codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo II: del pubblico ministero - 70. (1) (intervento in causa del pubblico ministero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 70. (1) (Intervento in causa del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
(...) (2)
5) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. (3)
3. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
(2) Il numero che recitava: "4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;" è stato abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
(3) Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194): a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.";
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
la giurisprudenza
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