Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 02)Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_159 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01)Deliberazione (della) - azione - principio del contraddittorio - Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento.
La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01)Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento.
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Sentenza - deliberazione (della) - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
difensori Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)Mandato alle liti (procura) - in genere - Procura alle liti - Autonomia rispetto all'atto a cui accede - Sussistenza - Invalidità dell'atto su cui è apposta - Conseguenze.
La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)Rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere - Nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291 …...
comunicazioni nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_281_6 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali – Cass. n. 15383/2023Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - comunicazioni alle parti - Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. - Limiti.
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15383 del 31/05/2023 (Rv. 667940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_090
Corte
Cassazione
15383
2023 …...
Procura a margine ma materialmente unito al ricorso – Cass. n. 36057/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Specialità della procura - Collocazione topografica - Rilevanza - Conseguenze - Procura a margine, in calce o su foglio separato, ma materialmente unito al ricorso - Equiparazione - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Necessità - Esclusione - Limiti - Interpretazione della volontà del conferente in caso di dubbio - Criteri.
In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 (Rv. 666374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Civ_art_1367
Corte
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36057
2022 …...
Mancata assegnazione dei termini – Cass. n. 34861/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190
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Cassazione
34861
2022 …...
Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo – Cass. n. 11506/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - in genere - Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.
La morte dell’attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_299
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11506
2022 …...
Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354
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2258
2022 …...
Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Cass. n. 36596/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_281 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_352
Corte
Cassazione
36596
2021 …...
Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU – Cass. n. 14410/2021Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c.
Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Regolamento preventivo di giurisdizione – Cass. n. 10243/2021Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo -Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Difensore della parte privo di "ius postulandi" – Cass. n. 1051/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in appello - Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del fallito che lamentava la nullità del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, in cui si era costituita l'Agenzia delle entrate- Riscossione senza avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, bensì con il patrocinio di un difensore del libero Foro).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Costituzione del contumace (tardiva comparizione) – Cass. n. 1051/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in appello - Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni.
La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. Ciò non si verifica nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ove il difetto di "jus postulandi" riguardi la posizione del creditore istante, il quale, essendo litisconsorte necessario, deve partecipare al processo ma non essere necessariamente costituito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_182
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cassazione
1051
2021 …...
Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 32/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - In genere.
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.
La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01)Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi deN'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367 …...
Concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta - Voto espresso a mezzo p.e.c. prima del deposito della relazione e dell'adunanza dei creditori – Validità – Condizioni – Configurabilità del voto in dissenso – Presupposti – Necessaria estensione del contraddittorio – Omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale di omologazione – Conseguenze – Nullità del giudizio e del decreto di omologa - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
In tema di concordato preventivo, il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 l.fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma 1, l.fall., sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_291, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Notifica nei confronti di soggetto non legittimatoRiscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) – riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - notifica nei confronti di soggetto non legittimato - nullità - sussistenza - sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - esclusione- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018
>>> La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito dall'effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata in ragione dell'avvenuta impugnazione, da parte del legale rappresentante della società incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di intimazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018 …...
Omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c.Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - in genere - omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge n.80 del 2005 applicabile “ratione temporis” - conseguenze - nullità della sentenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018
>>> E' nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017Variazione del domicilio eletto nel corso del giudizio - Conoscenza legale dell'evento - Necessità - Mutamento non avvenuto in corso di udienza con relativa verbalizzazione - Comunicazione in atto indirizzato alla controparte, anche se non diretto specificamente a far conoscere la variazione - Sufficienza - Fattispecie.
La variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata, ai fini delle successive notificazioni, pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest'ultima detta variazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la notificazione della sentenza di primo grado effettuata al domicilio in precedenza eletto dalla controparte giacché questa, pur avendo irregolarmente introdotto l'appello, contenente la variazione di domicilio, mediante il deposito di un atto avente la forma del ricorso, anziché con la notificazione di una citazione, aveva comunque notificato all'appellato, anteriormente alla notifica della sentenza di primo grado, il ricorso per la relativa inibitoria ex art. 351 c.p.c., così da renderlo edotto dell'avvenuta proposizione del gravame ed onerandolo del controllo del relativo contenuto).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - comunicazioni alle parti – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3893 del 14/02/2017Consulente tecnico d’ufficio – Omessa convocazione alle operazioni – Violazione del principio del contraddittorio – Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. – Limiti.
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3893 del 14/02/2017
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016Difetto dello "ius postulandi" o della rappresentanza o della capacità di agire - Nullità insanabili - Configurabilità - Deducibilità - Termine - Regola della propagazione delle nullità processuali - Inapplicabilità - Ragioni.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza.
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016Difetto dello "ius postulandi" o della rappresentanza o della capacità di agire - Nullità insanabili - Configurabilità - Deducibilità - Termine - Regola della propagazione delle nullità processuali - Inapplicabilità - Ragioni.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza.
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 05/10/2015Falsità della procura "ad litem" per l'opposizione - Accertamento in appello - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 05/10/2015
Qualora in appello si accerti la falsità della procura "ad litem" per l'opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo passa in giudicato e la sentenza di primo grado è nulla, poiché l'invalidità della procura priva l'opposizione di un presupposto indispensabile e si ripercuote sull'intera attività processuale successiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 05/10/2015
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Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015Assegnazione della causa alle sezioni stralcio - Fissazione di nuova udienza innanzi al giudice onorario aggregato (G.O.A.) - Omessa comunicazione al procuratore di una delle parti - Nullità degli atti del processo e della sentenza - Sussistenza - Appello - Necessità - Osservanza del termine ex art. 327 c.p.c. - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015
L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa ad un giudice onorario aggregato (G.O.A.), nonché del successivo provvedimento di quest'ultimo di comparizione delle parti innanzi a sé, pur comportando, per violazione del principio del contraddittorio, la nullità di tutti i successivi atti del processo e della sentenza che lo conclude, non esime il difensore dalla necessità di dedurre il relativo vizio, in via di gravame, nei termini ex art. 327 c.p.c., che decorrono dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima (nella specie, in relazione alla costituzione delle cd. sezioni stralcio), siano state svolte attività processuali a sua insaputa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015
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procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - estensione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014Nullità di un atto di acquisizioni probatorie - Conseguenze sulla sentenza - Nullità derivata - Esclusione - Eventuale ingiustificatezza della statuizione in fatto fondata sulla prova nulla - Sussistenza - Sindacato di legittimità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014
La nullità di un atto di acquisizioni probatorie non incide sulla sentenza che da esso prescinda e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza, la quale, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta, atteso che l'atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte dell'indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza ed il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014
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esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014Vizi relativi ad ordinanza di rideterminazione del prezzo di vendita - Allegazione mediante opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014
In tema di espropriazione forzata, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la quale sia fondata su contestazioni relative ad ordinanza che, riaprendo la fase autorizzativa della vendita, abbia nuovamente determinato il prezzo del bene pignorato, posto che i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della vendita stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014 …...
esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014Avviso di vendita - Nullità della notifica al debitore esecutato - Effetti - Nullità degli atti consequenziali - Sussistenza - Fondamento - Tutela del terzo aggiudicatario ex art. 2929 cod. civ. - Irrilevanza - Ragioni - Applicabilità del principio all'esecuzione esattoriale - Sussistenza.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art. 2929 cod. civ., che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8872 del 16/04/2014Dichiarazione di nullità della sentenza di appello non demolitoria l'intero giudizio - Giudizio di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie - Ammissibilità - Limiti.
Nel giudizio di rinvio, allorché la Corte di cassazione abbia dichiarato la nullità della sentenza di appello per una ragione (nella specie, per avere indebitamente dato ingresso ad una domanda non ritualmente proposta in primo grado) che, in forza del principio di cui all'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., non abbia posto nel nulla tutto il giudizio di appello svoltosi fino al momento della decisione, il giudice è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8872 del 16/04/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento.
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento.
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento.
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
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prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16441 del 27/07/2011Omissioni - Nullità della consulenza - Esclusione - Condizioni.
Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art 159, comma secondo, cod proc civ, è applicabile anche in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, il vizio non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza. L'affermazione o la esclusione del suddetto nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità.
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giudice - vizio di costituzione (nullità per) - Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenzaprovvedimenti del giudice civile - in genere - Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenza - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011
Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011
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Procura
Mandato
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4410
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ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010Vendita giudiziaria immobiliare - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Invalidità degli atti preparatori all'incanto - Nullità derivata della vendita - Opponibilità all'acquirente - Fattispecie.
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 10231/2010Procura a margine o in calce alla citazione - Nullità della citazione - Rinnovazione - Necessità di un nuovo mandato al difensore - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10231 del 28/04/2010
La procura speciale validamente rilasciata a margine od in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo, non viene travolta dalla invalidità di tale atto ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 cod. proc. civ., nonché dal rilievo che, dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa, ove necessario, la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10231 del 28/04/2010
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010Inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Pronuncia di inefficacia - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui è stato adottato (nella specie sentenza, anziché ordinanza) è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., detta nullità si estende al provvedimento, emesso in forma di decreto "inaudita altera parte", con il quale il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
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Comparsa - conclusionale – sentenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010Deposito prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 cod. proc. civ., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla "sezione famiglia" e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010
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Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione - Limiti.
Anche in riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio, salvo che la parte abbia comunque partecipato all'udienza fissata pur non avendone avuto comunicazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009Procura a margine del ricorso o del controricorso - Specialità - Sussistenza - Mancanza di riferimento al giudizio di legittimità - Conseguenze - Adozione della formula "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma - Sufficienza per inferirne la sua validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009
Per il principio di conservazione degli atti giuridici (art. 159 cod. proc. civ.), salva la presenza nella procura a margine del ricorso o controricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento per il giudizio di legittimità, l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma, soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., poichè il richiamo al "presente giudizio" appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorché non espressamente menzionato, e contenente invece riferimenti ai gradi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009Procura a margine del ricorso o del controricorso - Specialità - Sussistenza - Mancanza di riferimento al giudizio di legittimità
Conseguenze - Adozione della formula "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma - Sufficienza per inferirne la sua validità - Fondamento.
Per il principio di conservazione degli atti giuridici (art. 159 cod. proc. civ.), salva la presenza nella procura a margine del ricorso o controricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento per il giudizio di legittimità, l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma, soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., poichè il richiamo al "presente giudizio" appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorché non espressamente menzionato, e contenente invece riferimenti ai gradi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009
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Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 08/10/2008Opposizione agli atti esecutivi - Rituale proposizione - Deposito del ricorso - Vizi della notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si incardina mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione nella cancelleria del tribunale; ne consegue che, una volta perfezionatasi, con tale deposito, la proposizione della domanda, sulla validità di quest'ultima non possono riverberarsi, ostandovi il contenuto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", attuata mediante la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la tempestività del deposito del ricorso, aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione, per tardività, sul rilievo che il ricorso con il relativo decreto era stato notificato alla controparte in modo incompleto, pur avendo l'opponente provveduto in un secondo tempo alla rinnovazione della notifica in ottemperanza al provvedimento del giudice).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 08/10/2008
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 …...
Procedimento civile - comparsa - conclusionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 03/06/2008Sentenza - Deposito prima della scadenza del termine per le conclusionali - Nullità del procedimento e della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poiché il principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, dà luogo a nullità del procedimento (articolo 156, secondo comma, cod. proc. civ.) e della sentenza (articolo 159, primo comma, cod. proc. civ.), causa la violazione del suddetto principio, essendosi in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 03/06/2008
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Procedimento civile - comparsa - conclusionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 03/06/2008Sentenza - Deposito prima della scadenza del termine per le conclusionali - Nullità del procedimento e della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poiché il principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, dà luogo a nullità del procedimento (articolo 156, secondo comma, cod. proc. civ.) e della sentenza (articolo 159, primo comma, cod. proc. civ.), causa la violazione del suddetto principio, essendosi in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 03/06/2008
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Procedimento civile - notificazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007Atti giudiziari notificati nei confronti di convenuto austriaco - Applicabilità della disciplina contenuta nella Convenzione tra Italia e Austria del 30 giugno 1975, resa esecutiva con la legge n. 342 del 1977 - Traduzione dell'atto redatto in lingua italiana nella lingua tedesca - Necessità - Esclusione - Conseguenza della mancanza di detta traduzione - Mera nullità sanabile e non inesistenza dell'atto - Sussistenza.
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola notificazione diretta a realizzarne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
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Procedimento civile - notificazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007Atti giudiziari notificati nei confronti di convenuto austriaco - Applicabilità della disciplina contenuta nella Convenzione tra Italia e Austria del 30 giugno 1975, resa esecutiva con la legge n. 342 del 1977 - Traduzione dell'atto redatto in lingua italiana nella lingua tedesca - Necessità - Esclusione - Conseguenza della mancanza di detta traduzione - Mera nullità sanabile e non inesistenza dell'atto - Sussistenza.
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero identificantesi con un cittadino austriaco, dal contesto generale delle disposizioni contenute nell'art. 4 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in data 30 giugno 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 4 del 1957), si evince che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola notificazione diretta a realizzarne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga (come nella specie) la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Cass. n. 21924/2006Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 21924/2006Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006
La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 15879/2006Procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione - Nullità dell'atto - Conseguenze - Rinnovazione della citazione - Conferimento di un nuovo mandato al difensore - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la "vocatio in ius" e la procura speciale apposta a margine o in calce-, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
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Corte
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 15879/2006Procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione - Nullità dell'atto - Conseguenze - Rinnovazione della citazione - Conferimento di un nuovo mandato al difensore - Necessità - Fondamento.
La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la "vocatio in ius" e la procura speciale apposta a margine o in calce-, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
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Procedimento civile - notificazione - nullità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Notificazione della citazione nei confronti dell'E.N.E.L. - Individuazione del legale rappresentante - Direttore del compartimento legittimato ai sensi dell'art. 14 dello statuto approvato con d.P.R. n. 1720 del 1965 - Notificazione effettuata presso la sede di altro compartimento - Nullità - Sussistenza.
La notificazione della citazione dell'E.N.E.L. s.p.a., in persona del direttore del compartimento legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato con d. P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, effettuata presso la sede di altro compartimento, configura una ipotesi di nullità della notifica medesima, sempre che la persona giuridica sia sufficientemente individuata con l'indicazione del suo legale rappresentante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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Notificazione - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Notificazione della citazione nei confronti dell'E.N.E.L. - Individuazione del legale rappresentante - Direttore del compartimento legittimato ai sensi dell'art. 14 dello statuto approvato con d.P.R. n. 1720 del 1965 - Notificazione effettuata presso la sede di altro compartimento - Nullità - Sussistenza.
La notificazione della citazione dell'E.N.E.L. s.p.a., in persona del direttore del compartimento legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato con d. P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, effettuata presso la sede di altro compartimento, configura una ipotesi di nullità della notifica medesima, sempre che la persona giuridica sia sufficientemente individuata con l'indicazione del suo legale rappresentante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Notificazione della citazione nei confronti dell'E.N.E.L. - Individuazione del legale rappresentante - Direttore del compartimento legittimato ai sensi dell'art. 14 dello statuto approvato con d.P.R. n. 1720 del 1965 - Notificazione effettuata presso la sede di altro compartimento - Nullità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
La notificazione della citazione dell'E.N.E.L. s.p.a., in persona del direttore del compartimento legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato con d. P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, effettuata presso la sede di altro compartimento, configura una ipotesi di nullità della notifica medesima, sempre che la persona giuridica sia sufficientemente individuata con l'indicazione del suo legale rappresentante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005Nullità della citazione di primo grado al di fuori dei casi indicati dall'art.354 cod. proc. civ. - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Effetti - Decisione della causa sul merito - Questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt.24 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Nel caso in cui sia accertata, in secondo grado, una nullità non sanata della citazione introduttiva del giudizio, non rientrante tra quelle indicate dall'art.354 cod. proc. civ., il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto invalido e di tutti quelli conseguenti, sentenza inclusa, definendo in tal modo il giudizio, ma deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, consentire alle parti le attività che le sono state precluse dalla nullità e, quindi, decidere la causa nel merito, a meno che nessuna delle parti gli abbia richiesto una tale pronuncia. Né ciò configura una violazione dei principi stabiliti dagli artt.24 e 3 della Costituzione, tenuto conto che il diritto di difesa è garantito dalla previsione del potere - dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, che la regola del doppio grado di giurisdizione non ha garanzia costituzionale e che il principio di uguaglianza non preclude al legislatore di dettare norme differenti per regolare situazioni ritenute diverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005
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impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005Nullità della citazione di primo grado al di fuori dei casi indicati dall'art.354 cod. proc. civ. - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Effetti - Decisione della causa sul merito - Questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt.24 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005
Nel caso in cui sia accertata, in secondo grado, una nullità non sanata della citazione introduttiva del giudizio, non rientrante tra quelle indicate dall'art.354 cod. proc. civ., il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto invalido e di tutti quelli conseguenti, sentenza inclusa, definendo in tal modo il giudizio, ma deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, consentire alle parti le attività che le sono state precluse dalla nullità e, quindi, decidere la causa nel merito, a meno che nessuna delle parti gli abbia richiesto una tale pronuncia. Né ciò configura una violazione dei principi stabiliti dagli artt.24 e 3 della Costituzione, tenuto conto che il diritto di difesa è garantito dalla previsione del potere - dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, che la regola del doppio grado di giurisdizione non ha garanzia costituzionale e che il principio di uguaglianza non preclude al legislatore di dettare norme differenti per regolare situazioni ritenute diverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005
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