Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione – Cass. n. 7258/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Fallimento - Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione - Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine - Impossibilità di notifica presso la sede dell'impresa - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Conseguenze - Deposito dell'atto presso la casa comunale.
L'art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022 (Rv. 664522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_145
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Cassazione
7258
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Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Cass. n. 22225/2021Procedimento civile - notificazione - a mani proprie - Coincidenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario - Conseguenze.
In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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Cassazione
22225
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Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione - Cass. n. 26704/2020Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.
L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404
Opposizione di terzo
luogo di notificazione
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Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado Cass. N. 24932/2020Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado - Elezione di domicilio presso la sede provinciale - Consegna dell'atto al direttore dell'ufficio - Legittimità - Fondamento.
In tema di notificazione presso il domiciliatario, ove il difensore di un ente pubblico abbia eletto domicilio presso la direzione territoriale dell'ente stesso (nella specie, direzione provinciale dell'INPS), è valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante consegna al direttore di tale articolazione, poiché, ai sensi dell'art. 141, comma 3, c.p.c., la consegna della copia dell'atto nelle mani del capo dell'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani del destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24932 del 06/11/2020 (Rv. 659444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_139
notificazione
domiciliatario
corte
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24932
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. - Applicabilità - Art. 139 c.p.c. - Portata - Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri.
La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_145 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art_ 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_0139
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
PROCEDIMENTO
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Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 01)Intimazione di sfratto - Notificazione ad associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante - Necessità della spedizione dell'avviso previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_660 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141 …...
Notificazione in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificanteProcedimento civile - notificazione - in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario - dovere dell’ufficiale giudiziario di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio - sussistenza - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018
In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell'esito negativo della notifica all'indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018 …...
Notificazione alla persona fisica del rappresentanteProcedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - applicabilità - conseguenze - notificazione alla persona fisica del rappresentante - condizioni - previo tentativo di notifica alla sede legale - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018
>>> La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018
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Notificazione alla parte presso il procuratoreImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - notificazione alla parte presso il procuratore "ex" art. 330, comma 1, c.p.c. - notificazione effettuata al procuratore costituito in tale qualità - equivalenza piena alla prima - sussistenza - validità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27012 del 24/10/2018
>>> La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27012 del 24/10/2018 …...
Notificazione del decreto ingiuntivoProcedimento civile - notificazione - in genere - sentenze della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - notificazione del decreto ingiuntivo - perfezionamento per il notificante - dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018
>>> A seguito delle decisioni della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 …...
procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia procedimento civile - rifiuto di ricevere la copia – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
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procedimento civile - notificazione - rifiuto di ricevere la copia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018
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Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017Notifica persone giuridiche - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Consegna presso la sede della società o con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - Condizioni - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità.
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - In genere.
In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c, nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017Ampliamento dei termini di comparizione - Inapplicabilità nel caso di notifica effettuata in Italia nei confronti di residente all'estero.
I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/0Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Possibilità di notifica degli atti successivi nel luogo originariamente dichiarato - Sussistenza - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.
Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Possibilità di notifica degli atti successivi nel luogo originariamente dichiarato - Sussistenza - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.
Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Possibilità di notifica degli atti successivi nel luogo originariamente dichiarato - Sussistenza - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.
Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014Notifica a mani dello straniero presso il domicilio in Italia - Termine di comparizione per le notifiche all'estero - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
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notificazione - a mani proprie – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014Rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell'atto - Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Redazione della relata in tempo e luogo diverso da quello di conclusione del procedimento notificatorio - Validità della notifica - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014
In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell'atto e la consegna è una mera "ficio iuris", la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l'autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014
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notificazione - a mani proprie - rifiuto di ricevere la copia - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla Ca.. (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente …...
notificazione - a mani proprie - rifiutoEquiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione - Ammissibilità - Esclusione.Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013
{tab massima|green}Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013 A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOSu ricorso di vari creditori, il Tribunale di Tolmezzo con sentenza 26 giugno 2009 dichiarava il fallimento della MICROLED s.p.k. (già Microled s.r.l.), dopo aver dato atto che la società, in sede di istruttoria prefallimentare, non era comparsa nonostante la regolare notificazione del decreto di convocazione.Il successivo reclamo ex art. 18 legge fallimentare era respinto dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 19 settembre 2009. La corte territoriale motivava:- che era documentato un primo tentativo negativo di notifica dell'istanza di fallimento presso la sede legale di Roma, via Stefano Jacini 68, risultante nel Registro delle imprese a seguito del trasferimento formalmente in data 21 novembre 2006 dall'originaria sede, sita in Bordano - rimasta peraltro operativa quanto meno fino al 30 Giugno 2008 (data di licenziamento dei dipendenti) - nel circondario del Tribunale di Tolmezzo;- che una seconda notifica era stata tentata in Albania, a Durazzo - sia presso la nuova sede stabilita con successivo trasferimento in data 9 maggio 2008, sia presso la residenza del legale rappresentante, agli indirizzi rispettivamente indicati nelle certificazioni camerali : e nel primo caso il plico era stato restituito con la …...
tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014Notificazione presso abitazione del notificando a persona non legata da rapporti di parentela ma ivi convivente - Validità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014
La notificazione di un avviso di accertamento eseguita mediante consegna a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela, o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna a quest'ultimo, con conseguente nullità della notificazione stessa. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la ritualità della notifica di un avviso di accertamento, afferente un'imposta di successione, effettuata con la consegna dell'atto ad una "coinquilina" del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014Relazione di notificazione dell'ufficiale postale - Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014
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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014Relazione di notificazione dell'ufficiale postale - Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014
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domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014Notifica a mani dello straniero presso il domicilio in Italia - Termine di comparizione per le notifiche all'estero - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 142 del 08/01/2014
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notificazione - a mani proprie - rifiuto - equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - condizioni - identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto - necessità - altri soggetti abilitati alla ricezione - ammissinotificazione - rifiuto di ricevere la copia - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 12545 del 22/05/2013
A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/05/2013
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013
In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013
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notificazione - alle persone giuridiche Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità e luoghi - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità - Consegna a familiare convivente - Luogo della notifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012Notificazione alla società - Graduazione effettuata ex art. 145 cod. proc. civ. - Impossibile notificazione presso il legale rappresentante - Art. 143 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nomina di un institore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 cod. proc. civ., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
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Notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
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notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
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Notificazione – Relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
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lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009Comunicazione di licenziamento- Rifiuto del destinatario di riceverla - Regolarità dell'atto unilaterale recettizio - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009
In tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009Impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Sequenza dei procedimenti notificatori sostitutivi - Individuazione - Ricorso alle modalità previste dall'art. 143 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica - Legittimità - Condizioni - Residualità - Fattispecie.
In tema di notificazione alle persone giuridiche, nel regime anteriore alle modifiche apportate con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza prima tentare la notificazione al legale rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009Presso il procuratore esercente fuori del circondario - Nel domicilio eletto - Presso il procuratore esercente nel circondario assegnato - Nel domicilio effettivo - Riscontro delle risultanze dell'albo professionale - Necessità - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009
In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento.
In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007Consegna della copia a persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario - Rapporto di stabile convivenza - Necessità - Esclusione - Non occasionalità della presenza in casa - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva "coniuge di fatto" del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) - pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza - non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007
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notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007Obbligo - Limiti - Perdurare dell'efficacia - Fino alla revoca dall'incarico - Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Irrilevanza - Validità della notificazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007
Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario presso il domicilio eletto e ai sensi dell'art 141 cod. proc. civ., a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o sia deceduto o cessato dall'ufficio. Pertanto, sino a quando non interviene la revoca all'incarico, la elezione di domicilio conserva efficacia nel processo, restando onere di colui che ha eletto domicilio procurarsi o revocare il consenso del domiciliatario, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di ricevere l'atto da parte di quest'ultimo non può coinvolgere i terzi, ma produce gli stessi effetti dell'avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all'ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna. (Nella specie, la S.C.,ha ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., proposta da opponenti rimasti contumaci nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza impugnata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007
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Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo.
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_143, …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento.
La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
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Notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento.
La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007
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notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Validità della notificazione - Condizioni - Mancata comunicazione della revoca o della rinuncia all'incarico al notificante - Estensione del principio al ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006
Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 cod. proc. civ., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006
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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006Persone abilitate a ricevere la copia ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Rifiuto di ricevere la copia - Equipollenza alla notificazione eseguita - Esclusione - Fondamento - Formalità ex art. 140 cod. proc. civ. - Applicabilità - Necessità - Omissione - Inesistenza della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006
A norma dell'art. 138 cod. proc. civ., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, cod. proc. civ., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); analoga equipollenza non si configura, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto; tale rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006
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notificazione - a mani proprie – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006Consegna in luogo di verso da quello di residenza, domicilio, dimora - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 cod.proc.civ., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006
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Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005Successione preferenziale dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. - Sussistenza - Notifica nel luogo di domicilio, non coincidente con quello di residenza - Validità - Condizioni.
Poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art.138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005Successione preferenziale dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. - Sussistenza - Notifica nel luogo di domicilio, non coincidente con quello di residenza - Validità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
Poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art.138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
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