Informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.
Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-02)Potere di cui all'art. 213 c.p.c. - Mancato esercizio - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C., in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 213 c.p.c. senza indicare la fonte che avrebbe consentito al Ministero della Salute di richiedere alla Regione la documentazione idonea a comprovare le somme percepite dall'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Ordine di esibizione – Cass. n. 14374/2023Prova civile - informazioni della pubblica amministrazione - Ordine di esibizione - Potere del giudice di merito - Presupposti - Fattispecie.
La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall'amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell'attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213
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Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa – Cass. n. 14374/2023Procedimento civile - Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_439, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU – Cass. n. 14410/2021Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c.
Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Cass. n. 17810/2020 Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio -Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. - Effetti - Poteri del giudice - Verifica diretta del sito - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA DOCUMENTALE
RIPRODUZIONI MECCANICHE
In tema di prova civile, la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. e delle norme del codice dell'amministrazione digitale, ma al giudice è sempre consentito - anche d'ufficio ai sensi dell'art. 447 bis, comma 3, c.p.c., se applicabile - l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la correttezza della verifica, svolta d'ufficio dal giudice ed eseguita mediante l'accesso diretto al sito internet del servizio postale degli Emirati Arabi Uniti, dell'esito dell'invio di una raccomandata semplice, trasmessa per la disdetta di un contratto di comodato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020 (Rv. 658689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Prova civile - informazioni della pubblica amministrazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 03)Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Concorrenza (diritto civile) - Cass. n. 29237/2019Danno da illecito anticoncorrenziale - Applicazione meccanica del principio dell'onere della prova - Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_213
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 22/08/2018Ordinanza ingiunzione emessa da funzionario delegato - Deduzione dell'opponente di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega - Onere della prova del fatto negativo - A carico dell'opponente - Modalità di adempimento - Inerzia processuale dell'opponente - Conseguenze.
L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 22/08/2018
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Concorrenza (diritto civile) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015Danno da abuso di posizione dominante - Applicazione meccanica del principio dell'onere della prova - Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015
Risarcimento del danno - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015
In tema di risarcimento del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015
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prova civile - esibizione delle prove - ordine di esibizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014Richiesta di informazioni alla P.A. - Differenza - Conseguenze - Proponibilità in grado di appello dell'istanza di esibizione - Condizioni - Impossibilità di produrre la documentazione in primo grado per causa non imputabile - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014
L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014
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Prova civile - esibizione delle prove - ordine di esibizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1484 del 24/01/2014Richiesta di informazioni alla P.A. - Differenza - Conseguenze - Proponibilità in grado di appello dell'istanza di esibizione - Condizioni - Impossibilità di produrre la documentazione in primo grado per causa non imputabile - Necessità - Fondamento.
L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1484 del 24/01/2014
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Prova civile - informazioni della pubblica amministrazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
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Prova civile - informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
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prova civile - informazioni della pubblica amministrazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
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Limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010Distanze in materia di costruzioni - Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
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proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. civ. – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010Distanze in materia di costruzioni- Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 927 del 20/01/2010 Vizi non rilevabili d'ufficio - Mancata preventiva contestazione - Documentazione di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 689 del 1981 - Dovere-onere dell'autorità amministrativa di allegarla al processo - Sussistenza - Onere dell'opponente di sollecitarne l'acquisizione - Esclusione - Mancata produzione da parte dell'autorità opposta - Rilievo probatorio decisivo - Configurabilità.
Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indimente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 927 del 20/01/2010
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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - determinazione giudiziale – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985Parere dell'associazione professionale - richiesta d'ufficio o produzione da parte del professionista - ammissibilità - condizioni.*
Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della Determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 cod. civ., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute. ( V 2560/66, mass n 324926; ( V 1800/62, mass n 252855).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985
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