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133.(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Sentenza - contenuto - sottoscrizione - provvedimento del giudice in composizione collegiale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)
Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento. La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_133 Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria – Cass. n. 10971/2023
Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.   In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10971 del 26/04/2023 (Rv. 667792 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_045   Corte Cassazione 10971 2023 …...
Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico – Cass. n. 9917/2023
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.  Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327   Corte Cassazione 9917 2023 …...
Termine trimestrale per il pagamento del prezzo – Cass. n. 7249/2023
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere - Riconoscimento giudiziale del diritto - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Sussistenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Insussistenza - Fondamento.   In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7249 del 13/03/2023 (Rv. 667113 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327   Corte Cassazione 7249 2023 …...
Rito cd. Fornero – Cass. n. 6010/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere - Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.   In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_133   Corte Cassazione 6010 2023 …...
Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico – Cass. n. 5771/2023
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico priva di attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento   È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 (Rv. 666908 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_369   Corte Cassazione 5771 2023 …...
Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza – Cass. n. 16038/2022
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità.   L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16038 del 18/05/2022 (Rv. 664783 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 16038 2022 …...
Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare – Cass. n. 10138/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere - Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.   La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_133   Corte Cassazione 10138 2022 …...
Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Cass. n. 7364/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Rito del lavoro - Termine lungo per impugnare - Decorrenza - Dalla lettura del dispositivo - Esclusione.   Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c. . Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022 (Rv. 664208 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_430, Cod_Proc_Civ_art_433   Corte Cassazione 7364 2022 …...
Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente – Cass. n. 4430/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento.   Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 4430 2022 …...
Ricorso straordinario per cassazione – Cass. n. 3372/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Ricorso straordinario per cassazione - Termine lungo - Decorrenza - Dalla pubblicazione del provvedimento - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.   In tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la tardività del ricorso ex art. 111 Cost., presentato contro la conferma, in sede di reclamo, di una misura limitativa della responsabilità genitoriale, in quanto notificato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3372 del 03/02/2022 (Rv. 664012 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133   Corte Cassazione 3372 2022 …...
Sentenza del giudice di pace secondo equità – Cass. n. 34524/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Natura della censura - Conseguenze - Limiti di ammissibilità della censura - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia.   Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021 (Rv. 663012 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_339   Corte Cassazione 34524 2021 …...
Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato – Cass. n. 29319/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del deposito in cancelleria.   In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327   Corte Cassazione 29319 2021 …...
Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio – Cass. n. 15602/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.   In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15602 del 04/06/2021 (Rv. 661632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_129, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_361, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279   corte cassazione 15602 2021 …...
Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Cass. n. 12566/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione. In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Danno alla salute - Criterio di liquidazione -Cass. n. 25274/2020
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 124 del 2017 - Applicabilità nei giudizi in corso - Sussistenza - Eccezione - Applicabilità in caso di sentenza pubblicata pochi giorni dopo l'entrata in vigore della norma - Esclusione - Ragioni. In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del 10/11/2020 (Rv. 659581 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133 risarcimento danno biologico corte cassazione 25274 2020 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)
Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie. Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327  …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto – Cass. n. 9673/2020
Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale - Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie. In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020 (Rv. 657847 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327 corte cassazione 9673 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)
Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_150, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie. Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione). Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_133 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE "IUS SUPERVENIENS" OMESSA PRONUNCIA   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 33443/2019
Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni. La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019 (Rv. 656347 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 33443 2019 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)
Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento. In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28751 del 07/11/2019 (Rv. 655700 - 01)
Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine - Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012" - Necessità - Esclusione. Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28751 del 07/11/2019 (Rv. 655700 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Competenza per territorio della istanza di fallimento - Cass. n. 20666/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio Istanza di fallimento - Provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Comunicazione alle parti costituite - provvedimenti del giudice civile Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sull'istanza di fallimento ex art. 9-bis l.fall. deve essere comunicato alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di provvedimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_136, Cod_Proc_Civ_art_363, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_031 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 20666 2019 …...
Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Cass. Ord. 16938/2019
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost. Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Impugnazioni in generale - notificazione – Cass. 14742/2019
Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza. La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019 (Rv. 654054 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 137 – Notificazioni Cod. Proc. Civ. art. 136 – Comunicazioni Cod. Proc. Civ. art. 134 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza …...
Riassunzione – Cass. 12313/2019
Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Conseguenze. Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019 (Rv. 653847 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 050.1 – Riassunzione della causa …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 65347
Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere – Irrilevanza  Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01) Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze. In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - sentenza - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5642 del 26/02/2019
Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - sentenza - impugnazioni - Appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche - Termine breve - Decorrenza - Dal rilascio via PEC di copia integrale della sentenza a seguito di avviso ex art. 183, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Sussistenza - Art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Il termine breve previsto dall'art. 189, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell'avviso previsto dal comma 3 dell'art. 183 r.d. cit., atteso che la soppressione dell'obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel "nuovo" art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 del regio decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5642 del 26/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019 Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione. provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere. In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019   …...
Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019   …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
“Dies a quo” per la riassunzione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 >>> Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
Redazione della sentenza in formato elettronico
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - processo civile telematico - redazione della sentenza in formato elettronico - data di pubblicazione ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018 >>> In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018 …...
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice – omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - nullità della sentenza - esclusione- fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22519 del 24/09/2018 >>> La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22519 del 24/09/2018 …...
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018 La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).   …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018
Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione. Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018
Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione. Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - in genere - Procedimento sommario di cognizione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017
Comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo - Decorrenza del termine cd. "breve" di impugnazione - Idoneità - Mancanza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza - Fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 79 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 221 del 2012. La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l’entrata in vigore dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012 (introdotto dall’art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017   …...
Procedimento civile - giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017
Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento. In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017   …...
Procedimento civile - termini processuali - solve et repete - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017
Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19177 del 28/09/2016
Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c", norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria,. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19177 del 28/09/2016   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016
Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte. Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10017 del 16/05/2016
Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Comunicazione - Idoneità - Contenuto - Testo integrale della sentenza - Necessità - Fondamento. Ai fini della decorrenza del termine breve previsto dalla disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 per l'impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo non è sufficiente il mero avviso di deposito del provvedimento ma è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consente alla parte di avere conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10017 del 16/05/2016   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015
Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015 Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015
Comunicazione del testo integrale della sentenza a mezzo PEC da parte della cancelleria - Decorrenza del termine breve per impugnare - Inidoneità - Fattispecie anteriore alla novella dell'art. 133 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015 La comunicazione della sentenza effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC), con l'invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo PEC). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18278 del 17/09/2015     …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015
Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015 La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10675 del 22/05/2015
Doppia data di deposito e pubblicazione - Rimessione in termini dell'impugnante nel termine "lungo" decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10675 del 22/05/2015 In caso di doppia data - di deposito e di pubblicazione - apposta dal cancelliere sulla sentenza, si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto l'impugnazione nel termine "lungo" decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall'attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza (cfr. sent. n. 3 del 2015). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10675 del 22/05/2015   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015
Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015 In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015     …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015
Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015 In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26402 del 16/12/2014
Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento. L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indimente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26402 del 16/12/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014
Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014 L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014   …...
Civile - sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014
Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014   …...
sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014
Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014 In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014
Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sottoscrizione di motivazione e dispositivo da parte di giudice diverso da quello indicato nel processo verbale d'udienza - Nullità della sentenza - Ragioni. Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014
Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Condizioni - Deposito di sentenza di appello in cancelleria recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Accertamenti sull'effettiva completezza della sentenza - Necessità - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014 In tema di ricorso per cassazione, il "dies a quo" per il computo del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza di appello, che si considera eseguita con la certificazione del suo deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della data e della firma del cancelliere. Peraltro, ove il cancelliere abbia apposto in calce al documento due date diverse, l'una attestante il deposito e l'altra la pubblicazione della sentenza, ai fini del computo del menzionato termine occorre procedere ad un accertamento di fatto per verificare il momento dell'effettiva completezza della sentenza, con riferimento ai suoi elementi essenziali, primo fra tutti la sottoscrizione del giudice estensore e del presidente del collegio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione a far data dalla pubblicazione della sentenza di appello in ragione della prova fornita dal ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione della minuta da parte del presidente alla data del deposito della stessa). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento - Ammissibilità - Esclusione - Presenza sulla sentenza di due date distinte di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della sola prima data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012 A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011
Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011 Qualora la sentenza presenti, oltre la sottoscrizione del giudice e del relatore, due date diverse, entrambe apposte con timbro datario della cancelleria ed affiancate dall'indicazione "depositato in cancelleria", al fine di individuare il giorno di deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dell'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla data cronologicamente precedente, poiché l'annotazione del deposito della sentenza, dopo le sottoscrizioni del presidente e del relatore, deve intendersi apposta sull'originale della stessa ed è perciò escluso che tale documento possa essere qualificato come semplice minuta e che l'annotazione possa essere riferita alla previsione del primo comma dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011 Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento. Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011   …...
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6823/2010
Sentenza - Comunicazione alla parte contumace - Esclusione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Riferimento al momento della pubblicazione della sentenza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010 La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6823  2010 …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20858 del 29/09/2009
Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20858 del 29/09/2009 Qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall'art. 133, primo comma cod. proc. civ. (ovvero la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest'ultimo), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento già verificatosi (la pubblicazione della sentenza), é riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20858 del 29/09/2009   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009
Decorrenza - Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009 Ai fini della decorrenza del termine annuale per l'impugnazione, occorre avere riguardo al momento in cui, ai sensi dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, la quale costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza della diversa attestazione del cancelliere "sentenza pubblicata" con timbro avente data successiva a quella in cui la sentenza risultava depositata in cancelleria). Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009
Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Eventuale erroneità - Irrilevanza in mancanza di querela di falso - Conseguenze ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009 L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009
Esistenza della sentenza - Condizioni - Pubblicazione - Necessità - Conseguenze - Deposito della minuta - Rilevanza esterna - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009 L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. cod. proc. civ.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008
Sentenza contestuale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Omessa lettura del dispositivo in udienza - Effettivo deposito contestuale di motivazione e dispositivo - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla data della comunicazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008 La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12681 del 19/05/2008
Data di deposito della sentenza divergente dalla data di pubblicazione indicata dal cancelliere - Prevalenza di quest'ultima. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12681 del 19/05/2008 Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l'altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest'ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12681 del 19/05/2008   …...
competenza civile - regolamento di competenza - termini – Cass. n. 18743/2007
Sentenza pronunciata in udienza - Lettura di dispositivo e motivazione - Risultanza dal verbale - Non sussistenza - Termine breve di trenta giorni - Decorrenza - Dalla successiva comunicazione del cancelliere - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007 Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini "ad opponendum", esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art.133 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere). Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18743  2007 …...
competenza civile - regolamento di competenza - termini – Cass n. 16304/2007
Processo innanzi al tribunale in composizione monocratica - Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - Termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 47 cod. proc. civ. - Dies a quo - Dalla lettura della sentenza anziché dalla comunicazione della stessa - Configurabilità - Successiva comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza in cancelleria - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007 In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, <dando lettura> del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza - a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies - si intende <pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria>. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo prinpicipio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto "foglio a parte"). Corte di …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007
Sentenza redatta e letta in udienza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria il giorno successivo - Ipotesi di nullità della sentenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007 Nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., non è causa di nullità della pronuncia il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 01/03/2007   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007
Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007 Il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito di essa in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà alle parti il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione. Va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., giacché -anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale- una diversa disciplina del termine in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. Quanto al possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve, d'altro canto, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006
Mancanza della motivazione o del dispositivo - Inesistenza della sentenza - Ordinari mezzi di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, la S.C. ha altresì ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006
Mancanza della motivazione o del dispositivo - Inesistenza della sentenza - Ordinari mezzi di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006 La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, la S.C. ha altresì ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18948 del 01/09/2006   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
Mancanza dell'apposizione della relativa data - Invalidità della sentenza - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità della stessa se la cancelleria del competente ufficio giudiziario ne abbia annotato l'avvenuta pubblicazione nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro degli atti giudiziari ed abbia comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, infatti, indica il "dies a quo" per l'impugnazione nel termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. e non assume rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta, senza trascurare, altresì, che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 156 cod. proc. civ., le formalità di pubblicazione della sentenza, indicate nel primo comma dell'art. 133 dello stesso codice, non sono previste dalla legge a pena di nullità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006
Comunicazione del deposito della sentenza a cura del cancelliere ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve per la impugnazione - Inidoneità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006 La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006   …...

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