codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo III: dei doveri delle parti e dei difensori - 88. (dovere di lealtà e di probità)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 88. (Dovere di lealtà e di probità)
1. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
2. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
la giurisprudenza
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Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
corte
cassazione
9203
2020

Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza -Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE

Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori.
Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_0415
corte
cassazione
27475
2019

Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Unitario fatto illecito produttivo di danni - Azione separata per i danni non patrimoniali - Abusivo frazionamento della domanda - Configurabilità.
In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26089 del 15/10/2019 (Rv. 655428 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_088

Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità
Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio

Rapporti tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo - Impossibilità di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'esito negativo del concordato - Domanda di concordato volta a procrastinare la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; tuttavia, è inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la debitrice, nonostante la possibilità concessale di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, aveva depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione, come tale ritenuta inidonea, in applicazione del suesposto principio, ad impedire la pronuncia del fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047 ,Cod_Civ_art_1175, Cod_Proc_Civ_art_088

Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - gravi ed eccezionali ragioni - non illogicità od erroneità - sindacabilità in cassazione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018
>>> In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - attore soccombente nel merito - impugnazione per difetto di giurisdizione - inammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018
>>> L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22439 del 24/09/2018
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018

Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018

Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21260 del 20/10/2016

Cancellazione ex art. 89 c.p.c. - Presupposti - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21031 del 18/10/2016

Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza.
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile "ratione temporis") rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11370 del 31/05/2016

Precetto - Spese di redazione e notifica - Spettanza - Ragioni - Redazione e consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Necessità - Pagamento del debitore anteriore al ricevimento del precetto - Rilevanza - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015
Esecuzione forzata - precetto - notificazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015
In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché di redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purchè il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l'inadempimento, con la precisazione che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del precetto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell'atto, il creditore può ugualmente legittimamente procedere esecutivamente anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attività, funzionale all'esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
17895
2015

Interrogatorio formale - Dichiarazioni offensive dell'altrui reputazione - Valutazione - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015
In tema di risarcimento del danno, la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione usata in sede di interrogatorio formale, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015

Dovere di probità - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di probità, dignità e decoro, sancito dall'art. 6 del codice deontologico forense, ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la condanna disciplinare inflitta ad un avvocato che aveva notificato atti di precetto per somme già incassate dall'assistito).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015

Istanza di esibizione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti - Sussistenza - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. (Nella specie, relativa alla domanda di attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l'avvenuta distruzione di una parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per l'accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27231 del 22/12/2014

Revocazione ordinaria - Carattere palese dei vizi - Immediata rilevanza decisoria - Necessità - Impugnazione "manifestamente infondata" - Sospensione del termine di ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori. Ne consegue, inoltre, che l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed interpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione qualora l'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013

Iniziative giudiziarie plurime nei confronti della parte precedentemente assistita non giustificate dallo sviluppo processuale - Illecito disciplinare - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
In tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione.

Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008

Data dell'udienza di comparizione - Erronea indicazione in giorno anteriore a quello della notificazione della citazione - Nullità della citazione - Errore immediatamente riconoscibile - Condizione - Esclusione della nullità.
In tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 21gennaio 1999 per l'udienza del 19 maggio 1998), non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo buona fede (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 30/03/2006

Data dell'udienza di comparizione - Erronea indicazione in giorno anteriore a quello della notificazione della citazione- Nullità della citazione - Errore immediatamente riconoscibile - Condizione - Esclusione della nullità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 30/03/2006
In tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 21gennaio 1999 per l'udienza del 19 maggio 1998), non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo buona fede (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 30/03/2006

Principio dell'acquisizione della prova - Fondamento - Conseguenze - Utilizzazione delle prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse - Ritiro del fascicolo di parte - Corrispondente onere di depositare copia dei documenti - Configurabilità.
Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005

Firma illeggibile - Validità della procura - Condizioni - Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Portata - Conseguenze - Contestazione della leggibilità della procura alle liti - Allegazione di prova a sostegno della non corrispondenza della firma apposta con quella del soggetto tenuto ad opporla – Necessità - procedimento civile - in genere - Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Portata - Conseguenze - Contestazione della leggibilità della procura alle liti - Allegazione di prova a sostegno della non corrispondenza della firma apposta con quella del soggetto tenuto ad opporla - Necessità.
In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifichi, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui questa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica, atteso che il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost. impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero comunque ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
10963
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CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
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- Termini processuali
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- Regolamento confini
- Transazione
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