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241. (Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione)

Art. 241. (Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Ammissibilita' del giuramento estimatorio – Cass. n. 29411/2020
Prova civile - giuramento - ammissibilita' del giuramento estimatorio - Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l'importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità. Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Proc_Civ_art_241 corte cassazione 29411 2020 …...
Prova civile - giuramento - ammissibilita - del giuramento estimatorio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 15/02/1980
Importo da valere come limite dell'efficacia probatoria - determinazione - valutazione di merito - incensurabilita in cassazione.* In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la Determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in Sede di legittimita.* Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 15/02/1980   …...
Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 07/06/1977
Giuramento del creditore sulle somme a lui dovute - ammissione - facolta discrezionale del giudice del merito.* L'ammissione del creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, ai sensi dell'art 265 primo comma cod proc civ, per il caso in cui il debitore non adempia all'Obbligo di presentare il rendiconto, costituisce facolta discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita. ( Conf 3278/73, mass n 367134; ( Conf 629/68, mass n 331786).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 07/06/1977   …...
Prova civile - giuramento - ammissibilita - del giuramento estimatorio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 09/10/1974
In sede di rendiconto - ammissibilita - condizioni.* 138245 371180* Il giuramento deferito in Sede di rendiconto ha natura di giuramento estimatorio al quale - come previsto dall'art 241, espressamente richiamato dal primo comma dell'art 265, del cod proc civ - si ricorre se ed in quanto non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa domandata; e cio a differenza del giuramento che, per il secondo comma dell'art 265, il giudice puo deferire a chi non rende il conto, e che costituisce una Forma speciale di giuramento suppletorio.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 09/10/1974   …...

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