Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 – 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli - Strumenti.
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice – Cass. n. 5624/2022Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità' - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità.
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Consulenza Tecnica d'Ufficio – Cass. n. 5624/2022Procedimento civile - comparsa - conclusionale - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità – Condizioni - Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195 …...
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale – Cass. n. 8774/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti).
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175 …...
Avvocatura dello stato - notificazione - Cass. n. 6924/2020Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175
corte
cassazione
6924
2020 …...
Riunione delle impugnazioni – Cass. 14365/2019Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità
Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio
Cod. Proc. Civ. art. 127 – Direzione dell’udienza
Cod. Proc. Civ. art. 175 – Direzione del procedimento …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018Concessione in appello termine per deposito memorie prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Fondamento del relativo potere - Mancato rispetto - Conseguenze - Eventuale lesione diritto di difesa - Conseguenze - Nullità - Onere di tempestiva denuncia.
Il giudice di appello può concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. - disposizione applicabile anche in appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo. L'eventuale violazione del suddetto termine discrezionalmente assegnato dal giudice, in mancanza di una previsione normativa che stabilisca espressamente una decadenza della parte, può eventualmente integrare una violazione del diritto di difesa, destinata a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sia stata pronunciata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018 …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del notaio - pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Mancanza di contestazioni - Pronuncia sulla divisione assunta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice con ordinanza – Nullità - Esclusione.
In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011Interesse tutelato - Eliminazione del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Conseguenze - Fattispecie relativa a denuncia di nullità di decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione a liquidazione di compensi a consulente tecnico.
In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. (Nella specie, il ricorrente per cassazione ha chiesto l'annullamento del decreto, emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, in un procedimento di opposizione a liquidazione di compensi al consulente tecnico d'ufficio, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, denunciando come pregiudizio il fatto di essere stato esposto alla soccombenza nelle spese verso il consulente opposto in ragione della scelta di quest'ultimo di munirsi di difensore operata su suggerimento proveniente dal giudice dell'opposizione; la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato osservando che non può riscontrarsi alcuna nullità nell'adozione della difesa tecnica in un procedimento che non la impone, ma neppure la esclude e che, inoltre, la prospettazione, da parte del giudice, dell'opportunità per la parte di avvalersi di detta difesa rientra nei poteri di cui all'art. 175 cod. proc. civ., quale legittima attività informativa nell'ambito del leale svolgimento del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto al potere del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di locazioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, in un giudizio in materia di locazione, l'omessa citazione di uno dei conduttori in appello e nel giudizio di cassazione, rilevata d'ufficio, atteso che le problematiche concernenti la risoluzione del contratto di locazione non costituivano più in concreto oggetto del processo, mentre quelle concernenti i rapporti di dare e avere, per canoni non corrisposti, migliorie e risarcimento danni, oggetto del ricorso per cassazione, non comportavano l'inscindibilità delle cause).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2553 del 28/04/1981Esclusione di un teste in precedenza ammesso - facolta del giudice istruttore - condizioni.*
Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore, intesi al piu sollecito svolgimento del giudizio, deve contemplarsi la facolta di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento. ( Conf 3951/78, mass n 393553; ( Conf 3003/77, mass n 386562).*
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2553 del 28/04/1981
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Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - prove – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977Chiusura della prova testimoniale - esclusione di un testimone ammesso - legittimita - condizioni.*
Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore, 'intesi al piu sollecito svolgimento del giudizio' (art 175 cod proc civ), deve comprendersi la facolta di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento (nella specie, in quanto quel teste era stato sostituito con altro subordinatamente indicato dalla stessa parte deducente ed esaminato senza opposizioni).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977
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Prova civile - interrogatorio - formale - ammissibilita - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967Limiti - negazione dei fatti da parte del soggetto che si vuole interrogare - esclusione.*
L'interrogatorio formale costituisce, nella varieta delle prove orali previste dalla legge, il mezzo rivolto a provocare quella confessione giudiziale che, ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., Forma piena prova contro il confitente. La legge non pone limiti all'ammissibilita di questo mezzo di prova, a meno che esso non verta su contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam, ma esige solo la specifica deduzione dei fatti mediante capitoli separati. In relazione poi al singolo processo nel corso del quale l'interrogatorio formale sia richiesto, il giudice istruttore, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali, puo rifiutarne l'ammissione per motivi di economia processuale anche quando esso si riveli superfluo o perche siano state gia acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perche le circostanze che formano oggetto dell'interrogatorio siano state gia ammesse dalla controparte in modo esplicito. In ogni altro caso,il giudice ha il dovere di disporre tale mezzo istruttorio, ne e valido motivo per escluderlo la circostanza che la parte che si vuole interrogare abbia gia, in comparsa o nell'atto di citazione, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso e dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo. ( Conf. 1512-47 1481-42 301-42).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967
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