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078.(Curatore speciale)

Art. 78. (Curatore speciale) 

0 Codice di procedura civile

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Capacita' di agire - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942 - 01)
Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie. In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Capacita' di agire - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942-01)
Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie. In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404 , Cod_Civ_art_0405 , Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31567 del 09/12/2024 (Rv. 673413-01)
Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - legittimazione - Dichiarazione giudiziale di paternità - Procedimento - Curatore speciale - Nomina - Obbligatorietà - Esclusione - Legittimazione attiva - Ammissibilità - Esclusione. Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31567 del 09/12/2024 (Rv. 673413-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0270, Cod_Civ_art_0273, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Adozione (di minori) in casi particolari - Adozione c.d.“mite” - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25073 del 18/09/2024 (Rv. 672403-01)
Conflitto tra parenti - Nomina del curatore speciale - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, nel contenzioso che veda coinvolti solo i parenti del minore, pur non emergendo un vero e proprio conflitto di interessi tra quest'ultimo ed i genitori, è necessaria la nomina di un curatore speciale, al fine di garantire il suo migliore interesse ed interloquire circa la contrapposizione emersa tra i familiari sulla richiesta di cd. adozione mite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, nel contenzioso tra gli zii affidatari, che chiedevano l'adozione mite, e la nonna, che voleva svolgere la funzione di vicariante, ed al quale erano rimasti estranei i genitori del minore, l'una decaduta e l'altro non individuato, non era stato nominato il curatore speciale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25073 del 18/09/2024 (Rv. 672403-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8685 del 02/04/2024 (Rv. 670989-03)
Notifica a mezzo PEC al curatore speciale "ad processum" ex art. 78 c.p.c. - Indirizzo estratto dall'elenco dell'ordine degli avvocati - Invio di atti estranei alla costituzione in giudizio del curatore quale procuratore - Validità (anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3-ter l. n. 53 del 1994) - Fondamento. L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8685 del 02/04/2024 (Rv. 670989-03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)
Organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Impugnazione del rendiconto e rideterminazione del compenso - Nomina di un curatore speciale della procedura - Necessità - Omissione - Conseguenze. In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_079, Cod_Proc_Civ_art_080, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27524 del 28/09/2023 (Rv. 669141 - 01)
Liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - Liquidazione coatta amministrativa della Banca - Preceduta da amministrazione straordinaria - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Legittimazione - Commissario liquidatore già Commissario straordinario - Conflitto di interessi - Esclusione. In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27524 del 28/09/2023 (Rv. 669141 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_079, Cod_Proc_Civ_art_080 …...
Adozione - (dei minori d’età) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22889 del 27/07/2023 (Rv. 668441 - 01)
Dichiarazione di adozione – procedimento - Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Conflitto d'interessi con il genitore - Sussistenza "in re ipsa" - Conflitto d'interessi con il tutore - Deduzione - Necessità - Accertamento in concreto - Necessità - Mancata deduzione - Conseguenze. Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22889 del 27/07/2023 (Rv. 668441 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0321, Cod_Civ_art_0357, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21452 del 19/07/2023 (Rv. 668430 - 01)
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento che decide il reclamo - Esclusione. Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21452 del 19/07/2023 (Rv. 668430 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_079, Cod_Proc_Civ_art_080 …...
Nomina del curatore speciale – Cass. n. 28333/2022
Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - decadenza - procedimento - Procedimenti "de potestate" - Nomina del curatore speciale - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.   In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché è privo sia del requisito della definitività (essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c.) sia di quello della decisorietà (in quanto pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28333 del 29/09/2022 (Rv. 665897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742   Corte Cassazione 28333 2022 …...
Notifica del ricorso per cassazione a società straniera – Cass. n. 11003/2022
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della società - procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Notifica del ricorso per cassazione a società straniera "dissolved and not restaured" - Applicabilità della legge processuale italiana ex art. 12 l. n. 218 del 1995 - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al fine di ricevere la notifica dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Ai fini della notificazione del ricorso per cassazione a una società straniera, cancellata e non ricostituita, non può procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto, in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato; è invece necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ritenendo che, con riferimento alla posizione della società di diritto inglese "dissolved and not restaurated", la notifica del ricorso per cassazione dovesse essere effettuata nei confronti di coloro che ne erano soci al momento dell'estinzione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Decreto n. 11003 del 05/04/2022 (Rv. 664520 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_2495   Corte Cassazione 11003 2022 …...
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 7734/2022
Famiglia - filiazione - in genere - Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitori divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune - Incontro volutamente episodico tra sconosciuti a fini esclusivamente procreativi per il tramite di un sito internet dedicato - Incidenza in concreto sulla gestione della genitorialità - Potenziale conflitto d'interessi tra genitori e figlio - Conseguenze - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità.   Nei giudizi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune ma a seguito di un incontro volutamente episodico a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciutesi tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell'evento procreativo segua in modo univoco una gestione "sui generis" della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l'altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, che impone la salvaguardia dell'interesse del minore tramite la nomina del curatore speciale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336, Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_078   Corte Cassazione 7734 2022 …...
Provvedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare – Cass. n. 7070/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Provvedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare - Ricorso per cassazione - Previa richiesta di nomina di curatore speciale al fallimento - Necessità anche in caso di sostituzione del curatore.   Il curatore fallimentare, anche se cessato dall'incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto di interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell'incarico. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7070 del 03/03/2022 (Rv. 664114 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_080   Corte Cassazione 7070 2022 …...
Autorizzazione all'astensione del giudice – Cass. n. 4768/2022
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Autorizzazione all'astensione del giudice - Revoca - Forma scritta - Necessità - Ragioni - Mancanza - Conseguenze.   L'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell’ufficio ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c., costituisce atto sostanzialmente amministrativo, soggetto a forma scritta e la revoca dell'autorizzazione, attraverso la quale il giudice riacquista la capacità di compiere gli ulteriori atti processuali, deve essere parimenti resa dal capo dell'ufficio in forma scritta, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata; ne consegue che la mancanza di tale atto di revoca determina un vizio di costituzione del giudice, che dà luogo a nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4768 del 14/02/2022 (Rv. 663875 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_078   Corte Cassazione 4768 2022 …...
Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 40490/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. – Necessità - Omissione – Conseguenze.   Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 40490 2021 …...
Sottrazione interazionale di minori – Cass. n. 39766/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione interazionale di minori - Procedimento disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 - Qualità di parte del minore - Esclusione - Fondamento.   Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 (che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), in mancanza di una norma che preveda l’intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto dalla capacità di discernimento del minore e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte in causa, sia in quanto la mancata previsione della sua partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39766 del 13/12/2021 (Rv. 663546 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 39766 2021 …...
Reclamo immediato al collegio – Cass. n. 38883/2021
Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice competente - Reclamo immediato al collegio - Ammissibilità - Fondamento.   In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_080, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_742 bis   Corte Cassazione 38883 2021 …...
Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari – Cass. n. 38883/2021
Società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - organi sociali - assemblea - deliberazioni - Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.   Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_2389, Cod_Civ_art_2364, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2378   Corte Cassazione 38883 2021 …...
Decreto di nomina di curatore speciale – Cass. n. 38883/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché, essendo adottato in sede di volontaria giurisdizione, pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti e, pertanto, non ha contenuto decisorio, così come non ha carattere definitivo, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto reso in sede di reclamo dalla corte di appello, che aveva pronunziato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_742   Corte Cassazione 38883 2021 …...
Reclamo alla corte d'appello e non al tribunale – Cass. n. 33491/2021
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Provvedimento presidenziale - Reclamo alla corte d'appello e non al tribunale - Fondamento.   Il reclamo avverso il provvedimento presidenziale di nomina del curatore speciale, adottato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., va proposto innanzi alla corte d'appello, in quanto la posizione istituzionale del presidente del tribunale induce ad individuare nella menzionata corte il giudice superiore in composizione collegiale innanzi al quale, di regola e in assenza di diversa previsione, deve essere proposta l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33491 del 11/11/2021 (Rv. 663325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_341, Cod_Proc_Civ_art_708   Corte Cassazione 33491 2021 …...
Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società – Cass. n. 25317/2021
Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - Fattispecie.   Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_182   Corte Cassazione 25317 2021 …...
Conflitto di interesse genitoriale – Rimedio – Cass. n. 11786/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Famiglia – Figli - Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale - Rimedio- Tutore provvisorio o curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Nomina in primo grado - Litisconsorte necessario- Fattispecie relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11786 del 05/05/2021 (Rv. 661365 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Affidamento della prole ai servizi sociali – Cass. n. 8627/2021
Famiglia - potesta' dei genitori - Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole ai servizi sociali - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c. Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8627 del 26/03/2021 (Rv. 660899 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Nomina del curatore speciale al minore – Cass. n. 1471/2020
Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. Procedimento civile - capacita' processuale - curatore speciale - In genere. Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8 corte cassazione 1471 2021 …...
Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore – Cass. n. 18544/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento -Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore - Organo passivamente legittimato al contraddittorio - Individuazione - Nomina del liquidatore giudiziario ex artt. 2487 cod. civ. e 15, ottavo comma, legge fall. - Necessità - Esclusione - Nomina del curatore speciale ex art. 78 c. p.c. - Sufficienza - Fondamento. Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 cod. civ. e all'art. 15, ottavo comma, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020 (Rv. 658998 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2487_1, Cod_Proc_Civ_art_078, (Legge Falliment. art. 15 = Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054) CORTE CASSAZIONE 18544 2020 …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - condizioni - rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 275 del 09/01/2020 (Rv. 656519 - 01)
Azione di riconoscimento del figlio minore - Nomina del curatore speciale - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni. Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi. Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 275 del 09/01/2020 (Rv. 656519 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0250, Cod_Proc_Civ_art_078 FAMIGLIA FILIAZIONE NATURALE RICONOSCIMENTO   …...
Divisione - divisione giudiziale - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 02)
Natura unitaria - Riferimento all'intera comunione ereditaria - Limiti -Divisione di singoli beni ereditari -Autonomia processuale - Efficacia dei relativi giudicati - Condizioni. Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va riferito all'intera comunione ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa l'eventuale appartenenza ad alcune parti, o altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni apparentemente rientranti nell'eredità. In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la successiva, ha una propria autonomia processuale, mentre sul piano del diritto sostanziale, ai fini della efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande espresso nel "petitum" effettivamente richiesto nei diversi giudizi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_0784 DIVISIONE DIVISIONE GIUDIZIALE DIVISIONE EREDITARIA   …...
Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)
Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. – Condizioni Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01) Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_294 …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20940 del 22/08/2018
Azione ex art. 263 c.c. - Nomina di un curatore speciale diverso per ciascun minore - Insussistenza - Fondamento - Limiti. In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, qualora l'azione riguardi più minori, non è sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; tale obbligo sussiste, infatti, nel solo caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi che non ricorre, tuttavia, per il solo fatto che i minori siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20940 del 22/08/2018   …...
Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015
Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "pendente iudicio" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015 Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015   …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014
Curatore speciale ex art. 276 cod. civ., come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze. In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014   …...

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