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127. (Direzione dell'udienza)

Art. 127. (Direzione dell'udienza) 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 02)
Termine giudiziale - Specificazione dell'orario - Interpretazione - A giorni - Orario di apertura delle cancellerie - Fattispecie. Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_152 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01)
Impugnazioni - appello - udienza di discussione Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni. Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_128, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 – 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175   …...
Sentenza - deliberazione (della) - Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025 (Rv. 673603-01)
Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025 (Rv. 673603-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3 …...
Straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01)
Protezione internazionale - Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Art. 127-ter c.p.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze. Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01)
Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Deposito delle note scritte - Valore di partecipazione all'udienza - Sussistenza - Mancanza nelle note di espresse "istanze e conclusioni" - Assunzione dei provvedimenti per i quali è stata fissata l'udienza - Accertamento dell'intento delle parti di dare impulso alla trattazione - Priorità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare"). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3 …...
comunicazioni - nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023 (Rv. 669549 - 01)
Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020 - Dispositivo depositato telematicamente a seguito della camera di consiglio - Equivalenza alla lettura in udienza - Sussistenza. In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023 (Rv. 669549 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_127_3 …...
comunicazioni nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)
Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_281_6 …...
Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta – Cass. n. 15311/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.  Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15311 del 31/05/2023 (Rv. 667797 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_11, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_435   Corte Cassazione 15311 2023 …...
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale – Cass. n. 8774/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175 …...
Avvocatura dello stato - notificazione - Cass. n. 6924/2020
Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento. La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175 corte cassazione 6924 2020 …...
Riunione delle impugnazioni – Cass. 14365/2019
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio Cod. Proc. Civ. art. 127 – Direzione dell’udienza Cod. Proc. Civ. art. 175 – Direzione del procedimento …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010   …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010 Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010   …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009
Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto al potere del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di locazioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009 Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, in un giudizio in materia di locazione, l'omessa citazione di uno dei conduttori in appello e nel giudizio di cassazione, rilevata d'ufficio, atteso che le problematiche concernenti la risoluzione del contratto di locazione non costituivano più in concreto oggetto del processo, mentre quelle concernenti i rapporti di dare e avere, per canoni non corrisposti, migliorie e risarcimento danni, oggetto del ricorso per cassazione, non comportavano l'inscindibilità delle cause). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009   …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008 Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008   …...

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