Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14709 del 31/05/2025 (Rv. 674989 - 03)Errore di fatto - Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.
Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14709 del 31/05/2025 (Rv. 674989 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_137_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-01)Deposito telematico degli atti - Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnato privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'impugnazione - Modalità.
Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_137_2 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)Notificazione - dell'atto di impugnazione - nullità - in genere - Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26960 del 20/09/2023 (Rv. 668750 - 01)Notificazione - dell'atto di impugnazione - Notifica del ricorso per cassazione - Erronea identificazione del luogo della notificazione - Inesistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26960 del 20/09/2023 (Rv. 668750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Procedimento civile - notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)Notificazione eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Ammissibilità.
E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_137 …...
Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria – Cass. n. 8983/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023 (Rv. 667242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Cassazione
8983
2023 …...
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale – Cass. n. 8549/2023Possesso - effetti - usucapione - in genere - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex l. n. 346 del 1976 - Ricorso per il riconoscimento della stessa contenente l'elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza.
In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconosci/mento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l’atto di citazione nel predetto domicilio eletto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8549 del 24/03/2023 (Rv. 667367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159_2, Cod_Civ_art_0047, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_141
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Cassazione
8549
2023 …...
Principio di scissione degli effetti della notifica – Cass. n. 34648/2022Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - decadenza dalla garanzia - prescrizione del diritto del committente - Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - "Dies ad quem" - Principio di scissione degli effetti della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l’atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto prescritta l'azione per essere spirato il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. all'atto della ricezione del ricorso, non rilevando all'uopo che il procedimento notificatorio fosse iniziato entro l'anno).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 34648 del 24/11/2022 (Rv. 666317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Civ_art_1334
Corte
Cassazione
34648
2022 …...
Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 31346/2022Procedimento civile – notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31346 del 24/10/2022 (Rv. 666053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
Cassazione
31346
2022 …...
Società incorporata per fusione – Cass. n. 24579/2022Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - societa' - fusione - effetti - Società incorporata per fusione - Notifica dell’avviso di accertamento - In data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese - Nullità - Ragioni.
La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società, incorporata per fusione in altra società, in data successiva alla sua cancellazione dal registro delle imprese, è nulla, poiché dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e non può più vantare un'autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24579 del 09/08/2022 (Rv. 665736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504, Cod_Proc_Civ_art_137
Corte
Cassazione
24579
2022 …...
Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare – Cass. n. 23876/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.
Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di impugnazione, poiché il contribuente, a seguito della restituzione del plico, in luogo di rinnovare la prima notificazione effettuata a mezzo posta, aveva posto in essere un'autonoma e nuova fattispecie notificatoria, tramite consegna a mani, la cui consegna si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022 (Rv. 665789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_153 Cod_Proc_Civ_art_137
Corte
Cassazione
23876
2022 …...
Atto introduttivo della fase di merito – Cass. n. 17913/2022Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere - Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.
Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l’atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17913 del 01/06/2022 (Rv. 665017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_185
Corte
Cassazione
17913
2022 …...
Criterio dell'esclusività rispetto a quello risultante dagli atti del giudizio – Cass. n. 15564/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Notificazione atto processuale - Esecuzione in forma telematica - Criterio dell'esclusività rispetto a quello risultante dagli atti del giudizio - Differenza con la notifica presso il domicilio eletto risultante dal giudizio di primo grado - Prevalenza di quest'ultimo rispetto alle risultanze dell'albo professionale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Esito negativo della notificazione - Riattivabilità della stessa - Esclusione - Ragioni.
In tema di notificazioni, al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, l’atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa anche in difetto di indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo, di talché l’eventuale esito negativo della notifica eseguita nel luogo risultante dall'albo professionale non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, non potendosi ravvisare la scusabilità dell'errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022 (Rv. 664880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137
Corte
Cassazione
15564
2022
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 13394/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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13394
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Morte del procuratore domiciliatario – Cass. n. 12411/2022Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione a mezzo PEC - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio; non deve, pertanto, ritenersi inesistente, ma nulla, e quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario deceduto, laddove la consegna dell'atto sia avvenuta presso lo stesso studio ove sia domiciliato anche l'altro difensore della parte, determinandosi l'inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 12411 del 15/04/2022 (Rv. 664343 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
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Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo – Cass. n. 11506/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - in genere - Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.
La morte dell’attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_299
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2022 …...
Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare – Cass. n. 10138/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere - Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.
La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_133
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Integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – Cass. n. 3252/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Giudizi in cui è parte necessaria il P.M. - Impugnazione - Mancata notifica al P.M. - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Solo nelle cause in cui il P.M. ha potere d'impugnazione - Fondamento.
L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice "ad quem," e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo a norma degli artt. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell'art. 137 disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022 (Rv. 664158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_137
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Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine – Cass. n. 2537/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell'ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l'intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2537 del 27/01/2022 (Rv. 663672 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291
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2537
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Notificazione presso il procuratore costituito – Cass. n. 115/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione.
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Cass. n. 22225/2021Procedimento civile - notificazione - a mani proprie - Coincidenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario - Conseguenze.
In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per il giudizio – Cass. n. 19092/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - agli eredi - Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Morte della parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19092 del 06/07/2021 (Rv. 661915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_330
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Decisioni declinatone della "potestas iudicandi" – Cass. n. 14323/2021Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Decisioni declinatone della "potestas iudicandi" - Conflitto reale di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso ex art. 362, comma 2 n. 1 c.p.c. notificato personalmente alla parte - Ammissibilità.
Nell'ipotesi di decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su identica domanda, è configurabile un conflitto reale negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso ritualmente notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14323 del 25/05/2021 (Rv. 661307 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio – Cass. n. 14365/2021Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' irregolare e di fatto - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - Ragioni.
La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2257, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_019 …...
Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso – Cass. n. 13507/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura deN'uffidale giudiziario "di persona" - Forme di notificazione - Irrilevanza.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l’atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13507 del 18/05/2021 (Rv. 661370 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_137 …...
Notifica a difensore esercente "extra districtum" – Cass. n. 4663/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente "extra districtum" - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni. Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere.
La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adìto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall'art.641 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021 (Rv. 660706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_641 …...
Notifica da effettuare entro termine perentorio – Cass. n. 29685/2020Procedimento civile - notificazione - in genere - procedimento civile - notificazione - Notifica da effettuare entro termine perentorio - Rinnovazione per ordine del giudice - Effetti - Decorrenza - Ora per allora - Fondamento.
L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350
corte
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29685
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Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione - Cass. n. 26704/2020Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.
L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404
Opposizione di terzo
luogo di notificazione
corte
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26704
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Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Cass. n. 17577/2020 Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
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17577
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Notificazione dell'atto di impugnazione - relata di notifica - Cass. n. 14150/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Presupposti.
La mancata indicazione della parte richiedente la notificazione dell'atto processuale ne importa la nullità solo quando produce incertezza assoluta su tale parte, che ricorre esclusivamente ove da detto atto non sia possibile in alcun modo ricavare ad istanza di chi la medesima notificazione è stata eseguita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14150 del 08/07/2020 (Rv. 658509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
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Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio- Cass. n. 12985/2020Persona addetta alla ricezione degli atti - Titolare di studio professionale adiacente - Configurabilità.
In tema di notificazione, per persona addetta alla ricezione atti deve intendersi anche il collega dell'avvocato destinatario, titolare di studio professionale adiacente, essendo ragionevole assumere che, pur nella situazione di esistenza di due studi in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell'interno limitrofo possa essere officiato di ricevere atti, se questo suo manifestarsi quale ”addetto” è localizzato nel luogo in cui la notifica doveva farsi.
- Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12985 del 30/06/2020 (Rv. 658231 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_141
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Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Cass. n. 13067/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Ricorso per cassazione - Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Validità - Sussistenza - Rilevanza del suddetto titolo abilitativo soltanto in caso di impugnazione della pronuncia favorevole - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, la notifica effettuata al difensore in grado d'appello presso cui il contribuente abbia eletto domicilio è valida anche quando questi sia privo di abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori; detta abilitazione è viceversa essenziale quando la parte soccombente intenda impugnare la pronuncia sfavorevole in cassazione, in quanto funzionale ad investire il difensore designato del potere di proporre tale gravame.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13067 del 30/06/2020 (Rv. 658105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_365
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione – Cass. n. 11466/2020)Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.
È nullo, nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
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11466
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - commissioni tributarie - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità (ma non l'inesistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160 …...
Procedimento civile - notificazione - copia (discordanza dall'originale) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020 (Rv. 656714 - 01)Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Soggetti legittimati - Delega verbale ad altra persona - Ammissibilità - Fattispecie.
Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art_ 137 c.p.c. e dell'art_ 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020 (Rv. 656714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137
PROCEDIMENTO CIVILE
NOTIFICAZIONE
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Impugnazioni in generale - notificazione – Cass. 14742/2019Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019 (Rv. 654054 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 137 – Notificazioni
Cod. Proc. Civ. art. 136 – Comunicazioni
Cod. Proc. Civ. art. 134 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza …...
Procedimento civile - notificazione - Impugnazioni - istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01) Non luogo a provvedere – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8054 del 21/03/2019Procedimento civile - notificazione - Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - In genere.
La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8054 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_640 …...
Notificazione - a persona irreperibile - Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4274 del 13/02/2019Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Differente residenza effettiva del destinatario dell'atto – Conoscenza o conoscibilità della differenza - Prova – Valenza fidefacente della relata - Esclusione.
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4274 del 13/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Civ_art_2697 …...
Notificazione - Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019Procedimento civile - notificazione - Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere.
La notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019
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Notificazione in genere - impugnazione - notificaProcedimento civile - notificazione - in genere - impugnazione - notifica - effettuazione in prossimità della scadenza del termine per impugnare - mancato perfezionamento imputabile al notificante – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30245 del 22/11/2018
In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante – quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente – si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30245 del 22/11/2018
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Notificazione del decreto ingiuntivoProcedimento civile - notificazione - in genere - sentenze della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - notificazione del decreto ingiuntivo - perfezionamento per il notificante - dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018
>>> A seguito delle decisioni della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 …...
Procedimento civile - notificazione – pluralità di parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018
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Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018Notificazione di atti processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018
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procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018
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procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018
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Procedimento civile – notificazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a notificazione del ricorso per cassazione.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - in quanto l'atto risultava rispedito per la notifica al domiciliatario in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo per irreperibilità del destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017Notifica del ricorso per cassazione - Mancato perfezionamento per mutamento del domicilio del difensore costituito - Rilevanza ai fini della tempestiva riattivazione del procedimento di notifica - Esclusione - Limiti.
Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l’onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l'attualità dell'indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017Ricorso per cassazione - Notificazione al procuratore agente "extra districtum" presso lo studio e presso il domiciliatario - Decorrenza del termine per la notificazione del controricorso - Dalla prima notificazione, se anteriore.
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente "extra districtum" in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017
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Notificazione ad istanza di avvocato non iscritto nell'albo speciale – Cass. n. 10403/2017Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Notificazione ad istanza di avvocato non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione - Validità - Fondamento.
Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10403 del 27/04/2017 (Rv. 643997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369, L_247_2012_22 …...
Procedimento civile - notificazione - nullita' - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo.
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016Ricorso per cassazione - Noficazione avvenuta presso l'indirizzo del difensore del destinatario - Mancato perfezionamento per errore materiale nella trascrizione del cognome - Rinnovazione tempestiva - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica.
Procedimento civile - notificazione - in genere.
La notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest'ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016
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Impresa - imprenditore - ausiliari e rappresentanti - institore - procura e contratto di raccomandazione institoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16532 del 05/08/2016Qualità di institore - Inquadramento professionale del preposto - Irrilevanza - Conferimento di procura o forme solenni - Irrilevanza - Atto di preposizione - Sufficienza - Acquisizione di poteri rappresentativi - Fattispecie.
La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall'imprenditore, all'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dall'inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall'utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell'impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16532 del 05/08/2016
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Procedimento civile - notificazione - in genere – Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016
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Esecuzione forzata - precetto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016Mutuo edilizio - Accollo - Notificazione del precetto all'accollante - Efficacia, nei suoi confronti, dell'elezione di domicilio fatta dall'originario mutuatario - Esclusione.
In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mututatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016
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Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga - Esistenza di una autonoma organizzazione dello studio - Rilevanza - Condizioni e limiti.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016
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Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga - Esistenza di una autonoma organizzazione dello studio - Rilevanza - Condizioni e limiti.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015Notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo polizia giudiziaria - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015
La notificazione, tramite polizia giudiziaria, del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, ancorché avvenuta senza il provvedimento presidenziale che motivatamente l'abbia disposta, ex art. 15, comma 5, l.fall., giustificandola con ragioni di urgenza, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015
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notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015Notifica da effettuare entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Effetti dalla notifica a decorrere dalla data iniziale di attivazione del procedimento - Condizioni - Assenza di responsabilità circa l'esito negativo della prima notifica- Prova a carico del notificante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015
In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere stato proposto il ricorso per cassazione oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non avendo la parte prodotto, al fine di dimostrare l'assenza della sua responsabilità, la cartolina di ritorno della prima notifica, effettuata a mezzo posta e non andata a buon fine). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria del giudice procedente ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità di notifica dell'atto di impugnazione - Alla parte presso la cancelleria – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015
Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Regime. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015
Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente ex art. 37 del r.d. n. 37 del 1934), la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui all'art. 82 del citato r.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie –Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014
In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014
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procedimento civile - notificazione - nullità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014 bisTrasferimento del destinatario in altro luogo - Indicazione nella relata della sua "assenza" - Vizio della notifica - Natura - Nullità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
E nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è "assente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
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procedimento civile - notificazione - nullità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014Convenuto - Contumacia - Nullità della notifica - Rimedio esperibile - Appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
Il convenuto illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, a causa di un vizio della notifica dell'atto di citazione, ha l'onere, ove sia rimasto in tutto o in parte soccombente, di far valere tale nullità con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
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procedimento civile -relazione di notifica - Notificazione citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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notificazione - in genere - Mancato perfezionamento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014Rinnovazione d'iniziativa dell'ufficiale giudiziario - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014
Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l'ufficiale giudiziario, a differenza dell'ufficiale postale, non si limita a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell'ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015
Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione agli eredi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Morte della parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015
Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. cod. proc. civ., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015
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Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni.
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
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notificazione - nullità Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni.
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
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notificazione - a mani proprie – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014Rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell'atto - Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Redazione della relata in tempo e luogo diverso da quello di conclusione del procedimento notificatorio - Validità della notifica - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014
In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell'atto e la consegna è una mera "ficio iuris", la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l'autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25395 del 01/12/2014Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Ricorso per cassazione - Notificazione non eseguita nelle forme previste dal codice di procedura civile - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica, a norma dell'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, sicchè il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all'impiegato addetto all'Ufficio resistente, pur avendone quest'ultimo rilasciato ricevuta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25395 del 01/12/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario del luogo di emissione del provvedimento - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze - Irrilevanza della nullità.
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014Ricorso per cassazione - Notificazione tramite ufficiale giudiziario incompetente - Conseguenze - Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Sua sanabilità "ex tunc" a seguito di costituzione dell'intimato
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è nulla, e non già inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014Ricorso per cassazione - Notificazione tramite ufficiale giudiziario incompetente - Conseguenze - Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Sua sanabilità "ex tunc" a seguito di costituzione dell'intimato.
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è nulla, e non già inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014
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Notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità.
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014
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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità.
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
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avvocato domiciliatario - Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013 Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013
La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013 …...
Notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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notificazione - relazione di notifica - in genere – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014 L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità.
In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014
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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione.
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
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notificazione - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19352 del 21/08/2013Notificazione a mezzo ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - Nullità relativa - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Modalità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19352 del 21/08/2013
In tema di notificazioni, l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell'atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19352 del 21/08/2013
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Notificazione - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
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notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
L'errore nell'indicazione delle generalità del convenuto o dell'appellato contenuto nell'atto di citazione in primo grado o in appello e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13640 del 30/05/2013Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13640 del 30/05/2013
Laddove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. citato, fanno fede fino a querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13640 del 30/05/2013
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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013
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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18074 del 19/10/2012Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione.
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18074 del 19/10/2012
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