Appello - citazione di appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Termini processuali - sospensione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024 (Rv. 670778-01)Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Decorrenza differita al termine della sospensione - Differimento dell’udienza - Necessità - Fondamento - Ordine di rinnovazione della notifica - Nullità.
In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024 (Rv. 670778-01)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2 …...
notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie.
Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Cass. n. 13879/2020Procedimenti sommari - Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c.
prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13879 del 06/07/2020 (Rv. 658308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_166,
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità - Contumacia dell'appellato e omesso rilievo officioso - Conseguenze - Nullità della sentenza.
In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art_ 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.
Procedimento civile - contumacia - del convenuto - rinnovazione della citazione.
Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art_ 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art_ 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art_ 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_164
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
CITAZIONE DI APPELLO
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 32708/2020Opposizione agli atti esecutivi - Computo nella durata complessiva della procedura della fase sommaria di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32708 del 12/12/2019 (Rv. 656346 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1
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Procedimento civile - notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria.
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164 Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizioneProcedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - inosservanza del termine a comparire - differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - “dies a quo” del nuovo termine - data di notifica dell’atto di citazione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)Termine per la comparizione del debitore - Abbreviazione ex art. 15, quinto comma, l.fall. - Istanza del creditore - Necessità - Esclusione - Abbreviazione d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell'attuale art. 15, comma 5, l.fall., che non richiede - a differenza di quanto previsto dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per il processo a cognizione ordinaria - la presentazione di un'apposita istanza del creditore, nonché l'interesse pubblicistico all'ordinata gestione dell'insolvenza dell'impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa riscontro la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes”.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_163_2 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017Ampliamento dei termini di comparizione - Inapplicabilità nel caso di notifica effettuata in Italia nei confronti di residente all'estero.
I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017
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procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014Ordine di integrazione del contraddittorio - Condizioni per la valida costituzione del rapporto processuale - Notificazione nel termine fissato dal giudice o in quello ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Deposito dell'atto notificato - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014
L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014Notifica a mani dello straniero presso il domicilio in Italia - Termine di comparizione per le notifiche all'estero - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
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domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014Notifica a mani dello straniero presso il domicilio in Italia - Termine di comparizione per le notifiche all'estero - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014Ordine di integrazione del contraddittorio - Condizioni per la valida costituzione del rapporto processuale - Notificazione nel termine fissato dal giudice o in quello ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Deposito dell'atto notificato - Esclusione.
L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014
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domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014Notifica a mani dello straniero presso il domicilio in Italia - Termine di comparizione per le notifiche all'estero - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013Art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire comunque abbreviato - Sufficienza - Necessario dimezzamento del termine di comparizione, salvo verifica delle reali intenzioni dell'opponente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica purché questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell'opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012Art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Automaticità - Esclusione - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in riferimento alla costituzione dell'opponente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012
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Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - comparizione personale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011Udienza di prima comparizione fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale - Termine libero inferiore a venti giorni - Conseguenze - Fondamento - Richiesta di termine a difesa - Facoltà del convenuto - Fissazione - Obbligo del giudice - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Configurabilità.
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - comparizione personale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011Udienza di prima comparizione fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale - Termine libero inferiore a venti giorni - Conseguenze - Fondamento - Richiesta di termine a difesa - Facoltà del convenuto - Fissazione - Obbligo del giudice - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010Art. 645 cod. proc. - Riduzione del termine a comparire per l'opposto - Automaticità - Conseguenze - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Fondamento - Richiesta dell'opposto di anticipazione della prima udienza - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis terzo comma cod. proc. civ., l'anticipazione della prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010Violazione dei termini a comparire - Mancata costituzione dell'appellato - Art. 164 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa alla sospensione dei termini processuali per i residenti nella Regione Molise a seguito del sisma dell'autunno 2002. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 163-bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis"), secondo il quale tra il giorno della notifica della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di giorni sessanta, se il luogo della notifica si trova in Italia, si applica anche al giudizio di appello. Ne consegue che, se tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello indicato, l'atto di citazione é nullo ai sensi del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ., e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. (Nella specie tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione fissata in tale atto erano intercorsi solo sette giorni, per effetto della sospensione dei termini processuali dal 31 ottobre 2002, al 31 marzo 2003, disposta dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, e prorogata dalla O.P.C.M. del 10 aprile 2003, n. 3279, per i soggetti residenti nella Regione Molise, a seguito del sisma ivi verificatosi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009Ordine di integrazione del contraddittorio - Omessa indicazione del relativo termine - Espressa previsione dell'osservanza dei termini di legge - Fissazione dell'udienza in modo da assicurare il rispetto del termine di comparizione - Individuazione del termine - Richiamo all'art. 163-bis cod. proc. civ. - Possibilità - Inosservanza - Conseguenze - Estinzione del processo - Fondamento.
In tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009Mancato rispetto dei termini minimi a comparire - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Rilievo d'ufficio della nullità - Necessità - Conseguente fissazione di termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di riassunzione e della relativa notificazione - Omesso adempimento della parte onerata - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26570 del 05/11/2008Giudizio di appello - Integrazione del contraddittorio - Ordinanza - Udienza di comparizione - Indicazione - Mancata fissazione del termine per la notificazione - Conseguenze - Termine iniziale di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26570 del 05/11/2008
In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163 bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26570 del 05/11/2008
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Procedimento civile - costituzione delle parti - dell'attore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008Doppia dimidiazione del termine a comparire "ex" art. 163 bis cod. proc. civ. e 645 cod. proc. civ. - Conseguenze - Termine per la costituzione dell'attore - Doppia dimidiazione anche di esso - Necessità.
Allorché l'opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente stesso - così come il termine di comparizione fissato all'opposto - va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Doppia dimidiazione del termine a comparire "ex" art. 163 bis cod. proc. civ. e 645 cod. proc. civ. - Conseguenze - Termine per la costituzione dell'attore - Doppia dimidiazione ancostituzione delle parti - dell'attore - Doppia dimidiazione del termine a comparire "ex" art. 163 bis cod. proc. civ. e 645 cod. proc. civ. - Conseguenze - Termine per la costituzione dell'attore - Doppia dimidiazione anche di esso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
Allorché l'opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente stesso - così come il termine di comparizione fissato all'opposto - va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Violazione del diritto di difesa e di parità delle parti - Esclusionecostituzione delle parti - dell'attore - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Violazione del diritto di difesa e di parità delle parti - Esclusione - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario), anche quando l'opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. n. 18 del 2008). Quest'ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell'opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007Regole del procedimento - Richiamo alle norme sul processo ordinario - Termine per la formulazione dei quesiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
Quando le regole del giudizio arbitrale sono fissate convenzionalmente con richiamo delle norme sul processo ordinario, appare corretto affermare la nullità del lodo per qualsiasi inosservanza delle disposizioni che, con idonee prescrizioni procedurali, assicurano la tempestiva "informazione" e la possibilità di difesa attiva di tutti i soggetti coinvolti nella lite, come, in particolare, nel caso in cui la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare le norme del codice di rito sul processo di cognizione disciplinanti l'introduzione della causa (art. 163 cod.proc.civ. e ss.) e tendenzialmente finalizzate a garantire il contraddittorio tra le parti. È indubbio, tuttavia, che, laddove tali regole non siano adattabili al procedimento arbitrale, debba farsi riferimento alle modalità di tutela del diritto di difesa da esse delineate. Quindi, se non può invocarsi nel giudizio arbitrale il disposto di cui all'art.163 bis cod.proc.civ., trattandosi di norma inapplicabile a tale processo, le cui modalità di attivazione divergono da quelle stabilite per l'introduzione della causa nel giudizio ordinario, viene comunque in rilievo l'esigenza espressa dalla norma in questione e riconducibile al principio del contraddittorio, nel senso che chi è chiamato a confrontarsi in un giudizio deve poter conoscere per tempo le pretese azionate nei suoi confronti ed essere così messo nella condizione di plasmare conseguentemente il proprio atto introduttivo. Peraltro, detta esigenza, riferita al processo arbitrale, non può considerarsi automaticamente e irrimediabilmente insoddisfatta ove non sia assicurato un adeguato sfalsamento temporale tra la formulazione dei quesiti di chi ha promosso il giudizio e la formulazione dei quesiti di chi vi è stato chiamato; anche nel procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Requisiti di cui all'art. 163 e 163 - Bis cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006Requisito di cui al comma terzo n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Natura di comparsa di risposta - Contenuti propri di tale comparsa - Necessità - Sussistenza.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006Requisiti di cui all'art. 163 e 163 - Bis cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Requisito di cui al comma terzo n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Natura di comparsa di risposta - Contenuti propri di tale comparsa - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
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Procedimento civile - domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006Giudizio - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Rito camerale - Adozione in luogo del rito ordinario - Invalidità del giudizio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
L'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Infatti, anche a volere ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anziché citazione), occorre tenere conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sanabili col raggiungimento dello scopo e che per eventuali inosservanze a regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., il giudice investito della domanda potrebbe disporre d'ufficio la conversione dell'atto introduttivo, mediante la rinnovazione dell'atto, salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita; solo il difetto di tale rinnovazione (perchè non disposta, ovvero perchè non eseguita nonostante la relativa statuizione) dà luogo a una nullità che si trasmette all'intero giudizio ed alla successiva sentenza. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che aveva confermato l'omologo provvedimento con cui il giudice di primo grado si era limitato a far luogo a declaratoria di "improcedibilità" della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio naturale, sol perché introdotta con ricorso anziché con citazione e in assenza di eccezioni della parte resistente costituitasi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 30/03/2006Termine per la notifica dell'impugnazione - Omessa fissazione - Conseguenze - Mancata citazione del litisconsorte necessario - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Termine di comparizione - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 30/03/2006
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest'ultimo non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all'udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all'osservanza dell'ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 30/03/2006
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