Prove raccolte in giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632-01)Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_184 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - concludenza della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025 (Rv. 674614-01)Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio di motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Ammissibilità della censura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025 (Rv. 674614-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9561 del 11/04/2025 (Rv. 674613-01)Verificazione - provvedimenti istruttori - Apertura di un sub-procedimento istruttorio distinto dalla ordinaria fase istruttoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9561 del 11/04/2025 (Rv. 674613-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_217, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_184 …...
Testimoniale - valutazione della prova testimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 (Rv. 673858-01)Testimoni de relato actoris e de relato in genere - Rispettivo valore probatorio - Fattispecie.
In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 (Rv. 673858-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_244 …...
Interpretazione degli atti normativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2959 del 06/02/2025 (Rv. 673757-01)Interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari - Criteri.
In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima all'analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo analitico-atomistico, per coglierne l'intrinseco significato, e poi ad un'interpretazione olistica, ovvero complessiva, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire ad una decisione che sia il portato finale di tale procedimento interpretativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2959 del 06/02/2025 (Rv. 673757-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Interrogatorio - formale - risposta - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)Dichiarazioni favorevoli all'interpellato - Valore - Libero apprezzamento del giudice - Modalità.
Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_230, Cod_Proc_Civ_art_231, Cod_Proc_Civ_art_232, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024 (Rv. 671547-01)Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione, adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024 (Rv. 671547-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 (Rv. 671510-01)Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.
In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 (Rv. 671510-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_253 …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)Consulenza tecnica d'ufficio - Ambiguità delle conclusioni dell'ausiliario - Mancata costituzione di un collegio peritale - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Fattispecie in tema di responsabilità medica.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell'ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116 Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)Conto corrente bancario - Domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove- impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)Ricostruzione alternativa della vicenda di fatto - Sulla base di atti allegati al ricorso - Richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Professionisti - attivita' medico-chirurgica - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024 (Rv. 670339-01)Responsabilità sanitaria - Nesso di causalità - Accertamento - Regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non") - Criteri - Fattispecie.
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024 (Rv. 670339-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024 (Rv. 670485-02)Soggetti obbligati - Condominio - Soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali - Onere della prova.
In tema di condominio, l'onere della prova circa l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri impagati relativi ad un immobile fatto oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, spetta al condominio medesimo, incombendo su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024 (Rv. 670485-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Confessione - stragiudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024 (Rv. 670064-01)Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024 (Rv. 670064-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Civ_art_2733 …...
Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.
Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Responsabilità civile - causalità (nesso di) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - Giudizio di risarcimento dei danni da emotrasfusione - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Prova del nesso causale - Rilevanza - Fondamento.
Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Responsabilita' civile - diffamazione, ingiurie ed offese Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - in genere - Ingiuria - Abolitio criminis ex d.lgs. n. 7 del 2016 - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.
In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)Danno da lesione o perdita del rapporto parentale assenza di rapporto di parentela - Mera allegazione di convivenza - Sufficienza - Esclusione - Lesione di un legame affettivo - Necessità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod. Pen. art. 185, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - interrogatorio - non formale (libero) - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)Interrogatorio della parte lesa assunto nel giudizio penale - Valore probatorio nel giudizio civile - Argomento di prova - Autonoma efficacia probatoria - Ragioni - Fattispecie.
L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_117 …...
Prova civile - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento.
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)Modo di deduzione - lista dei testimoni - riduzione - Richieste istruttorie - Mancata ammissione - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione del diritto alla prova - Condizioni e limiti - Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite - Vizio di motivazione - Limiti.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Prova civile - prove raccolte in altro processo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell'art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie.
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 02)Mediazione - provvigione - Iscrizione all'albo dei mediatori - Regime della legge n. 39 del 1989 - Condizione di validità del contratto di mediazione - Accertamento da parte del giudice anche mediante il ricorso a prove presuntive - Possibilità - Condizioni.
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - documentale (prova) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)Efficacia probatoria - Scissione del contenuto del documento - Ammissibilità - Condizioni.
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26985 del 21/09/2023 (Rv. 668762 - 01)Invalidita' personale - Danno da cd. micropermanente - Art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale - Ordine gerarchico - Esclusione - Obiettività dell'accertamento - Necessità - Conseguenze.
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26985 del 21/09/2023 (Rv. 668762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - consulenza tecnica Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02)Poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Prova civile - confessione - stragiudiziale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 16/08/2023 (Rv. 668658 - 01)Dichiarazione di scienza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Limiti - Apprezzamento quale confessione stragiudiziale - Giudizio di diritto.
La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 16/08/2023 (Rv. 668658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)Rapporto di conto corrente - Domanda di accertamento del dare/avere fra le parti - Incompleta produzione degli estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115., Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_1842 …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)Giudizio di rilevanza della prova - Prova testimoniale - Valutazione sulla base di riscontri documentali - Rilevanza - Esclusione - Contenuto dei capitoli di prova - Rilevanza - Fattispecie.
Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_230, Cod_Civ_art_2733 …...
Prova civile - confessione – stragiudiziale Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)Prova civile - prove indiziarie - risarcimento del danno - Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia - probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - confessione – stragiudiziale Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)Prova civile - prove indiziarie - risarcimento del danno - Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia - probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile – documentale (prova) - atto pubblico Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile – documentale (prova) - atto pubblico Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Specifico fatto allegato da una parte – Cass. n. 15288/2023Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova – modificazione - Specifico fatto allegato da una parte - Mancata contestazione della controparte - Efficacia per il giudice - Astensione da qualsivoglia controllo - Sussistenza - Esclusione.
Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023 (Rv. 667965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
15288
2023 …...
Rispetto della distanza legale – Cass. n. 12061/2023Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - piani regolatori - distacchi tra le costruzioni - Rispetto della distanza legale - Violazione - Prova - Rilievi aerofotogrammetrici - Utilizzabilità - Prova contraria - Contenuto.
In tema di distanze tra costruzioni, la violazione può essere accertata attraverso i rilievi aerofotogrammetrici, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche; la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne l'attendibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12061 del 08/05/2023 (Rv. 667770 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
12061
2023 …...
Principio dell'onere probatorio – Cass. n. 9863/2023Prova civile - onere della prova - Principio dell'onere probatorio - Residualità - Principio di acquisizione delle prove - Portata - Conseguenze - Fatto rilevante rimasto ignoto - Applicazione - Sussistenza.
Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9863 del 13/04/2023 (Rv. 667344 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_245
Corte
Cassazione
9863
2023 …...
Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova – Cass. n. 9507/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101
Corte
Cassazione
9507
2023 …...
Relazione conclusiva di ATP – Cass. n. 8496/2023Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - prove raccolte in altro processo - Relazione conclusiva di ATP - Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito - Utilizzabilità nel giudizio di merito - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_195
Corte
Cassazione
8496
2023 …...
Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – Cass. n. 8536/2023Prova civile - certificazioni amministrative - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023 (Rv. 667123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_061
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8536
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Contratto a prestazioni corrispettive – Cass. n. 7649/2023Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Contratto a prestazioni corrispettive - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Valutazione unitaria e complessiva - Necessità - Deduzione dell'inadempimento della parte attrice - Esame - Necessità.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023 (Rv. 667271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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7649
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Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio – Cass. n. 5947/2023Prova civile - in genere - Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile - Ragioni - Fattispecie.
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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5947
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Automatica inattendibilità del testimone – Cass. n. 6001/2023Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - coniuge, parenti, affini ed affiliati - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Coniuge e parenti - Automatica inattendibilità - Esclusione - Fattispecie.
In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 (Rv. 667002 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_247
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6001
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Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_076, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_072
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4835
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Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità – Cass. n. 4019/2023Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello "ius novorum".
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023 (Rv. 666857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
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Violazione del principio del contraddittorio – Cass. n. 2947/2023Prova civile - prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurarle la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2697
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2947
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Mancata ammissione da parte del giudice di merito – Cass. n. 37027/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - in genere - Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli eredi di un gestore di una stazione di servizio carburanti, per l'accertamento dell'origine lavorativa di una patologia tumorale ad eziologia multifattoriale (linfoma non Hodgkin) contratta dal dante causa, aveva respinto la richiesta di disporre una c.t.u. medico legale volta all'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'esposizione a benzene, e rigettato la domanda, limitandosi a rilevare la mancanza di connessione tra la patologia tumorale del "de cuius" con il suo ambiente di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022 (Rv. 666208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_191
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Conto corrente bancario – Cass. n. 35979/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Conto corrente bancario - Azione di ripetizione del correntista - Onere probatorio di quest'ultimo - Produzione solo di alcuni degli estratti conto - Conseguenze.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 (Rv. 666249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_1826, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1283, Cod_Proc_Civ_art_116
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Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito – Cass. n. 34894/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla sentenza rescindente - la quale aveva statuito l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione di somme - potesse desumersi un implicito giudicato in ordine alla qualificazione della medesima domanda e ai suoi presupposti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34894 del 28/11/2022 (Rv. 666274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909
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Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori – Cass. n. 34950/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - famiglia - filiazione - Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori - Elemento soggettivo della responsabilità - Prova per presunzioni - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l’elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 (Rv. 666450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Contratto sottoposto a condizione sospensiva – Cass. n. 34861/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Avveramento - Sopravvenuto verificarsi di situazioni di fatto che riportano alla situazione originaria - Cessazione dell'efficacia del contratto - Insindacabilità in cassazione - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito - Fattispecie.
In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, stabilire se quest'ultimo sia divenuto definitivamente efficace in caso di avveramento della condizione, o se sia divenuto definitivamente inefficace nel caso in cui, dopo l'avveramento della condizione, sia sopravvenuto un evento che riporti le parti nella condizione antecedente all'avveramento della condizione sospensiva, è una "quaestio voluntatis", come tale oggetto di un accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricorrente aveva lamentato, davanti alla S.C., il fatto che i giudici di merito, nell'affermare che, con il reperimento, da parte sua, di un'occupazione lavorativa, si era verificato l'evento che, per accordo intervenuto in sede di separazione, condizionava la divisione della casa coniugale di comune proprietà col coniuge, non avevano valutato il suo sopravvenuto licenziamento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1359, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 33742/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Mere allegazioni difensive - Conseguenze.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022 (Rv. 666237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
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33742
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Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova – Cass. n. 32456/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022 (Rv. 666126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_253, Cod_Proc_Civ_art_360
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Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale – Cass. n. 27954/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
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Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione – Cass. n. 27963/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione - Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché attinente al merito, la censura contro la sentenza che aveva ritenuto non provata la riconciliazione in base alle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso soltanto che i coniugi avevano continuato a frequentarsi conservando una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022 (Rv. 665896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0157, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
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Rideteterminazione del saldo a debito del cliente – Cass. n. 27362/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022 (Rv. 665882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2967
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Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale – Cass. n. 27348/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - famiglia - filiazione - Giudizi separativi - Affidamento dei figli - Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022 (Rv. 665881 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_337
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Dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale – Cass. n. 27016/2022Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzabilità alla stregua di argomento di prova ex art. 117 c.p.c. - Conseguenze.
Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_117
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27016
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Consulenza di parte in materia medico- legale – Cass. n. 15733/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Consulenza di parte in materia medico-legale - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.
L'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
15733
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Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti – Cass. n. 15734/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di ultrapetizione - Presupposti - Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti - Configurabilità - Esclusione.
Il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 17/05/2022 (Rv. 665101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
15734
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Dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli, rese in ordine a diritti indisponibili in materia di diritti familiari – Cass. n. 15248/2022Prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti - Dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli, rese in ordine a diritti indisponibili in materia di diritti familiari - Confessione - Configurabilità - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Potere - Sussistenza.
Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ciò non esclude, tuttavia, che il Giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15248 del 12/05/2022 (Rv. 664773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
15248
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Assegno divorzile – Cass. n. 14151/2022Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Assegno divorzile - Revoca - Convivenza "more uxorio" - Accertamento - Modalità.
In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022 (Rv. 664954 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116
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Valutazione del giudice tributario – Cass. n. 10875/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Valutazione del giudice tributario - Giudizio estimativo - Ammissibilità - Condizioni - Decisione secondo equità - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario si fonda su un giudizio estimativo basato sull'esame del compendio probatorio e del fatto, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio, non essendo ammissibile il ricorso alla cd. equità sostitutiva, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10875 del 05/04/2022 (Rv. 664337 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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10875
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Valutazione del materiale istruttorio – Cass. n. 6774/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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6774
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Prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale – Cass. n. 1550/2022Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere - Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Ripetizione di indebito - Interessi anatocistici - Prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale - Grava sull'attore in ripetizione - Produzione del contratto a base del rapporto bancario - Sufficienza ed indispensabilità - Esclusione.
In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022 (Rv. 663942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697 , Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_233
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1550
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Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa – Cass. n. 42035/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Difetto di contestazione su fatti-diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di valutazione - Fattispecie.
Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_167
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Cassazione
42035
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Separazione dei coniugi con addebito – Cass. n. 40796/2021Prova civile - prove raccolte in altro processo - Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito - Separazione dei coniugi con addebito - Sentenza di patteggiamento - Elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della domanda - Configurabilità.
Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40796 del 20/12/2021 (Rv. 663550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_0151
Corte
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40796
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Principio di non contestazione – Cass. n. 40756/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze.
In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
40756
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Consulenza tecnica cd. Percipiente – Cass. n. 36638/2021Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere - Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.
Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132
Corte
Cassazione
36638
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Potere del giudice di valutazione della prova – Cass. n. 34786/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021 (Rv. 663118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
34786
2021 …...
Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria – Cass. n. 33809/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere - Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_087
Corte
Cassazione
33809
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Principio del libero convincimento del giudice – Cass. n. 27847/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri del giudice - analisi di tutte le argomentazioni delle parti - Principio del libero convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. - Ambito operativo limitato all'apprezzamento di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Conseguenze.
Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
27847
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Prove raccolte in un diverso giudizio – Cass. n. 26593/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.
Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva utilizzato per la decisione le risultanze di una decisione pronunciata in altro giudizio ed acquisita direttamente dal collegio in camera di consiglio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
26593
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Valutazione del compendio probatorio – Cass. n. 26304/2021Responsabilità civile - causalità' (nesso di) - Criterio del "più probabile che non" - Modello di ricostruzione del solo nesso causale - Valutazione del compendio probatorio - Criterio dell'attendibilità - Apprezzamento del giudice di merito.
In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
26304
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Dedotta impossibilità di fare valere gli effetti di una sentenza di condanna – Cass. n. 25960/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo presupposto - Danno patrimoniale - Sottoposizione del debitore a sequestro - Dedotta impossibilità di fare valere nei suoi confronti gli effetti di una sentenza di condanna - Sufficienza - Esclusione - Onere della prova gravante sul ricorrente.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'impossibilità di far valere gli effetti di una condanna, emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere stato il patrimonio del debitore sottoposto, nel frattempo, a sequestro, non comporta, di per sé, la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal creditore, dovendo quest'ultimo dimostrare che, anteriormente all'adozione di tale misura, il patrimonio del debitore era in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 24/09/2021 (Rv. 662295 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
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25960
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Preclusione nella fase antecedente alla conversione in rito ordinario – Cass. n. 24415/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - In genere - Procedimenti sommari - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla conversione in rito ordinario - Insussistenza.
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_702 ter
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Cassazione
24415
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Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito – Cass. n. 22387/2021Prova civile - onere della prova - Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Domanda di pagamento del saldo proposta dalla banca in via monitoria - Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito formulata dal correntista in sede di opposizione - Riparto dell'onere della prova tra le parti - Mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto - Conseguenze.
Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22387 del 05/08/2021 (Rv. 662211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
22387
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Qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione – Cass. n. 21557/2021Transazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Transazione - Transazione generale e speciale - Distinzione - Criteri - Accertamento - Potere del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti
In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni utilizzate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21557 del 27/07/2021 (Rv. 662301 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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21557
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Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento – Cass. n. 21072/2021Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel contraddittorio tra le parti - Natura - Differenze.
Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669- sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell’eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1170, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_251, Cod_Proc_Civ_art_703
Corte
Cassazione
21072
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Iscrizione all'albo del mediatore – Cass. n. 20556/2021Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Mediazione - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Iscrizione all'albo del mediatore - Non contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della l, n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021 (Rv. 662054 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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20556
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Valutazione delle prove raccolte – Cass. n. 20553/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Valutazione delle prove raccolte - Vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - "Convincimento" del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova - Censurabilità - Esclusione.
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento” che il giudice si é formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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Cassazione
20553
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Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – Cass. n. 19989/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366
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19989
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Risultanze probatorie del procedimento penale – Cass. n. 18923/2021Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pur non essendo vincolante, deve essere necessariamente valorizzato dal giudice disciplinare, quando le pronunce rese in sede penale siano giunte a conclusioni conformi in ordine alla prova delle condotte contestate all'incolpato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. – Cass. n. 18956/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Giudizio civile - Doveri del giudice - Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. - Facoltà concessa al giudice - Differenza con la negazione del suo espletamento - Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sussistenza.
Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 (Rv. 662242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 com. 1
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Mancata ammissione di un mezzo istruttorio – Cass. n. 18285/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto).
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
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Poteri della Corte di Cassazione – Cass. n. 15276/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Poteri della Corte di Cassazione - Contenuto - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 (Rv. 661628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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Risultanze difformi di CTU successive – Cass. n. 14599/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa - Necessità - Fattispecie.
L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021 (Rv. 661553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile – Cass. n. 12164/2021Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato.
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 …...
Valutazione della consulenza di parte – Cass. n. 9483/2021Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - Valore - Dissenso del giudice dal suo contenuto - Obbligo di analisi e confutazione - Esclusione - Fondamento.
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021 (Rv. 660945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. o al P.M – Cass. n. 3689/2021Prova civile - confessione - stragiudiziale - al terzo - Dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. o al P.M. in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità, con valore confessorio, nel processo civile - Fondamento. Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - In genere.
Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021 (Rv. 660319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2375 …...
Contravvenzione al codice della strada – Cass. n. 3692/2021Circolazione stradale - sanzioni - Contravvenzione al codice della strada - Dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, a verbale, dal trasgressore - Efficacia probatoria in sede giudiziale - Conseguenze. Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – efficacia - In genere.
In tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, possono - stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale - essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità - l'apprezzamento circa l'effettiva idoneità delle stesse a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3692 del 12/02/2021 (Rv. 660320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116
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Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Cass. n. 1616/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività - Fattispecie.
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita").
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Poteri degli uffici delle imposte – Cass. n. 1318/2021Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - Prova atipica - Ammissibilità - Ambito - Informazioni scambiate ai sensi della Convenzione Italia Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 1959 - Utilizzabilità - Fondamento.
In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo l'utilizzo di elementi comunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1318 del 22/01/2021 (Rv. 660299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Consulenza tecnica cd. Percipiente – Cass. n. 200/2021Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.
Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità medica per ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di primo grado - che aveva accolto le conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in maniera generica ed ipotetica, le anomalie del caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e l'immediata remissione degli ulteriori sintomi rilevati).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116
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Accertamento di fatto da parte del giudice di merito – Cass. n. 29730/2020Impugnazioni civili - vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132
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Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente – Cass. n. 28782/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Dichiarazioni del richiedente - Valutazione – Cass. n. 28782/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Valutazione della consapevolezza del contribuente dell'evasione di imposta – Cass. n. 27814/2020Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - Operazioni soggettivamente inesistenti - Valutazione della consapevolezza del contribuente dell'evasione di imposta - Risultanze del processo penale - Sufficienza - Esclusione - Valutazione del compendio probatorio acquisito nel processo tributario - Necessità - Fondamento.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020
Riferimenti normativi:, Cod_Proc_Civ_art_116
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Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica – Cass. n. 27702/2020Impugnazioni civili -vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamele suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in …...