Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo III: della nullita' degli atti - 158.(nullità derivante dalla costituzione del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 158.(Nullità derivante dalla costituzione del giudice)
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
la giurisprudenza
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo - Delega a un giudice componente il collegio - Ammissibilità - Fondamento. Procedimento civile - In genere.
Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22968 del 21/10/2020 (Rv. 659236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174
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cassazione
22968
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale – Esclusione - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
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cassazione
14144
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice – Conseguenze - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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14144
2020

Professionisti - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi - Parere sulle vicende oggetto del procedimento - Motivo di ricusazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi, non integra un motivo di ricusazione l'avere manifestato pubblicamente il proprio parere sulla vicenda oggetto del procedimento, purché si tratti di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del procedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso che integrasse un motivo di ricusazione nei confronti del Presidente del Consiglio dell'ordine degli psicologi - per effetto del dovere di astensione contemplato dall'art. 3 del regolamento dell'Ordine degli psicologi della Toscana - la circostanza che questi si fosse pubblicamente espresso, in maniera critica, sulle ”cinque leggi Hamer”, l'adesione alle quali era oggetto della contestazione disciplinare a carico del professionista).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14299 del 08/07/2020 (Rv. 658422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.
La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza collegiale - Diversa composizione del tribunale - Violazione del principio di immutabilità del collegio - Esclusione.
In tema di procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9208 del 20/05/2020 (Rv. 657790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161

Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 (Rv. 657679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_276

Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 (Rv. 657679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_276

Precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Deliberazione assunta da giudice diverso - Conseguenze - Nullità - Necessità di procedere alla sostituzione del giudice - Sussistenza - Modalità - Fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Sussistenza.
La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2779 del 06/02/2020 (Rv. 657252 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_276
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA

Ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie - Annullamento con rinvio - Composizione della Commissione in sede di rinvio - Alterità dei componenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata - Necessità - Violazione - Conseguenze.
A seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della composizione di quest'ultima, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, diversamente sussistendo una nullità attinente alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., rilevabile senza che occorra fare ricorso alla ricusazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_383
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO

Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze.
La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645

Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza - Insanabilità e rilevabilità di ufficio - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l’acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194

Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze.
La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645

Sentenza collegiale - sostituzione di due componenti del collegio giudicante nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
La sostituzione di due componenti del collegio giudicante (nella specie, della corte d'appello) nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni non determina la nullità della sentenza se, benché successiva alla formale enunciazione delle conclusioni stesse, sia anteriore al trattenimento della causa in decisione e si situi nell'ambito di un contesto d'udienza unitario, nel quale le parti abbiano ancora la facoltà e l'onere di presenziare e far constare a verbale eventuali osservazioni o contestazioni, salvo che non venga dedotta e provata una specifica lesione del diritto di difesa in dipendenza di tale scansione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza di secondo grado emessa da un collegio che era subentrato al precedente, in virtù di specifico provvedimento di sostituzione risultante dal verbale di udienza, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ma prima che la causa venisse trattenuta in decisione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18574 del 10/07/2019 (Rv. 654620 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_352

Appello - udienza di discussione – Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c..
Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13963 del 23/05/2019 (Rv. 654050 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 158 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Componente del Consiglio di giustizia amministrativa - Contestuale incarico presso la Commissione paritetica Ex art. 43 dello statuto della Regione Siciliana - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
Il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto regionale non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale - e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, atteso che tale incarico non determina un incardinamelo nei ruoli dell'amministrazione regionale e, pertanto, non dà luogo ad un collegamento organico o ad un rapporto di dipendenza con l'amministrazione stessa tali da implicare stati di soggezione o possibili forme di condizionamento suscettibili di menomare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9042 del 01/04/2019 (Rv. 653553 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_362

costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – conseguenze – ordinamento giudiziario - magistrati onorari - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_737

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere.
Ammissione patrocinio a spese dello Stato - Revoca disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma dal solo Presidente del medesimo organo - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018
>>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018

Rinvio dinanzi ad altro collegio con ordinanza priva di motivazione - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento.
Il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale viene trasmessa ad un altro collegio una causa già trattenuta in decisione non comporta, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ove sia stato rispettato l'art. 276 c.p.c., per essersi nuovamente svolta la discussione della causa dinanzi a detto collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15494 del 13/06/2018

Annullamento dell'elezione di alcuni componenti - Delibera assunta precedentemente - Validità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o più membri del CNF non può influire sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la decisione deliberata dal CNF con la partecipazione di due componenti provenienti da un Ordine locale le cui elezioni erano state annullate dopo l'adozione del provvedimento).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017

Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione novellata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio – Conseguenze - Nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento.
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017
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cassazione
18343
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Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento.
In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017

Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017

Sentenza collegiale – Divergenza tra i nominativi dei magistrati indicati nell’intestazione e quelli riportati nel verbale d’udienza – Nullità della sentenza ovvero mero errore materiale – Condizioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - In genere.
La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24951 del 06/12/2016

Immutabilità del giudice - Rito del lavoro - Momento rilevante - Udienza di discussione - Conseguenze.
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione, tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso, determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18126 del 15/09/2016

Divieto, per il giudice delegato, di far parte del collegio in sede di omologazione - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015
In tema di concordato fallimentare, il divieto di cui all'art. 25, comma 2, l.fall. non si applica al giudizio di omologazione del concordato previsto dall'art. 129 l.fall., sicché non è preclusa al giudice delegato la partecipazione al relativo collegio, trattandosi di giudizio non assimilabile al reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, il quale, nella procedura concordataria, non pone in essere atti dispositivi ma svolge una funzione di coordinamento ed organizzazione delle varie progressive fasi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015

Sentenza del Tribunale in composizione collegiale sottoscritta dal solo presidente-estensore - Mancata indicazione degli altri giudici - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Rilievo in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015
La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015

Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decida nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di vizio di costituzione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9099 del 06/05/2015
Illegittima composizione del giudice speciale - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9099 del 06/05/2015
La carenza di giurisdizione per illegittima composizione del giudice speciale (nella specie, Sezione del Consiglio di Stato) è ravvisabile solo in caso di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizio di numero o qualità dei suoi membri, che ne precluda l'identificazione con l'organo delineato dalla legge, mentre la semplice violazione di norme processuali (nella specie, per dedotta incompatibilità dei magistrati) esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9099 del 06/05/2015

Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione anteriore all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio - Conseguente nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015
La pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015

Correzione di errore materiale - Provvedimento di correzione emesso da collegio giudicante diversamente composto - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicché, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 276. cod. proc. civ., dovendosi intendere il riferimento di cui all'art. 287 alla correzione effettuata dallo "stesso giudice" nel senso di "stesso ufficio giudiziario", senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015

Non coincidenza tra il collegio che ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e quello che ha deciso la causa - Nullità della sentenza - Esclusione.
La composizione dei collegi giudicanti è disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014

Rito del lavoro - Coincidenza tra verbale di udienza e dispositivo - Difformità nella intestazione della sentenza per impedimento dell'originario relatore - Irrilevanza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'intestazione del verbale di udienza ed il dispositivo letto nella medesima, si deve ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia stata deliberata da quegli stessi giudici che hanno partecipato alla discussione, sicché è irrilevante che il giudice indicato nell'intestazione della sentenza come relatore sia diverso da quello che abbia materialmente redatto la motivazione, in base ad un procedimento organizzativo interno di sostituzione dell'originario relatore, intervenuto dopo la lettura del dispositivo, che assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione non più modificabile dai suoi autori. Ne consegue che è ravvisabile un vizio di costituzione del giudice qualora gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio, non investita della funzione esercitata, e non quando il giudice relatore assolutamente impedito sia sostituito da colleghi di pari funzioni e competenza, poiché tale sostituzione, anche ove disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014

Organo giurisdizionale - Difetto di "potestas iudicandi" per asserita illegittimità costituzionale della legge istitutiva - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
L'asserito difetto di "potestas iudicandi" dell'organo giurisdizionale, perché ritenuto istituito con norma tacciata di illegittimità costituzionale, non integra una questione di giurisdizione bensì, nel caso in cui trovi accoglimento la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ai sensi degli artt. 158 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 19/09/2014

Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16361 del 17/07/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice - Conseguenze.
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26938 del 02/12/2013
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354

Sentenza di primo grado deliberata da magistrato diverso da quello che ha assistito alla discussione - Nullità - Giudizio di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione del giudizio di merito e della decisione - Necessità - Cassazione della sentenza d'appello - Esclusione - Fattispecie.
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie, la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 08/06/2012

Sentenza di primo grado deliberata da magistrato diverso da quello che ha assistito alla discussione - Nullità - Giudizio di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione del giudizio di merito e della decisione - Necessità - Cassazione della sentenza d'appello - Esclusione - Fattispecie.
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie, la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 08/06/2012

Sentenza di primo grado deliberata da magistrato diverso da quello che ha assistito alla discussione - Nullità - Giudizio di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione del giudizio di merito e della decisione - Necessità - Cassazione della sentenza d'appello - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 08/06/2012
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie, la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 08/06/2012

Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012

Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012

Appello - Procedimento collegiale - Attività istruttoria - Delega ad uno dei componenti - Conseguenze - Automatica nullità della sentenza - Esclusione.
L'attività istruttoria (nella specie assunzione di prova testimoniale) svolta su delega del collegio da parte di uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte d'appello, non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con conseguente nullità assoluta della relativa pronuncia, occorrendo, a tal fine, la specifica deduzione e il positivo riscontro, che l'attività stessa abbia, in concreto, comportato l'esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12957 del 14/06/2011

Intestazione della sentenza - Mancata indicazione del nome di un magistrato - Indicazione del nome contenuta nel verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. (Affermazione riferita al processo tributario)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011

Omissione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Rilevabilità di ufficio in sede di appello - Esclusione - Vizio denunciabile con ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011

provvedimenti del giudice civile - in genere - Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenza - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011
Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4410
2011

Autorizzazione immediata all'esecuzione - Provvedimento emesso dal giudice delegato dal presidente del tribunale - Forma scritta della delega - Necessità - Esclusione - Rilascio soltanto orale della delega - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, l'autorizzazione all'esecuzione immediata può essere data, ai sensi dell'art. 482 cod. proc. civ., anche da un giudice delegato soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l'esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18355 del 06/08/2010

Omissione nella intestazione del nome di un giudice indicato nel verbale dell'udienza di discussione - Nullità della sentenza - Condizioni - Prova della mancata partecipazione alla deliberazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Errore materiale - Configurabilità - Fondamento.
La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa; tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 cod. proc. civ., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che l'omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15879 del 06/07/2010

P.M. soltanto interveniente e non titolare del potere di azione - Controversie relative - Difetto di partecipazione - Denuncia con l'appello - Conseguenze - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza - Rimessione al precedente grado - Esclusione - Integrazione del giudizio di impugnazione nei confronti del P.M. e decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità - Fattispecie relativa a rito camerale di cui alla legge n. 1078 del 1940. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009
Nelle cause (nella specie, una controversia sulla infrazionabilità delle unità poderali, da trattarsi con il rito camerale di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078) in cui è previsto soltanto l'intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma primo, n. 1 cod. proc. civ.) la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all'art. 161 cod. proc. civ., non può il giudice del gravame rimettere gli atti al primo giudice in forza dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 354, decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009

Art. 161 cod. proc. civ. - Nullità insanabili - Rilevabilità solo con i mezzi di impugnazione - Conseguenze - Decisione di merito del TAR che riconosce implicitamente la giurisdizione - Mancato appello sulla giurisdizione - Giudicato implicito - Sussistenza - Decisione del Consiglio di Stato sul punto - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009
A norma dell'art. 161 cod. proc. civ., le nullità anche insanabili - fra le quali rientra il difetto di giurisdizione - possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità; ne consegue che, qualora il TAR, pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata nei motivi di appello, non rileva che il Consiglio di Stato abbia affrontato la relativa questione - benché preclusa - ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza di quest'ultimo è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009

Impugnazione del lodo arbitrale - Procedimento dinanzi alla corte d'appello - Violazione della regola della trattazione collegiale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, la violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. - della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, qualora la decisione sia stata adottata dal collegio e l'attività in concreto svolta - illegittimamente - dal giudice monocratico sia stata di rilievo meramente ordinatorio, come nel caso di direzione dell'udienza di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni; in tal caso il vizio è inquadrabile nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sicché la nullità deve essere, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., tempestivamente eccepita, rimanendo altrimenti sanata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 23/04/2008

Indicazione nell'intestazione del nome di magistrato non componente il collegio - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26372 del 14/12/2007
L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di magistrato diverso da quelli componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha trattenuto la causa in decisione, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26372 del 14/12/2007

Cambiamento tra il magistrato istruttore e quello che avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni la decide - Nullità - Esclusione - Sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio, al di fuori del procedimento di variazione tabellare - Provvedimenti giudiziari adottati - Validità - Sussistenza.
L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie tribunale in composizione monocratica - nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007

Cambiamento tra il magistrato istruttore e quello che avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni la decide - Nullità - Esclusione - Sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio, al di fuori del procedimento di variazione tabellare - Provvedimenti giudiziari adottati - Validità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007
L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie tribunale in composizione monocratica - nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007

Decreto ingiuntivo - Emissione da parte di magistrato diverso dal Presidente del Tribunale - Vizio di costituzione - Esclusione - Mera irregolarità interna - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8366 del 04/04/2007
L'assunzione e sottoscrizione di un decreto ingiuntivo da parte, anziché dal Presidente del Tribunale, da un magistrato facente le funzioni di questi, non dà luogo, pur in presenza di circostanze ostative alla operatività della delega, ad un vizio di costituzione del giudice, ma ad una mera irregolarità organizzativa, interna all'Ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8366 del 04/04/2007

Decreto ingiuntivo - Emissione da parte di magistrato diverso dal Presidente del Tribunale - Vizio di costituzione - Esclusione - Mera irregolarità interna - Sussistenza.
L'assunzione e sottoscrizione di un decreto ingiuntivo da parte, anziché dal Presidente del Tribunale, da un magistrato facente le funzioni di questi, non dà luogo, pur in presenza di circostanze ostative alla operatività della delega, ad un vizio di costituzione del giudice, ma ad una mera irregolarità organizzativa, interna all'Ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8366 del 04/04/2007

Vizio di costituzione del giudice - Collegio decidente diverso da quello presente alla discussione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Collegio decidente diverso da quello adottante precedente provvedimenti interlocutori - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il principio dell'immutabilità del giudice collegiale, fissato dall'art. 276 cod.proc.civ., trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione, sicché può ritenersi colpito da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non abbia partecipato alla relativa discussione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'insussistenza del vizio di costituzione del giudice, prospettato perchè il collegio che aveva emesso una ordinanza di rinnovazione della citazione non era lo stesso che successivamente l'aveva revocata con la sentenza che decideva la causa).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007

Vizio di costituzione del giudice - Collegio decidente diverso da quello presente alla discussione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Collegio decidente diverso da quello adottante precedente provvedimenti interlocutori - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il principio dell'immutabilità del giudice collegiale, fissato dall'art. 276 cod.proc.civ., trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione, sicché può ritenersi colpito da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non abbia partecipato alla relativa discussione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'insussistenza del vizio di costituzione del giudice, prospettato perchè il collegio che aveva emesso una ordinanza di rinnovazione della citazione non era lo stesso che successivamente l'aveva revocata con la sentenza che decideva la causa).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007

Nullità per mancata osservanza, in primo grado, delle sequenze procedimentali rivolte alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del "thema probandum" - Regime - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Fondamento.
Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del conseguente "thema probandum" - può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla "res" controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio "in procedendo", inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 15/02/2007

Nullità per mancata osservanza, in primo grado, delle sequenze procedimentali rivolte alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del "thema probandum" - Regime - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 15/02/2007
Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del conseguente "thema probandum" - può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla "res" controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio "in procedendo", inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 15/02/2007

Inosservanza dell'art. 174 cod.proc.civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Riferibilità all'intero organo collegiale - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello - la cui eventuale inosservanza, in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce comunque una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza - all'interno di un organo giudiziario in composizione collegiale, non si applica comunque agli altri componenti del collegio giudicante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006

Inosservanza dell'art. 174 cod.proc.civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Riferibilità all'intero organo collegiale - Esclusione.
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello - la cui eventuale inosservanza, in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce comunque una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza - all'interno di un organo giudiziario in composizione collegiale, non si applica comunque agli altri componenti del collegio giudicante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006

Inosservanza dell'art. 174 cod.proc.civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Riferibilità all'intero organo collegiale - Esclusione.
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello - la cui eventuale inosservanza, in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce comunque una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza - all'interno di un organo giudiziario in composizione collegiale, non si applica comunque agli altri componenti del collegio giudicante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006

Indicazione di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale, ovvero mancata indicazione di esso - Presunzione di errore materiale - Fattispecie relativa a mancata indicazione per duplicazione del nome del presidente del collegio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006
La sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, o non risulti affatto tale nominativo (nella fattispecie a causa della ripetizione del nome del presidente del collegio), deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006

Osservanza delle norme che lo prevedono - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Ulteriori oneri di comunicazione in caso di omessa partecipazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che al P.M. non intervenuto in giudizio andasse comunicata l'ordinanza con cui il giudice, dopo avere trattenuto la causa in decisione, l'aveva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006

Indicazione nell'intestazione del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006
L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, oltre al nome dei tre magistrati componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha riservato la causa in decisione, del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006

Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Sussistenza.
La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006

Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006
La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006

Variazione intervenuta nella composizione del collegio - Mancata comunicazione alle parti - In fattispecie di identità tra collegio deliberante la sentenza e collegio procedente alla raccolta delle conclusioni formulate dalle parti e ritenente la causa a sentenza - Vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione.
Una volta che la decisione (nella specie, della corte d'appello) sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza,non è configurabile un difetto di costituzione del giudice per il solo fatto che non sia stata data notizia alle parti di una variazione intervenuta nella composizione del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28248 del 20/12/2005

Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice – Sussistenza.
Conseguenze nel caso di rilevazione da parte del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Rilievo della nullità in cassazione - Rimessione al giudice d'appello ovvero al giudice in unico grado - Necessità - Fondamento.
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. Allorquando il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005

Immutabilità del giudice - Momento rilevante - Udienza di discussione - Diversa precedente composizione - Irrilevanza - Mancanza di un provvedimento formale di nomina del presidente del collegio - Rilevanza - Mera irregolarità.
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto di nomina del presidente del tribunale che incarichi un giudice di presiedere il collegio che decide le cause di lavoro per una particolare udienza costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, neppure se il presidente del collegio eserciti il potere di designare sé stesso quale relatore della causa ed estensore della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005

Immutabilità del giudice - Momento rilevante - Udienza di discussione - Diversa precedente composizione - Irrilevanza - Mancanza di un provvedimento formale di nomina del presidente del collegio - Rilevanza - Mera irregolarità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto di nomina del presidente del tribunale che incarichi un giudice di presiedere il collegio che decide le cause di lavoro per una particolare udienza costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, neppure se il presidente del collegio eserciti il potere di designare sé stesso quale relatore della causa ed estensore della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_437

Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Conseguenze nel caso di rilevazione da parte del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Rilievo della nullità in cassazione - Rimessione al giudice d'appello ovvero al giudice in unico grado - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. Allorquando il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
Cod_Proc_Civ_art_132 com. 2 n. 4, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Disp. Att. Cod_Proc_Civ_art_119

Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità, analogamente al caso di omessa sottoscrizione (a differenza dell' omessa sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario) - Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Obbligo del giudice del gravame di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria.
La mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo, così come la mancata sottoscrizione di uno di essi, non ne determina l'inesistenza - a differenza della mancata sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. - come invece accade nel caso di mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della materia dall'oggetto del compromesso, bensì la nullità, con la conseguente applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei tempi e nei modi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ.; ciò anche ad inquadrare il vizio in quello di costituzione del giudice, e perciò ad applicare all'arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice del gravame non può fermarsi alla fase rescindente, ma deve passare a quella rescissoria.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001

Derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione del lodo.
La violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorché detto giudice eserciti un'attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la ravvisabilità del vizio di costituzione del giudice in un caso nel quale l'istruttore - nell'ambito di un procedimento di impugnazione del lodo, al quale si applica la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello - si era limitato a dirigere l'udienza di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001
fine
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