codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo vi: degli atti processuali capo iii: della nullita' degli atti - 161.(nullità della sentenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 161.(Nullità della sentenza)
1. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
2. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
la giurisprudenza
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Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
estinzione
processo
corte
cassazione
26914
2020

Procedimento civile – impugnazione - procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice – impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
corte
cassazione
26914
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.
In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
26126
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.
Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161
corte
cassazione
25943
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.
Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161
corte
cassazione
25943
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo In genere.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell’opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l’attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest’ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullita' della sentenza o del procedimento - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carenza di interesse - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 (Rv. 659364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
21943
2020

procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020 (Rv. 659158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372
corte
cassazione
21359
2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto - Preclusione ex art. 416 c.p.c. - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Configurabilità - Mancato rilievo - Conseguenze - Denuncia del vizio in sede di gravame dalla parte interessata - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno
Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938
corte
cassazione
17643
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale – Esclusione - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
corte
cassazione
14144
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice – Conseguenze - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
14144
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.
La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza collegiale - Diversa composizione del tribunale - Violazione del principio di immutabilità del collegio - Esclusione.
In tema di procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9208 del 20/05/2020 (Rv. 657790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161

Protezione internazionale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha devoluto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della sola decisione, con la sua conseguente convertibilità in motivo di impugnazione e rinvio alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_050_4

Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.
La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art_ 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art_ 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
NULLITA' DELLA SENTENZA
PRONUNCIA SULLA NULLITA'

Precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Deliberazione assunta da giudice diverso - Conseguenze - Nullità - Necessità di procedere alla sostituzione del giudice - Sussistenza - Modalità - Fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Sussistenza.
La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2779 del 06/02/2020 (Rv. 657252 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_276
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA

Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Inidoneità al giudicato - Rilievo d'ufficio.
La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020 (Rv. 657250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_324
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
NULLITA' DELLA SENTENZA

Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze.
La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645

Pronuncia di provvedimento abnorme con valore di sentenza - Revoca da parte dello stesso organo giudicante - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile, può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (in attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto la carenza di interesse della parte ad impugnare il provvedimento abnorme, in quanto già revocato dal medesimo giudice con una ordinanza che, non essendo stata impugnata, era ormai passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32405 del 11/12/2019 (Rv. 656043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161_2, Cod_Proc_Civ_art_324_2

Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Processo tributario - C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Diniego - Motivazione implicita - Sufficienza.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo
Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 (Rv. 655530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_161

Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze.
La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645

Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione).
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279

Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con forma digitale e non con sottoscrizione autografa - Ammissibilità - Condizioni.
E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l'assenza di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365

Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132

Nullità della sentenza - Conversione dei vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame - Conseguenze - Rilievo del vizio nel corso del giudizio d'appello e non comemotivo d'impugnazione
I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019 (Rv. 654049 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 157 –Rilevabilità e sanatoria della nullità

Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – inesistenza .
Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14161 del 24/05/2019 (Rv. 654220 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Appello - udienza di discussione – Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c..
Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13963 del 23/05/2019 (Rv. 654050 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 158 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza

Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti – Fondamento
Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02)
Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_161

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sottoscrizione - Mancanza – Conseguenze - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019
Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365
ricorso per cassazione privo della sottoscrizione

costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – conseguenze – ordinamento giudiziario - magistrati onorari - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_737

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - rilievo ufficioso di questioni - dovere di sottoporle alle parti - violazione - conseguenze - nullità della sentenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018
Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018
La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018
>>> La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018

Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo giudicante per vizi originari - efficacia retroattiva - conseguenze - nullità della decisione - modalità con cui fare valere detta nullità - deducibilità in sede di legittimità con memoria ex art. 378 c.p.c. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018
>>> Il sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione, ancorché incida "ex tunc" sulla validità degli atti di esercizio della funzione in precedenza compiuti, comporta la mera nullità della decisione resa, suscettibile di essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., nel mentre è inammissibile la deduzione dei vizi in parola effettuata con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla regolarità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, poiché sollevata dal ricorrente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018

Avvocato - albo – speciale - avvocato dipendente di ente pubblico iscritto nell’albo speciale - cessazione del rapporto di impiego - conseguenze - automatica interruzione del processo - nullità degli atti successivi - deducibilità del vizio solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo - omissione - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27308 del 26/10/2018
>>> La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello "ius postulandi" e l'automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l'impugnazione - in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, stante l'inapplicabilità dell'art. 85 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall'evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l'avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello "jus postulandi" del procuratore cancellato dall'albo speciale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27308 del 26/10/2018

Impugnazioni civili - appello - in genere - giudizio di appello - mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - deposito prima della scadenza del termine per le memorie di replica - conseguenze - nullità della sentenza - condizioni - lesione del diritto di difesa - necessità – onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018
>>> Non può essere dichiarata la nullità della sentenza di appello, depositata senza la previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, ove la parte che denunci tale violazione processuale non dimostri di aver subito una concreta lesione in conseguenza di essa, con indicazione delle argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice la cui considerazione avrebbe, con ragionevole probabilità, determinato una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018
>>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - fondamento - fissazione officiosa di apposita udienza - equipollenza - diritto della parte ad un ulteriore rinvio - esclusione – mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - rilevanza - limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018
>>> In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio,a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione ditale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti. corte di cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 22521 del 24/09/2018
In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017

Sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo per morte del convenuto verificatasi prima della costituzione - Mancata notificazione agli eredi - Decorrenza del termine annuale - Dal momento di effettiva conoscenza della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017

Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento.
In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Impossibilità di individuare il comando giudiziale - Fattispecie.
Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era opposto alla stima dell’indennità ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017

Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Oltre il termine lungo - Condizione - "Ignoranza del processo" - Non ravvisabilità in capo al ricorrente - Conformità di detta interpretazione ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario - Fondamento - Omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione - Motivo di impugnazione - Necessità.
Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017

Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo.
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017

Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017

Tardività delle allegazioni e produzioni documentali in primo grado - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016

Mancata assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18149 del 15/09/2016

Trentino Alto Adige - Omesso utilizzo, in sentenza, della lingua normativamente prescritta, limitatamente alle conclusioni di una delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Condizioni.
Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, il mancato uso della lingua prescritta nella stesura della sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni di una delle parti non implica la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità formale salvo che tale omissione leda il diritto di difesa, incidendo in concreto sull'attività del giudice per averne comportato un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni della parte, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalla parte medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17686 del 07/09/2016

Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Omessa rilevazione in sede di legittimità - Conseguenze - Principio di conversione di cui all'art. 161 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Deducibilità in sede di ricorso per revocazione - Condizioni e limiti.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10028 del 16/05/2016

Morte dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie.
Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, rimessa dall'istruttore la causa sul ruolo e disposto un supplemento di CTU, era diritto della parte avere nuove ed aggiornate difese, precluse dall'intervenuto decesso del difensore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016

Morte dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie.
Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, rimessa dall'istruttore la causa sul ruolo e disposto un supplemento di CTU, era diritto della parte avere nuove ed aggiornate difese, precluse dall'intervenuto decesso del difensore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016

Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015
Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015

Sentenza del Tribunale in composizione collegiale sottoscritta dal solo presidente-estensore - Mancata indicazione degli altri giudici - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Rilievo in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015
La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015

Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali - Declaratoria di inammissibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità e non abnormità - Fondamento - Conseguenze - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18820 del 23/09/2015
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18820 del 23/09/2015

Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decida nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di vizio di costituzione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015

Assegnazione della causa alle sezioni stralcio - Fissazione di nuova udienza innanzi al giudice onorario aggregato (G.O.A.) - Omessa comunicazione al procuratore di una delle parti - Nullità degli atti del processo e della sentenza - Sussistenza - Appello - Necessità - Osservanza del termine ex art. 327 c.p.c. - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015
L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa ad un giudice onorario aggregato (G.O.A.), nonché del successivo provvedimento di quest'ultimo di comparizione delle parti innanzi a sé, pur comportando, per violazione del principio del contraddittorio, la nullità di tutti i successivi atti del processo e della sentenza che lo conclude, non esime il difensore dalla necessità di dedurre il relativo vizio, in via di gravame, nei termini ex art. 327 c.p.c., che decorrono dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima (nella specie, in relazione alla costituzione delle cd. sezioni stralcio), siano state svolte attività processuali a sua insaputa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015

Inosservanza delle forme di costituzione - Deposito, in cancelleria, del fascicolo contenente copia della citazione, in luogo dell'originale della stessa - Mera irregolarità - Fondamento - Nullità sentenza - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015
La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015

Sospensione dall'albo dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14520 del 10/07/2015
Il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il periodo di sospensione del difensore dalla professione era integralmente caduto tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14520 del 10/07/2015

Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014

Motivazione e dispositivo della sentenza concernenti soggetti doversi da quelli in causa - Sentenza inesistente - Configurabilità - Rinnovazione dell'atto - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014
L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014

Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014
com. 2, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 4, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 1, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 3,

Pretesa inammissibilità dell'appello per mancata esposizione degli elementi di fatto e per genericità - Esclusione del vizio da parte del giudice d'appello - Deduzione della predetta inammissibilità con i motivi di ricorso per cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014
L'inammissibilità dell'appello, per la mancata esposizione degli elementi di fatto e per la genericità delle censure, ove sia stata esclusa dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 cod. proc. civ., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014

Sentenza pronunciata nei confronti di mandatario del successore non costituitosi - Interesse del soccombente ad impugnare, sul punto, tale decisione - Insussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015
Qualora si verifichi, in pendenza di gravame, una successione ex art. 111 cod. proc. civ. nel diritto controverso, e la sentenza venga pronunciata nei confronti di un mandatario, munito di rappresentanza anche processuale, che abbia ivi precisato le conclusioni in luogo del successore precedentemente non costituitosi in giudizio, la parte soccombente è carente di interesse a denunciare per cassazione un tale vizio di quella decisione, non ricevendo alcun concreto vantaggio dall'eventuale riforma di quest'ultima perchè comunque tenuta ad eseguirla nei confronti di tutti i successori a titolo particolare dell'originario creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015

Sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità – In genere.
La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7086 del 09/04/2015

Deliberazione anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Necessità - Prova - Contenuto della stessa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7086 del 09/04/2015
La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7086 del 09/04/2015

Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Conversione in sentenza ordinaria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/03/2015
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/03/2015

Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito del lavoro a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni.
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ispso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015

Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito del lavoro a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ispso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015

Rito locatizio - Omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Cassazione della sentenza medesima - Necessità - Rinvio al giudice d'appello - Necessità - Applicabilità della regola desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sottoscrizione di motivazione e dispositivo da parte di giudice diverso da quello indicato nel processo verbale d'udienza - Nullità della sentenza - Ragioni.
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014

Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
L'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della "potestas iudicandi", che lo legittima all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è "presa" quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014

Procedimento civile ordinario - Camera di consiglio - Assenza di un termine di apertura - Deliberazione della sentenza in data diversa da quella dell'udienza di discussione - Irrilevanza - Nullità della sentenza - Esclusione.
In tema di deliberazione delle sentenze, salvo le ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, in cui anche nel processo civile vige il principio della decisione immediata, nessun termine è previsto in via generale per l'apertura della camera di consiglio, sicché, nel giudizio ordinario di cognizione, la circostanza che la sentenza sia deliberata in data diversa da quella in cui si è celebrata l'udienza di discussione non determina di per sé la nullità del processo, né della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014

Non coincidenza tra il collegio che ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e quello che ha deciso la causa - Nullità della sentenza - Esclusione.
La composizione dei collegi giudicanti è disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014

Rito del lavoro - Coincidenza tra verbale di udienza e dispositivo - Difformità nella intestazione della sentenza per impedimento dell'originario relatore - Irrilevanza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'intestazione del verbale di udienza ed il dispositivo letto nella medesima, si deve ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia stata deliberata da quegli stessi giudici che hanno partecipato alla discussione, sicché è irrilevante che il giudice indicato nell'intestazione della sentenza come relatore sia diverso da quello che abbia materialmente redatto la motivazione, in base ad un procedimento organizzativo interno di sostituzione dell'originario relatore, intervenuto dopo la lettura del dispositivo, che assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione non più modificabile dai suoi autori. Ne consegue che è ravvisabile un vizio di costituzione del giudice qualora gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio, non investita della funzione esercitata, e non quando il giudice relatore assolutamente impedito sia sostituito da colleghi di pari funzioni e competenza, poiché tale sostituzione, anche ove disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014

Sentenza collegiale - Sottoscrizione da parte del presidente nel frattempo nominato presidente della corte di appello - Legittimità - Fondamento.
Non è viziata da nullità la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio della corte di appello che, nelle more della stesura della motivazione, sia stato nominato presidente del medesimo ufficio giudiziario, in quanto trattasi di magistrato che, all'epoca di assunzione della decisione, aveva titolo per farlo, che non è stato trasferito ad altra sede e che non ha assunto un altro incarico incompatibile perché, in base alla attuale normativa, il presidente della corte di appello, oltre a dirigere la corte e a presiederne la prima sezione, può presiedere anche le altre sezioni.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014

Organo giurisdizionale - Difetto di "potestas iudicandi" per asserita illegittimità costituzionale della legge istitutiva - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
L'asserito difetto di "potestas iudicandi" dell'organo giurisdizionale, perché ritenuto istituito con norma tacciata di illegittimità costituzionale, non integra una questione di giurisdizione bensì, nel caso in cui trovi accoglimento la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ai sensi degli artt. 158 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 19/09/2014

Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16361 del 17/07/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Cancellazione del difensore dall'albo - Interruzione ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. - Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Limite della decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Operatività - Fondamento.
Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" applicabile).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13244 del 11/06/2014

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11021 del 20/05/2014

Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni.
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014

Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014
provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 3420 del 14/02/2014
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014

Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice - Conseguenze.
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26938 del 02/12/2013
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354

Eccezione di non integrità del contraddittorio - Oneri del deducente - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013

Eccezione di non integrità del contraddittorio - Oneri del deducente - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013
La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013

Giudizio di rinvio restitutorio - Decisione più sfavorevole all'appellante - Possibilità - Condizioni.
Il giudizio di rinvio restitutorio ha un oggetto che coincide con quello del giudizio di appello sicché, per stabilire se il giudizio di rinvio possa condurre ad una decisione più sfavorevole per l'appellante, occorre verificare l'ambito dell'originario effetto devolutivo in appello e delle corrispondenti preclusioni. Ne consegue che, ove la sentenza d'appello abbia dichiarato la nullità della citazione (e dell'intero giudizio di primo grado), la cassazione di tale decisione nella parte in cui la causa era stata rimessa al primo giudice invece di trattenerla e deciderla nel merito comporta che il giudizio di rinvio, che ne sia seguito, non è condizionato da alcuna preclusione derivante dall'acquiescenza dell'appellato alla sentenza di primo grado, né, in tale fase, opera più alcun divieto di "reformatio in peius".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013

Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento, nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. - Art. 183, terzo (oggi quarto) comma, cod. proc. civ.
Anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata di ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni - Ingiustizia della decisione - Fattispecie in tema di retratto agrario.
Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione mista, di fatto e di diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. sentenza "a sorpresa" o della "terza via"), sussiste una nullità della pronuncia destinata a convertirsi in motivo di impugnazione a condizione che la parte soccombente dimostri che violazione del principio del contraddittorio abbia comportato, in via riflessa, l'ingiustizia della decisione. (In forza di tale principio, la S.C., ha annullato con rinvio una sentenza con cui il giudice d'appello - nel decidere una controversia in materia di retratto agrario - aveva ritenuto d'ufficio la carenza di prova in ordine alla condizione della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente, privando le parti della possibilità di contraddire in ordine alla valenza probatoria delle allegazioni esistenti e, in specie, della concorde dichiarazione dei procuratori, resa a verbale, per cui "tutte le parti sostanziali all'epoca dei fatti [erano] in possesso dei requisiti personali necessari per l'esercizio della prelazione, quindi del retratto").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere.
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 24684 del 04/11/2013
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
fine
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