Accoglimento integrale con la sentenza impugnata – Cass. n. 4056/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.
Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad
impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072
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Integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – Cass. n. 3252/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Giudizi in cui è parte necessaria il P.M. - Impugnazione - Mancata notifica al P.M. - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Solo nelle cause in cui il P.M. ha potere d'impugnazione - Fondamento.
L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice "ad quem," e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo a norma degli artt. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell'art. 137 disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022 (Rv. 664158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_137
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Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione – Cass. n. 27936/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27936 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047 …...
Intervento – obbligatorio - Separazione personale dei coniugi - Intervento obbligatorio del P.M. - Questioni connesse - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6522 del 06/03/2019Pubblico ministero in materia civile - intervento – obbligatorio - Separazione personale dei coniugi - Intervento obbligatorio del P.M. - Questioni connesse - Potere d'impugnazione del P.M. - Non sussiste - Fattispecie.
In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6522 del 06/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m.- Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 (Rv. 652400 - 01)Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità.
Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 (Rv. 652400 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Cod_Proc_Civ_art_069 …...
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019
Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità.
Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - giudice delegato - decreti - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6093 del 13/03/2018 (Rv. 647755 - 01)Provvedimenti del giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Legittimazione del P.M. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di autorizzazione all’affitto d’azienda.
Poichè al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale il Pubblico Ministero non ha potere di azione e tanto meno di impugnazione, deve negarsi la legittimazione della parte pubblica ad impugnare mediante il reclamo endofallimentare un provvedimento del giudice delegato, in quanto l'art. 26 l.fall., che indica con precisione i soggetti che sono legittimati all'impugnazione, non include il Pubblico Ministero. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica avverso un decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato l'affitto dell'azienda fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6093 del 13/03/2018 (Rv. 647755 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_211, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015Liquidazione di acconto sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione proposto dal P.M. - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
In tema di concordato preventivo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione (nella specie, peraltro, proposto dal P.M., privo della titolarità del relativo potere, giusta quanto desumibile dagli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c.) avverso il decreto con cui il tribunale conceda un acconto richiesto dal commissario giudiziale, trattandosi di provvedimento, di carattere discrezionale, che interviene in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, sicché non assume efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
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pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011Omissione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Rilevabilità di ufficio in sede di appello - Esclusione - Vizio denunciabile con ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011
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