codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) sezione VI-bis: della composizione del tribunale (1) sezione VII: dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici - 51. (astensione del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 51. (Astensione del giudice)
I. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione (1)], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.
(2) Le parole "amministratore di sostegno" sono state inserite dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
la giurisprudenza
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Indicazione di componenti della Sezione disciplinare quali testimoni - Incompatibilità ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Insussistenza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la mera indicazione come testimone di un componente della Sezione disciplinare non determina quell'incompatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di giudice prevista dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché altrimenti si verificherebbe un insolubile corto circuito per cui ogni parte di qualsiasi processo potrebbe potestativamente determinare "ad libitum" tale incompatibilità e paralizzare all'infinito il processo dal quale (e non nel quale) voglia difendersi, con conseguente violazione degli artt. 24, comma 1, e 111, comma 2, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051
corte
cassazione
19893
2020

Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione.
Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art_ 51, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO

Ricusazione dell'intero collegio - Motivi specifici ex art. 51 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Obbligo di astensione del magistrato - Mancato esercizio - Istanza di ricusazione proposta dalla parte e ritenuta inammissibile dal giudice - Irrilevanza - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_051

Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_395

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunziato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019 (Rv. 654084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_051
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11331
2019

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Regime processuale dell'astensione e ricusazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Compatibilità con art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6 Trattato Unione europea e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.
In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e ricusazione - tardività della ricusazione - conseguenze - acquisizione della consulenza agli atti - sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione - rimedi - potere di sostituzione del giudice - compenso al consulente per l'attività svolta - spettanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018
>>> L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - grave inimicizia - presentazione di una denuncia od azioni compiute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali - idoneità a configurare l'obbligo di astensione di un componente di un consiglio dell'ordine - esclusione - presupposti di tale obbligo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018
>>> Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del componente di un Consiglio dell'Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall'attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all'esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018

Artt. 25 e 26 della legge fall. ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Partecipazione al collegio del giudice delegato - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Eventuale incompatibilità da far valere con istanza di ricusazione - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un'incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l'istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l'art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l'adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l'applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017

Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Giudice chiamato a conoscere di identiche questioni tra le stesse parti in un nuovo processo - Operatività del motivo di astensione - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie.
I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017

Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento (richiami all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU).
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017

Astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del legale - Effetti - Spostamento della competenza presso il Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina - Fase del procedimento - Irrilevanza.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato determina lo spostamento della competenza in capo al Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina, indipendentemente dalla circostanza che detta astensione si verifichi nella fase iniziale del procedimento - relativa all'adozione di misure cautelari - ovvero in quella successiva.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017

Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017

Giudizio di appello - Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016

Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016

Obbligo di astensione - Asserita violazione - Difetto di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione - Esclusione.
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
Sez. 3, Sentenza n. 13935 del 07/07/2016

Prestatore d'opera del quale il consulente sia autorizzato ad avvalersi - Obbligo di astensione - Inosservanza - Istanza di ricusazione - Onere della parte interessata - Mancanza - Conseguenze.
Nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario ex art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo di astensione derivante dagli art. 51 e 63 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016

Ricusazione - Inimicizia ex art. 51, n. 3, c.p.c. - Portata - Incidenza dei provvedimenti pregressi del giudice ricusato relativi alla parte ricusante - Condizioni e limiiti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015
In tema di ricusazione del giudice, la "inimicizia" del ricusato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015

Istanza di ricusazione per rigetto di altra istanza di ricusazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015

Ricusazione per "causa pendente" - Giudizio di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
In tema di ricusazione del giudice, non è "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015

Prova testimoniale sull'attendibilità del consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014
I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014

Conoscenza della causa ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Portata - Trattazione di diversa causa tra le stesse parti - Obbligo di astensione o facoltà di ricusazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015

Prova testimoniale sull'attendibilità del consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014

Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio.
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013

Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità.
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007

Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007

Inosservanza dell'obbligo di astensione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Invalidità della decisione - Esclusione - Limite. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007
Nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007
fine
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