codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo IV: dell'esercizio dell'azione. art. 101. (principio del contraddittorio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 101. (Principio del contraddittorio)
I.Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
II.Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, co. 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Domanda del primo non eletto di annullamento della proclamazione dell' - Sentenza di rigetto emessa dal CNF - Ricorso per cassazione - Mancata notifica del ricorso agli altri componenti eletti intervenuti in primo grado - Violazione del litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
In tema di elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine, ove sia stata rigettata dal Consiglio nazionale forense la domanda del primo non eletto avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili e la conseguente declaratoria del diritto del reclamante a subentrare nella carica, la mancata notifica del ricorso per cassazione agli altri componenti eletti, intervenuti in primo grado, non determina violazione del principio del litisconsorzio necessario e non impone di integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'ineleggibilità individuale comporta la sola invalidità originaria dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, sicché la loro chiamata in causa si tradurrebbe in un'attività ininfluente sull'esito del giudizio, in mancanza, in concreto, della necessità di garantirne la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27769 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102
corte
cassazione
27769
2020

Procedimento civile - nel corso del procedimento - procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento - Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_176
corte
cassazione
25861
2020

Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento - Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione – Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_176
corte
cassazione
25861
2020

Procedimento civile - notificazione - alla p.a. (foro erariale) - Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.
La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_291
corte
cassazione
24032
2020

Procedimento civile - notificazione - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. 659600 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1387
corte
cassazione
23973
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421
CORTE
CASSAZIONE
20870
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità.
IMPUGNAZIONI
SOSPENSIONE
ESECUZIONE
La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020 (Rv. 658763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373, Cod_Proc_Civ_art_378
corte
cassazione
18079
2020

Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101
corte
cassazione
12187
2020

Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee"- Sussistenza - Ragioni.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale- revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") In genere.
Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l’atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7055
2020

Azione volta all'accertamento negativo della qualità di condomino - Legittimazione passiva dell'amministratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex art_ 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE

Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2901
FIDEJUSSIONE
VALIDITA'

Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Presupposti - Esigenze probatorie - Irrilevanza.
Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102
PROCEDIMENTO CIVILE
LITISCONSORZIO NECESSARIO

Vendita - Azione di nullità per illiceità della causa - Litisconsorzio necessario dell'amministratore della società acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti preliminari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1470, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO

Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento.
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere.
Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere.
In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938

Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Eccezioni - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("country of origin information") assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101

Azione di disconoscimento della paternità - Diritto al mantenimento del cognome paterno - Autonoma domanda anche in via riconvenzionale - Necessità - Fattispecie.
Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 (Rv. 655564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0262, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_0243_2, Cod_Proc_Civ_art_167

Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi deN'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_190

Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Prova civile - produzione di documenti In genere.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_6, Cod_Proc_Civ_art_638_3, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2719

Espropriazione per p.u. - Stima del fondo - Conclusioni del c.t.u. - Dissenso della Corte d'appello - Motivazione - Necessità - Fondamento- Fattispecie.
Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la Corte d'Appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire ad una valutazione contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella quale erano stati ritenuti inattendibili in modo apodittico gli elementi comparativi indicati dal c.t.u. in favore di quelli dell'I.S.E e veniva decurtata la stima per eccessività senza indicarne le ragioni).
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019 (Rv. 654430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_101

Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132

Sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni - Previo giuramento dei dichiaranti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019 (Rv. 654468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti.
Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019 (Rv. 654445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101

Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità
Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio

Servitù di passaggio attraverso più fondi - "Actio confessoria" a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle contestazioni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione.
Servitù - prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) In genere.
L'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019 (Rv. 654077 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1079 – Accertamento della servitù ed altri provvedimenti di tutela

Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti - Fattispecie.
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato improponibili, perché integranti un ingiustificato frazionamento della tutela processuale, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante proposte nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da alcune società per aver dovuto dismettere apparecchi da gioco risultati irregolari nonostante il nullaosta dell'amministrazione convenuta, ancorché per il medesimo fatto dannoso le stesse società avessero richiesto il risarcimento del danno emergente in un precedente giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6591 del 07/03/2019
Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1

Procedimento civile - litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione passiva - Spettanza al solo nudo proprietario - Posizione dell'usufruttuario - Conseguenze in tema di chiamata in giudizio. proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione
In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_0873, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_105

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta - Voto espresso a mezzo p.e.c. prima del deposito della relazione e dell'adunanza dei creditori – Validità – Condizioni – Configurabilità del voto in dissenso – Presupposti – Necessaria estensione del contraddittorio – Omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale di omologazione – Conseguenze – Nullità del giudizio e del decreto di omologa - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
In tema di concordato preventivo, il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 l.fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma 1, l.fall., sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere minorenne - raggiungimento della maggiore età - mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - procedimento civile - capacità processuale - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - rilievo ufficioso di questioni - dovere di sottoporle alle parti - violazione - conseguenze - nullità della sentenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018
Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione ex art. 617 c.p.c. – rilievo d’ufficio in cassazione della tardività – possibilità – stimolazione del contraddittorio delle parti - necessità - esclusione – fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 – nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018

Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018
>>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018

Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018
>>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - sentenza di appello - procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione - richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018
>>> Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018

Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - violazione del contraddittorio - conseguenze - nullità del lodo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018
>>> E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale,aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendola validità del titolo originario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - arbitrato libero - regole del procedimento - rispetto del principio del contraddittorio - fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018
>>> In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e contro dedurre).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - Arbitrato libero - Regole del procedimento - Rispetto del principio del contraddittorio - Fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - Condizioni - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22994 DEL 26/09/2018
In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e controdedurre).

Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie.
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018

Accertamento del passivo - Credito fondato su scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa anteriore al fallimento - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data – certa - In genere.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2703, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204

Accertamento dell'usucapione in danno di più comproprietari - Litisconsorzio necessario degli stessi - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, ente gestore di un immobile demaniale che, secondo l'attore in usucapione, aveva perso tale qualità, essendo il bene di proprietà dell'Agenzia del Demanio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018

Spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza - Fattispecie.
L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017

Mero errore materiale nelle conclusioni - Rilevazione da parte del giudicante e decisione congruente con le argomentazioni svolte dall’ausiliario - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Insussistenza - Fattispecie.
Non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, anche quando comporti il riconoscimento di un mero errore materiale ivi presente. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad un elaborato tecnico in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica che, pur argomentando nel senso di escludere l’esistenza del nesso causale tra le condotte denunciate - consistenti nella ritarda diagnosi di una malattia oncologica - ed il danno lamentato dal paziente, nelle conclusioni recava l’omissione dell’avverbio di negazione "non", prima delle parole "correlabile al ritardo diagnostico").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017

Atto d’impugnazione - Notifica nei confronti del solo chiamato all’eredità rinunciante – Difetto di “legitimatio ad causam” – Inammissibilità dell’impugnazione.
L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017

Azione di adempimento di legato - Domanda riconvenzionale di annullamento del testamento per falsità della data - Rilevabilità "ex officio", anche in appello, della nullità del testamento per difetto di autografia - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo - autografia.
Ove l'erede convenuto per l'adempimento di un legato spieghi, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del testamento per falsità della data e riproponga, in appello, la contestazione circa la validità del titolo, così impedendo che su tale questione si formi il giudicato, il giudice del gravame può rilevare, d’ufficio, l'eventuale esistenza di cause di nullità del testamento medesimo (nella specie, per difetto di autografia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 05/04/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale – Condizioni
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25048 del 07/12/2016

Questioni rilevate d'ufficio - Obbligo giudiziale di sottoporle alle parti - Diversa valutazione del materiale probatorio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016

Questioni rilevate d'ufficio - Obbligo giudiziale di sottoporle alle parti - Diversa valutazione del materiale probatorio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016

Questioni rilevate d'ufficio - Obbligo giudiziale di sottoporle alle parti - Diversa valutazione del materiale probatorio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016

Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - nullità del contratto
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016

Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016

Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20180 del 08/10/2015
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20180 del 08/10/2015

Dichiarazione giudiziale di paternità - Utilizzazione del nome paterno da parte del figlio maggiorenne - Formulazione di tempestiva domanda - Necessità - Officiosità della pronuncia - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19734 del 02/10/2015
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19734 del 02/10/2015

Questioni rilevabili di ufficio - Dovere di sottoporle alle parti - Ambito applicativo dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Questioni di esclusiva rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015
In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015

Collegamento negoziale - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice di merito - Configurabilità - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17899 del 10/09/2015
Il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto, ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17899 del 10/09/2015

Dichiarazioni scritte provenienti da terzi - Libero apprezzamento da parte del giudice - Possibilità - Limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015

Appello proposto da tutti i soci - Formazione del giudicato verso la società - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015
Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015
L'appello proposto da tutti i soci di una società personale (nella specie, una società semplice) investe la stessa posizione di quest'ultima, che è priva di una soggettività distinta da quella dei primi e si identifica con la compagine sociale, sicché neppure nei suoi confronti può ritenersi formato il giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015

Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata.
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Conferimento dell'azienda della società debitrice in un "trust" liquidatorio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del "trust" - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014
Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014

Omessa di una delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Correzione con la procedura ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015

Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione del processo di primo grado verso il chiamato all'eredità - Successiva rinunzia - Effetti - Nullità della sentenza - Fondamento - Rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. ad opera del giudice d'appello.
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014

Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione del processo di primo grado verso il chiamato all'eredità - Successiva rinunzia - Effetti - Nullità della sentenza - Fondamento - Rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. ad opera del giudice d'appello.
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014

Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita diversa dall'appellante - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza.
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014

Conferimento dell'azienda della società debitrice in un "trust" liquidatorio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del "trust" - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014
Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014

Conferimento dell'azienda della società debitrice in un "trust" liquidatorio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del "trust" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014

Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento, nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. - Art. 183, terzo (oggi quarto) comma, cod. proc. civ.
Anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata di ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni - Ingiustizia della decisione - Fattispecie in tema di retratto agrario.
Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione mista, di fatto e di diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. sentenza "a sorpresa" o della "terza via"), sussiste una nullità della pronuncia destinata a convertirsi in motivo di impugnazione a condizione che la parte soccombente dimostri che violazione del principio del contraddittorio abbia comportato, in via riflessa, l'ingiustizia della decisione. (In forza di tale principio, la S.C., ha annullato con rinvio una sentenza con cui il giudice d'appello - nel decidere una controversia in materia di retratto agrario - aveva ritenuto d'ufficio la carenza di prova in ordine alla condizione della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente, privando le parti della possibilità di contraddire in ordine alla valenza probatoria delle allegazioni esistenti e, in specie, della concorde dichiarazione dei procuratori, resa a verbale, per cui "tutte le parti sostanziali all'epoca dei fatti [erano] in possesso dei requisiti personali necessari per l'esercizio della prelazione, quindi del retratto").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Copia del ricorso notificata - Mancanza di due pagine - Rilevanza - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
La mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24656 del 31/10/2013

Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni.
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni.
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013

Proposizione di eccezioni di nullità in primo grado - Ulteriori eccezioni in appello fondate su diversi profili - Ammissibilità - Fondamento.
Proposte eccezioni di nullità del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), è ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullità ed il loro rilievo d'ufficio, dal momento che, posta all'attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione - Operatività - Lungo l'intero corso del processo - Sussistenza - Fondamento.
La previsione di cui all'art. 184, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, sebbene dettata per la prima udienza, è espressiva di un principio operante per l'intero corso del processo, lungo il quale il giudice è sempre tenuto a collaborare con le parti, essendo il principio del contraddittorio intrinseco al corretto svolgimento del "giusto processo" ex art. 111 della Costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14039 del 04/06/2013

Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013

Servitù di passaggio attraverso più fondi - Contestazioni o impedimenti all'esercizio della servitù - "Actio confessoria" ed "actio negatoria " a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle turbative - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione - Costruzione di un muro ad opera di quest'ultimo - Irrilevanza.
L' "actio confessoria" e l' "actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell'assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013

Prescrizione dell'uso della lingua italiana - Ambito applicativo - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice -Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a consulenza tecnica di ufficio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori. Ne consegue che non è configurabile la nullità di una consulenza tecnica di ufficio regolarmente redatta in lingua italiana benché fondata su pubblicazioni in inglese.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013

Eccezione di incompetenza per territorio - Correlazione con il principio "iura novit curia" - Configurabilità.
Nel procedimento civile sussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata "ex abrupto" sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull'eccezione (nella specie, di incompetenza per territorio) sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio "iura novit curia", le norme disciplinatrici della fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012

Interpretazione extratestuale - In base agli elementi acquisiti nel processo - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Illiquidità del credito in sentenza - Declaratoria officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Legittimità - Condizioni - Invito al contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.

Contenuto della comparsa di risposta - Deposito della comparsa - Costituzione del contraddittorio solo nei confronti delle parti costituite - Conseguenze - Parte contumace - Necessità di notifica della comparsa di risposta.
Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012

Rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione - Obbligo di comunicazione alle parti costituite - Sussistenza - Limiti - Differimento ad udienza immediatamente successiva.
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel giudizio d'appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a nulla rilevando che lo stesso sia stato disposto a causa di uno sciopero proclamato dalle associazioni forensi; l'obbligo dell'avviso viene meno nel solo caso in cui il rinvio venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 11/05/2012

Ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Correzione della motivazione della sentenza - Attivazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 101 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio da porre a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17779 del 30/08/2011

Tardivo - Ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio - Portata - Notifica anche al contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
In tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice non sia stato dato seguito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011

Giudizi con P.M. litisconsorte necessario - Impugnazione della sentenza di primo grado - Notificazione dell'atto di appello anche al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Omissione - Integrazione del contraddittorio - Costituzione in appello del P.M. presso il giudice "ad quem" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi in cui il P.M. è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione, il relativo atto di appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. Tale integrazione è necessaria anche quando l'atto di appello sia stato notificato al P.G. presso la corte di appello o questi sia ritualmente intervenuto nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale a cui non è legittimato il P.M. presso il giudice "ad quem", e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 citato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza del tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adattabilità di alcuni minori, per non essere stato il gravame notificato al P.M. presso il tribunale e per non avere le parti tempestivamente provveduto all'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto dalla medesima corte di appello).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12853 del 10/06/2011

Art. 292 cod. proc. civ. - Obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali - Domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore rimasto contumace - Applicazione - Configurabilità.
L'art. 292 cod. proc. civ. - secondo cui devono essere notificate alla parte contumace, fra l'altro, le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte - si riferisce anche all'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'attore rimasto contumace ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura civile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 22/03/2011

Nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado per difetto del contraddittorio - Rinnovazione della medesima - Decisione del giudice d'appello - Utilizzabilità della consulenza dichiarata nulla - Esclusione - Fondamento della decisione solo sulla consulenza rinnovata e sulle prove assunte a contraddittorio integro - Necessità.
Qualora, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata dichiarata la nullità di una consulenza tecnica d'ufficio perché espletata in difetto dell'integrità del contraddittorio, con conseguente rinnovazione della medesima, il giudice d'appello non può fondare la sua decisione sulle risultanze della prima consulenza tecnica dichiarata nulla ed inutilizzabile, ma deve - per non incorrere nella violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa - statuire sul merito della controversia esclusivamente sulla scorta della consulenza tecnica rinnovata e delle altre prove legittimamente acquisite dopo l'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4401 del 23/02/2011

Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Errore materiale - Condizione - Identificabilità delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Mancata costituzione del contraddittorio o obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento ad un procedimento in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, la S.C. ha stabilito che, benché non indicata nell'intestazione della sentenza, l'avvenuta partecipazione al giudizio dell'Agenzia fosse inequivocabilmente desumibile da suo contenuto, laddove si indicava la sua costituzione in giudizio già in primo grado e la proposizione dell'appello da parte della medesima).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

Deposito prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 cod. proc. civ., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla "sezione famiglia" e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010

Sentenza - Deposito prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 cod. proc. civ., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla "sezione famiglia" e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010

Sentenza - Deposito prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 cod. proc. civ., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla "sezione famiglia" e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010

Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari - Preventiva integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010

Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010

Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010

Notificazione di copia di atti di parte priva di una o più pagine - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa a copia notificata di atto di appello mancante di due pagine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010
La mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha escluso ogni lesione di tali garanzie, evidenziando che la copia notificata dell'atto di appello, benché priva di due pagine, consentiva di comprendere i motivi di impugnazione e di desumere il "petitum" del gravame proposto, il che risultava confermato dal tenore dell'atto di costituzione della controparte, che aveva esattamente contrastato la richiesta di riforma della decisione di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010

Sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte del minore parte in causa nel corso del giudizio di primo grado - Dichiarazione di tale evento - Omessa interruzione del suddetto processo - Giudizio di appello - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Autonomia della motivazione della sentenza di appello - Necessità - Fattispecie.
Il giudice di appello, che pronunci la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di prima istanza di una parte costituita originariamente mediante il suo rappresentante legale, deve trattenere la causa in decisione e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudice di appello aveva espresso le proprie valutazioni nella propria sentenza in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche operate nella sentenza nulla di primo grado, considerando, altresì, pienamente legittima l'utilizzabilità della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, nel quale la parte divenuta maggiorenne si era ritualmente costituita, senza, perciò, che si fosse verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 704 del 19/01/2010

Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti.
Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009

Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009

Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto al potere del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di locazioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, in un giudizio in materia di locazione, l'omessa citazione di uno dei conduttori in appello e nel giudizio di cassazione, rilevata d'ufficio, atteso che le problematiche concernenti la risoluzione del contratto di locazione non costituivano più in concreto oggetto del processo, mentre quelle concernenti i rapporti di dare e avere, per canoni non corrisposti, migliorie e risarcimento danni, oggetto del ricorso per cassazione, non comportavano l'inscindibilità delle cause).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18410 del 19/08/2009

Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Audizione degli interessati - Finalità - Attuazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Migliore esercizio della potestà ordinatoria - Sussistenza - Revoca di un provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver sentito il debitore - Conseguenze - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009

Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione - Limiti.
Anche in riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio, salvo che la parte abbia comunque partecipato all'udienza fissata pur non avendone avuto comunicazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
101
principio
contraddittorio
- Visite: 2301
Accedi
Cerca in Foroeuropeo
Siti Web Giuridici
- Antitrust
- Cassa Forense
- Consiglio di Stato
- Consiglio nazionale commercialisti
- Consiglio Nazionale Forense
- Corte Costituzionale
- Corte dei Conti
- Corte di Cassazione
- Garante privacy
- Gazzetta Ufficiale - Concorsi
- Gazzetta Ufficiale Ordinaria
- Gazzetta Ufficiale Regioni
- Giustizia Amministrativa (Tar)
- Giustizia Tributaria
- Le ultime leggi in vigore
CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
eBook - manuali (motti)
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
Menu Offcanvas Mobile
- Homepage
- Aree - Sezioni
- Attualità - news - commenti
- Cassazione massime x materia/argomento
- Glossario - Termini estratti dalla normativa
- Massime della Corte di Cassazione
- eBook - Quaderni giuridici Foroeuropeo
- Massime corte di cassazione bis
- concorsi - offerte lavoro
- Elementi di diritto processuale civile - I Manuali giuridici multimediali
- Convegni
- Convegni - Eventi - Corsi - Master
- Convegni in Videoconferenza accreditati dal CNF
- Convegni in Streaming accreditati dal CNF
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Corsi Amministratori condominio (Aggiornamento)
- Elearning - piattaforma
- Convegni videoregistrati
- Progetto giovani - Master con borsa di studio Regione Lazio
- Elenco Videoconferenze
- Scuola forense
- Avvocati
- - Ordinamento professionale
- - Codice deontologico (deontologia)
- - Notifica in proprio (L 53/1994)
- - Compenso - Parametri (Normativa - Tabelle - Calcolo)
- - Giurisprudenza C.N.F. e Corte di Cassazione
- - Giurisprudenza, Pareri, Circolari C.N.F.
- - Pagina ricordo avvocati deceduti (politica forense)
- Avvocati - Siti web Ordini Forensi
- Avvocati - utilità
- Codici Civili
- Crisi impresa
- News
- Glossario definizioni crisi di impresa e dell'insolvenza
- Convegni - Corsi - Videocorsi - Eventi
- Gestori Crisi Impresa - Professionisti accreditati Foroeuropeo
- Gestori Crisi Impresa e Insolvenza (sedi)
- NORMATIVA - GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza massime cassazione
- Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (annotato)
- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Condominio
- Login/Profili