Intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31665 del 09/12/2024 (Rv. 673229-01)Poteri dell'interventore - Intervento volontario - Possibilità per l'interventore di formulare nuove eccezioni - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per le altre parti.
In tema di intervento, la possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare eccezioni nuove su fatti già presenti in causa non viola i principi del giusto processo, purché sia garantito il diritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie contro- eccezioni, eventualmente con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31665 del 09/12/2024 (Rv. 673229-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31133 del 04/12/2024 (Rv. 672974-01)Domanda riconvenzionale - Diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale allegato dall’attore - Accertamento da parte del giudice della titolarità attiva in capo al terzo intervenuto - Dovere del giudice di provvedere anche sulla domanda riconvenzionale - Fondamento.
Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest'ultimo credito spetti in favore non dell'attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l'originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l'interventore, e non più l'originario attore, senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31133 del 04/12/2024 (Rv. 672974-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Atti - rettificazione ed annotazioni - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02)Intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente - interveniente adesivo dipendente - Facoltà processuali - Acquiescenza della parte adiuvata alla decisione - Potere di impugnazione autonoma o incidentale dell'intervento - Esclusione - Fattispecie.
La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell'atto di nascita finalizzato all'espunzione dell'indicazione come genitore della madre sociale dall'atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto. (In applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest'ultima).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024 (Rv. 670436-01)Intervento volontario del terzo quale effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore - Estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo - Esclusione - Fattispecie.
In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l’attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024 (Rv. 670436-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)Procedimento di amministrazione di sostegno - Intervento dei parenti - Corrispondenza all'intervento adesivo dipendente - Esclusione - Ragioni - Difetto di interesse - Assimilazione a tale istituto - Sussistenza - Conseguenze sul thema decidendum - Esclusione del litisconsorzio processuale - Condanna alle spese - Possibilità.
Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0406, Cod_Civ_art_0417, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
intervento in causa di terzi - volontario - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32720 del 24/11/2023 (Rv. 669506 - 01)Eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta - Successivo intervento adesivo autonomo del terzo - Efficacia dell'eccezione nei confronti di quest'ultimo - Condizioni - Fattispecie.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell'udienza di prima comparizione, atteso che - al momento dell'instaurazione del contraddittorio con gli stessi, da individuarsi nella detta udienza in mancanza dell'avviso ex art. 267, comma 2, c.p.c. - l'eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo, essendosi la convenuta limitata a riportarsi agli "scritti difensivi").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32720 del 24/11/2023 (Rv. 669506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Documentazione comprovante il diritto di surrogazione – Cass. n. 14398/2023Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di rivalsa - Intervento volontario - Preclusione ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
L'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alla preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14398 del 24/05/2023 (Rv. 667975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_268, Cod_Civ_art_1916
Corte
Cassazione
14398
2023 …...
Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire – Cass. n. 12463/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 (Rv. 667552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_268
Corte
Cassazione
12463
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Intervento di un terzo che assume le difese in luogo del convenuto difendendosi dalla domanda avversa – Cass. n. 8877/2023Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - in genere - Intervento di un terzo che assume le difese in luogo del convenuto difendendosi dalla domanda avversa - Pronuncia di condanna dell'interventore da parte del giudice - Ultra o extrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l'intervento oggetto del giudizio e il cd. "intervento suicida" di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8877 del 29/03/2023 (Rv. 667510 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
8877
2023 …...
Cessione del credito in pendenza del giudizio – Cass. n. 5649/2023Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5649 del 23/02/2023 (Rv. 666943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_105
Corte
Cassazione
5649
2023 …...
Necessità della identità comunanza di "causa petendi" con l'originaria pretesa attorea – Cass. n. 4912/2023Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - in genere - Intervento volontario ex art. 105 c.p.c. - Requisiti del diritto del terzo - Necessità della identità comunanza di "causa petendi" con l'originaria pretesa attorea - Esclusione - Fattispecie.
Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'ammissibilità dell'intervento spiegato da un fornitore di merci nel giudizio intercorrente tra l'appaltatore e il committente per il pagamento del prezzo dell'appalto, comprensivo del costo della fornitura, in quanto volto a rivendicare la titolarità di parte del credito azionato dall'originario attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023 (Rv. 666810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105
Corte
Cassazione
4912
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Intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Cass. n. 32887/2022Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32887 del 08/11/2022 (Rv. 666135 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344, Cod_Proc_Civ_art_404
Corte
Cassazione
32887
2022 …...
Concordato preventivo con "cessio bonorum" – Cass. n. 26982/2022Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Concordato preventivo con "cessio bonorum" - Appello della società per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme - Liquidatore giudiziale - Legittimazione ad intervenire in giudizio quale litisconsorte necessario o rappresentante degli aventi causa - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26982 del 14/09/2022 (Rv. 665946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344
Corte
Cassazione
26982
2022 …...
Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore – Cass. n. 8096/2022Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - forma e tempo dell'intervento - Intervento volontario - Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore - Instaurazione - Momento - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interattivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_292
Corte
Cassazione
8096
2022 …...
Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità – Cass. n. 6774/2022Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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Svolgimento di attività giudiziale – Cass. n. 5440/2022Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - Avvocato - Svolgimento di attività giudiziale - Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata - Diritto al compenso - Esclusione - Fattispecie.
Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183
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Intervento adesivo dipendente – Cass. n. 1589/2022Spese giudiziali civili - intervento in causa - somministrazione (contratto di) - durata - contratto a tempo indeterminato - Intervento adesivo dipendente - Soccombenza dell'attore - Condanna alle spese in favore dell'interveniente - Ammissibilità - Fondamento.
L'interventore adesivo dipendente (nella specie, l'Ente impositore intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione) ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022 (Rv. 663707 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105
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1589
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Ricorso del privato – Cass. n. 39768/2021Stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni - Procedimenti ex art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 - Ricorso del privato - Legittimazione passiva.
Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39768 del 13/12/2021 (Rv. 663547 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_105
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2021 …...
Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti – Cass. n. 36639/2021Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - in genere - Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice - Fattispecie.
L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto responsabile di un sinistro provocato da buche presenti su una strada, causate da alcuni lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e non la società che li aveva eseguiti, su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una espressa estensione della domanda attrice a detta società, la quale era intervenuta nel giudizio di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia del cantiere).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021 (Rv. 663186 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105
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Diritto alla non discriminazione nella sfera della libertà di autodeterminarsi – Cass. n. 36324/2021Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Diritto alla non discriminazione nella sfera della libertà di autodeterminarsi - Interesse tutelabile collettivamente - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di ammissibilità dell'intervento "ad adiuvandum".
In tema di soggetti disabili esposti ad interventi limitativi della capacità di autodeterminarsi, la vigente legislazione esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi degli stessi - sia pure sotto forma di intervento in causa "ad adiuvandum" -possa essere assunta da enti esponenziali che abbiano come finalità statutaria la tutela collettiva di specifiche categorie di disabilità, anche se rivolta ad escludere ogni forma di discriminazione per ragioni di handicap.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36324 del 23/11/2021 (Rv. 662950 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Proc_Civ_art_105
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Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio – Cass. n. 35576/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio - Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 344 c.p.c. - Esclusione.
La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35576 del 19/11/2021 (Rv. 662900 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344
Corte
Cassazione
35576
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Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale – Cass. n. 35110/2021Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - in genere - Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze - Fattispecie.
La statuizione su una questione di rito - sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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Estinzione della società incorporata – Cass. n. 21970/2021Società' - fusione - effetti - Fusione - Società incorporata - Estinzione - Legittimazione attiva - Esclusione - Intervento della società incorporante - Ammissibilità - Effetti processuali.
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504 bis, Cod_Proc_Civ_art_105
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Cassazione
21970
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Giudizio di separazione o divorzio dei propri genitori – Cass. n. 21819/2021Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Giudizio di separazione o divorzio dei propri genitori - Intervento del figlio maggiorenne - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021 (Rv. 662302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_147, Cod_Civ_art_148, Cod_Civ_art_155 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_105
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Cassazione
21819
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Procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 18607/2021Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore In genere - Famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale - Intervento degli ascendenti - Condizioni - Conseguenze - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Fattispecie.
L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti - ai quali l'art. 317 bis c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile il reclamo degli ascendenti contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 336 c.c., aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni).
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_336, Cod_Civ_art_317, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Civ_art_333
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Processo tributario - Intervento adesivo dipendente – Cass. n. 6854/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Responsabilità solidale- dipendente - Ammissibilità - Fondamento - Responsabilità paritetica - Esclusione - Fattispecie.
Nel processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, è titolare di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato successivamente ad adempiere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del "sostituito" di imposta nel giudizio per poter beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito il "sostituto").
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6854 del 11/03/2021 (Rv. 660772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_344 …...
Successore a titolo particolare nel diritto controverso – Cass. n. 5987/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Fondamento.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
Intervento "ad adiuvandum" – Cass. n. 4227/2021Elezioni - impugnazioni e ricorsi – procedimento - Giudizio di primo grado - Intervento "ad adiuvandum" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nell'azione popolare in materia elettorale, è inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" del candidato resistente, svolto in primo grado da un terzo elettore, atteso che parti necessarie del giudizio sono soltanto l'elettore e il candidato, oltre al pubblico ministero, né potendo l'azione popolare, per il suo carattere eccezionale, essere piegata a scopi diversi da quello teso al controllo giurisdizionale delle norme in materia di eleggibilità o incompatibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Impugnazione di una delibera assembleare – Cass. n. 2636/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti. Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore. Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - In genere.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_2901 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese.
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art_ 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_737
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AMMINISTRATORE
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 01)Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti - Conseguenze.
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento
Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01)Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17932 del 04/07/2019 (Rv. 654408 - 01)Procedimento di primo grado - intervento - volontario Intervento volontario tardivo - Accettazione del contraddittorio ad opera della controparte - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17932 del 04/07/2019 (Rv. 654408 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_419, Cod_Proc_Civ_art_157 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Opposizione alla sentenza dichiarativa - Cass. 13272/2019Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l. fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 105 – Intervento volontario …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Intervento del singolo condomino - Natura giuridica - Litisconsorzio processuale necessario - procedimento civile - litisconsorzio - necessario.
Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019
Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019Procedimento civile - litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione passiva - Spettanza al solo nudo proprietario - Posizione dell'usufruttuario - Conseguenze in tema di chiamata in giudizio. proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione
In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_0873, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Vizio di omessa pronuncia - configurabilitàProvvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - mancato esame di eccezioni processuali di rito - vizio di omessa pronuncia - configurabilità - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018
>>> Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito. (Fattispecie relativa al mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018 …...
Controversia tra ceduto e cessionarioObbligazioni in genere - cessione dei crediti - in genere - Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21995 DEL 11/09/2018
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.
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Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 11670/2018Rimborso spese sostenute dall'interveniente - Soggetto tenuto - Individuazione - Condizioni - Fattispecie.
Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese anche in favore dei condomini intervenuti in un giudizio instaurato dal condominio del quale erano parte per la difesa di diritti connessi alla loro partecipazione al condominio stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11670 del 14/05/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11670
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza - Effetto - Inscindibilità delle cause anche in appello - Omessa notifica dell’impugnazione nei confronti dell’interventore - Conseguenze.
A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18823 del 28/07/2017Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società - Insussistenza - Ragioni.
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo d’imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18823 del 28/07/2017
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procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23304 del 16/11/2016Azioni risarcitorie proposte individualmente dai singoli consumatori - Associazioni dei consumatori non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi ex artt. 3 e 5 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis" - Intervento "ad adiuvandum" proposto prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo - Ammissibilità - Esclusione.
Sotto la vigenza della l. n. 281 del 1998, e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), le associazioni che si propongono statutariamente la tutela dei diritti dei consumatori (nella specie, l'interesse dei risparmiatori a ricevere un'informazione corretta nell'acquisto di prodotti finanziari), non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di cui agli artt. 3 e 5 della citata legge, non sono legittimate ad intervenire "ad adiuvandum" nei giudizi risarcitori proposti individualmente dai singoli consumatori, atteso che un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente, e non di mero fatto, e che, anteriormente all'introduzione dell'art. 140 bis del predetto codice del consumo, gli interessi "diffusi", quali quelli dei consumatori, sono "adespoti" e possono essere tutelati in sede giudiziale solo se il legislatore attribuisca ad un'associazione la qualità di ente esponenziale degli interessi stessi, così che essi possano assurgere al rango di "collettivi".
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23304 del 16/11/2016
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 31/05/2016Intervento "amicus curiae" - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio per cassazione non contempla la figura dell'"amicus curiae", né in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce un procedimento meramente strumentale ed incidentale, è consentito l'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello in cui l'istanza di regolamento è stata presentata, e nel quale la pronuncia regolatrice della Corte avrà mero valore di precedente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di una associazione sindacale, già intervenuta "ad adiuvandum" in un giudizio di merito analogo, ma tra parti diverse).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 31/05/2016
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 31/05/2016Intervento "amicus curiae" - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio per cassazione non contempla la figura dell'"amicus curiae", né in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce un procedimento meramente strumentale ed incidentale, è consentito l'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello in cui l'istanza di regolamento è stata presentata, e nel quale la pronuncia regolatrice della Corte avrà mero valore di precedente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di una associazione sindacale, già intervenuta "ad adiuvandum" in un giudizio di merito analogo, ma tra parti diverse).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 31/05/2016
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015Decreto ingiuntivo contro debitori solidali - Intervento dell'ingiunto non opponente in adesione all'opponente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015
Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Impugnazione - Legittimazione dell'amministratore che non ha proposto l'opposizione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015
L'amministratore di una società di capitali che non abbia proposto, quale "interessato" ai sensi dell'art. 18 l.fall. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia deciso sull'opposizione proposta dalla società fallita, atteso che, ove fosse intervenuto nel giudizio, avrebbe assunto la veste di interventore meramente adesivo, ex art. 105, comma 2, c.p.c., come tale legittimato solo all'impugnazione adesiva, mentre, qualora non vi avesse partecipato, non sarebbe legittimato per assenza della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, né potrebbe invocare la disciplina degli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendo nemmeno successore, a titolo universale o particolare, della società fallita.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015Presupposto - Pretermissione di litisconsorte necessario - Omessa chiamata del terzo in garanzia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015Domanda di usucapione fondata su transazione - Domanda di accertamento della simulazione di quella transazione proposta dai creditori di uno dei convenuti - Cause dipendenti ex art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Interesse dei creditori ad intervenire nel giudizio di usucapione - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015
La causa riguardante l'invocata usucapione di un immobile fondata su di una scrittura privata asseritamente transattiva tra le parti e quella, proposta dai creditori di uno dei convenuti nel giudizio di usucapione, di accertamento della simulazione della transazione suddetta, sono tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c., perché collegate da un vincolo di subordinazione logica. Ne consegue che i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015
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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013Intervento adesivo dipendente - Soggetto possibile destinatario di rivalsa - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013
Nel processo tributario, il soggetto potenzialmente inciso dal tributo, perché possibile destinatario di rivalsa per traslazione a suo carico dell'imposta cui altri sia tenuto e che trovi la propria determinazione nel corso del giudizio, può proporre intervento adesivo dipendente, limitandosi a chiedere l'accoglimento della domanda già proposta dal contribuente, senza ampliare in alcun modo il "thema decidendum" con autonomi motivi di ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013
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impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale ed inscindibilità delle cause - Configurabilità - Conseguenze.
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale ed inscindibilità delle cause - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - autonomo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
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procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014Giudicato destinato a formarsi tra parti diverse - Pregiudizio ad un interesse giuridico e non fattuale dell'interveniente - Necessità - Fattispecie relativa al Consorzio del Parco regionale della Valle del Lambro. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014
La legittimazione "ad adiuvandum" ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l'esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati).Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014 …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015Interventore volontario - Legittimazione all'appello avverso la sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento.
L'interveniente volontario, avendo assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a proporre appello contro la decisione che abbia concluso il primo grado del giudizio non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con l'intervento stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015
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impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015Interventore volontario - Legittimazione all'appello avverso la sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015
L'interveniente volontario, avendo assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a proporre appello contro la decisione che abbia concluso il primo grado del giudizio non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con l'intervento stesso.
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indimente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014Intervento volontario - Condizioni - Fattispecie.
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'intervento del terzo poiché, mentre il giudizio tra le parti originarie aveva ad oggetto il contratto autonomo di garanzia, l'interventore aveva spiegato domande aventi ad oggetto il rapporto principale di appalto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014Giudicato destinato a formarsi tra parti diverse - Pregiudizio ad un interesse giuridico e non fattuale dell'interveniente - Necessità - Fattispecie relativa al Consorzio del Parco regionale della Valle del Lambro.
La legittimazione "ad adiuvandum" ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l'esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 23969/2013Promissario acquirente di immobile in costruzione avente causa dal promissario acquirente del terreno edificabile - Intervento nel giudizio di risoluzione del primo preliminare introdotto dal promittente venditore del terreno - Ammissibilità - Fondamento - Qualificazione adesiva dipendente - Conseguenze.
Il promissario acquirente di un immobile in costruzione, avente causa dal promissario acquirente del terreno edificabile destinato ad ospitarlo, ha interesse ad intervenire nel giudizio di risoluzione per inadempimento del primo preliminare, introdotto dal promittente venditore del terreno, per sostenere le ragioni del proprio dante causa, onde evitare che il venir meno del primo contratto pregiudichi l'effetto traslativo oggetto del secondo preliminare; quale interventore adesivo dipendente, tuttavia, egli non può ampliare il tema del contendere, proponendo domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. nei confronti del suo dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23969 del 22/10/2013
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
23969
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contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - in genere (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 23969/2013Promissario acquirente di immobile in costruzione avente causa dal promissario acquirente del terreno edificabile - Intervento nel giudizio di risoluzione del primo preliminare introdotto dal promittente venditore del terreno - Ammissibilità - Fondamento - Qualificazione adesiva dipendente - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23969 del 22/10/2013
Il promissario acquirente di un immobile in costruzione, avente causa dal promissario acquirente del terreno edificabile destinato ad ospitarlo, ha interesse ad intervenire nel giudizio di risoluzione per inadempimento del primo preliminare, introdotto dal promittente venditore del terreno, per sostenere le ragioni del proprio dante causa, onde evitare che il venir meno del primo contratto pregiudichi l'effetto traslativo oggetto del secondo preliminare; quale interventore adesivo dipendente, tuttavia, egli non può ampliare il tema del contendere, proponendo domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. nei confronti del suo dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23969 del 22/10/2013
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Contratto
Preliminare
Compromesso
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013Intervento adesivo dipendente - Ricorso in via principale - Inammissibilità - Qualificazione quale ricorso incidentale adesivo - Configurabilità.
Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013Intervento adesivo dipendente - Ricorso in via principale - Inammissibilità - Qualificazione quale ricorso incidentale adesivo - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21472 del 19/09/2013Giudizio fra privati di nullità di un marchio geografico - Intervento del Ministero per le politiche agricole - Inammissibilità - Ragioni.
La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al Ministero delle politiche agricole ad intervenire, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., in un giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21472 del 19/09/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013Interventore adesivo - Autonoma legittimazione a ricorrere per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile. (Nella specie, un dirigente scolastico aveva impugnato, in tale sua qualità, la sentenza di primo grado che dichiarava l'antisindacalità del suo comportamento e, in appello, aveva altresì proposto, in proprio, intervento adesivo all'impugnazione; la S.C., premesso che lo stesso intervento adesivo in appello non poteva ritenersi consentito attesa, tra l'altro, l'irrilevanza di un parallelo contenzioso personale tra le parti in quanto insuscettibile di subire effetti giuridici dall'esito del processo per comportamento antisindacale, in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Legittimazione del successore all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012
Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 cod. proc. civ., è privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, è sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012
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Impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Legittimazione del successore all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Sussistenza - Condizioni.
Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 cod. proc. civ., è privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, è sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8980 del 05/06/2012Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti.
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8980 del 05/06/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012Interventore adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole - Interesse all'impugnazione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012
L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (fattispecie relativa a sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che, rigettando il ricorso avverso il divieto di navigazione a motore, aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto della natura pubblica del lago, avversata invece dagli interventori "ad adiuvandum" dei ricorrenti che lo ritenevano privato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012
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Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.
L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Né dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice.
L'intervento di cui all'art 105 cod. proc. civ. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
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Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012Autorizzazione del giudice tutelare - Art. 320 cod. civ. - Promozione di giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria - Necessità - Atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni dell'incapace - Azione di rivendica e intervento volontario in giudizio - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
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capacità della persona fisica - potestà dei genitori - in genere (titolarità) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012Autorizzazione del giudice tutelare - Art. 320 cod. civ. - Promozione di giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria - Necessità - Atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni dell'incapace - Azione di rivendica e intervento volontario in giudizio - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011Contratto preliminare - Alienazione da parte del promittente venditore ad un terzo del bene - Azione ex art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore - Intervento in causa del terzo avente causa dal promittente venditore - Natura - Intervento adesivo dipendente - Conseguenze.
Il terzo avente causa da colui che è stato convenuto in giudizio dal promissario acquirente di un immobile con domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. qualora intervenga in tale giudizio acquista la veste di interventore adesivo dipendente e, come tale, non può dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto né proporre una impugnazione autonoma.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011Intervento principale e intervento litisconsortile - Requisiti - Individuazione - Fattispecie.
Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento principale di taluni condomini al fine di impugnare la delibera di approvazione della transazione della lite tra il condominio ed il proprietario dello stabile, la quale aveva ad oggetto, originariamente, l'impugnativa di una delibera condominiale concernente il servizio di portineria, l'installazione di un citofono esterno allo stabile e la fornitura e posa in opera di cassette per le lettere).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Conversione in ricorso incidentale dell'atto di intervento inammissibile - Esclusione.
Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Né risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – legittimazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Conversione in ricorso incidentale dell'atto di intervento inammissibile - Esclusione.
Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Né risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri.
In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
Intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6703 del 23/03/2011Intervento autonomo - Ammissibilità - Criteri - Conseguenze - Giudizio avente ad oggetto azione ex art. 2932 cod. civ. in relazione a contratto preliminare di compravendita - Intervento per far valere la simulazione di detto contratto - Ammissibilità - Sussistenza.
Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo. Ne consegue che è ammissibile l'intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente, un'azione dichiarativa di nullità, consentita a chiunque ne abbia interesse, con lo scopo di rimuovere l'apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie previste dall'art. 2740 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6703 del 23/03/2011
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Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011Interventore adesivo dipendente - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie.
L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
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Imugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011Interventore adesivo di - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie.
L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011Interventore adesivo dipendente - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010
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Civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010Atto di intervento volontario contenente domanda nei confronti del contumace - Obbligo di notificazione a quest'ultimo - Sussistenza - Mancata notifica - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte - Fattispecie.
L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010Società in stato di insolvenza - Azione ex art. 2394 cod. civ. del liquidatore - Terzo assuntore del concordato preventivo - Ammissibilità - Fondamento - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Configurabilità.
Il terzo assuntore del concordato preventivo di una società in stato di insolvenza è legittimato, in qualità di successore a titolo particolare del liquidatore, a spiegare intervento nel giudizio di responsabilità da quest'ultimo promosso, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società, in rappresentanza della massa dei creditori.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010
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