Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17544 del 30/06/2025 (Rv. 675222 - 01)Ammissione al passivo - Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17544 del 30/06/2025 (Rv. 675222 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)Esposizione dei fatti e della "causa petendi" - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenute - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602-01)Esposizione dei fatti e della "causa petendi" - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01)Nullità - sanatoria - Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento.
La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2312, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Notificazione - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Inadempimento contrattuale - responsabilità - del debitore - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)Inadempimento - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
difensori Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)Mandato alle liti (procura) - in genere - Procura alle liti - Autonomia rispetto all'atto a cui accede - Sussistenza - Invalidità dell'atto su cui è apposta - Conseguenze.
La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)Rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere - Nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291 …...
notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie.
Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19327 del 07/07/2023 (Rv. 668265 - 01)Citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione nell'atto di citazione - Nullità della citazione - Condizioni.
Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19327 del 07/07/2023 (Rv. 668265 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19319 del 07/07/2023 (Rv. 668132 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti Atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale tra coniugi - Azione revocatoria a garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione - Nullità o inammissibilità della domanda - Esclusione - Accoglimento della domanda per l'intero diritto - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19319 del 07/07/2023 (Rv. 668132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_599, Cod_Civ_art_0186, Cod_Civ_art_0189, Cod_Civ_art_0191, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 01)Citazione - contenuto - determinazione del "petitum" - nullità' - sanatoria - eccezione - riconvenzionale -Domanda riconvenzionale nulla ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. - Sanatoria per integrazione ex art. 164, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Mancata assegnazione o richiesta del termine per l'integrazione - Nullità dedotta come motivo d'appello - Fissazione del termine da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conseguenze.
In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.; qualora però il giudice non assegni d'ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 02)Citazione - contenuto - nullità - Nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall'art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. - presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova – Cass. n. 12610/2023Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_318, Cod_Proc_Civ_art_320
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12610
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Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" – Cass. n. 10926/2023Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.
La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_359
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10926
2023 …...
Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria – Cass. n. 8983/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023 (Rv. 667242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
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8983
2023 …...
Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi – Cass. n. 8778/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Esplicita indicazione - Necessità - Esclusione - Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi - Sufficienza - Modalità - Chiarezza e inequivocità delle indicazioni - Relazione di notificazione - Sanabilità del vizio - Esclusione - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8778 del 28/03/2023 (Rv. 667259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_366
Corte
Cassazione
8778
2023 …...
Rinnovazione della citazione per l'udienza fissata dal giudice – Cass. n. 8218/2023Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità' - in genere - Atto di citazione - Nullità per carenza di un requisito della "vocatio in ius" attinente all'avvertimento della decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. - Rinnovazione della citazione per l'udienza fissata dal giudice - Possibilità per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale a pena di decadenza entro il termine computato a partire dalla nuova udienza fissata - Sussistenza - Avvertimento ex art. 167 c.p.c. presente nella originaria citazione - Irrilevanza.
Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata - su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda - la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" - e segnatamente per la mancanza dell’avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. -, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8218 del 22/03/2023 (Rv. 667308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_38, Cod_Proc_Civ_art_167
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8218
2023 …...
Idoneità ad interrompere la prescrizione – Cass. n. 26543/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 09/09/2022 (Rv. 665717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2903, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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Cassazione
26543
2022 …...
Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354
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Cassazione
2258
2022 …...
Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Cass. n. 43/2022Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - protezione internazionale - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione dei termini a comparire - Sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - Applicabilità.
Nel giudizio di appello nel rito della protezione internazionale, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 43 del 04/01/2022 (Rv. 663478 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_291
Corte
Cassazione
43
2022 …...
Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte – Cass. n. 40072/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione - Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte - Liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato - Esclusione - Fondamento.
La chiusura anticipata del processo esecutivo a seguito di aste andate deserte comporta che la liquidazione delle spese sia posta a carico del creditore procedente, posto che l'infruttuosità della procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla somma ricavata, ai sensi dell'art. 510 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40072 del 15/12/2021 (Rv. 663178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_087 bis, Cod_Proc_Civ_art_164 bis
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Cassazione
40072
2021 …...
Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio – Cass. n. 39173/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - dell'attore - Intestazione dell'atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie.
La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164
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39173
2021 …...
Organo statale privo di soggettività – Cass. n. 32938/2021Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - in genere - Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell'atto - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.
La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164
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32938
2021 …...
Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio – Cass. n. 32207/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità' – sanatoria - Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza.
Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021 (Rv. 662960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307
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2021 …...
Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta – Cass. n. 32130/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione – Fondamento - Notificazione - a mezzo posta.
In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164
Corte
Cassazione
32130
2021 …...
Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza – Cass. n. 32130/2021Procedimento civile - riassunzione, in genere - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_125
Corte
Cassazione
32130
2021 …...
Deduzione della causa del credito – Cass. n. 25316/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751 bis, Cod_Proc_Civ_art_164
Corte
Cassazione
25316
2021 …...
Ordine di integrazione della domanda – Cass. n. 22735/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - Ordine di integrazione della domanda - Illegittimità - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
L'ordine di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22735 del 11/08/2021 (Rv. 662331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307
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22735
2021 …...
Effetto interruttivo del termine per usucapire – Cass. n. 21929/2021Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Interruzione del "tempus ad usucapionem" - Idoneità - Fondamento.
In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21929 del 30/07/2021 (Rv. 662061 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1165, Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164
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21929
2021 …...
Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto – Cass. n. 21374/2021Procedimento civile - iscrizione a ruolo Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti - Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - Irrilevanza.
La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_072
Corte
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21374
2021 …...
Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale – Cass. n. 10141/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie.
Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_184_1 …...
Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione – Cass. n. 709/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - data – errata - Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - Fattispecie.
La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 32/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - In genere.
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Nullità citazione - inosservanza del termine di comparizione – Cass. n. 28646/2020Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese - Necessità.
In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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cassazione
28646
2020 …...
Nullità della citazione per l’inosservanza del termine di comparizione – Cass. n. 28646/2020Procedimento civile – sanatoria - procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita'- sanatoria - Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese -Necessità.
In tema di nullità della citazione per l’inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell’avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Cass. n. 24461/2020Impugnazioni civili - appello - improcedibilita' - per mancato deposito del fascicolo dell'appellante - Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020 (Rv. 659757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_347
improcedibilita'
mancato deposito del fascicolo
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2020 …...
Notifica della citazione nella procura generale – Cass. n. 23973/2020Procedimento civile - notificazione - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. 659600 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1387
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23973
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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Cass. n. 12619/2020Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di esproprio - Vincoli per il giudice derivanti dalla quantificazione della somma operata in domanda - Esclusione - Applicazione dei criteri legali - Fattispecie.
In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa a titolo di indennità. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le domande volte ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità di espropriazione, ritenendo che le stesse fossero del tutto generiche non avendo le parti indicato nel dettaglio le somme pretese).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12619 del 25/06/2020 (Rv. 658053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
corte
cassazione
12619
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.
La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)Citazione in giudizio di società fusa per incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio dell'incorporante - Effetti.
L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2505_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità - Contumacia dell'appellato e omesso rilievo officioso - Conseguenze - Nullità della sentenza.
In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art_ 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.
Procedimento civile - contumacia - del convenuto - rinnovazione della citazione.
Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art_ 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art_ 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art_ 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_164
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
CITAZIONE DI APPELLO
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)Procedimento civile - Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Rilevanza.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_737
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto -nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141 …...
Procedimento civile - notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria.
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164 Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 02)Azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali - Fallimento della società - Curatore - Mutamento della legittimazione attiva - Diversità di presupposti e natura giuridica delle azioni - Mancata specificazione del titolo nella domanda - Conseguenze.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393, Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Dlgs_14_2019_art_255, Dlgs_14_2019_art_254 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 (Rv. 655167 - 01)Domanda di ammissione al passivo - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto - Sinteticità - Sufficienza - Documentazione prodotta - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati. (Nella specie, la Corte ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, per carenza dei requisiti ex art. 93, comma 3, n. 3, l.fall., nonostante dalle fatture prodotte dall’istante fosse desumibile la natura dei rapporti contrattuali tra le parti e la domanda esponesse con chiarezza le somme distinguendole anche secondo il loro rango).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 (Rv. 655167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria – Cass. Ord. 15946/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164_3, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Operazioni bancarie in conto corrente - Cass. n. 15895/2019Contratti bancari - Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2938, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2697
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Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivoFallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019
Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizioneProcedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - inosservanza del termine a comparire - differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - “dies a quo” del nuovo termine - data di notifica dell’atto di citazione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018 …...
Vizi della “vocatio in ius”Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - rito del lavoro - appello - vizi della “vocatio in ius” - sanatoria ex art. 164 c.p.c. - applicabilità - efficacia “ex tunc” - tardività del ricorso - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018
>>> Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c.,i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto"ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art.327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18318 del 12/07/2018Nullità della "vocatio in ius" - Rinnovazione - Provvedimento del Presidente della Corte di appello con cui dichiara l’inammissibilità dell’istanza di rinnovazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Ragioni.
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento - Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 9610/2018Rimesse in conto corrente bancario - Azione revocatoria - Indicazione dei singoli versamenti - Necessità - Esclusione - Indeterminatezza dell'oggetto e della "causa petendi" - Domanda - Nullità - Esclusione.
Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018 (Rv. 648278 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_163_3, Cod_Proc_Civ_art_164_4
Revocatoria
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pauliana
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016Riassunzione - Natura - Nullità - Sanatoria - Fondamento - Limiti - Efficacia "ex nunc".
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria, sia pure con effetto "ex nunc".
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016 BisInosservanza - Conseguenze - Inammissibilità quale effetto di nullità insanabile - Fondamento.
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - In genere.
L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164, comma 2, c.p.c. (testo originario), per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa.
Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016 Bis
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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016Riscatto agrario - Esercizio del diritto mediante atto di citazione - Notificazione - Idoneità a produrre effetti sostanziali - Nullità dell'atto per vizi processuali - Irrilevanza.
Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Finalità.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex "tunc".
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9986 del 16/05/2016Società impugnante diversa da quella costituita in primo grado - Decisione sulla validità dell'impugnazione - Valutazione del giudice di merito - Contenuto.
Qualora, nell'atto di appello, la società appellante risulti diversa da quella costituita in primo grado, il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla validità dell'impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto introduttivo del giudizio, così escludendo l'incertezza assoluta circa l'indicazione della parte, quale causa di nullità ex artt. 164, comma 1, e 163, n. 1, c.p.c., in quanto l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non può limitarsi alla mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'atto nella sua interezza ed al suo senso complessivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9986 del 16/05/2016
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - in genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) – Corte di Cassazione, Sez. 1, SConvenuto persona giuridica - Mancanza, insufficienza o incertezza assoluta, nell'atto introduttivo, del suo legale rappresentante - Nullità - Condizione - Incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente - Necessità - Sanabilità "ex tunc" con la costituzione in giudizio negli altri casi - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015
La mancata, insufficiente o erronea indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio (nella specie, ricorso per cassazione), del soggetto che ha la rappresentanza in giudizio della società convenuta (nella specie, una società in accomandita semplice, intimata in persona del socio accomandatario, anziché dei liquidatori nominati con atto iscritto nel registro delle imprese prima della notificazione del ricorso), determina la nullità dell'atto stesso solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, risolvendosi, altrimenti, in una mera irregolarità, sanabile "ex tunc" con la costituzione in giudizio della società, in persona dei suoi effettivi legali rappresentanti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015
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Procedimenti sommari - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015Procedimento sommario di cognizione - Ricorso privo dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Effetti - Differimento dell'udienza - Sufficienza - Rinnovazione del ricorso comunque irritualmente operata - Effetti invalidanti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015
In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015Citazione in giudizio di soggetto privo della capacità di stare in giudizio - Riacquisto della stessa nella fase di gravame - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Portata - Idoneità ad escludere la sola invalidità della domanda, ma non degli atti del giudizio - Conseguenze - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio, in proprio, un soggetto privo di capacità processuale (per essere stato interdetto legalmente ex art. 32 cod. pen.), il riacquisto della capacità in fase di gravame determina la sanatoria della nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" - ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - idonea ad escludere l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti, ma non anche del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, sicché il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015Pluralità di domande con molteplicità di oggetti - Omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse - Loro nullità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015
Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015
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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014
In tema di formazione dello stato passivo, la volontà del creditore che intenda ottenervi l'insinuazione in collocazione privilegiata può comunque desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014 …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014Citazione in giudizio di società estinta a seguito di incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio della società incorporante - Effetti - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014
La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014
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procedimento civile -relazione di notifica - Notificazione citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, terzo comma, legge fall. - Fissazione di nuovo termine - Ammissibilità - Fondamento - Possibilità del tribunale di ridurre il termine - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. e in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, terzo comma, legge fall., con l'ulteriore possibilità, da parte del tribunale, di ridurre i termini a comparire in presenza di particolari ragioni di urgenza, così come previsto dal successivo quinto comma del citato articolo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Onere del ricorrente di richiedere la fissazione di un termine per la sanatoria - Inosservanza - Conseguenze in grado di appello. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014A soggetto interdetto legalmente "pro tempore" - Opposizione proposta dal tutore - Sanatoria della nullità della notificazione - Sussistenza - Fattispecie.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014A soggetto interdetto legalmente "pro tempore" - Opposizione proposta dal tutore - Sanatoria della nullità della notificazione - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014Impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Nullità - Sanatoria ex art. 164 cod. proc. civ. - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014
L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 10/10/2014Impugnazioni da proporsi con citazione - Proposizione mediante ricorso - Conseguenze - Tempestività dell'impugnazione - Data del deposito del ricorso - Irrilevanza - Data di notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza - Necessità - Sanatoria ex art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
Quando l'appello va proposto con citazione ma erroneamente sia stato introdotto con ricorso, perché vi sia tempestiva "vocatio in ius" occorre avere riguardo non alla data di deposito dell'atto, ma a quella in cui lo stesso, unitamente al decreto del giudice di fissazione dell'udienza, risulti notificato alla controparte, non potendo peraltro trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 10/10/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014Giudizio camerale di appello - Termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, disciplinato dal rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014
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impugnazioni civili - notificazione dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
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Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013 In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
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FATTOÈ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:"1. - La Banca della Campania S.p.a. ha chiesto la correzione dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da De.... Giuseppe avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C . V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal De.... per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.Sostiene la ricorrente che l'intestazione dell'ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicala come Banca Popolare della Campania S.p.a. anziché come Banca della Campania S.p.a.. 2. - Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – corte di cassazione sez. 6 - 2, sentenza n. 8421 del 10/04/2014Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
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Notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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notificazione - relazione di notifica - in genere – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014 L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014Durata irragionevole del processo - Equa riparazione - Ricorso - Termine per la notifica del ricorso e dell'unito decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014
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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, terzo comma, legge fall. - Fissazione di nuovo termine - Ammissibilità - Fondamento - Possibilità del tribunale di ridurre il termine - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. e in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, terzo comma, legge fall., con l'ulteriore possibilità, da parte del tribunale, di ridurre i termini a comparire in presenza di particolari ragioni di urgenza, così come previsto dal successivo quinto comma del citato articolo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014 (2)Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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Notificazione – nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013Notificazione dell'atto di citazione - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Condizioni.
L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013Notificazione dell'atto di citazione - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013
L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013
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Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità.
In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013
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Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze - Mancata instaurazione del rapporto processuale - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità - Fattispecie.
In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione "errore nella persona che deve ricevere la notificazione" deve leggersi come "errore nella indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona il soggetto - cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale - fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poichè quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di "vocatio in ius" e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
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pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze - Mancata instaurazione del rapporto processuale - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione "errore nella persona che deve ricevere la notificazione" deve leggersi come "errore nella indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona il soggetto - cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale - fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poichè quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di "vocatio in ius" e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento.
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013
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