codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo II: del pubblico ministero - 70. (1) (intervento in causa del pubblico ministero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 70. (1) (Intervento in causa del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
(...) (2)
5) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. (3)
3. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
(2) Il numero che recitava: "4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;" è stato abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
(3) Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194): a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.";
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
la giurisprudenza
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.
COMPETENZA
TERRITORIO
MEDICI SPECIALIZZANDI
In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum dest'matae solution'is", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020 (Rv. 658939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_070
corte
cassazione
17852
2020

Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Prova civile - falso civile - querela di falso - contenuto.
L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. ”filtro in appello”, secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3
corte
cassazione
12920
2020

Intervento obbligatorio - Comunicazione della pendenza della causa - Necessità - Inefficacia degli atti anteriori alla comunicazione - Eccezione del solo pubblico ministero - Fattispecie.
L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (Nella specie la S.C. ha respinto la censura mossa dalla parte privata alla decisione della corte d'appello, per avere disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla comunicazione degli atti al pubblico ministero solo all'udienza di precisazione delle conclusioni). Conforme a 44481201
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12254 del 23/06/2020 (Rv. 658445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_221
corte
cassazione
12254
2020

Ricorso per cassazione avverso la sentenza su reclamo - Legittimazione del P.M. presso il giudice "a quo" - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice "a quo" avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d'appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla l. n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d'impugnazione, laddove secondo la regola generale posta dall'art. 72 c.p.c., spetta al pubblico ministero interveniente la titolarità del diritto d'impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6626 del 09/03/2020 (Rv. 657467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_072

Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Impugnazione del diniego - Legittimazione passiva del pubblico ministero presso il giudice che procede -Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio italiano del familiare di minore di nazionalità straniera, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, legittimato passivo nel relativo procedimento è il solo pubblico ministero presso il giudice che procede. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che l'azione non andava proposta nei confronti del ministero dell'Interno, bensì del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 280 del 09/01/2020 (Rv. 656619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Impugnazione del diniego - Legittimazione passiva del pubblico ministero presso il giudice che procede -Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio italiano del familiare di minore di nazionalità straniera, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, legittimato passivo nel relativo procedimento è il solo pubblico ministero presso il giudice che procede. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che l'azione non andava proposta nei confronti del ministero dell'Interno, bensì del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 280 del 09/01/2020 (Rv. 656619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Controversie in tema di protezione internazionale - Contegno processuale delle parti pubbliche - Rilevanza - Fattispecie.
Nelle controversie in tema di protezione internazionale dal contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche (nella specie il mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa insieme alla traduzione dei documenti prodotti dal ricorrente, la mancata costituzione nel giudizio dell'amministrazione ed il mancato intervento del Pubblico Ministero) non possono trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., assumendo rilevanza soltanto una condotta processuale qualificata, che sia di per sè idonea a rafforzare il convincimento del giudice già raggiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32249 del 10/12/2019 (Rv. 656095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116_2, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_070

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047

Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex art. 7 l.n. 64 del 1994 - Distribuzione dell'onere della prova tra le parti - Poteri ufficiosi del Tribunale - Fondamento.
In tema di sottrazione internazionale di minori, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, di cui all'art. 7 della legge n. 64 del 1994, il P.M. ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sul soggetto che si oppone ad esso, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c., in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore, né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u., e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici "informazioni", giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l'esigenza di tutela del minore da trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_738_3, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_070

Pubblico ministero in materia civile - intervento – obbligatorio - Separazione personale dei coniugi - Intervento obbligatorio del P.M. - Questioni connesse - Potere d'impugnazione del P.M. - Non sussiste - Fattispecie.
In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6522 del 06/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070
separazione personale consensuale dei coniugi

Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - querela di falso - partecipazione del p.m. alle udienze e formulazione, da parte dello stesso, delle conclusioni - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018
>>> In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070

Provvedimenti del giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Legittimazione del P.M. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di autorizzazione all’affitto d’azienda.
Poichè al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale il Pubblico Ministero non ha potere di azione e tanto meno di impugnazione, deve negarsi la legittimazione della parte pubblica ad impugnare mediante il reclamo endofallimentare un provvedimento del giudice delegato, in quanto l'art. 26 l.fall., che indica con precisione i soggetti che sono legittimati all'impugnazione, non include il Pubblico Ministero. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica avverso un decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato l'affitto dell'azienda fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6093 del 13/03/2018 (Rv. 647755 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_211, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070

Art. 380 bis.1. c.p.c. – Sfalsamento dei termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni assegnati alle parti ed al P.M. - Principio della parità delle armi - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza – Fondamento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità delle armi - dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito delle memorie di parte e delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei modelli processuali, cosicché l’anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.M., mentre consente anche a quest’ultimo l’esposizione delle proprie ragioni in diritto e assicura così l’effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l’intervento del P.M. avviene a tutela dell’interesse della legge, come autonoma prospettazione “super partes” della soluzione giuridica della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017

Querela di falso in appello - Comunicazione al P.M. dell'avvenuta proposizione - Esclusione - Fondamento.
Proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22979 del 02/10/2017

Invalidità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" - Azione concernente lo stato o la capacità delle persone - Esclusione - Conseguenze.
Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17024 del 10/07/2017

Separazione personale dei coniugi - Giudizio di appello inerente ai soli rapporti patrimoniali - Intervento obbligatorio del P.M. - Esclusione.
L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti patrimoniali.
Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017

Cause in materia di stato delle persone - Intervento obbligatorio del P.M. - Omessa trasmissione degli atti al P.G. nel giudizio di appello - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio della sentenza di appello. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17664 del 04/09/2015
Nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie, accertamento giudiziale della paternità), la mancata trasmissione degli atti al P.M., il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, n. 3, c.p.c., dà luogo a nullità della sentenza che, se resa nel giudizio di appello, va cassata con rinvio alla corte d'appello affinché, previo coinvolgimento del P.G., proceda alla trattazione e decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17664 del 04/09/2015

Querela di falso - Giudizio di appello - Comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem" e non a quello presso il giudice "a quo" - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'appello e della sentenza - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014

Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014

Intervento obbligatorio del P.M. - Accoglimento delle sue richieste in sede di appello - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la corte di appello - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014
Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014

Giudizi in materia di stato delle persone - Intervento obbligatorio del P.M. - Comunicazione degli atti - Sufficienza - Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6136.1 del 26/03/2015
Al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6136.1 del 26/03/2015

Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16361 del 17/07/2014

Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione.
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014

Intervento alle udienze di sesta sezione - Obbligatorietà - Esclusione - Facoltatività - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1089 del 20/01/2014
In tema di intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria, impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1089 del 20/01/2014

Efficacia di giudicato "esterno" - Condizioni - Partecipazione al procedimento di tutte le parti necessarie del giudizio in cui tale efficacia venga invocata - Necessità - Fattispecie in tema di mancata partecipazione del PM al procedimento per riscorso straordinario, proposto avverso atto presupposto dell'irrogazione di sanzione disciplinare a carico di un notaio.
Affinché la decisione su un ricorso straordinario al Capo dello Stato possa essere invocata, con autorità di giudicato, in un diverso procedimento, è necessaria l'identità delle parti dei due giudizi. (Principio enunciato con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento del P.M., sebbene sia parte necessaria - ai sensi del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, numero 1, cod. proc. civ. e degli art. 153, comma 1, lettera a, e 158, comma 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nei testi sostituiti, rispettivamente, dal comma 7 dell'art. 12 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal comma 30 dell'art. 34 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - del giudizio per l'impugnazione di sanzione disciplinare comminata a carico di un notaio, nel quale, appunto, veniva invocata l'efficacia di giudicato della decisione sul ricorso straordinario, relativo ad atto presupposto dell'irrogazione della sanzione disciplinare).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013

Querela di falso - Domanda proposta da un magistrato - Devoluzione al foro speciale ex art. 30 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6851 del 07/05/2012
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
6852
2012

Querela di falso - Domanda proposta da un magistrato - Devoluzione al foro speciale ex art. 30 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6851 del 07/05/2012
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
6851
2012

Giudizi con P.M. litisconsorte necessario - Impugnazione della sentenza di primo grado - Notificazione dell'atto di appello anche al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Omissione - Integrazione del contraddittorio - Costituzione in appello del P.M. presso il giudice "ad quem" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi in cui il P.M. è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione, il relativo atto di appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. Tale integrazione è necessaria anche quando l'atto di appello sia stato notificato al P.G. presso la corte di appello o questi sia ritualmente intervenuto nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale a cui non è legittimato il P.M. presso il giudice "ad quem", e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 citato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza del tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adattabilità di alcuni minori, per non essere stato il gravame notificato al P.M. presso il tribunale e per non avere le parti tempestivamente provveduto all'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto dalla medesima corte di appello).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12853 del 10/06/2011

Omissione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Rilevabilità di ufficio in sede di appello - Esclusione - Vizio denunciabile con ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011

P.M. soltanto interveniente e non titolare del potere di azione - Controversie relative - Difetto di partecipazione - Denuncia con l'appello - Conseguenze - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza - Rimessione al precedente grado - Esclusione - Integrazione del giudizio di impugnazione nei confronti del P.M. e decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità - Fattispecie relativa a rito camerale di cui alla legge n. 1078 del 1940. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009
Nelle cause (nella specie, una controversia sulla infrazionabilità delle unità poderali, da trattarsi con il rito camerale di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078) in cui è previsto soltanto l'intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma primo, n. 1 cod. proc. civ.) la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all'art. 161 cod. proc. civ., non può il giudice del gravame rimettere gli atti al primo giudice in forza dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 354, decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009

Mancata partecipazione del P.M. - Effetti - Nullità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008

Osservanza delle norme che lo prevedono - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Ulteriori oneri di comunicazione in caso di omessa partecipazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che al P.M. non intervenuto in giudizio andasse comunicata l'ordinanza con cui il giudice, dopo avere trattenuto la causa in decisione, l'aveva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006

Giudizio dinanzi al giudice di pace - Citazione con fissazione di un termine a comparire insufficiente - Conseguenze - Nullità della citazione - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Deduzione del motivo di nullità della sentenza di primo grado con ricorso per cassazione - Conseguenze - Cassazione con rinvio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ. produce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall'art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l'art. 70-bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006

Pendenza del giudizio di separazione personale tra coniugi - Adozione da parte del presidente del tribunale dei provvedimenti temporanei ed urgenti "ex" art. 708 cod. proc. civ. - Impedimento alla separazione giudiziale dei beni - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12293 del 10/06/2005
La separazione giudiziale dei beni "ex" art. 193 cod. civ., causa di scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, né dall'avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12293 del 10/06/2005
fine
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