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132.(Contenuto della sentenza)

Art. 132. (1) (Contenuto della sentenza)

 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Sentenza - contenuto - sottoscrizione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17690 del 30/06/2025 (Rv. 675614 - 01)
Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione. In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17690 del 30/06/2025 (Rv. 675614 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_158 …...
Interpretazione degli atti normativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2959 del 06/02/2025 (Rv. 673757-01)
Interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari - Criteri. In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima all'analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo analitico-atomistico, per coglierne l'intrinseco significato, e poi ad un'interpretazione olistica, ovvero complessiva, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire ad una decisione che sia il portato finale di tale procedimento interpretativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2959 del 06/02/2025 (Rv. 673757-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01)
Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-02)
Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T. del P.M. in sede penale - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti. In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica del P.M. in sede penale è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)
Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell’ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni. Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276. Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01)
Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità. Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119 …...
Consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534-01)
Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Sentenza - Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01)
Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni. In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276 …...
Sentenza - contenuto - sottoscrizione - provvedimento del giudice in composizione collegiale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)
Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento. La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_133 Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Sentenza - contenuto - sottoscrizione - "ius superveniens" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)
Nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata. Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Obblighi di fare e di non fare - provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-02)
Concreta determinazione della misura - Potere discrezione del giudice - Limiti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie. Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un Comune alla realizzazione di lavori di rifacimento della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024 (Rv. 670188-01)
Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente idonee a sorreggerla - Ricorso fondato su più censure - Rigetto delle censure relative ad una delle rationes decidendi - Conseguenze - Inammissibilità delle altre - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024 (Rv. 670188-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Sentenza - contenuto - motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024 (Rv. 670117-01)
Omessa - Motivazione apparente - Carenza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza - Fattispecie. È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024 (Rv. 670117-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 272 del 04/01/2024 (Rv. 669704-01)
"ius superveniens" - omessa pronuncia - Omessa pronuncia - Configurabilità - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto ex art. 99 l. fall. con cui il Tribunale aveva ammesso il lavoratore allo stato passivo per importi genericamente riferiti a retribuzioni relative all'anno 2015 e a tredicesime, non pronunciandosi sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del credito per "ultime tre retribuzioni arretrate", costituente presupposto del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell'insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 80 del 1992). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 272 del 04/01/2024 (Rv. 669704-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 35032 del 14/12/2023 (Rv. 669625 - 01)
Difetto di sottoscrizione - Firma illeggibile - Equiparazione - Condizioni - Rilevanza esclusiva degli elementi ab intrinseco - Fattispecie. Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione - imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un’intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 35032 del 14/12/2023 (Rv. 669625 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_186_4 …...
Provvedimenti del giudice civile Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023 (Rv. 669129 - 01)
Sentenza - contenuto - motivazione - Decisione - Assorbimento proprio e improprio - Nozione - Declaratoria di assorbimento - Specifica indicazione dei presupposti - Necessità - Mancanza - Conseguenze. L'assorbimento "proprio"postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023 (Rv. 669129 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Prova civile - prove indiziarie Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25635 del 01/09/2023 (Rv. 668903 - 01)
Presunzioni (nozione) - Fatto oggetto di prova diretta - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità - Fattispecie. Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25635 del 01/09/2023 (Rv. 668903 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Prova civile - consulenza tecnica Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02)
Poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Sussistenza. Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - interpretazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023 (Rv. 668873 - 01)
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Statuizione d'inammissibilità dell'appello e scrutinio nel merito della decisione impugnata - Risolvibilità sul piano interpretativo - Criteri - Conseguenze. In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023 (Rv. 668873 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Civ_art_2909 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23893 del 04/08/2023 (Rv. 668577 - 01)
Motivi del ricorso - vizi di motivazione - Diffamazione a mezzo stampa - Valutazione del compendio probatorio - Motivazione atomistica - Apparenza - Sussistenza - Fattispecie. È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23893 del 04/08/2023 (Rv. 668577 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)
Nota delle spese - Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto. In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - impugnazioni civili - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)
Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie. Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17836 del 21/06/2023 (Rv. 668450 - 01)
Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17836 del 21/06/2023 (Rv. 668450 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Omessa indicazione della parte – Cass. n. 14106/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.  L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 14106 2023 …...
Declaratoria di inammissibilità – Cass. n. 28364/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Declaratoria di inammissibilità - Motivazione anche sul merito - Impugnazione concernente sia l'inammissibilità che il merito - Interesse all’impugnazione sul merito - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Conseguenze - Accoglimento del motivo sull'inammissibilità - Assorbimento del motivo attinente al merito - Esclusione - Ragioni.   Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28364 del 29/09/2022 (Rv. 665733 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 28364 2022 …...
Morte del procuratore nel giudizio di primo grado – Cass. n. 27643/2022
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.   Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_353   Corte Cassazione 27643 2022   …...
Processo civile telematico – Cass. n. 27379/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Processo civile telematico - Sottoscrizione telematica - Duplicato informatico e copia informatica - Differenza - Fattispecie.   In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27379 del 19/09/2022 (Rv. 665895 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 27379 2022 …...
Perdita della "potestas iudicandi" – Cass. n. 27388/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità - Interesse ad impugnare solo le statuizioni d'inammissibilità - Sussistenza.   Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022 (Rv. 665905 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 27388 2022 …...
Difetto totale di accertamento istruttorio officioso – Cass. n. 25440/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Difetto totale di accertamento istruttorio officioso - Censura in sede di legittimità - Motivi - Necessità di indicare il pregiudizio conseguente al vizio processuale - Esclusione - Fondamento.   In materia di protezione sussidiaria, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione sia state ritualmente dedotte nel giudizio), può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione di legge, ovvero come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese d'origine, quale requisito di ammissibilità della censura. In tali casi, l'"error in procedendo" si traduce automaticamente in un pregiudizio "in re ipsa" del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132   Corte Cassazione 25440 2022 …...
Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" – Cass. n. 18429/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam - Giudizio di cassazione - Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.   È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei "bona matrimoni!" quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 18429 2022 …...
Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore – Cass. n. 11962/2022
Responsabilità civile - solidarietà - regresso - arbitrato - arbitri – compenso - Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore - Chiamata in causa del coobbligato solidale ai fini del regresso - Pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo condizionata all'esecuzione della separata pronuncia di condanna emessa nei confronti del primo coobbligato solidale verso il creditore principale - Ammissibilità.   Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0814, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Proc_Civ_art_132   Corte Cassazione 11962 2022 …...
Osservanza del limite di velocità – Cass. n. 9857/2022
Circolazione stradale - condotta dei veicoli - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - Circolazione di veicoli - Osservanza del limite di velocità - Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi - Accertamento del giudice di merito - Motivazione - Requisiti - Fattispecie.   In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell'approssimarsi all'intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell'incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_132   Corte Cassazione 9857 2022 …...
Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità – Cass. n. 7995/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - in genere - Decisione di appello nel merito - Motivazione "ad abundantiam" sull'inammissibilità - Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità - Interesse all'impugnazione - Esclusione.   È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022 (Rv. 664430 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 7995 2022 …...
Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Cass. n. 7090/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.   In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 7090 2022 …...
Vizio di motivazione apparente della sentenza – Cass. n. 6758/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Sentenza - Motivazione apparente - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.   Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 (Rv. 664061 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 6758 2022 …...
"Proprietà" del file contenente la decisione – Cass. n. 4430/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - "Proprietà" del file contenente la decisione - Indicazione di "autore" diverso dall'estensore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.   Non costituisce ragione di invalidità della sentenza firmata digitalmente il fatto che nelle "proprietà" del file che la contiene sia riportato un "autore" del documento diverso dal giudice, perché la paternità di un atto giudiziario telematico dipende esclusivamente dalla sua sottoscrizione con firma digitale e la menzione di un "autore" risultante dalle "proprietà" non vale ad indicare l'estensore materiale del provvedimento. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132   Corte Cassazione 4430 2022 …...
Motivazione "per relationem" a provvedimento reso in altro processo – Cass. n. 459/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Motivazione "per relationem" a provvedimento reso in altro processo - Validità della sentenza - Condizioni.   Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 (Rv. 663805 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 459 2022 …...
Consulenza tecnica cd. Percipiente – Cass. n. 36638/2021
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere - Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.   Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132   Corte Cassazione 36638 2021 …...
Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario- Cass. n.15306/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento  Giudizio di ottemperanza - Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario   L'avvenuta accettazione da parte del contribuente di un rimborso parziale delle somme al medesimo dovute sulla base della sentenza del giudice tributario con riguardo alla quale viene avviato il giudizio di ottemperanza non preclude il rimborso dell'importo rimanente, non equivalendo l'accettazione a rinuncia o transazione sul residuo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15306 del 03/06/2021 (Rv. 661611 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118   corte cassazione 15306 2021 …...
Dovere di cooperazione istruttoria – Cass. n. 15068/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie. In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021 (Rv. 661556 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale – Cass. n. 11306/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione - Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza. La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Recepimento della seconda da parte del giudice – Cass. n. 8429/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza. prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio – Cass. n. 6494/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità. La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Erronea indicazione della data di deliberazione – Cass. n. 3569/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze. Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Onere motivazionale del giudice in appello – Cass. n. 3126/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza. Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Motivazione "per relationem" – Cass. n. 2397/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - In genere. La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Motivazione sentenza di appello "per relationem" – Cass. n. 2397/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - In genere. La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Decisione del tribunale in composizione collegiale – Cass. n. 1252/2021
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullita' per) - Decisione del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni. In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, quando l’intestazione di un provvedimento del tribunale in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell’atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Vizio di costituzione (nullita' per) – Cass. n. 1252/2021
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullita' per) - Decisione del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni. In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, quando l’intestazione di un provvedimento del tribunale in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell'atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 1252 2021 …...
Accertamento di fatto da parte del giudice di merito – Cass. n. 29730/2020
Impugnazioni civili - vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 29730 2020 …...
Motivazione "per relationem" – Cass. n. 29758/2020
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Convalida della proroga del trattenimento ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni. In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento mediante il richiamo "per relationem" all'istanza di proroga della Questura che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29758 del 29/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 29758 2020   …...
Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Cass. n. 26914/2020
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze. L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395 estinzione  processo corte cassazione 26914 2020 …...
Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito -Cass. n. 26229/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie. In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it"). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020 (Rv. 659681 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 26229 2020 …...
Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Cass. n. 26126/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)-  Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie. In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 26126 2020 …...
Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Cass. n. 25541/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo. Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 corte cassazione 25541 2020 …...
Vizi di motivazione - Contraddittorietà della motivazione - Cass. n. 17196/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denunzia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contraddittorietà tra affermazioni contenute nella sentenza e contenuto di altre prove e documenti - Rilevanza - Esclusione. CASSAZIONE MOTIVI DEL RICORSO VIZI  CONTRADDITORIETA' Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 (Rv. 658536 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 17196 2020 …...
Sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Cass. n. 17182/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità. SENTENZA CONTENUTO  MOTIVAZIONE RATIONES DECIDENDI La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342 corte cassazione 17182 2020   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - omessa - Cass. n. 13248/2020
Motivazione apparente - Condizioni - Fattispecie La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l’incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 13248 2020 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Cass. n. 12652/2020
Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione. Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 12652 2020 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Cass. n. 12187/2020
Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101 corte cassazione 12187 2020 …...
Assorbimento di una domanda in senso proprio e improprio - Cass. n. 12193/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie. L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni). Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 12193 2020 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 11935/2020
Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione. In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n. 286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020 (Rv. 658018 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132 CORTE  CASSAZIONE 11935 2020 …...
Perdita della "potestas iudicandi" - Cass. n. 11675/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità' di argomentazioni – Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità. Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 (Rv. 657952 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 CORTE CASSAZIONE 11675 2020 …...
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)
Fatto oggetto di una testimonianza - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità. Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8782 del 12/05/2020 (Rv. 657699 - 01)
Fattispecie analoghe, simili o identiche - Sentenze pronunziate da collegi diversi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario - Identità delle motivazioni - Impossibilità di individuare il collegio che ha elaborato la decisione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio In genere. L'identità della motivazione di sentenze pronunciate da diversi collegi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, con riferimento a fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche non rappresenta un motivo sufficiente per ritenere che la decisione sia stata deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, né infirma l'attribuibilità, ai rispettivi giudici che le abbiano emesse, delle decisioni e delle ragioni che le sostengono né, ancora, lascia ragionevolmente supporre alcuna indebita influenza sul procedimento di formazione della volontà espressa nelle pronunce adottate, dovendo la paternità della decisione essere attribuita esclusivamente al collegio che abbia elaborato la decisione stessa, quale emergente dall'epigrafe della sentenza-documento, ove il nominativo dei giudici ivi riprodotto coincida con quello, risultante dal verbale di udienza - fidefacente fino a querela di falso - di coloro che abbiano assistito all'udienza di discussione ed abbiano trattenuto la causa in decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la corrispondenza testuale tra la decisione impugnata ed altre sentenze rese, con riferimento ad ulteriori soggetti coinvolti nella stessa vicenda sostanziale, da diversi collegi della medesima corte di appello, sia circostanza sufficiente a sovvertire la presunzione di corrispondenza tra i giudici presenti alla discussione della causa e collegio deliberante, evidenziando come l'assoluta similitudine delle fattispecie decise renda del tutto comprensibile, se non addirittura opportuna, una uniformazione dei diversi estensori in sede di successiva stesura delle rispettive motivazioni). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8782 del 12/05/2020 (Rv. 657699 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - omessa – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8460 del 05/05/2020 (Rv. 657800 - 01)
Decisione di primo grado che faccia proprie le conclusioni della CTU - Contestazione della CTU in appello - Decisione di appello che si limiti genericamente a condividere detta CTU - Nullità della motivazione - Sussistenza - Fondamento. E' nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all'esame dell'appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8460 del 05/05/2020 (Rv. 657800 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 (Rv. 657129 - 01)
Sentenza redatta in forma autografa - Scrittura non agevolmente leggibile - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento. In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 (Rv. 657129 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 02)
Motivazione solo assertiva - Motivazione apparente - Configurabilità - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – motivazione. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art_ 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art_ 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE MOTIVI DEL RICORSO   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01)
Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie. In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_360_1 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE SENTENZA CONTENUTO MOTIVAZIONE   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni. Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_156 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE FORMA E CONTENUTO   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01)
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni Fattispecie. In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)
Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 - 01)
Omessa o inesatta indicazione di un magistrato del collegio - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione componente - Prova - Oggetto - Fattispecie. L'omessa o inesatta indicazione del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di nullità di un decreto adottato in sede di opposizione allo stato passivo la cui intestazione recava soltanto l'indicazione del presidente e del relatore, non anche del terzo componente del collegio, il cui nominativo non era desumibile neppure dalla parte motiva). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 01)
Sentenza di appello- Motivazione "per relationem"- Riferimento alla sentenza di primo grado- Legittimità- Limiti- Fattispecie. La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni) . Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie. L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18574 del 10/07/2019 (Rv. 654620 - 01)
Sentenza collegiale - sostituzione di due componenti del collegio giudicante nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie. La sostituzione di due componenti del collegio giudicante (nella specie, della corte d'appello) nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni non determina la nullità della sentenza se, benché successiva alla formale enunciazione delle conclusioni stesse, sia anteriore al trattenimento della causa in decisione e si situi nell'ambito di un contesto d'udienza unitario, nel quale le parti abbiano ancora la facoltà e l'onere di presenziare e far constare a verbale eventuali osservazioni o contestazioni, salvo che non venga dedotta e provata una specifica lesione del diritto di difesa in dipendenza di tale scansione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza di secondo grado emessa da un collegio che era subentrato al precedente, in virtù di specifico provvedimento di sostituzione risultante dal verbale di udienza, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ma prima che la causa venisse trattenuta in decisione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18574 del 10/07/2019 (Rv. 654620 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Spese giudiziali civili - compensazione – Cass. n. 17816/2019
 Compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie. Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.) Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_132 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 17816 2019 …...
Omessa motivazione sentenza – Cass. Sent. 16504/2019
Provvedimenti del giudice civile - omessa motivazione sentenza -  Sentenza di appello – Mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado – Sviluppo degli stessi passaggi logici ed indicazione delle stesse prove- Nullità - Esclusione - Condizioni – Fondamento. Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un'esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 (Rv. 654276 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Correzione dell’errore materiale della sentenza – Cass. Sent. 16497/2019
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione dell’errore materiale - Procedimento di cassazione - Ordinanza decisoria recante una motivazione relativa ad altra causa tra diverse parti - Correzione dell’errore materiale - Inapplicabilità - Rinnovazione del giudizio di cassazione - Necessità - Fondamento. E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16497 del 19/06/2019 (Rv. 654652 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_276 …...
Poteri del giudice - valutazione delle prove – Cass. 14762/2019
Prove documentali - Valutazione - Motivazione solo assertiva o riferita solo alla documentazione in atti - Apparenza Motivazionale - Configurabilità. Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione. In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019 (Rv. 654095 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Ius superveniens - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – Cass. 14161/2019
Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – inesistenza . Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14161 del 24/05/2019 (Rv. 654220 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01)
Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità. La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01) Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6985 del 11/03/2019
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe. Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi"in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6985 del 11/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 rationes decidendi - obiter dicta …...
Motivi del ricorso - vizi di motivazione - Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione - In genere. Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Sentenza - contenuto - motivazione - Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Possibilità – Limiti. Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_191 …...
Sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019 Motivazione "per relationem" - Rinvio a precedenti di merito - Legittimità - Fondamento. La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019   …...
Sentenza - contenuto - motivazione in genere
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - assorbimento di una domanda - in senso proprio e improprio - nozione - conseguenza - omessa pronuncia - insussistenza - limiti - assorbimento erroneamente dichiarato – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 …...
Omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - configurabilità - condizioni - denuncia in sede di legittimità - requisiti - pronuncia di rigetto per difetto di prova - richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - sufficienza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 >>> L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018   …...
Vizi di motivazione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - motivazione apparente - motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado - generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - nullità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018 >>> In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018 …...
Vizio della motivazione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 – censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - deducibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 >>> Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso".Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 …...
Erronea intestazione della sentenza
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018 >>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018 …...
Censura di insufficienza della motivazione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – censura di insufficienza della motivazione - inammissibilità - vizi deducibili - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 >>> In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art.111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018
Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in fattispecie concernente licenziamento disciplinare - ha ritenuto legittima la motivazione che in sede di reclamo, riprodotto sinteticamente il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la sorreggevano, aveva riportato le censure mosse avverso la predetta sentenza e dato implicitamente contezza dell'attribuibilità al lavoratore dei fatti contestati). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17909 del 06/07/2018
Questioni pregiudiziali e preliminari - Previo esame - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie. Nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure senza valutare il profilo dell'inosservanza dei termini a comparire, benché con l'appello fossero stati contestati, innanzitutto, la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini e, in via subordinata, l'inesistenza della notifica stessa, con conseguente nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17909 del 06/07/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018
Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - omessa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018
Giudizio di appello - Riproduzione della decisione di primo grado - Omessa indicazione delle ragioni della conferma - Omessa analisi dei motivi di appello - Conseguenze - Difetto assoluto di motivazione - Nullità della sentenza. Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017
Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Nullità - Sussistenza. Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017
Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità. La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017   …...
Procedimento civile - giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017
Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento. In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017   …...

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