Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa sezione III: dell'istruzione probatoria § 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico § 2: dell'assunzione dei mezzi di prova in generale § 3: dell'esibizione delle prove § 4: del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata § 5: della querela di falso § 6: della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale § 7: del giuramento § 8: della prova per testimoni - 244. (Modo di deduzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 244. (Modo di deduzione)
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
(...) (1)
(...) (1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) I commi che recitavano: "La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate." e "Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni." sono stati abrogati dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
la giurisprudenza
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