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa)

0 Codice di procedura civile

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Riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025 (Rv. 673660-01)
Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Ambito di applicazione del principio - Limitazione alla trattazione esclusiva del primo giudizio - Fattispecie. Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025 (Rv. 673660-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_188, Cod_Proc_Civ_art_273 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20248 del 14/07/2023 (Rv. 668402 - 01)
Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento. Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20248 del 14/07/2023 (Rv. 668402 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_184, Cod_Proc_Civ_art_273 …...
Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi – Cass. n. 10183/2023
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - competenza civile - litispendenza - Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.  Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023 (Rv. 667388 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 10183 2023 …...
Provvedimento di riunione e di separazione – Cass. n. 28539/2022
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di riunione e di separazione - Natura ordinatoria e carattere discrezionale - Conseguenze - Non impugnabilità - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.   In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato censurato il mancato riconoscimento da parte del giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della connessione tra la domanda riconvezionale, non eccedente la competenza del giudice adito e la "reconventio reconventionis" che invece era stata trasmessa al giudice competente per valore ex art. 35 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022 (Rv. 665810 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 28539 2022 …...
Motivi non proposti con il ricorso per regolamento – Cass. n. 7710/2022
Competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Regolamento di competenza - Provvedimento di sospensione - Prevalenza dei presupposti della riunione - Motivi non proposti con il ricorso per regolamento - Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.   In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295   Corte Cassazione 7710 2022 …...
Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa – Cass. n. 35134/2021
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa - Natura - Esercizio di un potere ordinatorio del giudice - Conseguenze - Inammissibilità di impugnazione.   La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021 (Rv. 663037 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 35134 2021 …...
Riunione di cause per continenza – Cass. n. 18808/2021
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - termini processuali - Competenza civile - continenza di cause - Riunione di cause per continenza - Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti.   Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039   Corte Cassazione 18808 2021 …...
Duplice iscrizione della causa a ruolo - Cass. n. 24974/2020
Procedimento civile - iscrizione a ruolo - procedimento civile - iscrizione a ruolo - Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità - Fattispecie. L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24974 del 09/11/2020 (Rv. 659579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_319 corte cassazione 24974 2020 …...
Sospensione del processo - necessaria - Cass. n. 18082/2020
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie. SOSPENSIONE PROCESSO NECESSARIA La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale, in cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295 corte cassazione 18082 2020 …...
Pendenza di questioni pregiudiziali diverse – Cass. n. 18082/2020
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie. La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295 corte cassazione 18082 2020 …...
Impugnazioni civili – impugnazioni - in generale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32345 del 11/12/2019 (Rv. 656439 - 01)
Impugnazioni civili - Pluralità di decisioni - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni. L'impugnazione con un unico atto di una pluralità di decisioni è ammissibile, a condizione che le decisioni stesse siano state pronunciate tra le stesse parti ed abbiano risolto le medesime questioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32345 del 11/12/2019 (Rv. 656439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_273 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)
Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Termine per promuovere il giudizio di merito - Fissazione - Esclusione - Fondamento. Qualora sia promossa un'opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039_3, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Competenza civile - litispendenza - Cass. n. 26285/2019
Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause- Configurabilità - Condizioni. Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione. Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_363 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 26285 2019 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24590 del 02/10/2019 (Rv. 655488 - 01)
Litisconsorti necessari convenuti separatamente - Integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite - Necessità - Esclusione - Condizioni. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia, allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercé la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24590 del 02/10/2019 (Rv. 655488 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274 …...
Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento – Cass. 15094/2019
Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni. Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purché il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 039 – Litispendenza e continenza di cause Cod. Proc. Civ. art. 273 – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa …...
Impugnazioni in generale - sospensione del processo - procedimento sommario di cognizione
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo - procedimento sommario di cognizione - sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - esclusione - conseguenze - passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario - riunione - diversità dei riti delle due cause – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 …...
Impugnazione della cartella esattoriale
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - in genere - impugnazione della cartella esattoriale - successiva impugnazione dell'intimazione di pagamento - violazione del principio del "ne bis in idem" - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27581 del 30/10/2018 >>> Nel processo tributario, ove all'impugnazione della cartella esattoriale segua quella della successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" processuale, trattandosi di giudizi aventi "petitum" e "causa petendi" differenti. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27581 del 30/10/2018 …...
Riunione di cause identiche - autonomia delle cause
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - riunione di cause identiche - autonomia delle cause - decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio – superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 >>> Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo"thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza,il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017
Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Ammissibilità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Necessità - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione. Qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall'art. 40 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017   …...
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016
Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015
Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.  Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013
Litispendenza e continenza - Art. 39 cod. proc. civ. - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi.  Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013   …...
Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012
Rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi ovvero sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario - Provvedimento di sospensione - Illegittimità - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione al capo dell'ufficio - Fattispecie. L'esistenza di un rapporto d'identità,connessione o pregiudizialità tra due procedimenti (nella specie, l'uno promosso per accertare la proprietà esclusiva di un immobile e l'altro per il pagamento"pro quota" del canone di locazione di quello stesso immobile), pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario,non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio,affinchè provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il "modus procedendi" imposto dalle norme citate. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010
Pendenza di più procedimenti relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Riunione ex art. 273 cod. proc. civ. - Ammissibilità.  La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non é riconducibile all'ambito di disciplina dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009
Opposizione a più decreti ingiuntivi con unico atto - Validità - Competenza per valore o funzionale del giudice adito - Modifica - Esclusione - Opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi del giudice di pace - Sentenza - Regime anteriore al d.lgs. n.40 del 2006 - Mezzo di impugnazione esperibile - Individuazione - Criteri - Riferimento all'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. - Fattispecie. L'unicità dell'atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare - nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l'opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, con unico atto era stata proposta opposizione a dodici decreti ingiuntivi - la cui somma ammontava complessivamente ad euro 11.430,93 -, emessi dal giudice di pace in favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che la conclusiva sentenza del giudice di pace dovesse essere impugnata con atto di appello e non con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009
Opposizione a più decreti ingiuntivi con unico atto - Validità - Competenza per valore o funzionale del giudice adito - Modifica - Esclusione - Opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi del giudice di pace - Sentenza - Regime anteriore al d.lgs. n.40 del 2006 - Mezzo di impugnazione esperibile - Individuazione - Criteri - Riferimento all'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 L'unicità dell'atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare - nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l'opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, con unico atto era stata proposta opposizione a dodici decreti ingiuntivi - la cui somma ammontava complessivamente ad euro 11.430,93 -, emessi dal giudice di pace in favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che la conclusiva sentenza del giudice di pace dovesse essere impugnata con atto di appello e non con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009   …...
Borsa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenz
borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 14448/2006
Procedimento per convalida di sfratto - Provvedimento ordinatorio ai fini della riunione con altra causa pendente innanzi al medesimo tribunale - Rapporti interni ad un unico ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14448 del 22/06/2006 Non sussiste questione di litispendenza in relazione all'ordinanza con cui, a chiusura del procedimento per convalida, il giudice rimetta la causa al presidente del tribunale per i provvedimenti in ordine alla riunione ad altra causa connessa, pendente innanzi ad altro giudice del medesimo tribunale, atteso che in tal caso non si pone un problema di competenza fra diversi uffici giudiziari, ma di distribuzione degli affari all'interno di unico ufficio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14448 del 22/06/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14448  2006 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 31/01/2006
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poichè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell'altro appello, tempestivamente notificato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 31/01/2006   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005
Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Giudizio di cassazione - Riunione di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità. La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. civ., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest'ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l'altro di assicurare l'economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9112/2005
  Avverso il provvedimento di separazione di più cause - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005 È inammissibile la proposizione di regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di merito che abbia disposto la separazione di più cause proposte congiuntamente, pur se tale provvedimento sia stato adottato in contrasto con la previsione dell'art. 40 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9112  2005 …...

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