Fallimento - passività fallimentari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 02)Opposizione allo stato passivo - Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 02)
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15911 del 14/06/2025 (Rv. 674897 - 01)Opposizione allo stato passivo - Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione dell’originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l’originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15911 del 14/06/2025 (Rv. 674897 - 01)
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Termini processuali - Rimessione in termini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 (Rv. 673885-01)Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 (Rv. 673885-01)
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Sentenza - deliberazione (della) - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)
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Deposito telematico di atti processuali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024 (Rv. 669773-01)Messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" - Conseguente decadenza processuale - Formulazione di istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di valutazione della tempestività - Fattispecie.
In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. ”quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024 (Rv. 669773-01)
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)Notificazione - dell'atto di impugnazione - nullità - in genere - Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)Decadenza dall'impugnazione - Appello depositato telematicamente - Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice - Possibilità - Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata - Conseguenze - Rimessione in termini dell’appellante - Necessità.
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
notificazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01)Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte.
L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22095 del 24/07/2023 (Rv. 668602 - 01)Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario - Omissione dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22095 del 24/07/2023 (Rv. 668602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 (Rv. 668137 - 01)Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 (Rv. 668137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – ricorso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni - Terza PEC segnalante "errore imprevisto" successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC - Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio - Perfezionamento deposito - Esclusione.
In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Procedimento civile - termini processuali - computo Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 (Rv. 668100 - 01)Appello - Termine scadenza per la proposizione cadente in giorno prefestivo diverso dal sabato - Regime giuridico.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 (Rv. 668100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_347 …...
Condizione dell'azione di natura dinamica – Cass. n. 10595/2023Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire -previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità - Fattispecie in materia di riscossione di crediti previdenziali.
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 (Rv. 667420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_153
Corte
Cassazione
10595
2023 …...
Onere di tempestiva attivazione – Cass. n. 9541/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_638
Corte
Cassazione
9541
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Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore – Cass. n. 7510/2023Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere - Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Causa di giustificazione ai fini della rimessione in termini - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la statuizione di improcedibilità dell'impugnazione per tardività in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7510 del 15/03/2023 (Rv. 667080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_435
Corte
Cassazione
7510
2023 …...
Termine annuale perentorio di proposizione – Cass. n. 3316/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Esdebitazione - Fallimento aperto prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Termine annuale perentorio di proposizione - Decreto di chiusura non notificato - Decorrenza - Individuazione.
In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3316 del 03/02/2023 (Rv. 666866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153
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3316
2023 …...
Concordato cd. "con riserva" – Cass. n. 35959/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Concordato cd. "con riserva" - Termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Scadenza - Conseguenze - Prorogabilità - Necessità di giustificati motivi - Sindacato di legittimità - Limiti.
Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35959 del 07/12/2022 (Rv. 666246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154
Corte
Cassazione
35959
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 31346/2022Procedimento civile – notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31346 del 24/10/2022 (Rv. 666053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330
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31346
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Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti – Cass. n. 26283/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità.
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, i'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_153
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26283
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Opzione del curatore per la procedura competitiva – Cass. n. 26076/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Opzione del curatore per la procedura competitiva ex art. 107, comma 1, l.fall. - Avviso di vendita - Natura di "lex specialis" - Conseguenze - Previsione della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato - Prorogabilità "ex post" in assenza di causa non imputabile - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., l'avviso di vendita costituisce nondimeno la "lex specialis" di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga "ex post", a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26076 del 05/09/2022 (Rv. 665537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153
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26076
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Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.
L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342
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Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare – Cass. n. 23876/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.
Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di impugnazione, poiché il contribuente, a seguito della restituzione del plico, in luogo di rinnovare la prima notificazione effettuata a mezzo posta, aveva posto in essere un'autonoma e nuova fattispecie notificatoria, tramite consegna a mani, la cui consegna si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022 (Rv. 665789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_153 Cod_Proc_Civ_art_137
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Mancato deposito dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 18690/2022Procedimento civile - notificazione - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notifica dell'atto di appello - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Effetti.
La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291
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Mancata spedizione in forma esecutiva – Cass. n. 14275/2022Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato - costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi - dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_153
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 13394/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Corte
Cassazione
13394
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Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio – Cass. n. 10142/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Istanza di rimessione in termini - Onere della parte - Fattispecie.
In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della Corte di merito, la quale non aveva considerato che se l'attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione, volta all'integrazione del contraddittorio, sarebbe comunque risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo prescritto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10142 del 29/03/2022 (Rv. 664405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153
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Accertamento del passivo fallimentare – Cass. n. 9850/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omissione - Opposizione allo stato passivo - Termine - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9850 del 28/03/2022 (Rv. 664530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153
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Erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente – Cass. n. 1784/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - termine - Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022 (Rv. 663708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_153
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Intervento creditori non privilegiati – Cass. n. 1170/2022Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione mobiliare presso terzi - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Conseguenze - Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Modificazione dell'oggetto di tale giudizio - Condizioni.
Nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell'ipotesi di intervento del creditore procedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell'obbligo del terzo, l'oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1170 del 17/01/2022 (Rv. 663700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_546, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_551, Cod_Proc_Civ_art_153
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Sciopero del personale dell'Ufficio Postale – Cass. n. 268/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Processo tributario - Proposizione del ricorso di primo grado - Sciopero del personale dell'Ufficio Postale - Conseguenze - Rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della l. n. 69 del 2009), che trova applicazione anche al processo tributario, sempre che la richiesta sia tempestiva e corredata di una adeguata dimostrazione dell'assolutezza dell'impedimento, non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell'impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell'ipotesi di chiusura dell'ufficio postale nell'ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché nel rito speciale tributario il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado anche mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 268 del 05/01/2022 (Rv. 663598 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184 bis
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Decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria – Cass. n. 41747/2021Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla successiva notificazione all'opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica del deposito del provvedimento da parte dell'opponente - "Onere eccedente la normale diligenza" - Esclusione - Ragioni.
In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_136
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41747
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Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità – Cass. n. 32827/2021Procedimento civile - termini processuali - in genere - Fonti del diritto - gerarchia delle fonti - Intervento regolatore delle Sezioni Unite - Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di impugnativa di testamento olografo.
L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32827 del 09/11/2021 (Rv. 662838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184 bis
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32827
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Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso – Cass. n. 28298/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_331
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Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione – Cass. n. 23313/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Rito camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - Irrilevanza - Limiti.
Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_739
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Stato di detenzione della parte – Cass. n. 23279/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Decadenza dall'impugnazione - Stato di detenzione della parte - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
Lo stato di detenzione non costituisce un impedimento di carattere assoluto che renda impossibile la proposizione dell'impugnazione e, pertanto, non giustifica la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.c., poiché non interrompe ogni contatto con l'esterno, né impedisce all'interessato di esercitare, per il tramite del suo difensore, le facoltà processuali che gli spettano, prevedendo, anzi, l'art. 18, comma 1, l. n. 354 del 1975 il diritto del detenuto di avere colloqui e d'intrattenere corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23279 del 20/08/2021 (Rv. 662309 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 com. 2
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Fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte incorsa in decadenza – Cass. n. 22342/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare - Rimessione in termini - Presupposti - Fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione di quest'ultima - Fattispecie.
La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021 (Rv. 661991 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 com. 2, Cod_Civ_art_1242
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Proroga del termine che scade di sabato – Cass. n. 21925/2021Procedimento civile - termini processuali - computo - Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità alla costituzione in appello.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21925 del 30/07/2021 (Rv. 661956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_347
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L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità – Cass. n. 17237/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Processo tributario - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Rimessione in termini - Applicabilità - Limiti.
L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17237 del 17/06/2021 (Rv. 661473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_184, Cod_Proc_Civ_art_153
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17237
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Tardiva proposizione dell'impugnazione – Cass. n. 3340/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Cassazione - richiesta di discussione orale – Cass. n. 2610/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Tardiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per esiguità del termine imposto dalla disciplina - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie.
Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal "particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge", comportassero semplici difficoltà per il compimento tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Notifica da effettuare entro termine perentorio – Cass. n. 29685/2020Procedimento civile - notificazione - in genere - procedimento civile - notificazione - Notifica da effettuare entro termine perentorio - Rinnovazione per ordine del giudice - Effetti - Decorrenza - Ora per allora - Fondamento.
L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350
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Termini decadenza dall'impugnazione – Cass. n. 27773/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153
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Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini – Cass. n. 27773/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153
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Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini – Cass. n. 27726/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325
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Rimessione in termini - Causa non imputabile – Cass. n. 27726/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325
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Rimessione in termini - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Cass. n. 25289/2020Procedimento civile - termini processuali - procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342
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25289
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Rimessione in termini - Cass. n. 25289/2020Procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342
termini processuali
rimessione in termini
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Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Cass. n. 17577/2020 Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
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Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine - Cass. n. 14411/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. - Errore scusabile - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14411 del 08/07/2020 (Rv. 658257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4
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difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" – Cass. n. 12249/2020Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" – Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie.
l difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0404
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Cass. n. 11291/2020Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione In genere.
In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a
comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11291 del 12/06/2020 (Rv. 658098 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_153
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CASSAZIONE
11291
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Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 (Rv. 657732 - 01)Notifica atti impositivi - Notificazione diretta a mezzo posta - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell'avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza - Iter notificatorio semplificato - Fondamento - Mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - Irrilevanza - Spedizione di raccomandata "informativa" contenente l'avviso di giacenza - Necessità - Esclusione.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 (Rv. 657732 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Civ_art_2729 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4448 del 20/02/2020 (Rv. 657112 - 01)Impossibilità di conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio nel termine "ex" art_ 641, comma 1, c.p.c. - Caso fortuito - Ricorrenza - Condizioni.
Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art_ 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art_ 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art_ 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4448 del 20/02/2020 (Rv. 657112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_153
PROCEDIMENTI SOMMARI
DECRETO D'INGIUNZIONE
OPPOSIZIONE TARDIVA
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Improcedibilità -Deposito telematico dell'atto in Cassazione - Rimessione in termini - Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
DEPOSITO DI ATTI DEL RICORSO
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Esecuzione forzata -immobiliare- vendita-inadempienza dell'aggiudicatario - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019 (Rv. 656506 - 02)Espropriazione immobiliare -Aggiudicazione-Termine per il versamento del saldo prezzo - Perentorietà - Fondamento.
Esecuzione forzata - vendita forzata - termini - In genere.
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019 (Rv. 656506 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_569, Cod_Proc_Civ_art_574, Cod_Proc_Civ_art_585, Cod_Proc_Civ_art_587 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019 (Rv. 656274 - 01)Protezione internazionale - Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di diniego - Omessa notificazione nel termine del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza - Concessione di nuovo termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 c.p.c., ha confermato la sentenza di appello che che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019 (Rv. 656274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18860 del 12/07/2019 (Rv. 654665 - 01)Protezione internazionale - Diniego della commissione territoriale per manifesta infondatezza della domanda - Omessa indicazione nel provvedimento del termine dimidiato per impugnare - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - procedimento civile - termini processuali
Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d'impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell'impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell'errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18860 del 12/07/2019 (Rv. 654665 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi - Cass. 14266/2019Morte o perdita di capacità della parte contumace: integrazione del contraddittorio - Impugnazioni civili - notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi
Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. - Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini.
Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato.
E', tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem".
Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14266 del 24/05/2019 (Rv. 654033 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 331- Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Cod. Proc. Civ. art. 328 - Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Cod. Proc. Civ. art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori …...
Procedimento civile - notificazione - Impugnazioni - istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01) Non luogo a provvedere – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Termini processuali - Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6918 del 11/03/2019Procedimento civile - termini processuali - Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6918 del 11/03/2019
Cod_Civ_art_2719, Cod_Civ_art_0602, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Espropriazione presso terzi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - Revocabilità - Condizioni - Limite temporale.
In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_153
Espropriazione presso terzi …...
Termini processuali - Errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019Procedimento civile - termini processuali - Errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Rimessione in termini per causa non imputabile - Esclusione.
La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. (Principio affermato in relazione ad una ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all'entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all'impugnazione del lodo medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - ricorso in riassunzione depositato presso la segreteria di una commissione diversa - rimessione in termini - esclusione - adempimenti successivi del personale - rilevanza - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31745 del 07/12/2018
Nel processo tributario il ricorso in riassunzione depositato presso la segreteria di una Commissione diversa da quella in cui avrebbe dovuto essere effettuato non consente la rimessione in termini fondata sugli adempimenti successivi del personale, poiché il controllo sulla regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte di cui all'art. 74 disp. att. c.p.c. è funzionale alla regolarità del processo e non a prevenire ovvero a rimediare ad errori di individuazione della sede processuale da parte dell'interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31745 del 07/12/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_291, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
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Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018Notificazione di atti processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15049 del 11/06/2018Richiesta di accesso atti procedimento sanzionatorio Consob - Messa a disposizione degli stessi dopo scadenza termini opposizione - Proposizione motivi aggiunti - Remissione in termini - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, la tempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione, fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per presentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare una pronuncia di rimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purché siano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione. Infatti, in sede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltà difensive in concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non sia equiparabile il principio del "giusto procedimento" a quello del "giusto processo". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giustificata la rimessione in termini, considerando non imputabile alla parte la mancata conoscenza dei summenzionati documenti, l'accesso ai quali era stato dalla stessa tempestivamente richiesto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15049 del 11/06/2018
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procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018
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procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017Sentenza d’appello di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione – Omessa impugnazione immediata – Sopraggiunto mutamento interpretativo dell’art. 360, comma 3, c.p.c. - Esclusione di effetto conseguente a "Overruling" - Richiesta di rimessione in termini per ricorrere in cassazione - Rigetto – Fondamento - Fattispecie.
La parte che non abbia proposto immediato ricorso per cassazione, facendo affidamento sull'interpretazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c., che riteneva non immediatamente ed autonomamente impugnabile la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 353 c.p.c., non ha diritto alla rimessione in termini nella pendenza del giudizio di merito riassunto dinanzi al primo giudice, al fine di impugnare autonomamente detta sentenza d'appello, a seguito del mutamento della giurisprudenza di legittimità, potendo la statuizione sulla questione di giurisdizione della pronuncia d’appello essere impugnata in cassazione nell’ipotesi in cui la decisione, eventualmente sfavorevole nel merito, del giudice di primo grado abbia trovato conferma in appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata chiesta, alla luce del mutamento interpretativo sull'art. 360, comma 3, c.p.c., la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la giurisdizione del g.o. declinata dal primo giudice, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017Notifica del ricorso per cassazione - Mancato perfezionamento per mutamento del domicilio del difensore costituito - Rilevanza ai fini della tempestiva riattivazione del procedimento di notifica - Esclusione - Limiti.
Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l’onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l'attualità dell'indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017
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Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017Credibilità e scelta delle varie risultanze probatorie - Apprezzamenti riservati al giudice di merito - Estensione di tale attività selettiva alla valutazione sull’attendibilità dei testi - Sussistenza - Conseguenze - Produzione documentale tardiva volta a confutare l’attendibilità dei testi - Inammissibilità.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017
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Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13522 del 30/05/2017Pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva di contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una norma processuale in materia di decadenza o preclusioni - Conferma dell’orientamento prevalente - “Overruling” caratterizzato dall’imprevedibilità - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla decorrenza del termine di riassunzione a seguito di interruzione.
La pronuncia delle Sezioni Unite che, componendo il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale, opti per la conferma dell’orientamento prevalente, in applicazione del quale derivi, in danno di una parte, una decadenza o una preclusione che sarebbe invece esclusa alla stregua dell’orientamento minoritario, non configura un'ipotesi di “overruling” avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza (Fattispecie relativa all'individuazione della decorrenza del termine per la riassunzione del processo a seguito di evento interruttivo che abbia colpito la parte costituita a mezzo di procuratore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13522 del 30/05/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Sanatoria - Condizioni - Decadenza conseguente ad intempestiva emissione e comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
L’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017
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Procedimento civile - termini processuali - solve et repete - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017
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Procedimento civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016Giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014 - Deposito telematico dinanzi a ufficio non abilitato - Rifiuto di accettazione della busta telematica - Nullità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, "ratione temporis" applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016
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Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016Deposito tempestivo di "velina" - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per inosservanza delle forme - Sussistenza - Sanabilità - Limite temporale - Modalità - Mancanza - Conseguenze.
La tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016
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Procedimento civile - notificazione - in genere – Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento.
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento.
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015Rimessione in termini - Presupposto - Irregolarità della delibera di ammissione a gratuito patrocinio - Mancata iscrizione a ruolo dell'appello in attesa dell'integrazione della delibera - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
L'istituto della rimessione in termini presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte perché estranea alla sua volontà, sicché non può essere invocata quando la parte stessa, dovendo integrare una delibera di ammissione al gratuito patrocinio erroneamente emessa da un consiglio dell'ordine degli avvocati incompetente, non abbia per tale ragione provveduto alla iscrizione al ruolo di una causa di appello nel termine di legge, trattandosi di una scelta della parte medesima, che avrebbe potuto pagare il contributo unificato e ricorrere solo successivamente all'assistenza tramite il patrocinio a spese dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Inammissibilità - Rinvio dell'udienza - Esclusione - Possibilità della rimessione in termini - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
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notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015Notifica da effettuare entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Effetti dalla notifica a decorrere dalla data iniziale di attivazione del procedimento - Condizioni - Assenza di responsabilità circa l'esito negativo della prima notifica- Prova a carico del notificante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015
In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere stato proposto il ricorso per cassazione oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non avendo la parte prodotto, al fine di dimostrare l'assenza della sua responsabilità, la cartolina di ritorno della prima notifica, effettuata a mezzo posta e non andata a buon fine). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza - Termine di dieci giorni - Perentorietà. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015
Il decreto di cui all'art. 391, comma 1, c.p.c. ha la medesima funzione ed il medesimo effetto (di attestazione della conclusione del processo di cassazione per la verificazione di un fenomeno estintivo) che l'ordinamento riconosce alla sentenza (o all'ordinanza) da adottare ove l'evento estintivo non coinvolga la controversia nella sua interezza, con la differenza che, mentre nei riguardi di detti provvedimenti é ammessa la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, comma 3, c.p.c. prevede solo un'istanza di fissazione di udienza collegiale per la trattazione del ricorso, da depositarsi nel termine - da ritenersi perentorio, salva la generale possibilità di rimessione in termini - di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16456 del 05/08/2015Pubblico impiego privatizzato - Impugnazione giudiziale - Termine di decadenza - Richiesta di procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva nel regime successivo al d.lgs. n. 150 del 2009 - Incidenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16456 del 05/08/2015
In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, la richiesta di avvio della procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva non è idonea ad evitare la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 ove sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009, sostitutivo dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha vietato, a pena di nullità. la possibilità del ricorso a tali procedure, salve solo, ex art. 73 del d.lgs. n. 150 cit., quelle pendenti a tale data, sicché non può operare neppure il prolungamento del termine a 270 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010, che presuppone l'idoneità dell'atto a determinare l'inizio di una procedura arbitrale suscettibile di essere accettata o rifiutata dalla P.A.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16456 del 05/08/2015
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civile termini processuali - perentori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.12405 del 15/06/2015Rimessione in termini - Istanza contestuale all'atto scaduto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento civile, l'istanza di rimessione in termini può essere contestuale all'atto scaduto, nessuna disposizione imponendo alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente. (Principio enunciato circa un ricorso in opposizione ex art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante contestuale istanza di rimessione nel termine di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.12405 del 15/06/2015
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Procedimento civile - termini processuali - perentori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015Remissione in termini - Istanza contestuale all'atto scaduto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015
Nel procedimento civile, l'istanza di rimessione in termini può essere contestuale all'atto scaduto, nessuna disposizione imponendo alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente. (Principio enunciato circa un ricorso in opposizione ex art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante contestuale istanza di rimessione nel termine di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015
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termini processuali - perentori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015Rimessione in termini - Istanza contestuale all'atto scaduto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015
Nel procedimento civile, l'istanza di rimessione in termini può essere contestuale all'atto scaduto, nessuna disposizione imponendo alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente. (Principio enunciato circa un ricorso in opposizione ex art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante contestuale istanza di rimessione nel termine di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 12405 del 15/06/2015
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contenzioso tributario - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015Errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello - Istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria in appello è escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini dell'impugnazione tardivamente proposta - già previsto, anche per il processo tributario, dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) - in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile e non integra un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, della tempestiva proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rimessione in termini per l'Amministrazione finanziaria, la cui tardiva impugnazione era asseritamente imputabile ad un errore indotto dall'"equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello effettuata dal contribuente, avvenuta diverso tempo dopo la pubblicazione e priva di "avvertimenti" sulla volontà di voler far decorrere il termine breve di impugnazione, sì da far ritenere che l'atto fosse stato solo "comunicato").
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015
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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015Errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello - Istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015
L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria in appello è escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini dell'impugnazione tardivamente proposta - già previsto, anche per il processo tributario, dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) - in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile e non integra un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, della tempestiva proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rimessione in termini per l'Amministrazione finanziaria, la cui tardiva impugnazione era asseritamente imputabile ad un errore indotto dall'"equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello effettuata dal contribuente, avvenuta diverso tempo dopo la pubblicazione e priva di "avvertimenti" sulla volontà di voler far decorrere il termine breve di impugnazione, sì da far ritenere che l'atto fosse stato solo "comunicato").
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014Omesso deposito del ricorso spedito a mezzo posta - Causa impeditiva costituita dal disservizio postale - Istanza di rimessione in termini formulata solo con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
In caso di omesso deposito in cancelleria del ricorso in cassazione inviato a mezzo posta, e mai consegnato per un disservizio postale, è inammissibile, in quanto intempestiva, l'istanza di rimessione in termini formulata solo con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., nell'imminenza della camera di consiglio, a notevole distanza di tempo (nella specie, diciannove mesi) dalla spedizione del plico, attesa la possibilità di conoscere, attraverso i servizi "on line" delle Poste Italiane s.p.a., la data di consegna della raccomandata e, dunque, di acquisire consapevolezza, in tempi ragionevoli, della causa impeditiva.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014Rimessione in termini - Applicabilità - Ambito operativo - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto che la natura perentoria del termine previsto dalla legge per l'impugnazione esimesse dal considerare nel merito la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte odierna ricorrente al fine di asseverare la non imputabilità della decadenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014
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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione.
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
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