Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze sezione III: dei provvedimenti - 132. (1) (contenuto della sentenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 132. (1) (Contenuto della sentenza)
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.
2. Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (2)
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
3. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Si veda l’art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che dispone: “2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 de codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”
(2) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente disponeva: “4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.”
la giurisprudenza
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Convalida della proroga del trattenimento ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento mediante il richiamo "per relationem" all'istanza di proroga della Questura che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29758 del 29/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
29758
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
29730
2020

Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
estinzione
processo
corte
cassazione
26914
2020

Procedimento civile – impugnazione - procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice – impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
corte
cassazione
26914
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it").
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020 (Rv. 659681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
26229
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it").
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020 (Rv. 659681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
26229
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.
In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
26126
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo In genere.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell’opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l’attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest’ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denunzia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contraddittorietà tra affermazioni contenute nella sentenza e contenuto di altre prove e documenti - Rilevanza - Esclusione.
CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO
VIZI
CONTRADDITORIETA'
Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 (Rv. 658536 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
17196
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.
SENTENZA
CONTENUTO
MOTIVAZIONE
RATIONES DECIDENDI
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
17182
2020

Motivazione apparente - Condizioni - Fattispecie
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l’incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
13248
2020

Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
12652
2020

Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101
corte
cassazione
12187
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie.
L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
12193
2020

Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione.
In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n.
286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020 (Rv. 658018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132
CORTE
CASSAZIONE
11935
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità' di argomentazioni – Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.
Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 (Rv. 657952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
11675
2020

Fatto oggetto di una testimonianza - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità.
Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_132

Fattispecie analoghe, simili o identiche - Sentenze pronunziate da collegi diversi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario - Identità delle motivazioni - Impossibilità di individuare il collegio che ha elaborato la decisione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio In genere.
L'identità della motivazione di sentenze pronunciate da diversi collegi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, con riferimento a fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche non rappresenta un motivo sufficiente per ritenere che la decisione sia stata deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, né infirma l'attribuibilità, ai rispettivi giudici che le abbiano emesse, delle decisioni e delle ragioni che le sostengono né, ancora, lascia ragionevolmente supporre alcuna indebita influenza sul procedimento di formazione della volontà espressa nelle pronunce adottate, dovendo la paternità della decisione essere attribuita esclusivamente al collegio che abbia elaborato la decisione stessa, quale emergente dall'epigrafe della sentenza-documento, ove il nominativo dei giudici ivi riprodotto coincida con quello, risultante dal verbale di udienza - fidefacente fino a querela di falso - di coloro che abbiano assistito all'udienza di discussione ed abbiano trattenuto la causa in decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la corrispondenza testuale tra la decisione impugnata ed altre sentenze rese, con riferimento ad ulteriori soggetti coinvolti nella stessa vicenda sostanziale, da diversi collegi della medesima corte di appello, sia circostanza sufficiente a sovvertire la presunzione di corrispondenza tra i giudici presenti alla discussione della causa e collegio deliberante, evidenziando come l'assoluta similitudine delle fattispecie decise renda del tutto comprensibile, se non addirittura opportuna, una uniformazione dei diversi estensori in sede di successiva stesura delle rispettive motivazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8782 del 12/05/2020 (Rv. 657699 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276

Decisione di primo grado che faccia proprie le conclusioni della CTU - Contestazione della CTU in appello - Decisione di appello che si limiti genericamente a condividere detta CTU - Nullità della motivazione - Sussistenza - Fondamento.
E' nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all'esame dell'appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8460 del 05/05/2020 (Rv. 657800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Sentenza redatta in forma autografa - Scrittura non agevolmente leggibile - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 (Rv. 657129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156

Motivazione solo assertiva - Motivazione apparente - Configurabilità - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – motivazione.
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art_ 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art_ 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO

Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie.
In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_360_1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
SENTENZA
CONTENUTO MOTIVAZIONE

Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
FORMA E CONTENUTO

Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni Fattispecie.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Omessa o inesatta indicazione di un magistrato del collegio - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione componente - Prova - Oggetto - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di nullità di un decreto adottato in sede di opposizione allo stato passivo la cui intestazione recava soltanto l'indicazione del presidente e del relatore, non anche del terzo componente del collegio, il cui nominativo non era desumibile neppure dalla parte motiva).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132

Sentenza di appello- Motivazione "per relationem"- Riferimento alla sentenza di primo grado- Legittimità- Limiti- Fattispecie.
La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni) .
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132

Sentenza collegiale - sostituzione di due componenti del collegio giudicante nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
La sostituzione di due componenti del collegio giudicante (nella specie, della corte d'appello) nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni non determina la nullità della sentenza se, benché successiva alla formale enunciazione delle conclusioni stesse, sia anteriore al trattenimento della causa in decisione e si situi nell'ambito di un contesto d'udienza unitario, nel quale le parti abbiano ancora la facoltà e l'onere di presenziare e far constare a verbale eventuali osservazioni o contestazioni, salvo che non venga dedotta e provata una specifica lesione del diritto di difesa in dipendenza di tale scansione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza di secondo grado emessa da un collegio che era subentrato al precedente, in virtù di specifico provvedimento di sostituzione risultante dal verbale di udienza, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ma prima che la causa venisse trattenuta in decisione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18574 del 10/07/2019 (Rv. 654620 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_352

Compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie.
Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_132
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
17816
2019

Provvedimenti del giudice civile - omessa motivazione sentenza - Sentenza di appello – Mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado – Sviluppo degli stessi passaggi logici ed indicazione delle stesse prove- Nullità - Esclusione - Condizioni – Fondamento.
Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un'esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 (Rv. 654276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione dell’errore materiale - Procedimento di cassazione - Ordinanza decisoria recante una motivazione relativa ad altra causa tra diverse parti - Correzione dell’errore materiale - Inapplicabilità - Rinnovazione del giudizio di cassazione - Necessità - Fondamento.
E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16497 del 19/06/2019 (Rv. 654652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_276

Prove documentali - Valutazione - Motivazione solo assertiva o riferita solo alla documentazione in atti - Apparenza Motivazionale - Configurabilità. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione.
In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019 (Rv. 654095 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – inesistenza .
Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14161 del 24/05/2019 (Rv. 654220 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe.
Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi"in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6985 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
rationes decidendi - obiter dicta

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione - In genere.
Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_384

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Possibilità – Limiti.
Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019
Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_191

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019
Motivazione "per relationem" - Rinvio a precedenti di merito - Legittimità - Fondamento.
La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - assorbimento di una domanda - in senso proprio e improprio - nozione - conseguenza - omessa pronuncia - insussistenza - limiti - assorbimento erroneamente dichiarato – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018
La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - configurabilità - condizioni - denuncia in sede di legittimità - requisiti - pronuncia di rigetto per difetto di prova - richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - sufficienza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
>>> L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - motivazione apparente - motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado - generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - nullità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018
>>> In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 – censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - deducibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018
>>> Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso".Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018
>>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – censura di insufficienza della motivazione - inammissibilità - vizi deducibili - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018
>>> In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art.111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti – Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - L, ORDINANZA N. 21978 DEL 11/09/2018
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello).

Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in fattispecie concernente licenziamento disciplinare - ha ritenuto legittima la motivazione che in sede di reclamo, riprodotto sinteticamente il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la sorreggevano, aveva riportato le censure mosse avverso la predetta sentenza e dato implicitamente contezza dell'attribuibilità al lavoratore dei fatti contestati).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018

Questioni pregiudiziali e preliminari - Previo esame - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure senza valutare il profilo dell'inosservanza dei termini a comparire, benché con l'appello fossero stati contestati, innanzitutto, la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini e, in via subordinata, l'inesistenza della notifica stessa, con conseguente nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17909 del 06/07/2018

Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018

Giudizio di appello - Riproduzione della decisione di primo grado - Omessa indicazione delle ragioni della conferma - Omessa analisi dei motivi di appello - Conseguenze - Difetto assoluto di motivazione - Nullità della sentenza.
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018

Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Nullità - Sussistenza.
Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017

Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017

Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento.
In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017

Attestazione di conformità all'originale resa dal cancelliere - Copia - Sentenza civile - Sottoscrizione del giudice con firma digitale - Prova.
L'attestazione di conformità all'originale della copia, resa dal cancelliere, della sentenza civile in forma digitale dimostra anche l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non tramite querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15074 del 19/06/2017

Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017

Sentenza - Contenuto - Obbligo di esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni.
In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla l. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017

Sentenza di appello - Motivazione “per relationem” alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Adempimento dell’onere ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità e contenuto della censura.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017

Sentenza collegiale – Divergenza tra i nominativi dei magistrati indicati nell’intestazione e quelli riportati nel verbale d’udienza – Nullità della sentenza ovvero mero errore materiale – Condizioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - In genere.
La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24951 del 06/12/2016

Sentenza - Motivazione "per relationem" - Rinvio ad atti di parte - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo legittimo il rinvio dalla stessa operato alla spiegazione tecnica fornita nell'atto di appello predisposto da un Comune, relativamente alle modalità di cd. "doppia misurazione di velocità" per mezzo di apparecchiatura autovelox, in caso di contemporaneo transito di veicoli sulle due corsie, di destra e di sorpasso).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016

Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016

Sentenza illeggibile - Nullità - Esclusione - Rimedi.
In tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l'assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex artt. 743 e 746 c.p.c., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18663 del 23/09/2016

"Per relationem" ad ordinanza resa in corso di causa - Ammissibilità - Condizioni.
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18754 del 23/09/2016

Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo ufficio - Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - Individuazione.
La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016

Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Legittimità - Modalità e condizioni.
La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016

Trascrizione delle deduzioni di parte - Rinvio ad ulteriore atto di parte - Carenza assoluta di motivazione - Nullità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015
Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015

Motivazione "per relationem" a principi giurisprudenziali - Mancata ricostruzione della fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta - Carenza di motivazione - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22242 del 30/10/2015
Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22242 del 30/10/2015

Mancanza di una pagina della sentenza o inesatta indicazione della numerazione delle pagine - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132 c.p.c. - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015
La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., richiede che l'esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza, pur non avendo l'indicazione esatta delle pagine o anche in assenza di una delle pagine originariamente redatte, consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015

Sentenza del Tribunale in composizione collegiale sottoscritta dal solo presidente-estensore - Mancata indicazione degli altri giudici - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Rilievo in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015
La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015

Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di dispositivo incompleto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015 Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015
La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia relativamente ad un lodo arbitrale il cui dispositivo non conteneva alcuna espressa statuizione di rigetto di una domanda risarcitoria ritenuta non meritevole di accoglimento in motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015

Giudizio di separazione - Collocamento del figlio minore - Omessa ed errata valutazione delle relazioni psicosociali e dei correlati atti - Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015
In tema di procedimento per l'affidamento del figlio minore nell'ambito di una separazione fra coniugi, non è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012, la mera omessa od errata valutazione da parte del giudice di merito delle relazioni psicosociali acquisite agli atti e dei pareri psicodiagnostici prodotti, non traducendosi in una anomalia motivazione e in una totale omissione ove nel provvedimento sia stato dato risalto all'esigenza di assicurare la conservazione di un regolare rapporto tra il minore ed il genitore non affidatario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Risolvibilità sul piano interpretativo - Modalità - Fattispecie in tema di contrasto sulla data di deliberazione di una sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015
Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale. (Nella specie, la S.C., a fronte di un dispositivo che riportava una data di deliberazione coincidente con quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto prevalente la motivazione, laddove si dava atto di una data di deliberazione successiva, coincidente con quella della camera di consiglio, sottolineando che l'errata indicazione nel dispositivo era suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015

Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
CLAUSOLA PENALE
CONTRATTI

Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - Onere e interesse all'impugnazione sul punto - Insussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015

Materiale mancanza di una parte della motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Difetto di intelligibilità di argomentazioni rilevanti per la decisione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015
E' nulla, per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza in cui sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza, la cui motivazione era materialmente priva della parte idonea a far comprendere le ragioni per cui la prova testimoniale, assunta e valutata con favore nel primo grado, in appello fosse stata ritenuta inadeguata a dimostrare la sussistenza di un fatto controverso e decisivo per il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015

Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015

Ricorso per cassazione - Motivi di censura avverso argomentazioni "ad abundantiam" od "obiter dicta" contenuti nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014
In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Obbligo di motivazione - Portata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12203 del 12/06/2015
L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12203 del 12/06/2015

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014

Sentenza priva di una pagina "ab origine" - Nullità per omessa motivazione - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 11/05/2015
È nulla per omessa motivazione la sentenza fin dall'origine priva di una pagina, se la motivazione risultante dalle altre pagine evidenzia una frattura logico-espositiva che non consente di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 11/05/2015

Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe.
Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa (nella specie, la dedotta invalidità della notifica dell'atto impositivo impugnato), a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015

Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015
Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa (nella specie, la dedotta invalidità della notifica dell'atto impositivo impugnato), a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015

Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Conversione in sentenza ordinaria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/03/2015
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/03/2015

Omessa di una delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Correzione con la procedura ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015

Intestazione della sentenza - Mancata indicazione dei magistrati componenti del collegio giudicante - Indicazione contenuta nel dispositivo letto in udienza e nel relativo verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015
La mancata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome dei magistrati componenti del collegio giudicante, che, secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione, ha natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015

Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015
In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito genericamente riferita ad una cartella di pagamento per IRPEF 2007, in cui non era specificata e non riusciva a ricavarsi la natura del carico tributario, in particolare se trattarsi dell'imposta o delle relative sanzioni).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015

Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014

Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie.
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sottoscrizione di motivazione e dispositivo da parte di giudice diverso da quello indicato nel processo verbale d'udienza - Nullità della sentenza - Ragioni.
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014

Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
L'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della "potestas iudicandi", che lo legittima all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è "presa" quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014

Rito del lavoro - Coincidenza tra verbale di udienza e dispositivo - Difformità nella intestazione della sentenza per impedimento dell'originario relatore - Irrilevanza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'intestazione del verbale di udienza ed il dispositivo letto nella medesima, si deve ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia stata deliberata da quegli stessi giudici che hanno partecipato alla discussione, sicché è irrilevante che il giudice indicato nell'intestazione della sentenza come relatore sia diverso da quello che abbia materialmente redatto la motivazione, in base ad un procedimento organizzativo interno di sostituzione dell'originario relatore, intervenuto dopo la lettura del dispositivo, che assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione non più modificabile dai suoi autori. Ne consegue che è ravvisabile un vizio di costituzione del giudice qualora gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio, non investita della funzione esercitata, e non quando il giudice relatore assolutamente impedito sia sostituito da colleghi di pari funzioni e competenza, poiché tale sostituzione, anche ove disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014

Sentenza collegiale - Sottoscrizione da parte del presidente nel frattempo nominato presidente della corte di appello - Legittimità - Fondamento.
Non è viziata da nullità la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio della corte di appello che, nelle more della stesura della motivazione, sia stato nominato presidente del medesimo ufficio giudiziario, in quanto trattasi di magistrato che, all'epoca di assunzione della decisione, aveva titolo per farlo, che non è stato trasferito ad altra sede e che non ha assunto un altro incarico incompatibile perché, in base alla attuale normativa, il presidente della corte di appello, oltre a dirigere la corte e a presiederne la prima sezione, può presiedere anche le altre sezioni.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014

Portata precettiva - Individuazione - Enunciazioni contenute nella motivazione - Rilevanza - Limiti. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 4026 del 22/04/1999
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 4026 del 22/04/1999
Il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione, trova applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non è invece estensibile al caso in cui il dispositivo medesimo non abbia un contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame.
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 4026 del 22/04/1999
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 gennaio 1983 Ma..a We.. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese, Giulio Za.. esponendo:
che con sentenza del 13 - 20 novembre 1951 (confermata in appello ed in cassazione) lo stesso Tribunale aveva accertato che il fondo di proprietà del convenuto, sito in Velate, era gravato di servitù di passo a favore del fondo confinante appartenente ad essa attrice;
che tale servitù era stata pattuita tra Ugo Pi.., dante causa dell'attrice, ed il padre dello Za.., con atto 4-12-11 per notar Guglielmo Pi.. di Barasso ed atti 1.3.11 - 1.4.19, che ne avevano stabilito anche le modalità d'uso;
che previa descrizione delle alterne vicende relative ai fondi interessati alla suindicata servitù di passo (costituita da vari tratti sino alla strada comunale Via Lanfranconi, già Case Vecchie), essa We.. vantava il proprio diritto di usufruire del passaggio con le stesse modalità e la possibilità di transito di veicoli su tutto il tratto, compreso quello terminale, al quale si chiedeva venisse riconosciuta la larghezza (m. 5), accertata per quello iniziale, eguale a quella prevista per le strade comunali dall'art. 12 RD 11 settembre 1970 n. 6021, modificato con L. n. 1344 dell'8.3.74, con conseguente obbligo del proprietario del fondo servente di abbattere alberi ed eliminare ostacoli che rientrassero entro detto limite. Costituitosi, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda avversaria previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari del diritto di servitù di passo sul tratto di strada in contestazione (ditta Ma...).
Interveniva volontariamente "ad adiuvandum" in favore di parte attrice la suindicata Ma... Va..., aderendo alle richieste attoree.
Espletata ctu il Tribunale, con ordinanza 23-11-90, rimetteva le parti dinanzi all'istruttore onde individuare, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari confinanti, l'esatta appartenenza di tutti i mappali adiacenti il tratto di strada in contestazione.
Integrato il contraddittorio nei confronti delle società Arredo In srl e Roncaccio srl che, non costituitesi, erano dichiarate contumaci, interveniva la società La Sabetta srl in forza di fusione per incorpOr..one con la menzionata Roncaccio srl. Indi la causa, dichiarata interrotta a seguito del decesso del convenuto Za.., veniva riassunta nei confronti di tutti gli eredi impersonalmente, che parimenti non si costituivano. All'intervenuta Ma... Va... SAS subentrava altresì in forza di atto di fusione la società Velate srl.
Con sentenza 10 giugno 1992 il Tribunale varesino rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite e ponendo quelle di ctu a carico paritario delle parti costituite.
Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione condannando gli appellanti alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi della We.. Ma..a, nelle more deceduta, Agostino, Enrico e Claudio Perego, sulla base di due motivi, illustrati da meMo..a. Resiste con controricorso La Sabetta Srl..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 350 n.ri 3, 4 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice, insufficiente e contraddittoria motivazione con conseguente nullità della gravata sentenza. Assumono i ricorrenti di aver proposto in prime cure due domande, la prima delle quali concerneva l'accertamento del diritto all'accesso e al transito di veicoli lungo la parte terminale della servitù. Tale diritto era stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado in motivazione, ma non era stato menzionato nel dispositivo, donde il primo motivo di appello, per contraddittorietà, per l'appunto, tra motivazione e dispositivo.
La Corte del merito, confermando il diritto di passo anche veicolare, ma ritenendo irrilevante l'omissione di una specifica indicazione di tale accertamento nel dispositivo di primo grado, era incorsa, ad avviso dei ricorrenti, nello stesso vizio di...

Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11021 del 20/05/2014

Riferimento in sentenza alle conclusioni raggiunte dal consulente - Assenza di ulteriori specificazioni - Vizio della sentenza - Motivazione meramente apparente - Sussistenza - Fattispecie in tema di liquidazione del "danno biologico permanente".
È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l'"iter" logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto "danno biologico permanente", nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d'ufficio quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014

Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013

contumacia - in genere - omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - nullità della sentenza - esclusione - mero errore materiale - configurabilità - condizioni - regolare perfezionamento della notificazione. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 22918 del 09/10/2013
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013

Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013
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