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088. (Dovere di lealtà e di probità)

 Art. 88. (Dovere di lealtà e di probità)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

"Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025 (Rv. 676091-01)
Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie. I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025 (Rv. 676091-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_360_2 …...
Preclusioni istruttorie - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12636 del 12/05/2025 (Rv. 675332 - 01)
Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze. La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12636 del 12/05/2025 (Rv. 675332 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_171_3, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione - giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024 (Rv. 670679-01)
Conciliazione giudiziale - Elementi costitutivi - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Ragioni. La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024 (Rv. 670679-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2113, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Valutazione e liquidazione - Divieto di frazionamento della domanda di risarcimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024 (Rv. 670624-01)
Limiti - criterio dell'interesse oggettivo del creditore - Fattispecie. In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024 (Rv. 670624-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2909 …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)
Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie. In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21980 del 21/07/2023 (Rv. 668636 - 01)
Interruzione del processo - evento interruttivo relativo alla parte costituita - Omessa dichiarazione del difensore - Violazione dell'obbligo di lealtà ex art. 88 c.p.c. - Motivo di revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Vizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie. L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21980 del 21/07/2023 (Rv. 668636 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Abusivo frazionamento del credito - Richiesta di plurimi decreti ingiuntivi - Mancata declaratoria di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità. In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375 …...
Abuso dello strumento processuale – Cass. n. 13997/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato preventivo - Abuso dello strumento processuale - Condizioni - Fattispecie.  La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13997 del 22/05/2023 (Rv. 667912 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088   Corte Cassazione 13997 2023 …...
Istanza di cancellazione e di correlativo risarcimento dei danni – Cass. n. 17914/2022
Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - espressioni sconvenienti e offensive - Istanza di cancellazione e di correlativo risarcimento dei danni - Mancata decisione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità.   Costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022 (Rv. 665073 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_089   Corte Cassazione 17914 2022 …...
Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi – Cass. n. 13732/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Richiesta di risarcimento del danno - Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi - Inammissibilità - Fondamento - Valutazione dell'esistenza di un interesse idoneo a consentire il frazionamento - Insussistenza - Fattispecie.   Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integra un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la necessità di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace - valore superato solo in corso di causa, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato - potesse rappresentare un interesse idoneo a giustificare il frazionamento delle domande). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13732 del 02/05/2022 (Rv. 664647 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 13732 2022 …...
Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice – Cass. n. 5624/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità' - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità.   Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente – Cass. n. 1784/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - termine - Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.   Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022 (Rv. 663708 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_153   Corte Cassazione 1784 2022 …...
Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra – Cass. n. 41792/2021
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie.   Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria del credito ed opposto dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del creditore cedente - aveva ritenuto sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente e dell'intervenuto, i quali avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la sopravvenienza delle certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto valere dalla banca cessionaria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395   Corte Cassazione 41792 2021 …...
Esercizio del potere discrezionale di detto giudice – Cass. n. 38730/2021
Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - espressioni sconvenienti e offensive - Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.   L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 (Rv. 663116 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_089   Corte Cassazione 38730 2021 …...
Spese per il pignoramento sostenute dal creditore – Cass. n. 9877/2021
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese per il pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell'atto di pignoramento aN'uffidale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di procedere "in executivis" - Limiti. In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_494 …...
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale – Cass. n. 8774/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire – Cass. n. 7409/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Obbligazioni - Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con spese di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda. Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del 17/03/2021 (Rv. 661005 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori -Cass. n. 9203/2020
Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione. L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_096 _____________________________________ Spese giudiziali corte cassazione 9203 2020 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione -dolo - della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)
Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza -Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità. Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395 IMPUGNAZIONI CIVILI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE MOTIVI DI REVOCAZIONE   …...
Capacita' della persona fisica - inabilitazione – Cass. n. 27475/2019
Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori. Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_0415 corte cassazione 27475 2019 …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26089 del 15/10/2019 (Rv. 655428 - 01)
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Unitario fatto illecito produttivo di danni - Azione separata per i danni non patrimoniali - Abusivo frazionamento della domanda - Configurabilità. In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26089 del 15/10/2019 (Rv. 655428 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Riunione delle impugnazioni – Cass. 14365/2019
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio Cod. Proc. Civ. art. 127 – Direzione dell’udienza Cod. Proc. Civ. art. 175 – Direzione del procedimento …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01)
Rapporti tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo - Impossibilità di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'esito negativo del concordato - Domanda di concordato volta a procrastinare la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; tuttavia, è inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la debitrice, nonostante la possibilità concessale di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, aveva depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione, come tale ritenuta inidonea, in applicazione del suesposto principio, ad impedire la pronuncia del fallimento). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047 ,Cod_Civ_art_1175, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Compensazione totale o parziale
Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - gravi ed eccezionali ragioni - non illogicità od erroneità - sindacabilità in cassazione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018 >>> In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018 …...
Attore soccombente nel merito
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22439 del 24/09/2018 L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.  corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018 …...
Procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' - espressioni sconvenienti e offensive - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018
Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità. L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018   …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21260 del 20/10/2016
Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21260 del 20/10/2016   …...
Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - espressioni sconvenienti e offensive - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21031 del 18/10/2016
Cancellazione ex art. 89 c.p.c. - Presupposti - Condizioni - Limiti - Fattispecie. In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21031 del 18/10/2016   …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11370 del 31/05/2016
Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza. Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile "ratione temporis") rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11370 del 31/05/2016   …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015
Interrogatorio formale - Dichiarazioni offensive dell'altrui reputazione - Valutazione - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015 In tema di risarcimento del danno, la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione usata in sede di interrogatorio formale, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015   …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015
Dovere di probità - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015 In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di probità, dignità e decoro, sancito dall'art. 6 del codice deontologico forense, ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la condanna disciplinare inflitta ad un avvocato che aveva notificato atti di precetto per somme già incassate dall'assistito). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015   …...
Prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27231 del 22/12/2014
Istanza di esibizione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti - Sussistenza - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. (Nella specie, relativa alla domanda di attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l'avvenuta distruzione di una parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per l'accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27231 del 22/12/2014   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013
Revocazione ordinaria - Carattere palese dei vizi - Immediata rilevanza decisoria - Necessità - Impugnazione "manifestamente infondata" - Sospensione del termine di ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori. Ne consegue, inoltre, che l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed interpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione qualora l'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013   …...
Sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
Iniziative giudiziarie plurime nei confronti della parte precedentemente assistita non giustificate dallo sviluppo processuale - Illecito disciplinare - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012  Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012  In tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione …...
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008 Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008   …...
Impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005
Principio dell'acquisizione della prova - Fondamento - Conseguenze - Utilizzazione delle prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse - Ritiro del fascicolo di parte - Corrispondente onere di depositare copia dei documenti - Configurabilità. Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata dal rappresentante legale di persona giuridica privata – Cass. n. 10963/2004
Firma illeggibile - Validità della procura - Condizioni - Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Portata - Conseguenze - Contestazione della leggibilità della procura alle liti - Allegazione di prova a sostegno della non corrispondenza della firma apposta con quella del soggetto tenuto ad opporla – Necessità - procedimento civile - in genere - Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Portata - Conseguenze - Contestazione della leggibilità della procura alle liti - Allegazione di prova a sostegno della non corrispondenza della firma apposta con quella del soggetto tenuto ad opporla - Necessità. In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifichi, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui questa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica, atteso che il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost. impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero comunque ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 10963 2004 …...

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