Skip to main content

139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 01)
Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_139 …...
Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 02)
Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 (Rv. 675018 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_139 …...
Notificazione - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)
Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie. La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Nullità del procedimento e della sentenza – Cass. n. 8463/2023
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche - Nullità del procedimento e della sentenza - Esclusione - Fondamento.   La notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8463 del 24/03/2023 (Rv. 667312 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_139   Corte Cassazione 8463 2023 …...
Atto interruttivo della prescrizione – Cass. n. 33681/2022
Riscossione delle imposte - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi imu - Atto interruttivo della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza.   In tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33681 del 16/11/2022 (Rv. 666414 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_139   Corte Cassazione 33681 2022 …...
Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile – Cass. n. 24899/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile - Mancata attestazione nella relazione di notificazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata informativa - Effetti - Sanatoria - Fattispecie.   In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022 (Rv. 665599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160   Corte Cassazione 24899 2022 …...
Avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente – Cass. n. 2377/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità - Con avviso di ricevimento - Esclusione - Fondamento.   La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139   Corte Cassazione 2377 2022 …...
Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Cass. n. 41386/2021
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - in genere - Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Presupposti.   Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_513   Corte Cassazione 41386 2021 …...
Consegna dell'atto a soggetto qualificatosi collega di studio del destinatario – Cass. n. 40118/2021
Procedimento civile - notificazione - nullità - in genere - alla residenza, dimora, domicilio - Notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Consegna dell'atto a soggetto qualificatosi collega di studio del destinatario - Validità - Limiti - Fondamento.   E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40118 del 15/12/2021 (Rv. 663134 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 40118 2021 …...
Atto di costituzione in mora – Cass. n. 27412/2021
obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Forma scritta - Necessità - Interruzione della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza - Fattispecie.   L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione). Corte di Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (rv. 662416 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_139   Corte Cassazione 27412 2021 …...
Indicazione di via e numero civico del destinatario – Cass. n. 22983/2021
Procedimento civile - notificazione - nullita' - Servizio postale - Indicazione di via e numero civico del destinatario - Mancata indicazione del numero interno o del piano dell'appartamento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.   Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto dall'attività materiale posta in essere dall'agente postale la circostanza che egli, pur in assenza dell'indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero dell'interno dell'appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva esattamente individuato e, pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatone). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22983 del 17/08/2021 (Rv. 662127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_1607   Corte Cassazione 22983 2021 …...
Notificazione "a persona di famiglia" – Cass. n. 11228/2021
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a moglie separata. In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti"). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021 (Rv. 661282 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139 …...
Notificazione a persona irreperibile – Cass. n. 10983/2021
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Procedimento notificatolo ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto. L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Civ_art_0143_1 …...
Notifica nelle forme previste dall'art. 140 c. p. c. – Cass. n. 6804/2021
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Notifica nelle forme previste dall'art. 140 c. p. c. - Procedimento - Ricorso - Condizioni - Fondamento. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatalo - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6804 del 11/03/2021 (Rv. 660746 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_140 …...
Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada – Cass. n. 3318/2021
Circolazione stradale - sanzioni - Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatola" a cartella di pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità - Conseguenze. In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell’opposizione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 (Rv. 660524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139 …...
Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione - Cass. n. 26704/2020
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione. L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404 Opposizione di terzo luogo di notificazione corte cassazione 26704 2020 …...
Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado Cass. N. 24932/2020
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado - Elezione di domicilio presso la sede provinciale - Consegna dell'atto al direttore dell'ufficio - Legittimità - Fondamento. In tema di notificazione presso il domiciliatario, ove il difensore di un ente pubblico abbia eletto domicilio presso la direzione territoriale dell'ente stesso (nella specie, direzione provinciale dell'INPS), è valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante consegna al direttore di tale articolazione, poiché, ai sensi dell'art. 141, comma 3, c.p.c., la consegna della copia dell'atto nelle mani del capo dell'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani del destinatario. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24932 del 06/11/2020 (Rv. 659444 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_139 notificazione domiciliatario corte cassazione 24932 2020 …...
Relata di notificazione - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Cass. n. 14454/2020
Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - Relata di notificazione - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata - Condizioni - Fondamento. In tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14454 del 09/07/2020 (Rv. 658521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_148 corte cassazione 14454 2020 …...
Reformatio in peius - rimessione della causa al giudice di primo grado - Cass. n. 13860/2020
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice – Necessità - procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione. La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 corte cassazione 13860 2020 …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio- Cass. n. 12985/2020
Persona addetta alla ricezione degli atti - Titolare di studio professionale adiacente - Configurabilità. In tema di notificazione, per persona addetta alla ricezione atti deve intendersi anche il collega dell'avvocato destinatario, titolare di studio professionale adiacente, essendo ragionevole assumere che, pur nella situazione di esistenza di due studi in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell'interno limitrofo possa essere officiato di ricevere atti, se questo suo manifestarsi quale ”addetto” è localizzato nel luogo in cui la notifica doveva farsi. - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12985 del 30/06/2020 (Rv. 658231 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_141 corte cassazione 12985 2020 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01)
Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti la notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Necessità. In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_650 …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. - Applicabilità - Art. 139 c.p.c. - Portata - Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri. La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020 (Rv. 656732 - 01)
Cartella esattoriale - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità. La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020 (Rv. 656732 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139 PREVIDENZA CONTRIBUTI ASSICURATIVI RISCOSSIONE   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione. La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141 …...
Cartella di pagamento emessa sulla base di verbale di contravvenzione al codice della strada – Cass. 11789/2019
Opposizione fondata sulla omissione, invalidità assoluta o inesistenza della notifica del verbale presupposto - Contenuto - Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento. Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatola. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019 (Rv. 653724 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 139 – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio …...
Decreto d'ingiunzione - decreto - opposizione – tardiva - Notificazione di decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4529 del 15/02/2019
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – tardiva - Notificazione di decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto – Persistenza di un collegamento fra il destinatario ed il precedente luogo di residenza - Inesistenza della notifica – Esclusione - Opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4529 del 15/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_140 …...
Notificazione in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante
Procedimento civile - notificazione - in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario - dovere dell’ufficiale giudiziario di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio - sussistenza - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018 In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell'esito negativo della notifica all'indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018 …...
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento – notifica - notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - applicazione delle norme sulla consegna dei plichi raccomandati – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 …...
Cartella di pagamento - notificazione
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - cartella di pagamento - notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - qualità di consegnatario dell'atto - presunzione "iuris tantum" di corrispondenza al vero di quanto riportato nella relata di notifica - onere della prova contraria - spettanza - al destinatario dell'atto - contenuto – fattispecie - tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - in genere. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018 >>> In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente che, pur avendo provato "per tabulas" che la consegnataria dell'atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018 …...
Notificazione alla persona fisica del rappresentante
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - applicabilità - conseguenze - notificazione alla persona fisica del rappresentante - condizioni - previo tentativo di notifica alla sede legale - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018 >>> La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018   …...
Notificazione del decreto ingiuntivo
Procedimento civile - notificazione - in genere - sentenze della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - notificazione del decreto ingiuntivo - perfezionamento per il notificante - dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 >>> A seguito delle decisioni della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 …...
Consegna di copia dell'atto a persona legittimata
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - consegna di copia dell'atto a persona legittimata, ma diversa dal destinatario - esecuzione della consegna nei luoghi prescritti dall'art. 139 c.p.c. - necessità - indicazione nella relata di notifica di un luogo di consegna diverso da quelli previsti dalla norma - nullità della notificazione - mancata precisazione nella relata del luogo di consegna - validità della notificazione- presunzione di effettuazione della notifica in uno dei luoghi prescritti - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018 >>> La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018 …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18716 del 13/07/2018
Notificazione a persona di famiglia - Rapporto di convivenza con il destinatario - Necessità - Esclusione - Conseguenze. Ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, "strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18716 del 13/07/2018 …...
procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia procedimento civile - rifiuto di ricevere la copia – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018   …...
procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018   …...
accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018
Mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della raccomandata - Disciplina applicabile - Conseguenze. In tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018   …...
Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017
Notifica persone giuridiche - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Consegna presso la sede della società o con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - Condizioni - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità. Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - In genere. In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c, nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017   …...
Procedimento civile - notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017
Disciplina ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Mera ignoranza del luogo di trasferimento - Insufficienza - Indagini - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Attestazioni relative alla attività svolta dall'ufficiale giudiziario - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti. I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017   …...
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017
Procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. – Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto - Fattispecie. L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest’ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017
Sentenza fondata su una pluralità di ragioni autonome - Impugnazione contro tutte le "rationes decidendi" - Necessità - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso – Fondamento – Fattispecie. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull'ulteriore ed autonoma "ratio decidendi" della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell'attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell'atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017   …...
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017
Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello riportato nella procura alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento - Fattispecie. Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nella procura alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta mediante consegna dell’atto presso il domicilio indicato nella memoria di costituzione della parte convenuta, fosse idonea, ex articolo 170 c.p.c., a determinare il decorso del termine breve di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016
Notificazione nei confronti del condominio - Eseguita non a mani dell'amministratore ma nella portineria dello stabile condominiale - Validità – Condizioni - Fattispecie. La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Prova contraria - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Prova contraria - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 03/05/2016
Notifica a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia - "Persone addette alla casa" - Agenti preposti alla protezione del collaboratore - Inclusione. In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia "ex lege" n. 82 del 1991, per "persone addette alla casa", a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 03/05/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 03/05/2016
Notifica a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia - "Persone addette alla casa" - Agenti preposti alla protezione del collaboratore - Inclusione. In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia "ex lege" n. 82 del 1991, per "persone addette alla casa", a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 03/05/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18989 del 24/09/2015
Notifica mediante consegna a familiare del destinatario - Presunzione di ricezione - Operatività - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18989 del 24/09/2015 La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18989 del 24/09/2015     …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015
Notifica presso il domicilio fiscale - Possibilità per l'Amministrazione di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Utilizzo di altra procedura di notifica più garantista per il contribuente ex art. 139 c.p.c. - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015 In tema di accertamenti tributari, la disciplina delle notificazioni, che ne consente l'esecuzione nel domicilio fiscale del contribuente per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di mancata comunicazione da parte di quest'ultimo di eventuali variazioni, è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente, che non abbia assolto l'onere informativo a suo carico, fuori dal suo domicilio fiscale, sicché la sua inosservanza non può comportare l'illegittimità della notifica effettuata con una procedura più garantista, come quella di cui all'art. 139 c.p.c. presso la residenza del destinatario mediante consegna al coniuge convivente. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015     …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015
Residenza anagrafica - Rilevanza presuntiva - Residenza effettiva - Rilevanza determinante - Desumibilità dalle indicazioni contenute nel contratto - Valutazione di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015 In tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015     …...
procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014
Omessa indicazione della qualità di convivente del destinatario - Conseguenze - Presunzione di convivenza - Prova contraria a carico del destinatario - Nullità della notifica - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014 In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014   …...
procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014
Notificazione - Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Erronea indicazione della qualità del consegnatario - Irrilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014 L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014   …...
tributi erariali diretti - riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo – ricorsi - per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 597
Avviso di accertamento - Notificazione eseguita ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Incapacità naturale temporanea del consegnatario - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014 In materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'"accipiens" (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Ne assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida la notificazione di un avviso di accertamento avvenuta a mani della moglie convivente del contribuente, la quale, affetta da una "grave forma di ipertensione", non immediatamente percepita dall'ufficiale giudiziario, aveva poi dimenticato di consegnare l'atto al destinatario). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014     …...
procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014 Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014   …...
notificazione - in genere - Mancato perfezionamento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014
Rinnovazione d'iniziativa dell'ufficiale giudiziario - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014 Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l'ufficiale giudiziario, a differenza dell'ufficiale postale, non si limita a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell'ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014   …...
notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4095 del 20/02/2014
Attestazione in relata su parentela e convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Valore probatorio - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4095 del 20/02/2014 Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "nipote convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4095 del 20/02/2014   …...
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015
Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Nella residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento del destinatario in altra residenza o domicilio - Conoscenza da parte del notificante - Nullità della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015     …...
notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015
Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Nella residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento del destinatario in altra residenza o domicilio - Conoscenza da parte del notificante - Nullità della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015   …...
tributi (in generale) - accertamento tributario -avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014
Avviso di accertamento - Notificazione a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda - Nozione - Presunzione dalla relata di notifica - Prova contraria - Onere - Spettanza - Al destinatario dell'atto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014 In tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'illegittimità della notifica effettuata a mani di persona qualificatasi come "suocero", attesa la documentata contestazione del destinatario dell'assenza di un rapporto di convivenza). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
Notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Portiere dello stabile qualificatosi esclusivamente come addetto alla ricezione - Relazione idonea alla validità della notifica dell'atto al destinatario - Sufficienza - Prova contraria spettante al destinatario - Prova dell'insussistenza di alcun incarico svolto a suo favore - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014 In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014 Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2Cod. Proc. Civ. art. 160,Cod. Civ. art. 2727 …...
notificazione - a persona irreperibile Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12526 del 04/06/2014
Ordinaria diligenza del notificante nell'effettuare le ricerche ai fini del legittimo ricorso al procedimento notificatorio ex art. 143 cod. proc. civ. - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12526 del 04/06/2014 L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12526 del 04/06/2014 Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139Cod. Proc. Civ. art. 143 Cod. Civ. art. 1147 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014
Omessa indicazione della qualità di convivente del destinatario - Conseguenze - Presunzione di convivenza - Prova contraria a carico del destinatario - Nullità della notifica - Esclusione. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014   …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto di ricevere la copia - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla Ca.. (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente …...
Notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014
Notificazione - Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Erronea indicazione della qualità del consegnatario - Irrilevanza - Condizioni. L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014   …...
notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014
Notificazione - Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Erronea indicazione della qualità del consegnatario - Irrilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014 L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014   …...
Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014
Notificazione - Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Erronea indicazione della qualità del consegnatario - Irrilevanza - Condizioni. L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014   …...
Competenza civile - competenza per territorio - in genere – Cass. n. 9373/2014
Criteri per la determinazione - Residenza - Certificazione anagrafica - Valore meramente presuntivo. Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9373 2014   …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 9373/2014
Criteri per la determinazione - Residenza - Certificazione anagrafica - Valore meramente presuntivo. Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9373 2014   …...
competenza civile per territorio - Cass. n. 9373/2014
Criteri per la determinazione - Residenza - Certificazione anagrafica - Valore meramente presuntivo. Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9373 2014 …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto
Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 {tab massima|green}Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. {tab integrale|orange} SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente indicati nelle certificazioni camerali : e nel primo caso il plico era stato restituito con la …...
tributi erariali diretti - riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - ricorsi - per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669
Avviso di accertamento - Notificazione eseguita ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Incapacità naturale temporanea del consegnatario - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669 del 12/03/2014 In materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'"accipiens" (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Ne assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida la notificazione di un avviso di accertamento avvenuta a mani della moglie convivente del contribuente, la quale, affetta da una "grave forma di ipertensione", non immediatamente percepita dall'ufficiale giudiziario, aveva poi dimenticato di consegnare l'atto al destinatario). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669 del 12/03/2014   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
Notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Portiere dello stabile qualificatosi esclusivamente come addetto alla ricezione - Relazione idonea alla validità della notifica dell'atto al destinatario - Sufficienza - Prova contraria spettante al destinatario - Prova dell'insussistenza di alcun incarico svolto a suo favore - Necessità. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014 In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014   …...
notificazione - relazione di notifica - in genere – corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 4095 del 20/02/2014
Attestazione in relata su parentela e convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Valore probatorio - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4095 del 20/02/2014 Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "nipote convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4095 del 20/02/2014   …...
tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014
Notificazione presso abitazione del notificando a persona non legata da rapporti di parentela ma ivi convivente - Validità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014 La notificazione di un avviso di accertamento eseguita mediante consegna a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela, o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna a quest'ultimo, con conseguente nullità della notificazione stessa. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la ritualità della notifica di un avviso di accertamento, afferente un'imposta di successione, effettuata con la consegna dell'atto ad una "coinquilina" del destinatario). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014   …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014
Relazione di notificazione dell'ufficiale postale - Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza. Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014   …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014
Relazione di notificazione dell'ufficiale postale - Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014 Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 30/10/2013
Notificazione al procuratore domiciliatario - Consegna ad un praticante avvocato, nella qualità di persona addetta allo studio - Validità - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 30/10/2013 La validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. presso l'ufficio del destinatario, richiede che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità - risultante testualmente dalla relata di notificazione - di "persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione", anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 30/10/2013   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013
Assenza del destinatario - Persone possibili consegnatarie della copia dell'atto da notificare - Ordine di successione - Tassatività - Notificazione a mani del portiere - Omessa attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Nullità della notificazione - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013 In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013
Soggetto domiciliato in Italia ma residente all'estero - Notificazione nel domicilio - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013 In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l'art. 139 cod. proc. civ., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 cod. proc. civ., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013   …...
Notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013
Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento. Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013   …...
notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013
Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013 Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013   …...
notificazione - a mani proprie - rifiuto - equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - condizioni - identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - necessità - altri soggetti abilitati alla ricezione - ammissi
notificazione - rifiuto di ricevere la copia - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 12545 del 22/05/2013 A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013
Risultanze anagrafiche - Valore meramente presuntivo - Accertamento del luogo di effettiva dimora - Ricorso ad ogni mezzo di prova - Possibilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013 Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013
Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013 In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013   …...
notificazione - alle persone giuridiche Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013
Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
Notificazione alla società - Graduazione effettuata ex art. 145 cod. proc. civ. - Impossibile notificazione presso il legale rappresentante - Art. 143 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nomina di un institore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 cod. proc. civ., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012
Consegna al portiere di un condominio nella esclusiva qualità di addetto alla ricezione da parte del destinatario dell'atto - Applicabilità della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., anziché dal quarto comma del medesimo articolo - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012 Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012   …...
notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15094 del 10/09/2012
Rifiuto del portiere di ricevere l'atto - Conseguenze - Indagini verificative sulla qualità di portiere della persona - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15094 del 10/09/2012 In tema di notificazioni, di fronte al rifiuto di ricevere l'atto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all'art. 139 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario, che può legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15094 del 10/09/2012   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012
Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012 In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012   …...
Notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012
Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento. In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28895 del 27/12/2011
Consegna a persona rinvenuta nello studio del difensore - Presunzione di presenza della qualifica prevista dalla legge - Condizioni - Prova contraria - Contenuto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28895 del 27/12/2011 In ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28895 del 27/12/2011   …...
Notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011
A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario - Necessità - Conoscenza "aliunde" della notificazione - Irrilevanza. In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - certalex – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011
A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario - Necessità - Conoscenza "aliunde" della notificazione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011 In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - certalex – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010
Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o di affinità - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010 In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9897 del 26/04/2010
Notificazione alla persona giuridica - Art. 145 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005 - Notifica al portiere - Ammissibilità - Esclusione - Eccezione - Indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente - Notifica al portiere - Ammissibilità - Condizioni. A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9897 del 26/04/2010   …...
Notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010 Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
Notificazione – Relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2266 del 01/02/2010
Ricerche nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio - Ordine non tassativo ex art. 139 cod. proc. civ. - Comune di residenza - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2266 del 01/02/2010 In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2266 del 01/02/2010   …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/11/2009
Notificazione mediante consegna al portiere - Modalità rituali - Individuazione - Adozione dell'attestazione "domiciliatario e familiari assenti" - Legittimità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/11/2009 In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/11/2009   …...
notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009
Presupposti - Non conoscenza o non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario dell'atto - Necessità - Onere dell'ufficiale notificatore - Accertamenti sul luogo di residenza secondo le ordinarie regole di diligenza - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di avviso di accertamento tributario. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009 Il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 cod. proc. civ., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l'ufficiale notificatore non abbia usato l'ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale, effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. sul presupposto che il destinatario si era trasferito in altro comune, senza che venisse accertato il nuovo indirizzo, che pure risultava dagli atti di stato civile). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009   …...

___________________________________________________________

 


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

139

notificazione

residenza

dimora
domicilio