codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo IV: delle responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuali - 96. (responsabilità aggravata)
- articolo vigente
- modifiche - note
- note e precedente formulazione
- la giurisprudenza
- articolo previgente
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articolo vigente
Articolo vigente
Art. 96. (Responsabilità aggravata)
I. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
II. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
III. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.(1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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Spese giudiziali civili - responsabilita' aggravata - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Limiti quantitativi - Esclusione - Criteri di liquidazione - Individuazione - Valore della controversia - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 (Rv. 659789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
corte
cassazione
26435
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Limiti quantitativi - Esclusione - Criteri di liquidazione - Individuazione - Valore della controversia - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 (Rv. 659789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
Spese giudiziali
responsabilita' aggravata
corte
cassazione
26435
2020

Riscossione delle imposte - Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale - Esclusione - Natura giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. - Fondamento.
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020 (Rv. 659521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_2817, Cod_Civ_art_2818
corte
cassazione
23661
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità - Fondamento.
L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22588 del 16/10/2020 (Rv. 659388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
22588
2020

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 l. n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.
Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020 (Rv. 659254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
CORTE
CASSAZIONE
20354
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Responsabilità aggravata - Abuso del diritto di impugnazione - Colpa grave - Presupposti- Fattispecie.
In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame ( La S.C. ha ritenuto la ricorrenza di tale ipotesi con riguardo alla formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo estraneo al contenuto della decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020 (Rv. 658997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
CORTE
CASSAZIONE
18512
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - pubblico ministero - Responsabilità ex art. 96 c.p.c. - Procedimenti di volontaria giurisdizione - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
RESPONSABILITA' ART. 96 C.P.C
L'art 96 c.p.c. nei suoi due commi, disciplina la responsabilità per i danni causati dall'attività di parte in qualsiasi tipo di processo: non soltanto nei processi cognitivi, cautelari ed esecutivi, ma anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16736 del 06/08/2020 (Rv. 658967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_737
corte
cassazione
16736
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria - Ricorso per cassazione - Contenuto - Violazione art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l’atto di citazione in appello, a sua volta riproducente la comparsa conclusionale del primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020 (Rv. 658367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_2049
corte
cassazione
15333
2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Giudizio di cassazione - Rigetto del ricorso e della domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza parziale o reciproca - Insussistenza.
Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
14813
2020

Responsabilità civile della P.A. per esercizio delle sue funzioni in ambito tributario - Risarcimento del danno -
Presupposti - Domanda di regresso del concessionario verso l'ente impostore - Ammissibilità - Fattispecie.
L’attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, ferma restando, per il detto concessionario, l'azione di regresso nei confronti dell'ente impostore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10814 del 05/06/2020 (Rv. 657921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_096,

Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell'impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_096

Equa riparazione - Abuso del processo - Lite temeraria - Sovrapponibilità delle nozioni - Esclusione - Valutazione autonoma nel procedimento di equa riparazione - Possibilità.
In tema d'irragionevole durata del processo, l'ipotesi di abuso del processo di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, non esaurisce l'incidenza della temerarietà della lite sul diritto all'equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento; ne consegue che il giudice del procedimento "ex lege" n. 89 del 2001 può valutare anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9762 del 26/05/2020 (Rv. 658006 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
corte
cassazione
9762
2020

Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
corte
cassazione
9203
2020

Accoglimento dell'appello limitatamente alla condanna ex art_ 96 c.p.c. - Conseguenze in tema di spese processuali - Soccombenza complessiva dell'appellante.
In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art_ 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020 (Rv. 657296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
corte
cassazione
5466
2020

Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
PROCURATORE GENERALE
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
corte
cassazione
5589
2020

Responsabilità aggravata- Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.- Proposizione in un giudizio separato ed autonomo- Ammissibilità- Esclusione- Fondamento.
La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019 (Rv. 655961 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_2043
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
32029
2019

Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Sufficienza - Fondamento.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019 (Rv. 656160 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
29812
2019

Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Sufficienza - Fondamento.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019 (Rv. 656160 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
29812
2019

Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori.
Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_0415
corte
cassazione
27475
2019

Liquidazione del danno per lite temeraria - Parametri - Indennizzo da irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento - Frazione o multiplo delle spese di lite - Ammissibilità - Limiti - Ragionevolezza.
In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_385
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
17902
2019

Giudizio di cassazione - Responsabilità per lite temeraria ex art. 385, comma 4, c.p.c. - Colpa grave - Necessità - Condotte sintomatiche.
In tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di cassazione, l'art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile "ratione temporis") richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019 (Rv. 654845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_385
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
17814
2019

Ricorso per cassazione - Gravi errori nella predisposizione del ricorso ex art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza.
La proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14035 del 23/05/2019 (Rv. 654111 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 096 – Responsabilità aggravata
Cod. Civ. art. 0366 – Beni amministrati da curatore speciale
Cod. Civ. art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti

Spese giudiziali civili - di cassazione - in genere - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, della somma equitativamente determinata, pari, all'incirca, alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, per aver proposto ricorso fondato su motivi in parte palesemente inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, ed in parte manifestamente infondati, segnatamente con riferimento alla censura relativa alla possibilità di attribuire efficacia confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
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5725
2019

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria responsabilità aggravata - abuso del diritto di impugnazione - colpa grave - presupposti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018
In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - in genere - temerarietà del ricorso per cassazione - configurabilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27646 del 30/10/2018
>>> Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27646 del 30/10/2018

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. - proponibilità in cassazione - limiti - proposizione nel controricorso - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27715 del 30/10/2018
>>> L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per la prima volta con la memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27715 del 30/10/2018

Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Finalità e presupposti - Fattispecie - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22405 DEL 13/09/2018
>>> La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace).
corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22405 del 13/09/2018
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Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento alla buona fede - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese legali, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, ove non sussista la reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono altri giusti motivi, che vanno esplicitati nella motivazione in modo logico e coerente, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia di compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018
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20617
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Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave – Esclusione – Oggettivo abuso del processo - Fondamento.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017
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27623
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Pronuncia limitata alla sola competenza recante statuizione - Impugnazione di detta statuizione - Regolamento di competenza - Necessità - Condizioni - Autonoma proposizione del mezzo ordinario di impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.
La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15347 del 20/06/2017
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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15347
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Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Consapevolezza sopravvenuta della manifesta infondatezza della lite - Diritto all'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 - Insussistenza - Fondamento - Condizioni.
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001 , il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di "temerarietà sopravvenuta", ovvero quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22150 del 02/11/2016

Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vincitrice nel merito - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Effetti - Fondamento.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016
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20838
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Ricorso per cassazione - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - Condizioni.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016
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Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Condotta negligente e assenza di sforzi interpretativi in riferimento alla giurisprudenza consolidata - Fattispecie.
In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016
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Ricorso per dichiarazione di fallimento - Proposizione al solo scopo di ottenere la soddisfazione di un credito - Responsabilità processuale aggravata del ricorrente - Configurabilità.
Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - in genere
La proposizione di un ricorso per dichiarazione di fallimento al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento di un credito giustifica la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell'INPS).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016
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16515
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Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - Carattere solo endoprocessuale - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte. (Nella specie, la ricorrente aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, poi rinunciandovi per non ostacolarne la rapida definizione e reiterandola in quello di opposizione a decreto ingiuntivo per paralizzare, almeno parzialmente, la domanda della controparte).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016
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10518
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Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - Carattere solo endoprocessuale - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte. (Nella specie, la ricorrente aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, poi rinunciandovi per non ostacolarne la rapida definizione e reiterandola in quello di opposizione a decreto ingiuntivo per paralizzare, almeno parzialmente, la domanda della controparte).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016
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Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso - Necessità - Fondamento.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7726 del 19/04/2016
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Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso - Necessità - Fondamento.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7726 del 19/04/2016
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Conseguenze - Cognizione congiunta e competenza funzionale del giudice dell'opposizione - Configurabilità - Proposizione dell'azione risarcitoria in separato giudizio - Improponibilità.
L'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016

Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Opposizione a fallimento - Inscindibilità tra le due domande - Conseguenze - Cognizione congiunta e competenza funzionale del giudice dell'opposizione - Configurabilità - Proposizione dell'azione risarcitoria in separato giudizio - Improponibilità.
L'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016

Presupposto - Totale soccombenza - Necessità - Soccombenza reciproca - Esclusione.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016
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Presupposto - Totale soccombenza - Necessità - Soccombenza reciproca - Esclusione.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016
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Iscrizione d'ipoteca da parte del creditore - Sproporzione rispetto all'importo del credito - Responsabilità ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6533 del 05/04/2016
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6533
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Iscrizione d'ipoteca da parte del creditore - Sproporzione rispetto all'importo del credito - Responsabilità ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6533 del 05/04/2016
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Trascrizione illegittima - Nozione - Domanda risarcitoria - Proponibilità in via autonoma ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015
Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015
L'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015

Giudizio presupposto - Domanda fondata su prognosi di incostituzionalità della disciplina applicabile - Pronuncia della Corte costituzionale di manifesta infondatezza della questione - Diritto all'equo indennizzo da protrazione del giudizio "a quo" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11828 del 08/06/2015
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la parte del giudizio presupposto che, a fondamento della domanda ivi svolta, abbia posto una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, poi dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, non ha diritto a essere indennizzata per l'ulteriore protrazione del giudizio "a quo", trattandosi di un'evenienza non suscettibile di determinare alcun patema d'animo in ordine all'esito dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11828 del 08/06/2015

Pronuncia erroneamente limitata all'"an" - Passaggio in giudicato - Dichiarazione di improponibilità della successiva domanda sul "quantum" - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9309 del 08/05/2015
In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., allorché il giudice, funzionalmente competente sulla relativa domanda, abbia erroneamente deciso solo sull'"an", rimettendo la questione del "quantum" a separato giudizio, il giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato formatosi su tale pronuncia e non può, pertanto, dichiarare improponibile la domanda di risarcimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9309 del 08/05/2015

Giudizio di cassazione - Responsabilità ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis" - Tesi difensiva palesemente infondata - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015
Costituisce indizio idoneo, ex art. 2727 cod. civ., a fondare la responsabilità ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., (nel testo vigente "ratione temporis", introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69), la palese infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente, il cui sostegno significhi "non intelligere quod omnes intelligunt". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la temerarietà della prospettazione dei ricorrenti - quanto meno per colpa grave - che avevano propugnato la corresponsabilità di una delle società editrici convenute nella pretesa diffamazione commessa ai loro danni per il semplice fatto che i due quotidiani venissero venduti congiuntamente, atteso che, per elementare principio di diritto, acquisibile secondo una diligenza minima ex art. 1176 cod. civ., una società editrice di un quotidiano non può rispondere del contenuto degli articoli pubblicati da un giornale di altro editore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015
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Proposizione della relativa domanda per la prima volta in fase di appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22226 del 20/10/2014
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. Proc. Civ. Può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, primo comma, cod. Proc. Civ., tutelando un diritto che, siccome conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio e, come tale, non è esercitabile in via di azione autonoma.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22226 del 20/10/2014
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22226
2014

Domanda - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Oggetto - Danni patiti in tale grado di giudizio - Analitica ed autonoma allegazione - Necessità - Sussistenza.
Intervenuta in sede di appello condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., la proposizione, nel giudizio di legittimità, di ulteriore domanda ai sensi della medesima disposizione deve riferirsi specificamente ai danni patiti per tale grado di giudizio, da allegarsi con sufficiente analiticità ed autonomia rispetto a quelli già risarciti con la precedente condanna.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
22812
2013

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Accertamento riservato al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Oggetto - Delimitazione - Atti del processo di opposizione dinanzi a lui pendente - Esclusione - Ragioni. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013
L'accertamento della mala fede del creditore pignorato, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso depositato il 12 marzo 2002 Mario Cu.. propose opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, con atto di pignoramento notificato in data 26 luglio/6 agosto 2001, da parte di Antonio Ba.., Giuseppe Pe.. e Ve.. Francesco per il pagamento della somma di L. 345.478.846, dovuta in forza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 443/2000. L'opponente dedusse l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ai creditori opposti in quanto tale ultima sentenza era stata cassata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7475 emessa il 4 giugno 2001, che aveva rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli; chiese la previa sospensione del processo esecutivo e la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
1.1.- Nel giudizio si costituirono i creditori procedenti e non si opposero alla sospensione del processo esecutivo; nel merito, contestarono le deduzioni avversarie chiedendone il rigetto. 1.2. -Il Tribunale di Roma, dopo aver sospeso il processo esecutivo, ha accolto l'opposizione, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2006, con la quale "accertata l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 04.02.2000 n. 443", ha dichiarato la nullità e l'inefficacia degli atti relativi al procedimento di esecuzione immobiliare; ha condannato gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente; ha rigettato la domanda di quest'ultimo di condanna delle controparti al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..
2.- Avverso la sentenza sono stati proposti distinti ricorsi straordinari.
Il primo, avente il numero 19070/07, è stato notificato da Cu.. Ma..o in data 3 luglio 2007 ed è basato su quattro motivi. Si sono difesi con controricorso, notificato il 1 agosto 2007, Antonio Ba.. e Giuseppe Pe.., nonché Clara, Giuseppina e Michele Ve.., quali eredi di Ve.. Francesco, i quali hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, coincidenti con quelli proposti col ricorso di cui appresso. 2.1.- Il secondo ricorso, avente il numero 20013/07, è stato notificato in data 4 luglio 2007 da Antonio Ba.. e Pe.. Giuseppe, nonché da Clara, Giuseppina e Michele Ve.., quali eredi di Francesco Ve.. ed è basato su due motivi. A questo secondo ricorso Ma..o Cu.. ha resistito con controricorso.
2.2.- Ambedue le parti hanno depositato meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per avere i medesimi ricorrenti incidentali, Ba.., Pe.. e Ve.., proposto autonomo ricorso contenente le medesime due censure (cfr. Cass. S.U. n 2568/12, secondo cui "la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria").
1.1.- Peraltro, anche il ricorso proposto in via autonoma e principale dai ricorrenti Ba.., Pe.. e Ve.. va dichiarato inammissibile, così accogliendosi l'eccezione formulata da resistente Cu.. con riferimento al fatto che detti ricorrenti abbiano proposto anche appello avverso la sentenza oggetto del presente ricorso, notificato nella data del 18 gennaio 2007. Giova precisare che, trattandosi di questione inerente l'ammissibilità del ricorso, è consentito a questa Corte l'esame degli atti e comunque non è fondato il richiamo al principio di...

Art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. - Cause soggette a riti distinti - Introduzione con rito erroneo di una di esse - Conseguenze pregiudizievoli quanto alla possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta - Possibilità che la causa intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. disciplina una modalità di trattazione di cause soggette a riti diversi, ma, ove l'instaurazione di ciascuna soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per una di esse siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente di pretendere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto erroneamente introdotta con citazione notificata tempestivamente ma iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., e non con ricorso ex art. 447 bis del medesimo codice depositato entro quel termine, un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi, negando, peraltro, che, ai fini della tempestività di tale opposizione, canoni locatizi, senza che potesse invocarsene, ai fini della tempestività, la trattazione con il rito ordinario, alla stregua dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. contestualmente formulata dall'ingiunta).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7450 del 25/03/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7450
2013

Domanda per responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Oggetto - In primo grado e in appello - Differenze. Corte di Cassazione, sez. 2, Sentenza n. 7620 del 26/03/2013
Corte di Cassazione, sez. 2, Sentenza n. 7620 del 26/03/2013
La domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame.
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
7620
2013

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta - Inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva - Giudice competente - Individuazione. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 28 luglio 2010 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, accolse l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Giara Se.... nei confronti dell'avv. Francesco De..., nella quale era intervenuto l'avv. De... Ma..o. L'opponente aveva dedotto che il 9 dicembre 2005 l'Ufficiale Giudiziario aveva eseguito, presso la sua abitazione, un pignoramento mobiliare sulla base di un titolo, costituito dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce sezione di Taranto n. 76/2005, e di un atto di precetto, che non erano mai stati notificati; l'opponente aveva perciò richiesto la dichiarazione di nullità del precetto e del successivo pignoramento. 1.1.- Gli opposti, Francesco De... e Ma..o De..., avevano eccepito la tardività dell'opposizione, anche avuto riguardo all'irrituale proposizione con atto di citazione anziché con ricorso; nel merito, avevano dedotto la regolarità formale della notificazione dell'atto di precetto; i predetti avevano perciò concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'opposizione.
2.- La sentenza, ritenuta la tempestività dell'opposizione, ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto, perché "notificato nelle forme dell'art. 140 c.p.c., era privo al momento del pignoramento della ricevuta di i ritorno della notifica"; ha quindi dichiarato la nullità anche del successivo pignoramento; ha rigettato "sia la domanda di parie opponente di risarcimento dei danni, giacché non provata in giudizio, sia quella di responsabilità aggravata, carente dei presupposti legittimanti"; ha compensato interamente tra le parti le spese processuali, ricorrendo giusti motivi.
3.- Contro questa sentenza Antonella Scarli, unica erede di Se.... Clara, propone ricorso affidato a tre motivi. Gli intimati si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi.
La ricorrente principale ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Ambedue le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.
1.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2. La ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna degli opposti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2: secondo la ricorrente, questa responsabilità sussisterebbe per il fatto che, nelle more del processo esecutivo ed in pendenza del grado di merito del presente giudizio, è venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva; in particolare, sarebbe errata la ratio decidendi del rigetto nel merito, costituita dall'esistenza del titolo esecutivo al momento di avvio dell'azione esecutiva: secondo la ricorrente, l'art. 96 c.p.c., comma 2, dovrebbe trovare applicazione anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in quanto messo in esecuzione incautamente e con effetti dannosi per il soggetto esecutato; si tratterebbe infatti di un'esecuzione ingiusta, tale da consentire l'applicazione della norma di cui è denunciata la violazione, come da giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso.
1.1.- Col secondo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2, nonché art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di motivazione su punto controverso tra le parti e di evidente decisività. Il motivo è volto a censurare l'affermazione del giudice di merito secondo cui la domanda della parte opponente di risarcimento del danno non sarebbe stata provata in giudizio:
sostiene la ricorrente che il disposto dell'art. 96 c.p.c., comma 2, sarebbe nel senso che,...

Disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi - Giurisprudenza basata su principio astrattamente univoco ma variamente enunciato in concreto Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. Civ., nel testo applicabile ratione temporis prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell'esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
Spese giudiziali civile - Compensazione - Disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi - Giurisprudenza basata su principio astrattamente univoco ma variamente enunciato in concreto
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell'esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il Consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
"1. - Antonio Sp.. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, Giancarlo Ma.. e Graziella Be.., rispettivamente, conduttore e proprietaria di un immobile condominiale, affinché fossero condannati a non lasciare veicoli in sosta nello scoperto condominiale, ciò essendo vietato dal regolamento di condominio. I convenuti nel resistere in giudizio eccepivano l'incompetenza per materia del giudice adito.
1.1. - Con sentenza del 20.1.2009 il Tribunale declinava la propria competenza per materia in favore del giudice di pace, e in considerazione del contrasto giurisprudenziale circa la competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 c.p.c., n. 2, in tema di parcheggio di veicoli, compensava interamente le spese di giudizio fra le parti.
1.2. - Sull'impugnazione principale di Graziella Be.. e incidentale di Giancarlo Ma.. avverso il capo relativo alle spese, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, condannando i predetti alle spese del grado.
2. - Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre Be.. Graziella.
2.1. - Resiste con controricorso Antonio Sp...
2.2. - Giancarlo Ma.. non ha svolto attività difensiva. 3. - Tre i motivi d'annullamento,
3.1. - Con il primo la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su circostanze controverse e decisive riguardo alla sussistenza dei giusti motivi di compensazione delle spese, lì dove la Corte veneta avrebbe confuso, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, tra controversia sul diritto e controversia sull'uso di beni e servizi comuni, in tal modo ritenendo esistente un contrasto giurisprudenziale che, in realtà, non ricorre, essendo invece consolidato l'orientamento che attribuisce al giudice di pace le controversie riguardanti le sole questioni sulla facoltà d'uso dello scoperto condominiale.
3.2. - Con il secondo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 96 e 92 c.p.c., avendo la Corte d'appello istituito un improprio parallelo tra responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., e attenuazione di responsabilità, ai fini della...

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale . Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale; mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011
PREMESSO IN FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1. - È chiesta la cassazione parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 2.6.2009 e depositata il 22.10.2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da Maria Cristina Fe.. con il rigetto della domanda di risarcimento danni per lite temeraria e compensazione delle spese del giudizio di appello.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all'entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009). Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il secondo motivo, per la priorità logica delle censure con lo stesso avanzate, va esaminato per primo.
Esso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria per la mancata prova della "concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima".
A tal fine, deve rilevarsi che recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata il giudice "può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente" (Cass. sez. un. n. 3057 del 2009).
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa, il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza, bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie temerarie o resistenze temerarie a pretesa giudiziali, comporta, per il fisiologico "scarto" fra la liquidazione delle spese giudiziali - che obbedisce a tariffe predeterminate e, per gli onorari, contempla una discrezionalità del giudice nella liquidazione, sia pure sulla base di elementi del caso concreto - e quanto normalmente riconosciuto nel rapporto fra cliente e difensore, la sicura verificazione a carico della parte vittoriosa, che pure si veda liquidare le spese giudiziali, di una perdita economica per il di più che avrà riconosciuto al difensore.
In questa ottica, una volta riconosciuta la temerarietà della lite - il che in sostanza deve affermarsi con riferimento alla motivazione adottata nella sentenza...

Domanda - Proponibilità in cassazione - Limiti - Per danni conseguenti alla proposizione del ricorso - Proposizione nel controricorso - Necessità.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione e, in particolare, quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. o nel corso della discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20914 del 11/10/2011
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20914
2011

Illegittimità dell'esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. - Istanza al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum" - Estensione - Conseguenze.
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010
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10960
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Presupposti - Temerarietà della lite - Condizioni - Devoluzione del relativo accertamento al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
L'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso una sentenza adottata in sede di rinvio, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. in ragione della perdurante complessità delle questioni che erano state oggetto del giudizio, tali da escludere che l'esercizio dell'azione fosse stato imprudente, tenendo conto, altresì, che il principio precedentemente enunciato dal giudice di legittimità non aveva escluso la prospettazione di ulteriori questioni rilevanti nella sua applicazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010
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327
2010

Proposizione della relativa domanda nel medesimo giudizio in cui la responsabilità ha avuto origine - Necessità - Conseguenza in tema di esecuzione forzata illegittima - Attribuzione della cognizione di detta domanda al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009
L'azione di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine; ne consegue che competente a decidere sull'"an" e sul "quantum" della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009
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24538
2009

fallimento e procedure concorsuali - istanza di fallimento presentata da avvocato privo di mandato - revoca - responsabilita' aggravata dell'istante - (dal sito della Corte di Cassazione massima e testo Completo: Corte di Cassazione Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008)
fallimento e procedure concorsuali - istanza di fallimento presentata da avvocato privo di mandato - revoca - responsabilita' aggravata dell'istante - Costituisce causa di revoca del fallimento la sua apertura per effetto di istanza proposta da legali investiti di una procura limitata alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; la stessa revoca, inoltre, configura titolo per la responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 cod. proc. Civ., a carico di tali anomali istanti, eventualmente in concorso, come nella specie, con la società fallita che si sia resa irreperibile e non abbia partecipato all’istruttoria prefallimentare, evitando così di segnalare che il credito, nel frattempo, era stato estinto per pagamento. (dal sito della Corte di Cassazione massima e testo Completo: Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008)

Domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità in via esclusiva nel giudizio determinante l'insorgenza di della responsabilità - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007
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Cassazione
12952
2007

Domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità in via esclusiva nel giudizio determinante l'insorgenza di della responsabilità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
12952
2007

Contestuale proposizione, in sede di opposizione a precetto, di motivi implicanti sia un'opposizione all'esecuzione che un'opposizione agli atti esecutivi - Contenuto duplice della relativa sentenza - Conseguenze - Proponibilità di distinte impugnazioni - Necessità - Formulazione di unico ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. - Effetti - Inammissibilità dei motivi afferenti l'opposizione all'esecuzione e le domande accessorie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006
In tema di esecuzione forzata, qualora in sede di opposizione a precetto siano fatti valere dall'opponente sia motivi qualificati dal giudice come opposizione all'esecuzione sia motivi identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Sono, pertanto, inammissibili, nel ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost., i motivi relativi ai capi della sentenza afferenti la statuizione sull'opposizione all'esecuzione, nonché sulle pronunce accessorie a quest'ultima, tra le quali rientra l'eventuale condanna della parte precettante ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità processuale aggravata, per aver intimato il pagamento di somme già pagate e per aver tenuto, in ordine a questo aspetto della controversia, una linea difensiva contraddittoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006

Risarcimento danni - Domanda in sede di giudizio di cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
La condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata anche in sede di giudizio di cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
19976
2005

Deduzione del diritto ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Deduzione del diritto ex secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Statuizioni del giudice del reclamo su tale diritto nel caso di revoca della misura cautelare - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ. - Statuizione di rigetto dell'istanza di riconoscimento di detto diritto in caso di conferma o modifica della misura cautelare - Natura non definitiva - Riproponibilità dell'istanza nel giudizi di merito instaurato dalla parte istante la misura cautelare - O con domanda autonoma in caso di mancato inizio di tale giudizio - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca di detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 - "septies" cod. proc. civ., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito il provvedimento cautelare, mentre, qualora il reclamo non sfoci nella revoca del provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non ha valore definitivo e non è, dunque, precluso alla parte istante di far valere detto diritto (eventualmente unitamente a quello ex secondo comma dell'art. 96) o nel successivo giudizio di merito, introdotto dalla parte istante la misura cautelare o, per il caso di mancato inizio di tale giudizio, con un'autonoma domanda (da proporsi al giudice competente secondo le regole ordinarie), restando invece in ogni caso esclusa la ricorribilità in cassazione della suddetta statuizione di rigetto.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001
fine
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