codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo IV: dell'esercizio dell'azione - 110. (successione nel processo)
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Art. 110. (Successione nel processo)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
la giurisprudenza
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Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" - Necessità - Fattispecie.
Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299
Cancellazione società
registro imprese
corte
cassazione
25869
2020

Società' - di persone fisiche - (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" - Necessità - Fattispecie.
Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299
corte
cassazione
25869
2020

Impugnazioni civili - cause scindibili e inscindibili - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_331
corte
cassazione
24639
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione – attiva - Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_2697,
Successore della parte
creditrice originaria
corte
cassazione
24798
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado -Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_331
cause scindibili
inscindibili
corte
cassazione
24639
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – legittimazione - Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare - Sussistenza - Prova - Modalità.
In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2697
Corte
cassazione
24172
2020

Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020 (Rv. 658232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_486
corte
cassazione
12987
2020

Legittimazione attiva - Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello - Onere a carico deN'appellante - Non contestazione di un appellato - Contumacia di altro appellato - Rilevanza - Fattispecie.
La società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata, giacché la non contestazione postula che la circostanza sia apprezzata come incontroversa anche nei riguardi degli altri appellati rimasti contumaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da un istituto di credito, per difetto di "legitimatio ad causam", ancorchè le parti costituite in sede di gravame non avessero contestato l'intervenuta fusione per incorporazione che, secondo la prospettazione della banca, valeva a radicare la sua legittimazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339

Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità.
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - In genere.
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2

Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso -Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell'Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente.
In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Processo civile - Successione nel processo - Proposizione del ricorso per cassazione - Prova della legittimazione - Necessità - Conseguenze.
Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019 (Rv. 655307 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_372

Intervento o chiamata del successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del processo - Conseguenze - Termini e forme di cui all'art. 269 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_269

Competenza in ordine alla gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia di Catanzaro - Spettanza a quest'ultimo ente alla data del 1° gennaio 2006 - Conseguenze - Legittimazione passiva della Provincia in ordine alle domande risarcitorie per fatti dannosi successivi - Sussistenza - Riassunzione delle funzioni da parte della Regione Calabria ex art. 1 l.r. n. 14 del 2015 - Effetti sui processi in corso - Applicazione dell'art. 111 c.p.c. - Fondamento.
Per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante.
Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111

Morte della parte - Prosecuzione del giudizio da parte di soggetto qualificatosi unico erede - Eccezione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente.
Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299

Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.
In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019 (Rv. 654121 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2504.2 – Effetti della fusione
Cod. Proc. Civ. art. 110 – Successione nel processo
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazione

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
9517
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
corte
cassazione
9517
2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - procedimento civile - successione nel processo
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Procedimento civile - ausiliari del giudice - custode - in genere - Custode giudiziale - Compiti - Rapporto con il proprietario debitore del bene - Successione del secondo al primo al momento della cessazione dell'incarico - Esclusione - Legittimazione ad esercitare diritti nascenti dal contratto - Spettanza - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22029 DEL 11/09/2018
Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, già sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).

Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017

Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017

Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_268

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Rapporti processuali pendenti - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci.
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13183 del 25/05/2017

Confisca "ex lege" n. 575 del 1965 - "Ius superveniens" di cui alla l. n. 228 del 2012 - Acquisto del bene a titolo originario in favore dello Stato - Applicabilità anche ai giudizi in corso in base al principio “tempus regit actum” - Conseguenze in tema di successione nel diritto controverso – Fattispecie.
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso In genere.
L'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio “tempus regit actum”, la trova immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017

Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Condizioni - Oneri dei convenuti di dimostrare il contrario - Necessità - Fattispecie.
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Impugnazione - Legittimazione dell'amministratore che non ha proposto l'opposizione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015
L'amministratore di una società di capitali che non abbia proposto, quale "interessato" ai sensi dell'art. 18 l.fall. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia deciso sull'opposizione proposta dalla società fallita, atteso che, ove fosse intervenuto nel giudizio, avrebbe assunto la veste di interventore meramente adesivo, ex art. 105, comma 2, c.p.c., come tale legittimato solo all'impugnazione adesiva, mentre, qualora non vi avesse partecipato, non sarebbe legittimato per assenza della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, né potrebbe invocare la disciplina degli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendo nemmeno successore, a titolo universale o particolare, della società fallita.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015

Estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Prosecuzione del processo nei confronti degli ex soci - Esclusione nel giudizio di legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015
Il processo tributario iniziato nei confronti di una società successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese non può proseguire nel giudizio di cassazione ad opera o nei confronti degli ex-soci, poiché essi rispondono del pagamento di tali imposte, ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, solo se abbiano ricevuto beni sociali dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore di detti beni, per cui l'accertamento tali circostanze comporta un ampliamento del "thema decidendum" e del "thema probandum" non consentito in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015

Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014

Morte della parte cedente del diritto controverso nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Avvenuto trasferimento del diritto prima dell'apertura della successione - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014
Il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest'ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all'art. 110 cod. proc. civ., dal "de cuius" agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del "de cuius" al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione.
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Ricorso per cassazione notificato al difensore della società estinta costituito nei gradi di merito - Ammissibilità.
La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014

Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione processuale - Prova documentale - Necessità - Termine per la produzione documentale - Precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Comparsa conclusionale - Esclusione.
In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale abbia proposto appello assumendo di esserne l'erede può (secondo la normativa anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis") allegare e documentare, anche in assenza di eccezione di controparte, la propria legittimazione processuale non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014

Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014

Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014

Morte della parte cedente del diritto controverso nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Avvenuto trasferimento del diritto prima dell'apertura della successione - Irrilevanza.
Il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest'ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all'art. 110 cod. proc. civ., dal "de cuius" agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del "de cuius" al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014

Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014

Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014

Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014

Nei confronti di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso - Onere dell'impugnante di dimostrare la legittimazione determinata dalla qualità di successore - Contestazione - Produzione di idonea documentazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
In tema di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, l'impugnazione, proposta nei confronti di soggetto diverso da quello che è stato parte nel processo di merito, deve essere corredata dell'allegazione relativa alla legittimazione a contraddire determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, in capo a colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio e, in caso di contestazione, devono essere forniti dall'impugnante i riscontri documentali degli elementi costituenti i presupposti di legittimazione di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta, in mancanza di produzione, ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ., dei documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto indicato, senza alcuna ulteriore specificazione, come successore di quello che aveva partecipato al precedente grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2131 del 31/01/2014

Nei confronti di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso - Onere dell'impugnante di dimostrare la legittimazione determinata dalla qualità di successore - Contestazione - Produzione di idonea documentazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014
In tema di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, l'impugnazione, proposta nei confronti di soggetto diverso da quello che è stato parte nel processo di merito, deve essere corredata dell'allegazione relativa alla legittimazione a contraddire determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, in capo a colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio e, in caso di contestazione, devono essere forniti dall'impugnante i riscontri documentali degli elementi costituenti i presupposti di legittimazione di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta, in mancanza di produzione, ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ., dei documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto indicato, senza alcuna ulteriore specificazione, come successore di quello che aveva partecipato al precedente grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014

Fusione per incorporazione ex art. 2504-bis cod. civ. vigente - Subentro dell'incorporante nel mandato per la gestione di un credito conferito all'incorporata - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante a proporre impugnazione in controversia attinente al credito oggetto di mandato - Sussistenza.
In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis cod. civ., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013

In tema di giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., a sostegno della propria legittimazione processuale (nella specie, consistenti nell'atto di incorporazione e nella certificazione notarile attestanti la qualità di successore universale dell'incorporante ricorrente rispetto alla parte originaria), trattandosi di atti finalizzati alla dimostrazione della sussistenza del potere di proporre il ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

interruzione del processo - in genere - chiusura del fallimento - effetti processuali - procedimenti pendenti - subentro del fallito tornato "in bonis" - configurabilità - giudizio di cassazione - applicabilità del principio - sussistenza. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Dlgs_14_2019_art_234, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_236

Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - cancellazione dal registro delle imprese - effetti - estinzione - conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - necessità - ragioni - fattispecie. corte di cassazione sez. 5, sentenza n. 21517 del 20/09/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013

Titolo esecutivo formatosi contro la società prima della estinzione per cancellazione - Efficacia nei riguardi del socio accomandante - Fondamento - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013
Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013

Ricorso per cassazione proposto nei confronti di società di accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Costituzione operata dai soci della società - Effetti per la società cancellata e gli altri intimati - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.

Art. 110 cod. proc. civ. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Condizioni - Costituzione irrituale dell'erede - Sanatoria - Limiti.
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9692 del 22/04/2013

Successione nel processo - Art. 110 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Condizioni - Costituzione irrituale dell'erede - Sanatoria - Limiti.
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - successione nel processo - art. 110 cod. proc. civ. - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2013
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013

società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013

Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie.
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013

Legittimazione ad agire - Qualità di successore della parte originaria - Successione nel giudizio di appello - Prova documentale prodotta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012
Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012

società - di capitali - società per azioni - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. - condizioni - riscossione delle somme dovute in base al bilancio finale di liquidazione - necessità - fondamento - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. - condizioni - riscossione delle somme dovute in base al bilancio finale di liquidazione - necessità - fondamento - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012
Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, cod. civ.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495, secondo comma, cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - impugnazione proposta nei confronti del liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese - inammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012
Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.

Impugnazione proposta nei confronti del liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese - Inammissibilità - Fondamento.
Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012

Impugnazione promossa da parte di uno solo - Conseguenze - Passaggio in giudicato per gli altri - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Contumacia - Effetti della sentenza nei confronti di tutti gli eredi - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, da parte di un erede, della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri; inoltre, una volta integrato il contraddittorio, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà ed inscindibilità della loro legittimazione; l'esito del precetto di cui era parte il "de cuius" è infatti destinato ad incidere solo indirettamente, e nella misura di cui all'art. 754 cod. civ., col patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011

Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità.
La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011

successione nel processo - a titolo universale - Fusione di società - Successione a titolo universale della società incorporante - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011
fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Fusione di società - Effetti - Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011
La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011

Ricorso per cassazione proposto dall'erede della parte originaria - Onere della prova - Sussistenza - Mancanza di prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso del de cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità in suo favore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011

Facoltà di proporre impugnazione - Spettanza - Soggetto partecipe del precedente grado e soccombente - Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione - Prova del decesso e della qualità di erede - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.
Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010

Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata – Successione a titolo universale della società risultante dalla fusione o della società incorporante - Conseguenze sul piano processuale - Costituzione in giudizio e appello della società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento - Cessione di ramo di azienda contestualmente alla fusione - Conseguenze - Fattispecie.
Nel regime precedente alla modifica dell'art. 2504-bis cod. civ. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la fusione di società determina una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e produce l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonché la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti ad esse capo. Ne consegue che la società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta in giudizio é legittimata, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., a costituirsi nel giudizio di primo grado e a proporre appello avverso la sentenza di quel grado a sé sfavorevole, a nulla rilevando che contestualmente alla fusione vi sia stato anche il trasferimento di un ramo d'azienda della società originariamente convenuta, in quanto tale trasferimento non determina il venir meno della legittimazione della società risultante dalla fusione, ma comporta soltanto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., si aggiunge ad essa la legittimazione della società cessionaria, quale successore a titolo particolare. (Fattispecie relativa al licenziamento di un funzionario di banca dipendente da una società che, nel corso del giudizio di primo grado, si era fusa con altre società e la cui attività, contestualmente alla fusione, era stata trasferita a terzi, con atto di cessione d'azienda).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010

Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva processuale dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Prova - Onere a carico del ricorrente - Necessità - Limiti - Fondamento.
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 651 del 18/01/2010

Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva processuale dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Prova - Onere a carico del ricorrente - Necessità - Limiti - Fondamento.
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 651 del 18/01/2010

Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di soggetto qualificatosi come successore nel grado precedente - Configurabilità dell'onere a suo carico della prova della dedotta qualità - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione.
Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. .
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4468 del 25/02/2009

Riservatario pretermesso - Acquisto della qualità d'erede - Previo accoglimento dell'azione di riduzione - Necessità - Successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ. prima dell'acquisto della qualità di erede - Esclusione.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questo instaurato, non essendo qualificabile come successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008

successione nel processo - a titolo universale - Riservatario pretermesso - Acquisto della qualità d'erede - Previo accoglimento dell'azione di riduzione - Necessità - Successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ. prima dell'acquisto della qualità d'erede - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questo instaurato, non essendo qualificabile come successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008

Morte della parte in corso di giudizio - Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008

Impugnazione proposta da soggetto diverso dalla parte del grado precedente - Deduzione dell'acquisto della legittimazione all'impugnazione per sopravvenuta situazione idonea a fondarla - Necessità - Omissione - Conseguenza.
L'appellante che intenda far valere in appello un diritto che nel giudizio di primo grado si appuntava in capo ad altro soggetto, nei cui confronti sia stata emessa la sentenza, deve dedurre di averne acquistato la legittimazione per una sopravvenuta situazione idonea a fondarla (nella specie, per morte della parte originaria), restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008

Impugnazione proposta da soggetto diverso dalla parte del grado precedente- Deduzione dell'acquisto della legittimazione all'impugnazione per sopravvenuta situazione idonea a fondarla - Necessità - Omissione - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008
L'appellante che intenda far valere in appello un diritto che nel giudizio di primo grado si appuntava in capo ad altro soggetto, nei cui confronti sia stata emessa la sentenza, deve dedurre di averne acquistato la legittimazione per una sopravvenuta situazione idonea a fondarla (nella specie, per morte della parte originaria), restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008

Norme sulla fusione - Applicabilità - Ricorso per cassazione proposto da una delle associazioni unificate - Ammissibilità – Fondamento - Società - fusione - effetti - Norme sulle società - Applicazione analogica - Ammissibilità - Unificazione di associazioni non riconosciute.
L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalita giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 23/01/2007

Erede del legale rappresentante di s.n.c. - Ricorso in proprio e non come rappresentante della società - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27499 del 22/12/2006
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi dichiari di agire quale erede del legale rappresentante di una società di persone, che è stato parte nel giudizio di merito, e non già in rappresentanza della società, qualità che non si acquisisce automaticamente per successione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27499 del 22/12/2006

Erede del legale rappresentante di s.n.c. - Ricorso in proprio e non come rappresentante della società - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi dichiari di agire quale erede del legale rappresentante di una società di persone, che è stato parte nel giudizio di merito, e non già in rappresentanza della società, qualità che non si acquisisce automaticamente per successione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27499 del 22/12/2006

Appello –Da parte di soggetto qualificatosi successore della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
Il soggetto che abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia resistito) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria " legitimatio ad causam " per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art.110 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., provvedendo ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando che la proponente era una società di persone con denominazione diversa ed appartenente ad altro tipo societario rispetto a quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado e che essa non aveva prodotto alcun documento attestante la successione a quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006

Successione nel processo - Presupposto - Acquisto della qualità di erede a seguito di valida accettazione dell'eredità - Mancanza - "Legitimatio ad causam" - Esclusione - Rilevabilità di ufficio - In ogni stato e grado del processo e anche in sede di legittimità - Ammissibilità.
In tema di successione nel processo, la disposizione dell'art. 110 cod.proc.civ. - il quale stabilisce che, quando la parte viene meno per morte od altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto - presuppone la qualità di erede, a seguito di valida accettazione della eredità, sicché l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006

Successione nel processo - Presupposto - Acquisto della qualità di erede a seguito di valida accettazione dell'eredità - Mancanza - "Legitimatio ad causam" - Esclusione - Rilevabilità di ufficio - In ogni stato e grado del processo e anche in sede di legittimità - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006
In tema di successione nel processo, la disposizione dell'art. 110 cod.proc.civ. - il quale stabilisce che, quando la parte viene meno per morte od altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto - presuppone la qualità di erede, a seguito di valida accettazione della eredità, sicché l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006

Appello - Da parte di soggetto qualificantesi erede della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Sussistenza - Mancanza di tale prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Mancata contestazione della controparte od espressa ammissione della qualità - Rilevanza - Argomento di prova - Fattispecie.
Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione - nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'appello inammissibile, essendosi l'appellante limitata, per un verso, a qualificarsi erede della parte del grado precedente, senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, e, per l'altro, a produrre - a seguito dell'invito da parte del collegio a rendere chiarimenti, in un caso nel quale la qualità di erede dell'impugnante non poteva considerarsi un fatto pacifico - soltanto un atto di donazione a proprio favore stipulato anteriormente all'instaurazione della lite, dal quale risultava che l'immobile oggetto di causa era stato trasferito dal padre - parte nel giudizio di primo grado - alla figlia appellante).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006

Appello - Da parte di soggetto qualificantesi erede della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Sussistenza - Mancanza di tale prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Mancata contestazione della controparte od espressa ammissione della qualità - Rilevanza - Argomento di prova - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006
Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione - nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'appello inammissibile, essendosi l'appellante limitata, per un verso, a qualificarsi erede della parte del grado precedente, senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, e, per l'altro, a produrre - a seguito dell'invito da parte del collegio a rendere chiarimenti, in un caso nel quale la qualità di erede dell'impugnante non poteva considerarsi un fatto pacifico - soltanto un atto di donazione a proprio favore stipulato anteriormente all'instaurazione della lite, dal quale risultava che l'immobile oggetto di causa era stato trasferito dal padre - parte nel giudizio di primo grado - alla figlia appellante).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006

Morte della parte - Prosecuzione del processo - "Legitimatio ad causam" - Del chiamato all'eredità - Esclusione - Dell'erede che abbia accettato l'eredità - Sussistenza esclusiva - Fondamento.
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì ( in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006

Eccezione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto.
La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006

Eccezione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006
La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006

Morte della parte - Prosecuzione del processo - "Legitimatio ad causam" - Del chiamato all'eredità - Esclusione - Dell'erede che abbia accettato l'eredità - Sussistenza esclusiva - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì ( in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006

Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello svoltosi nei confronti di una società - Ricorso per cassazione proposto da una società diversa - Legittimazione - Prova - Onere a carico della ricorrente - Condizioni - Contestazione da parte del resistente. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006
La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006

Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e mancato intervento volontario in prosecuzione degli eredi - Prosecuzione del processo nei confronti del " de cuius " - Successione a titolo particolare del diritto controverso - Legittimazione del terzo ad intervenire - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso in cui in un processo si verifichi la morte di una parte costituita ed il processo, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius", ove si verifichi che gli eredi trasferiscano successivamente, per atto tra vivi o "mortis causa", il diritto controverso ad un terzo, quest'ultimo, assumendo la qualità di successore a titolo particolare riguardo a tale diritto, può intervenire nel processo rimasto nei confronti dell'originario "de cuius" ai sensi dell'art.111, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto gli eredi, quando pongono in essere la successione a titolo particolare del terzo, lo fanno in una situazione di diritto sostanziale che, rispetto al processo, è del tutto identica a quella che si sarebbe verificata se avessero posto in essere tale atto dopo essere intervenuti nel processo nei confronti del loro dante causa, mentre l'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo è ricollegabile soltanto ad una loro scelta e costituisce, per l'acquirente, un fatto del tutto accidentale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006

Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e mancato intervento volontario in prosecuzione degli eredi - Prosecuzione del processo nei confronti del " de cuius " - Successione a titolo particolare del diritto controverso - Legittimazione del terzo ad intervenire - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006
Nel caso in cui in un processo pendente si verifichi la morte di una parte costituita ed il processo, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius", ove si verifichi che gli eredi trasferiscano successivamente, per atto tra vivi o "mortis causa", il diritto controverso ad un terzo, quest'ultimo, assumendo la qualità di successore a titolo particolare riguardo a tale diritto, può intervenire nel processo rimasto pendente nei confronti dell'originario "de cuius" ai sensi dell'art.111, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto gli eredi, quando pongono in essere la successione a titolo particolare del terzo, lo fanno in una situazione di diritto sostanziale che, rispetto al processo, è del tutto identica a quella che si sarebbe verificata se avessero posto in essere tale atto dopo essere intervenuti nel processo pendente nei confronti del loro dante causa, mentre l'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo è ricollegabile soltanto ad una loro scelta e costituisce, per l'acquirente, un fatto del tutto accidentale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006

Morte della parte non dichiarata dal procuratore - Dichiarazione nella notificazione della sentenza - Impugnazione - Notificazione - Agli eredi collettivamente ed impersonalmente - Facoltà - Rinuncia - Conseguenze - Individuazione dei singoli eredi - Onere a carico del notificante - Delazione ereditaria - Deduzione - Insufficienza - Accettazione dell'eredità - Deduzione - Necessità.
Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 cod. proc. civ., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione "ad causam", la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2807 del 08/02/2006

Morte della parte non dichiarata dal procuratore - Dichiarazione nella notificazione della sentenza - Impugnazione - Notificazione - Agli eredi collettivamente ed impersonalmente - Facoltà - Rinuncia - Conseguenze - Individuazione dei singoli eredi - Onere a carico del notificante - Delazione ereditaria - Deduzione - Insufficienza - Accettazione dell'eredità - Deduzione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2807 del 08/02/2006
Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 cod. proc. civ., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione "ad causam", la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2807 del 08/02/2006
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