Skip to main content

145. (Notificazione alle persone giuridiche)

Art. 145. (Notificazione alle persone giuridiche)

 

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11489 del 01/05/2025 (Rv. 674787 - 01)
Regioni a statuto ordinario - Patrocinio non esclusivo dell’Avvocatura dello Stato - Disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo). Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11489 del 01/05/2025 (Rv. 674787 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_145   …...
Notificazione - nullità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3497 del 11/02/2025 (Rv. 673753-01)
Società di diritto britannico "LLP" (Limited Liability Partnership) - Scioglimento - Notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci - Validità - Esclusione - Fondamento. La notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci di una società di diritto britannico LLP (Limited Liability Partnership), sciolta volontariamente (dissolved), è nulla in quanto eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi "successore" della società, atteso che secondo la legge straniera applicabile (art. 1012 del Companies Act 2006) la proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP sono considerati "bona vacantia". Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3497 del 11/02/2025 (Rv. 673753-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Sede della persona - della persona fisica - domicilio - eletto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28513 del 12/10/2023 (Rv. 668950 - 01)
Domicilio eletto in sede contrattuale - Carattere non esclusivo - Condizioni - Fattispecie. L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28513 del 12/10/2023 (Rv. 668950 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0047, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Arbitrato - arbitri - nomina Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01)
Invito di procedere alla nomina dell'arbitro - Notificazione - Inosservanza delle forme del c.p.c. - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo - Condizioni. In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_810, Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva – Cass. n. 12577/2023
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Regolarità della notifica - Art. 145 c.p.c. - Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità.  In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum” che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023 (Rv. 667782 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0046, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_650   Corte Cassazione 12577 2023 …...
Notificazione nel domicilio fiscale – Cass. n. 34763/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica -Anagrafe ONLUS - Comunicazione di accoglimento o diniego di iscrizione - Notificazione nel domicilio fiscale - Notifica diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente ex art. 145 c.p.c. - Ammissibilità.   In tema di anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 266 del 2003 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del d.m. citato) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ex art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione ex art. 145 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 (Rv. 666402 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 34763 2022 …...
Notifica a società dell'avviso di accertamento – Cass. n. 33857/2022
Tributi erariali diretti (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Notifica a società dell'avviso di accertamento - Art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978 - Norma speciale - Deroga all'art. 145 c.p.c.   In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della 1. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33857 del 17/11/2022 (Rv. 666415 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 33857 2022 …...
Notifica del ricorso e del decreto di convocazione – Cass. n. 32533/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Società estinta e cancellata dal registro delle imprese - Notifica effettuata personalmente presso il liquidatore della società ex art. 145 c.p.c. - Nullità - Esclusione - Fondamento.   In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è valida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti, effettuata, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., personalmente presso il liquidatore della società debitrice, oramai estinta e cancellata dal registro delle imprese, poiché le speciali modalità di notificazione previste dall'art. 15 l.fall. sono dettate da esigenze di celerità, connaturate alla peculiarità del procedimento, ma non per questo determinano l'invalidità di ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante che si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32533 del 04/11/2022 (Rv. 666446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160   Corte Cassazione 32533 2022 …...
Atto introduttivo del giudizio di cognizione – Cass. n. 24048/2022
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'INPS - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.   La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24048 del 03/08/2022 (Rv. 665412 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 24048 2022 …...
Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione – Cass. n. 7258/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Fallimento - Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione - Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine - Impossibilità di notifica presso la sede dell'impresa - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Conseguenze - Deposito dell'atto presso la casa comunale.   L'art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022 (Rv. 664522 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 7258 2022 …...
Notificazione del ricorso prefallimentare tramite PEC – Cass. n. 7083/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Notificazione del ricorso prefallimentare tramite PEC - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.   In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7083 del 03/03/2022 (Rv. 664117 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 7083 2022 …...
Notifica telematica del ricorso di fallimento – Cass. n. 6866/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Fallimento - Società di capitali - Notifica telematica del ricorso di fallimento - Indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese - Impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica - Notifica del ricorso presso la sede della società - Ammissibilità.   Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022 (Rv. 664108 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_149   Corte Cassazione 6866 2022 …...
Contenzioso tributario in materia societaria – Cass. n. 36034/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica All'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento.   In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto gli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36034 del 22/11/2021 (Rv. 663053 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145   Corte Cassazione 36034 2021 …...
Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio – Cass. n. 14365/2021
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' irregolare e di fatto - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - Ragioni. La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2257, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_019 …...
Avviso di accertamento - Cass. n. 25137/2020
tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza. L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale). Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 (Rv. 659556 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145 corte cassazione 25137 2020 …...
Notificazione a Persona giuridica - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10694 del 05/06/2020 (Rv. 657877 - 01)
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Notificazione - Persona giuridica - Consegna in luogo già indicato quale sede legale poi trasferita altrove - Idoneità - Condizioni. La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo. Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10694 del 05/06/2020 (Rv. 657877 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020 (Rv. 657719 - 01)
Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) - Presupposti - Consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto - Destinatario ex art. 145 c.p.c. - Individuazione. In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nel'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020 (Rv. 657719 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. - Applicabilità - Art. 139 c.p.c. - Portata - Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri. La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 01)
Intimazione di sfratto - Notificazione ad associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante - Necessità della spedizione dell'avviso previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_660 …...
Notificazione a persona irreperibile - notifica ex art. 140 c.p.c. - presupposti
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - notifica ex art. 140 c.p.c. - presupposti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33464 del 27/12/2018 La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità. (Fattispecie in tema di notificazione di atti impositivi a società). Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33464 del 27/12/2018   …...
Notificazione alla persona fisica del rappresentante
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - applicabilità - conseguenze - notificazione alla persona fisica del rappresentante - condizioni - previo tentativo di notifica alla sede legale - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018 >>> La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018   …...
Notificazione della sentenza
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - contumacia dell'inps - esecuzione della notificazione - in Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - irrilevanza - fondamento - disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - incidenza - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018 >>> In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)
Fallimento - Società di persone - Notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 l.fall. - Notifica a mezzo posta al socio illimitatamente responsabile, anche in qualità di rappresentante della società - Validità sia nei confronti del socio che della società - Alternativa al deposito presso al casa comunale - Configurabilità. La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_149_1 …...
procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia procedimento civile - rifiuto di ricevere la copia – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018   …...
procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018   …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017
Notifica persone giuridiche - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Consegna presso la sede della società o con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - Condizioni - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità. Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - In genere. In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c, nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017   …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Corte di Cassazion
Notifica della cartella esattoriale a società, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Perfezionamento - Adempimenti necessari - Inapplicabilità dell'art. 145 c.p.c. - Fondamento. Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17767 del 08/09/2016
Notifica del ricorso di fallimento - Regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 15, comma 3, l.fall. - Notifica diretta a mezzo PEC da parte dell'avvocato del ricorrente - Possibilità - Società cancellata - Irrilevanza. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 15, comma 3, l.fall. dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, l'avvocato del ricorrente può notificare il ricorso di fallimento, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, a mezzo di spedizione diretta all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, pur se cancellata dal registro delle imprese. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17767 del 08/09/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Prova contraria - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Prova contraria - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016   …...
tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15742 del 09/07/2014
All'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15742 del 09/07/2014 In materia societaria, l'art. 145 cod. proc. civ. e l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15742 del 09/07/2014   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014
Notifica presso la sede legale anziché la sede effettiva - Conoscenza della sede effettiva - Conseguenze - Invalidità della notifica - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014 In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014 …...
Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni. È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014   …...
notificazione - nullità Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni. È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014   …...
notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014 È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014   …...
accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15742 del 09/07/2014
All'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento. In materia societaria, l'art. 145 cod. proc. civ. e l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15742 del 09/07/2014   …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto di ricevere la copia - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla Ca.. (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 {tab massima|green}Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. {tab integrale|orange} SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente indicati nelle certificazioni camerali : e nel primo caso il plico era stato restituito con la …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014
Notifica presso la sede legale anziché la sede effettiva - Conoscenza della sede effettiva - Conseguenze - Invalidità della notifica - Fondamento - Fattispecie. In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indimente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014   …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014
Notifica presso la sede legale anziché la sede effettiva - Conoscenza della sede effettiva - Conseguenze - Invalidità della notifica - Fondamento - Fattispecie. In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 20/03/2014   …...
Competenza civile - competenza per territorio - in genere – Cass. n. 1813/2014
Divergenza tra sede legale e sede effettiva - Disciplina dell'art. 46, secondo comma, cod. civ. - Sede effettiva - Rilevanza. Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1813 del 28/01/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 1813 2014   …...
tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014
Avviso di accertamento - Notifica - Nullità - Sanatoria - Tempestiva impugnazione dell'atto - Configurabilità - Impugnazione di un atto diverso - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto. (Così statuendo, la S.C., riformando, sul punto,la sentenza impugnata, ha escluso che la impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - Contumacia dell'INPS - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, nella persona del suo presidente ovvero ad una delle persone ex art. 145 cod. proc. civ. - Previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - Irrilevanza - Fondamento - Disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - Incidenza - Limiti. In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma. Né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013   …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto - equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - condizioni - identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - necessità - altri soggetti abilitati alla ricezione - ammissi
notificazione - rifiuto di ricevere la copia - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 12545 del 22/05/2013 A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013
Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013 In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013   …...
notificazione - alle persone giuridiche Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013
Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013   …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012
Persona giuridica - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Notificazione tramite servizio postale - Ammissibilità - Fattispecie relativa a ricorso di fallimento con decreto di convocazione del debitore all'udienza. In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012   …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Sede legale e sede effettiva – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/12/2012
Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità. Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/12/2012   …...
notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20014 del 15/11/2012
Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 - Criteri - Individuazione del luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Valutazione del giudice ordinario - Censurabilità in cassazione - Limiti. In caso di notifica a società prive di personalità giuridica, eseguita ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, modificata dall'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 in vigore dal 11 marzo 2006, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale di cui al secondo comma dell'art. 19 cod. proc. civ. e che, in caso di contestazione, l'individuazione di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20014 del 15/11/2012   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012
Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 - Criteri - Individuazione del luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Valutazione del giudice ordinario - Censurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012 In caso di notifica a società prive di personalità giuridica, eseguita ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, modificata dall'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 in vigore dal 11 marzo 2006, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale di cui al secondo comma dell'art. 19 cod. proc. civ. e che, in caso di contestazione, l'individuazione di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
Notificazione alla società - Graduazione effettuata ex art. 145 cod. proc. civ. - Impossibile notificazione presso il legale rappresentante - Art. 143 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nomina di un institore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 cod. proc. civ., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012   …...
impresa - imprenditore - ausiliari e rappresentanti - institore - procura e contratto di raccomandazione institoria - pubblicità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
Nomina di institore o procuratore di società - Incidenza sulla legittimazione processuale dell'amministratore - Esclusione - Fondamento. civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore – nomina di institore o procuratore di società - Incidenza sulla legittimazione processuale dell'amministratore - Esclusione - Fondamento. L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012   …...
impresa - imprenditore - ausiliari e rappresentanti - institore - procura e contratto di raccomandazione institoria - pubblicità - nomina di institore o procuratore di società - incidenza sulla legittimazione processuale dell'amministratore - esclusione -
capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - nomina di institore o procuratore di società - incidenza sulla legittimazione processuale dell'amministratore - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012 L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012   …...
notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16245 del 25/09/2012
Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione. La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16245 del 25/09/2012   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012
Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012 La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012
Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio e precario - Sufficienza - Onere della prova. Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non di, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua di, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012
Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio e precario - Sufficienza - Onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012 Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12864 del 23/07/2012
Validità - Requisiti. Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorché nel medesimo stabile. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12864 del 23/07/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12864 del 23/07/2012
Validità - Requisiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12864 del 23/07/2012 Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorché nel medesimo stabile. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12864 del 23/07/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012
Notificazione nelle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni. In tema di notificazione, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale; inoltre, quella prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. è ammissibile se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ. è ammissibile nel caso di irreperibilità della persone fisica medesima. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012
Notificazione nelle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012 In tema di notificazione, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale; inoltre, quella prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. è ammissibile se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ. è ammissibile nel caso di irreperibilità della persone fisica medesima. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3516 del 07/03/2012
Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Presunzione di adibizione alla ricezione dell'atto - Onere della prova contraria a carico della società - Fattispecie. La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3516 del 07/03/2012   …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Sede legale e sede effettiva – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3516 del 07/03/2012
Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Presunzione di adibizione alla ricezione dell'atto - Onere della prova contraria a carico della società - Fattispecie. La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3516 del 07/03/2012   …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011
A persona giuridica presso la sede - Validità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del decreto di convocazione del debitore all'udienza prefallimentare. È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011
Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità. La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011   …...
accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011
Notifica a persona giuridica - Modalità - Applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. - Necessità - Liquidazione della società - Notifica direttamente al liquidatore - Sufficienza - Esclusione - Obbligo di tentare la notifica presso la sede sociale - Configurabilità - Omissione - Conseguenze. Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Ufficio dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011   …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011
Regolamento di giurisdizione d'ufficio introdotto dall'art. 59 l. n. 69 del 2009 - Ordinanza fuori udienza - Comunicazione alle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di regolamento di giurisdizione, l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pur configurando l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non detta le regole procedurali relative; tale lacuna è colmabile applicando in via analogica la disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 45 cod. proc. civ. e, in particolare, l'art. 47, quarto comma, cod. proc. civ., che dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione con ordinanza che, se pronunciata fuori udienza, dev'essere prima comunicata alle parti a cura del cancelliere del medesimo giudice ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. (In applicazione di questo principio, la S.C., nella contumacia delle parti, ha mandato alla cancelleria del giudice "a quo", di procedere alla rituale comunicazione dell'ordinanza, non essendovi prova della sua lettura in udienza). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010
Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio o precario - Sufficienza - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie . Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010 Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (Nella specie, nella quale la notificazione era avvenuta nelle mani di un soggetto di nazionalità araba presente presso la sede della società, qualificatosi come dipendente della medesima, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di tale nazionalità prestasse servizio presso la società, sul presupposto che la ricezione del plico da parte del soggetto potesse risultare anche da altro incarico, provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni presso la società). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15798 del 02/07/2010
Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio o precario - Sufficienza - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie . Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (Nella specie, nella quale la notificazione era avvenuta nelle mani di un soggetto di nazionalità araba presente presso la sede della società, qualificatosi come di della medesima, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di tale nazionalità prestasse servizio presso la società, sul presupposto che la ricezione del plico da parte del soggetto potesse risultare anche da altro incarico, provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni presso la società). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15798 del 02/07/2010   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9897 del 26/04/2010
Notificazione alla persona giuridica - Art. 145 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005 - Notifica al portiere - Ammissibilità - Esclusione - Eccezione - Indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente - Notifica al portiere - Ammissibilità - Condizioni. A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9897 del 26/04/2010   …...
Procedimento civile - notificazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009
Notifiche alle società non aventi personalità giuridica - Luogo principale - Sede ove la società svolga attività continuativa - Scioglimento della società - Inapplicabilità del criterio - Conseguenze - Utilizzo immediato delle forme sussidiarie di notifica - Legittimità. Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della legge n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, cod. civ., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009   …...
notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009
Notifiche alle società non aventi personalità giuridica - Luogo principale - Sede ove la società svolga attività continuativa - Scioglimento della società - Inapplicabilità del criterio - Conseguenze - Utilizzo immediato delle forme sussidiarie di notifica - Legittimità. Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della legge n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, cod. civ., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009
Notifiche alle società non aventi personalità giuridica - Luogo principale - Sede ove la società svolga attività continuativa - Scioglimento della società - Inapplicabilità del criterio - Conseguenze - Utilizzo immediato delle forme sussidiarie di notifica - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009 Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della legge n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, cod. civ., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27112 del 23/12/2009   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009
Dichiarazione di esecutorietà - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Revoca con decreto - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009 La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 cod. proc. civ., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione. La revoca di tale provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in quanto non contemplato dall'ordinamento, ed è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009   …...
Notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 25/05/2009
Erronea indicazione del legale rappresentante - Nullità della notificazione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie. Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 cod. proc. civ. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 25/05/2009   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009
Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Fondamento - Idoneità a ricevere l'atto - Requisiti - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009 La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 cod. proc. civ.. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009
Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Fondamento - Idoneità a ricevere l'atto - Requisiti - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Configurabilità. La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 cod. proc. civ.. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009
Impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Sequenza dei procedimenti notificatori sostitutivi - Individuazione - Ricorso alle modalità previste dall'art. 143 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica - Legittimità - Condizioni - Residualità - Fattispecie. In tema di notificazione alle persone giuridiche, nel regime anteriore alle modifiche apportate con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza prima tentare la notificazione al legale rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009 & …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6021 del 12/03/2009
Nella sede effettiva - Validità - Condizioni - Nozione - Equiparazione alla sede legale - Requisiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6021 del 12/03/2009 In tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione (ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6021 del 12/03/2009   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6021 del 12/03/2009
Nella sede effettiva - Validità - Condizioni - Nozione - Equiparazione alla sede legale - Requisiti - Fattispecie. In tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione (ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6021 del 12/03/2009   …...
esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20425 del 25/07/2008
Pignoramento presso istituti di credito di beni o somme del debitore - Luogo di notifica dell'intimazione ex art. 547 cod. proc. civ. o della citazione per il giudizio di cui all'art. 548 cod. proc. civ. - Filiale o succursale della banca - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di un direttore con poteri di institore. Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 cod. civ.. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 cod. proc. civ.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20425 del 25/07/2008   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008
Notificazione a società commerciale - Notifica presso il domicilio dell'amministratore - Ammissibilità - Presupposti - Previo esperimento di tentativo di notificazione presso la sede sociale - Necessità - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008 Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società commerciale, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa, e non già attraverso presunzioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008   …...
Notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008
Notificazione a società commerciale - Notifica presso il domicilio dell'amministratore - Ammissibilità - Presupposti - Previo esperimento di tentativo di notificazione presso la sede sociale - Necessità - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Esclusione. Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società commerciale, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa, e non già attraverso presunzioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008
Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008 La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione; ne consegue che il giudice di appello non deve dichiarare la nullità del procedimento di primo grado ma deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata alla società - nella denominazione anteriore rispetto alle operazioni di fusione e mutamento del nome sociale - presso l'indirizzo della precedente sede legale, chiusa da circa tre anni). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008   …...
Notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008
Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie. La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione; ne consegue che il giudice di appello non deve dichiarare la nullità del procedimento di primo grado ma deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata alla società - nella denominazione anteriore rispetto alle operazioni di fusione e mutamento del nome sociale - presso l'indirizzo della precedente sede legale, chiusa da circa tre anni). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007
Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007 In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16102 del 20/07/2007
Indicazione della denominazione e della sede - Onere della parte notificante - Indicazione della persona fisica incaricata di ricevere la notifica in luogo del rappresentante legale - Esclusione - Consegna dell'atto al di rinvenuto nella sede - Idoneità - Fattispecie. La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l'onere d'indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi di, sia tra i soggetti indicati dall'art. 145 cod. proc. civ. come abilitati a ricevere la notificazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato invalida la notifica di un avviso di accertamento notificato presso la sede della società ad un soggetto con qualifica di magazziniere che, però, si era qualificato all'ufficiale notificatore come "impiegato"). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16102 del 20/07/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007   …...
Notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007
Società- Elezione di domicilio - Notificazione presso la sede legale - Esclusione - Notificazione presso il domicilio eletto - Necessità - Assenza del domiciliatario - Notifica ex art. 139 cod. proc. civ. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007 Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 cod. proc. civ., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006
Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 - Criteri, operatività. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006 Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 inapplicabile nella specie "ratione temporis" - si eseguono nella sede indicata dall'articolo 19, comma secondo dello stesso codice, ove le società svolgano attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006   …...
notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006
Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 - Criteri, operatività. Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 inapplicabile nella specie "ratione temporis" - si eseguono nella sede indicata dall'articolo 19, comma secondo dello stesso codice, ove le società svolgano attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006   …...
notificazione - relazione di notifica Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza - Fattispecie - Sede legale della società destinataria della notifica - Inesistenza all'indirizzo indicato. L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006 Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006   …...
notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza - Fattispecie - Sede legale della società destinataria della notifica - Inesistenza all'indirizzo indicato. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006 L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11836 del 19/05/2006
Notificazione presso la sede secondaria dell'impresa, anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11836 del 19/05/2006 La notificazione dell'appello eseguita presso la sede secondaria di una società di capitali, anziché nel domicilio eletto presso il difensore, non può ritenersi effettuata in luogo o a persona non avente alcun riferimento con la destinataria, e, quindi, inesistente, ma eventualmente affetta da nullità, sanabile tramite la costituzione in giudizio della parte intimata. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11836 del 19/05/2006     …...
Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11836 del 19/05/2006
Notificazione presso la sede secondaria dell'impresa, anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. La notificazione dell'appello eseguita presso la sede secondaria di una società di capitali, anziché nel domicilio eletto presso il difensore, non può ritenersi effettuata in luogo o a persona non avente alcun riferimento con la destinataria, e, quindi, inesistente, ma eventualmente affetta da nullità, sanabile tramite la costituzione in giudizio della parte intimata. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11836 del 19/05/2006   …...
notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7773 del 03/04/2006
Notificazione ad una persona giuridica - Modalità - Ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. - Presupposti - Impossibilità di notificare l'atto presso la sede dell'ente - Mancata indicazione del rappresentante dell'ente nell'atto da notificare. In tema di notificazione ad una persona giuridica, la mancata indicazione, nell'atto da notificare, della persona fisica titolare del potere di rappresentanza dell'ente comporta la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ., sulla base del solo presupposto della impossibilità di notificare l'atto presso la sede dell'ente. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7773 del 03/04/2006   …...
notificazione - alle persone giuridiche Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005
A società cancellata dal registro delle imprese - Modalità da osservare - Ricorso alle formalità di cui all'art. 145 cod. proc. civ. - Legittimità - Esecuzione della notificazione direttamente nelle mani del legale rappresentante della società al momento della cancellazione - Sanatoria - Sussistenza. In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all'art. 145 cod. proc. civ., l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l'atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005   …...

___________________________________________________________

 

 
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

145

notificazione

persone

giuridiche