Fallimento - passività fallimentari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26630 del 03/10/2025 (Rv. 675943 - 01)Opposizione allo stato passivo - Creditore ammesso allo stato passivo - Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. promosso da altro creditore - Legittimità - Condizioni.
Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26630 del 03/10/2025 (Rv. 675943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31665 del 09/12/2024 (Rv. 673229-01)Poteri dell'interventore - Intervento volontario - Possibilità per l'interventore di formulare nuove eccezioni - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per le altre parti.
In tema di intervento, la possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare eccezioni nuove su fatti già presenti in causa non viola i principi del giusto processo, purché sia garantito il diritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie contro- eccezioni, eventualmente con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31665 del 09/12/2024 (Rv. 673229-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086-01)Intervento principale - Domanda autonoma proposta dal terzo interventore - Diritto di difesa riconosciuto alle parti originarie legittimate passive - Contenuto del diritto di difesa - Facoltà di richiedere la concessione di un termine - Preclusioni - Fondamento.
In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23931 del 07/08/2023 (Rv. 668588 - 01)Volontario - poteri dell'interventore - Procedimento sommario di cognizione - Preclusione alla formulazione di domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23931 del 07/08/2023 (Rv. 668588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_268, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Documentazione comprovante il diritto di surrogazione – Cass. n. 14398/2023Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di rivalsa - Intervento volontario - Preclusione ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
L'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alla preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14398 del 24/05/2023 (Rv. 667975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_268, Cod_Civ_art_1916
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Cassazione
14398
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Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire – Cass. n. 12463/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 (Rv. 667552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_268
Corte
Cassazione
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Opposizione allo stato passivo - Intervento in causa – Cass. n. 19422/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Intervento in causa - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente - non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali - il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19422 del 17/09/2020 (Rv. 659143 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207), Cod_Proc_Civ_art_268
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento
Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Facoltà di intervento “rebus sic stantibus”Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – principale - facoltà di intervento “rebus sic stantibus” - art. 268, comma 2, c.p.c. - questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 cost. - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018
>>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi"rebus sic stantibus", senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti,mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 …...
procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indimente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
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Territorio
Funzionale
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Conseguenze - Possibilità per l'interventore di formulare domande anche quando l'intervento sia successivo al maturare delle preclusioni istruttorie - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo o del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
Chi interviene volontariamente in un processo già ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007Controversia in materia ereditaria - Deduzione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto - Indicazione specifica degli eredi pretermessi e dimostrazione della necessità dell'integrazione del contraddittorio - Indispensabilità.
In tema di litisconsorzio necessario attinente a controversie in materia erria, la parte impugnante che afferma la non integrità del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio alcuni eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità dell'integrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005Preclusione dell'art. 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Accettazione dello stato del processo con riferimento alle preclusioni istruttorie verificatesi nei confronti delle parti originarie - Sussistenza - Fattispecie relativa ad intervento dell'INAIL per la proposizione di azione di rivalsa.
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (Principio affermato in relazione ad intervento volontario proposto dall'INAIL nel corso di controversia di risarcimento danni e contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al soggetto danneggiato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005
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