codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo II: dei difensori - 83.(procura alle liti)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 83. (1) (Procura alle liti)
I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
II. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - mandato alle liti (procura) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
27302
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_360_1
Procura apposta a margine
ricorso per cassazione
corte
cassazione
27302
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Certificazione rilasciata in sede di deposito della memoria integrativa - Efficacia sanante - Esclusione- Inammissibilità del ricorso.
In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020 (Rv. 659975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
corte
cassazione
27232
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale – Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.
Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300
rappresentanza giudiziale
condominio
corte
cassazione
27302
2020

Comunione dei diritti reali - rappresentanza giudiziale del condominio - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale - Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.
Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300
corte
cassazione
27302
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma.
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
procura speciale
alle liti
corte
cassazione
25447
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.
In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_369
corte
cassazione
25304
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma.
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
25447
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.
In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_369
corte
cassazione
25304
2020

procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Ricorso per cassazione - Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio - Conflitto d'interessi - Valutazione - Modalità - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l'atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l'impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020 (Rv. 659151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
20991
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conferita per tutti i gradi di giudizio - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.
CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI
PROCURA SPECIALE
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020 (Rv. 658572 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
17901
2020

Usi civici - procedimento - liberta' di forme - Natura informale ed atipica del procedimento innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici - Osservanza delle norme del giudizio pretorio - Condizioni - Conseguenze - Nomina di un difensore - Necessità – Esclusione - procedimento civile - difesa personale della parte -In genere.
PROCEDIMENTO
COMMISSARIO LIQUIDAZIONE
USI CIVICI
L'art. art. 31, comma 3, della l. n. 1766 del 1927, in virtù del quale i commissari per la liquidazione degli usi civici debbono attenersi alle norme dei procedimenti dinanzi al pretore, ha carattere indicativo e programmatico e faculta i commissari a seguire tali norme, meno rigide di quelle del procedimento ordinario, sempre che ciò sia compatibile con il carattere inquisitorio e l'impulso di ufficio del procedimento dinanzi ad essi e con i principi posti dai commi 1 e 4 del medesimo art. 31, i quali dispensano dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria, purché prima di provvedere siano sentiti gli interessati e ne siano raccolte sommariamente le osservazioni e le istanze, né ammettono eccezioni di nullità degli atti processuali ulteriori rispetto a quelle relative all'assoluta incertezza delle persone e dell'oggetto dell'atto, del luogo di comparizione o che concernono l'essenza dell'atto. Ne consegue che le parti possono stare dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici senza il ministero di difensore e, qualora conferiscano la procura alle liti, non sono strettamente vincolate all'osservanza delle forme prescritte dall'art. 83 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
corte
cassazione
17310
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.
CASSAZIONE (RICORSO PER)
MANDATO ALLE LITI
PROCURA
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
17317
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata, ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato operante nel distretto di Corte di appello di ubicazione del Tribunale ove si stava svolgendo il processo di merito).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16219 del 29/07/2020 (Rv. 658743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_047
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
corte
cassazione
16219
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura)
In tema di protezione intemazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020 (Rv. 658251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
15211
2020

Comune sito nella Regione Sicilia - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.
Nel nuovo assetto delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune sito nella Regione Sicilia, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario per la proposizione o la resistenza all'azione (o all'impugnazione), salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12976 del 30/06/2020 (Rv. 658226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
corte
cassazione
12976
2020

Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.
L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.
La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164

Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163_1

Procura rilasciata dal rappresentante di persona giuridica - Validità - Condizioni - Contestazione relativa all'esistenza del potere rappresentativo - Onere della prova.
La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8987 del 15/05/2020 (Rv. 657935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075

Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali - Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura.
Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091

Procedimento monitorio - Deposito del ricorso - Estinzione della società ricorrente prima della pubblicazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Notifica da parte del difensore della società estinta - Validità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di procedimento monitorio, qualora la società ricorrente si estingua in seguito al deposito del ricorso, ma anteriormente alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, la notifica di questo a cura del difensore della creditrice ingiungente è da reputarsi valida in virtù dell'ultrattività del suo mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto che la notifica effettuata da parte del difensore della società cancellata dal registro delle imprese nelle more dell'emanazione del decreto monitorio invocato col ricorso fosse valida e idonea a far decorrere il termine perentorio per l'opposizione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7917 del 20/04/2020 (Rv. 657608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300

Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso a margine del foglio in bianco - Mancato riferimento al giudizio di legittimità e all'elezione di domicilio in Roma - Specialità della procura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l'art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l'elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un "tutt'uno" con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l'elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020 (Rv. 657556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083

Conferimento di incarico ad avvocato da parte di altro avvocato e in favore di un terzo - Individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso - Esistenza di procura congiunta - Conseguente presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti - Configurabilità - Limiti - Prova del distinto rapporto di mandato tra i professionisti - Necessità.
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7037 del 12/03/2020 (Rv. 657282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_087
corte
cassazione
7037
2020

Persona giuridica - Legale rappresentante - Fonte del potere rappresentativo soggetta a pubblicità legale - Conferimento del mandato al difensore - Contestazione della qualità di legale rappresentante - Onere probatorio a carico della parte che solleva l'eccezione - Impossibilità di individuare il nominativo di chi ha rilasciato la procura - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Esclusione - Invito della parte a regolarizzare il ricorso - Necessità - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020 (Rv. 657399 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2384, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_2475_1

Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6162 del 05/03/2020 (Rv. 657159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342

Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020 (Rv. 657063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_125
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020 (Rv. 656705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_291
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE

Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa -Documentazione attestante l'ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell'atto cui afferisce - Rilevanza.
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_116
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
MANDATO ALLE LITI

Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia -Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l'ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell'atto cui afferisce - Rilevanza.
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_116
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
MANDATO ALLE LITI
PROCURA

Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
PROCURA MANDATO ALLE LITI

Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento -Fattispecie.
Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
MANDATO ALLE LITI

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Procura speciale alle liti - Mancata certificazione del difensore - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Fondamento.
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34748 del 31/12/2019 (Rv. 656443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156

Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Necessità di coordinarla con il sistema delle preclusioni - Sussistenza - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_183_1

Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019 (Rv. 656494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_365
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
32008
2019

Art. 182 c.p.c. - Vizi della procura - Poteri del giudice - Verifica di ufficio della presenza agli atti di altro mandato in grado di sanare i detti vizi - Ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182

Procura speciale rilasciata da avvocato munito di procura generale alle liti - Inammissibilità - Fondamento.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - In genere.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019 (Rv. 655781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083

Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019 (Rv. 655644 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
25435
2019

Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367

Procura in calce o a margine - Mancato riferimento a tutti gli intimati - Violazione del requisito della specialità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialità, che è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la presunzione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la medesima posizione sostanziale e processuale delle altre).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365

Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Configurabilità.
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326

Mancanza della procura - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
(Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019 (Rv. 653941 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 082 – Patrocinio
Cod. Proc. Civ. art. 083 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 091 – Condanna alle spese
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14474
2019

Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di procura in calce o a margine dell'atto - operazioni divisionali - retratto successorio - esercizio del diritto di prelazione
La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l’atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14515 del 28/05/2019 (Rv. 654080 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0713 – Facoltà di domandare la divisione
Cod. Civ. art. 0732 – Diritto di prelazione

Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 (Rv. 653802 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 083 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 075 – Capacità processuale
Cod. Proc. Civ. art. 077 – Rappresentanza del procuratore e dell’institore
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
11898
2019

Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_369

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
9517
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Condizioni - Eventuale nullità - Regime processuale - Fattispecie.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8930 del 29/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8930
2019

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Vizi della procura - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009 - Irretroattività della norma.
Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8933
2019

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.
L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330

Avvocato e procuratore - onorari - Conferimento di incarico di patrocinio - Procura "ad litem" - Differenze strutturali e funzionali - Rilascio della procura "ad litem" da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico professionale - Ammissibilità - Contestazione della sussistenza del sottostante rapporto di mandato - Onere della prova - Fattispecie.
La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1703
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Difensore non iscritto nell'albo speciale - Requisito a pena di inammissibilità del ricorso - Necessità anche in caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Fondamento.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988, in quanto regola generale che rinviene la sua ratio di effettiva tutela del diritto di difesa nella correlazione tra la fruizione della giurisdizione davanti alla Suprema Corte con la più elevata competenza professionale da parte del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6445 del 06/03/2019

Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - poteri del difensore - differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - fondamento.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_184_1, Cod_Proc_Civ_art_306

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Regolamento europeo n. 44 del 2001 - Procedimento di concessione della esecutività e di opposizione - Esclusione di particolari forme per il conferimento della procura in favore di difensore straniero - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati "ratione temporis" dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, l'art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all'opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all'Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura conferita in Spagna, in favore di un difensore spagnolo, mediante scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo avvocato, al fine di ottenere, in Italia, la concessione dell'esecutività di un provvedimento del Tribunale di Saragozza, nonché per la difesa nel giudizio di opposizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1216 del 17/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Controricorso per cassazione - Procura conferita al di fuori delle modalità di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. - Validità – Esclusione – Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 877 del 16/01/2019

Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - soppressione di Equitalia - successione dell'agenzia delle entrate riscossione - costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018
Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018
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33639
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere processo telematico - firme digitali "cades" e "pades" - equivalenza - fondamento – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018
In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese - evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - evento non dichiarato dal difensore - conseguenze in fase di gravame – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione - copia notificata del decreto ingiuntivo - procura rilasciata in calce - mancanza di data certa - validità - condizioni - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018
>>> E' valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - ricorso per cassazione - procura speciale alle liti rilasciata da società a responsabilità limitata - mancata indicazione della carica rivestita all'interno della società da parte del sottoscrittore - inammissibilità del ricorso - esclusione - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018
>>> Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018
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Mandato
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Cassazione
28203
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - giudizio di cassazione - costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - procedimento in camera di consiglio - deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - conseguenze - inammissibilità della costituzione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - pluralità di difensori - autenticazione della sottoscrizione - difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla corte di cassazione - nullità del ricorso - configurabilità - esclusione - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018
>>> La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – presso il procuratore costituito - morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - ultrattività del mandato - configurabilità - conseguenze -notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018
>>> In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - conflitto di interessi - inammissibilità della costituzione- rilevabilità d’ufficio - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018
>>> Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di responsabilità promossa da un socio nei confronti degli amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società e degli amministratori con il medesimo difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il danno arrecato dagli amministratori alla società).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti.
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018

Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex legge n. 69 del 2009 - Regime anteriore - Procura speciale rilasciata su ricorso o controricorso - Necessità - Estensione ad altri atti - Esclusione - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018

Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento.
In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018

Mandato - contenuto del mandato - Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018
Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018

Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018

Riforma del procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Conferimento della procura alle liti per il ricorso in cassazione in data successiva alla comunicazione del decreto - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell'interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell'art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018

Procura speciale ad impugnare dinanzi al CNF rilasciata su foglio separato - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
E' affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26338 del 07/11/2017

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze processuali - Ultrattività del mandato ai fini della ricezione della notifica dell'atto di appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione proposto dal difensore della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017

Domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa - Natura e funzione - Conseguenze - Procura a margine - Idoneità alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo - Art. 83 c.p.c. - Elencazione non tassativa - Fondamento.
In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimento attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il deposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi ex art. 209 l.fall.; pertanto, connettendosi la prospettazione del credito avanzata al commissario nella fase amministrativa ad un più ampio “statuto di tutela”, già proprio di una “domanda” materialmente orientata a permettere, mutandosi in “opposizione”, il controllo giudiziale, la procura apposta alla domanda medesima è idonea alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo, atteso che l’elenco degli atti contenuto nell’art. 83 c.p.c. non è tassativo, con conseguente validità della procura ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21216 del 13/09/2017

Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Potenzialità - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Ove più parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale; tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad entrambi, la fondatezza della pretesa attorea).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20950 del 08/09/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
20950
2017

Concordato preventivo con riserva - Sottoscrizione della domanda da parte del solo difensore - Ammissibilità.
Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20725 del 04/09/2017

Procura rilasciata su foglio separato - Espressioni incompatibili con la specialità richiesta - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura - allegata in calce al ricorso - faceva riferimento al "presente controricorso" e conferiva mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017

Rappresentanza processuale di persona giuridica - Mutamento dell'organo - Irrilevanza sul procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante - Fattispecie.
Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dell’INPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17216 del 12/07/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
17216
2017

Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, così, l’istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16634 del 05/07/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
16634
2017

Mandato conferito a più difensori - Presunzione del carattere disgiuntivo - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Legittimazione del singolo difensore al compimento degli atti processuali - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori e con procura autenticata soltanto dal medesimo - Validità - Fondamento.
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15174 del 20/06/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15174
2017

Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Controricorso - Procura rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso principale - Conseguenze - Invalidità del controricorso - Idoneità residuale della procura ai fini del deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la procura rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso principale, anziché del controricorso, pur non essendo idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, legittima il deposito delle memorie in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., rappresentando questa, per il controricorrente, una volta venuta meno la possibilità di essere sentito all’udienza, l’unica facoltà residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14330 del 08/06/2017

Conclusione del contratto di patrocinio - Rilascio di procura "ad litem" - Necessità - Esclusione - Versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 08/06/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14276
2017

Ricorso per cassazione – Procura speciale – Procura apposta a margine del ricorso – Requisiti.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 7014 del 17/03/2017

Nullità della procura conferita dalla parte appellante - Tempestiva contestazione sul punto - Necessità - Assenza di contestazione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Deducibilità del vizio di procedimento di appello per nullità della procura - Configurabilità - Esclusione.
Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12461 del 18/05/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
12461
2017

Declaratoria incompetenza giudice adito - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12171 del 16/05/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
12171
2017

Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese – Inesistenza – Ragioni – Conseguenze – Condanna del difensore alle spese del giudizio.
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
10071
2017

Procura rilasciata in primo grado "per ogni stato e grado" del giudizio dall'amministratore di una società di capitali - Estensione all'appello - Ammissibilità - Sostituzione dell'amministratore prima della proposizione dell'impugnazione - Irrilevanza - Fondamento - Limite.
La procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8821 del 05/04/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8821
2017

Ricorso per cassazione - Procura speciale "ad litem" - Necessità - Ragioni - Sua ratifica e sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
La procura per il ricorso per cassazione è necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, sicchè è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, così assicurandosi la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, escludendosi, pertanto, la possibilità di una sua sanatoria e ratifica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che solo con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio era avvenuto il deposito della procura conferita in data antecedente al deposito del ricorso stesso, con ratifica dell’operato di altro difensore nelle more deceduto).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8741 del 04/04/2017

Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto privo di capacità di stare in giudizio in corso di causa – Idoneità a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, ove l'evento non sia dichiarato o notificato da parte di quest'ultimo, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, anche ai fini della proposizione delle impugnazioni, non opera per il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017

Impugnazioni - Notificazione alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Equivalenza a quella effettuata nei confronti del procuratore nominativamente indicato - Ragioni.
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza della sentenza ad opera della parte per il tramite del proprio difensore tecnico, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità di resistere all'avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017

Procura alle liti - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - "Apostille" autenticata non in lingua italiana - Validità - Fondamento.
E valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
26937
2013

Giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014 - Deposito telematico dinanzi a ufficio non abilitato - Rifiuto di accettazione della busta telematica - Nullità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, "ratione temporis" applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016

Procura speciale alle liti conferita dopo la notifica del ricorso - Decesso del conferente - Deposito della procura dopo detto evento - Principio di ultrattività del mandato - Conseguenze.
In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20832 del 14/10/2016

Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione della sentenza del giudice di primo grado - Termine breve - Decorrenza - Presupposto - Comunicazione dell'ordinanza ad un solo difensore - Sufficienza - Carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato - Irrilevanza.
Il termine breve di sessanta giorni per ricorrere ex art. 348-ter c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (o dalla sua notificazione, se anteriore), senza che sia rilevante che il provvedimento sia stato comunicato ad uno solo dei difensori nominati, siano essi muniti di rappresentanza congiunta o disgiunta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016

Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Ammissione al concordato preventivo e dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 15 l.fall. - Successiva revoca del concordato - Dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori originari - Nuovo mandato difensivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., ma non determina l'improcedibilità del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., sicché il decreto, con cui il tribunale abbia ciononostante dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 15 l.fall. quale mera conseguenza dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica di per sé alcuna definizione negativa, nel merito, dell'istruttoria prefallimentare, ma si limita ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure, e, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.fall., i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che sia a tal fine necessario il rilascio di un ulteriore mandato difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17764 del 08/09/2016

Rappresentanza processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Conferimento della procura speciale per promuovere il giudizio per equa riparazione - Inidoneità - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale, la facoltà di nomina dei difensori e di conferimento della procura, riconosciuta soltanto al rappresentante sostanziale che sia tale in virtù di un atto scritto diverso dal mandato alle liti, non può derivare dal conferimento del potere di proporre il giudizio di equa riparazione, trattandosi del "proprium" in cui si sostanzia il requisito della specialità della procura (processuale) imposto ex art. 3, comma 2, della l. n. 89 del 2001 (nel testo applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16388 del 05/08/2016

Informativa ex art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Equipollenza alla procura - Esclusione - Fondamento.
Il documento contenente l'informativa sulla mediazione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010, pur dovendo essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo del giudizio, non è equipollente alla procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione, restando estraneo al conferimento dello "ius postulandi".
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13886 del 07/07/2016
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
13886
2016

Pignoramento ad istanza del difensore della parte, nella dichiarata qualità - Morte o perdita della capacità della parte durante il processo di cognizione in assenza di constatazione ovvero prima della notificazione del precetto - Ultrattività della procura alle liti conferita anche per la fase esecutiva - Esclusione.
In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016
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CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
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