Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze sezione III: dei provvedimenti - 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il il testo integrale della sentenza (2), ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Il comma: "L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso." è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. a), del D.L. 35/2005 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
2) Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190): b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
la giurisprudenza
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 124 del 2017 - Applicabilità nei giudizi in corso - Sussistenza - Eccezione - Applicabilità in caso di sentenza pubblicata pochi giorni dopo l'entrata in vigore della norma - Esclusione - Ragioni.
In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del 10/11/2020 (Rv. 659581 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133
risarcimento
danno biologico
corte
cassazione
25274
2020

Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie.
Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327

Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale - Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie.
In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020 (Rv. 657847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
9673
2020

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento.
In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_150, Cod_Proc_Civ_art_133

Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_133
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
OMESSA PRONUNCIA

Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione).
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_133
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
OMESSA PRONUNCIA

Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019 (Rv. 656347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
33443
2019

Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.
In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383

Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine - Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012" - Necessità - Esclusione.
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28751 del 07/11/2019 (Rv. 655700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio
Istanza di fallimento - Provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Comunicazione alle parti costituite - provvedimenti del giudice civile
Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sull'istanza di fallimento ex art. 9-bis l.fall. deve essere comunicato alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di provvedimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_136, Cod_Proc_Civ_art_363, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_031
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20666
2019

Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133

Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019 (Rv. 654054 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 137 – Notificazioni
Cod. Proc. Civ. art. 136 – Comunicazioni
Cod. Proc. Civ. art. 134 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Conseguenze.
Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019 (Rv. 653847 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere – Irrilevanza
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_133

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze.
In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019

Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - sentenza - impugnazioni - Appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche - Termine breve - Decorrenza - Dal rilascio via PEC di copia integrale della sentenza a seguito di avviso ex art. 183, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Sussistenza - Art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il termine breve previsto dall'art. 189, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell'avviso previsto dal comma 3 dell'art. 183 r.d. cit., atteso che la soppressione dell'obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel "nuovo" art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 del regio decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5642 del 26/02/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019
Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione. provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere.
In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018
Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018
>>> Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - processo civile telematico - redazione della sentenza in formato elettronico - data di pubblicazione ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018
>>> In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice – omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - nullità della sentenza - esclusione- fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22519 del 24/09/2018
>>> La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22519 del 24/09/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).

Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.
Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018

Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.
Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018

Comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo - Decorrenza del termine cd. "breve" di impugnazione - Idoneità - Mancanza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza - Fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 79 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 221 del 2012.
La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l’entrata in vigore dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012 (introdotto dall’art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017

Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento.
In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017

Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017

Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c", norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria,.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19177 del 28/09/2016

Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte.
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016

Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Comunicazione - Idoneità - Contenuto - Testo integrale della sentenza - Necessità - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine breve previsto dalla disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 per l'impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo non è sufficiente il mero avviso di deposito del provvedimento ma è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consente alla parte di avere conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10017 del 16/05/2016

Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015
Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015

Comunicazione del testo integrale della sentenza a mezzo PEC da parte della cancelleria - Decorrenza del termine breve per impugnare - Inidoneità - Fattispecie anteriore alla novella dell'art. 133 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015
La comunicazione della sentenza effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC), con l'invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo PEC).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015

Doppia data di deposito e pubblicazione - Rimessione in termini dell'impugnante nel termine "lungo" decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10675 del 22/05/2015
In caso di doppia data - di deposito e di pubblicazione - apposta dal cancelliere sulla sentenza, si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto l'impugnazione nel termine "lungo" decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall'attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza (cfr. sent. n. 3 del 2015).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10675 del 22/05/2015

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015

Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento.
L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indimente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26402 del 16/12/2014

Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014
L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014

Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014

Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sottoscrizione di motivazione e dispositivo da parte di giudice diverso da quello indicato nel processo verbale d'udienza - Nullità della sentenza - Ragioni.
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Condizioni - Deposito di sentenza di appello in cancelleria recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Accertamenti sull'effettiva completezza della sentenza - Necessità - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014
In tema di ricorso per cassazione, il "dies a quo" per il computo del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza di appello, che si considera eseguita con la certificazione del suo deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della data e della firma del cancelliere. Peraltro, ove il cancelliere abbia apposto in calce al documento due date diverse, l'una attestante il deposito e l'altra la pubblicazione della sentenza, ai fini del computo del menzionato termine occorre procedere ad un accertamento di fatto per verificare il momento dell'effettiva completezza della sentenza, con riferimento ai suoi elementi essenziali, primo fra tutti la sottoscrizione del giudice estensore e del presidente del collegio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione a far data dalla pubblicazione della sentenza di appello in ragione della prova fornita dal ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione della minuta da parte del presidente alla data del deposito della stessa).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014

Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento - Ammissibilità - Esclusione - Presenza sulla sentenza di due date distinte di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della sola prima data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012

Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011
Qualora la sentenza presenti, oltre la sottoscrizione del giudice e del relatore, due date diverse, entrambe apposte con timbro datario della cancelleria ed affiancate dall'indicazione "depositato in cancelleria", al fine di individuare il giorno di deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dell'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla data cronologicamente precedente, poiché l'annotazione del deposito della sentenza, dopo le sottoscrizioni del presidente e del relatore, deve intendersi apposta sull'originale della stessa ed è perciò escluso che tale documento possa essere qualificato come semplice minuta e che l'annotazione possa essere riferita alla previsione del primo comma dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011

Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011

Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento.
Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011

Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010

Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010

Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010

Sentenza - Comunicazione alla parte contumace - Esclusione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Riferimento al momento della pubblicazione della sentenza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
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6823
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Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20858 del 29/09/2009
Qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall'art. 133, primo comma cod. proc. civ. (ovvero la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest'ultimo), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento già verificatosi (la pubblicazione della sentenza), é riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20858 del 29/09/2009

Decorrenza - Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009
Ai fini della decorrenza del termine annuale per l'impugnazione, occorre avere riguardo al momento in cui, ai sensi dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, la quale costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza della diversa attestazione del cancelliere "sentenza pubblicata" con timbro avente data successiva a quella in cui la sentenza risultava depositata in cancelleria).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009

Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Eventuale erroneità - Irrilevanza in mancanza di querela di falso - Conseguenze ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009
L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009

Tribunale in composizione monocratica ovvero giudice di pace - Decisione della causa - Momento temporale - Individuazione - Termini ex art.190 cod.proc.civ. - Osservanza - Riferimento al momento della decisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 13/03/2009
Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 cod. proc. civ.; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ex art. 133 cod. proc. civ., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e se, dunque, vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 13/03/2009

Esistenza della sentenza - Condizioni - Pubblicazione - Necessità - Conseguenze - Deposito della minuta - Rilevanza esterna - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009
L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. cod. proc. civ.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009

Sentenza contestuale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Omessa lettura del dispositivo in udienza - Effettivo deposito contestuale di motivazione e dispositivo - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla data della comunicazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008
La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008

Data di deposito della sentenza divergente dalla data di pubblicazione indicata dal cancelliere - Prevalenza di quest'ultima. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12681 del 19/05/2008
Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l'altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest'ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12681 del 19/05/2008

Sentenza pronunciata in udienza - Lettura di dispositivo e motivazione - Risultanza dal verbale - Non sussistenza - Termine breve di trenta giorni - Decorrenza - Dalla successiva comunicazione del cancelliere - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini "ad opponendum", esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art.133 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007
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18743
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Processo innanzi al tribunale in composizione monocratica - Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - Termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 47 cod. proc. civ. - Dies a quo - Dalla lettura della sentenza anziché dalla comunicazione della stessa - Configurabilità - Successiva comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza in cancelleria - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, <dando lettura> del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza - a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies - si intende <pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria>. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo prinpicipio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto "foglio a parte").
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007
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Sentenza redatta e letta in udienza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria il giorno successivo - Ipotesi di nullità della sentenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007
Nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., non è causa di nullità della pronuncia il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007

Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007
Il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito di essa in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà alle parti il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione. Va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., giacché -anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale- una diversa disciplina del termine in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. Quanto al possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve, d'altro canto, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007

Mancanza della motivazione o del dispositivo - Inesistenza della sentenza - Ordinari mezzi di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie.
La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, la S.C. ha altresì ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006

Mancanza della motivazione o del dispositivo - Inesistenza della sentenza - Ordinari mezzi di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006
La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, la S.C. ha altresì ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006

Mancanza dell'apposizione della relativa data - Invalidità della sentenza - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità della stessa se la cancelleria del competente ufficio giudiziario ne abbia annotato l'avvenuta pubblicazione nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro degli atti giudiziari ed abbia comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, infatti, indica il "dies a quo" per l'impugnazione nel termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. e non assume rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta, senza trascurare, altresì, che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 156 cod. proc. civ., le formalità di pubblicazione della sentenza, indicate nel primo comma dell'art. 133 dello stesso codice, non sono previste dalla legge a pena di nullità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006

Comunicazione del deposito della sentenza a cura del cancelliere ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve per la impugnazione - Inidoneità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006
La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006
fine
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