Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze sezione III: dei provvedimenti - 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il il testo integrale della sentenza (2), ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Il comma: "L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso." è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. a), del D.L. 35/2005 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
2) Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190): b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.









































































fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello