codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) sezione VI-bis: della composizione del tribunale (1) - 50bis. (cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (1) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (3)
II. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Parole abrogate dal Dlgs. 8 luglio 1999, n. 270.
(2) Le parole "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" sono state inserite dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Numero inserito all'articolo 2, comma 448, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
Prova civile - falso civile - querela di falso.
Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_050_2
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10361
2020

Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019 (Rv. 655750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_702_2

Art. 50 bis c.p.c. - Attinenza alla competenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Inammissibilità regolamento di competenza.
E' inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11716
2018

Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione novellata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio – Conseguenze - Nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento.
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017
corte
cassazione
18343
2017

Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016

Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016

Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Cause decise in composizione collegiale o monocratica - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015

Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "pendente iudicio" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015
Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015

Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione anteriore all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio - Conseguente nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015
La pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Società di persone - Azione di risarcimento del danno promossa da un socio nei confronti dell'altro socio - Riconducibilità all'art. 50 bis, n. 5, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
24684
2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere.
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013

Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 24684 del 04/11/2013
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013

Società di persone - Azione di risarcimento del danno promossa da un socio nei confronti dell'altro socio - Riconducibilità all'art. 50 bis, n. 5, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
24684
2013

Dichiarazione di esecutività del progetto ad opera del giudice istruttore - Impugnazione esperibile - Appello - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
Mutamento di orientamento giurisprudenziale consolidato - Effetti - Tutela della parte processuale confidante nell'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto prima del mutamento di giurisprudenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 50 quater cod. proc. civ.) - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza -
Applicabilità della disciplina di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ. indimente dalla preventiva formulazione o meno dell'inerente eccezione nella fase processuale antecedente l'emanazione della decisione - Derivante conversione del suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione senza possibilità di rimettere gli atti al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito - Esclusività.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.28040 del 25/11/2008

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 50 quater cod. proc. civ.) - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ. indipendentemente dalla preventiva formulazione o meno dell'inerente eccezione nella fase processuale antecedente l'emanazione della decisione - Derivante conversione del suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione senza possibilità di rimettere gli atti al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito - Esclusività. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 50 quater cod. proc. civ.) - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza
Applicabilità della disciplina di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ. indimente dalla preventiva formulazione o meno dell'inerente eccezione nella fase processuale antecedente l'emanazione della decisione - Derivante conversione del suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione senza possibilità di rimettere gli atti al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito - Esclusività.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.28040 del 25/11/2008

giurisdizione volontaria - procedimento - in genere - Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 01/07/2008
L'impugnazione con reclamo del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp.att.cod.civ. ed in composizione collegiale ex art. 50 bis cod.proc.civ.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 cod.proc.civ., ma non ricorribile per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 01/07/2008

Istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata - Art. 220 cod. proc. civ. - Previsione della rimessione della relativa pronuncia al collegio - Coordinamento con il nuovo art. 281 quater cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze.
La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007

Istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata - Art. 220 cod. proc. civ. - Previsione della rimessione della relativa pronuncia al collegio - Coordinamento con il nuovo art. 281 quater cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007
La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Attinenza alla competenza - Esclusione - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
La norma dell'art. 50-bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina - secondo quanto prevede l'art. 50-quater cod. proc. civ. - una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. con i motivi di gravame. L'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 09/06/2005
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
50 bis
cause
composizione
collegiale
eBook - manuali (motti)
Accedi
Cerca in Foroeuropeo
Siti Web Giuridici
- Antitrust
- Cassa Forense
- Consiglio di Stato
- Consiglio naz.le commercialisti
- Consiglio Nazionale Forense
- Corte Costituzionale
- Corte dei Conti
- Corte di Cassazione
- Garante privacy
- Gazzetta Ufficiale - Concorsi
- Gazzetta Ufficiale Ordinaria
- Gazzetta Ufficiale Regioni
- Giustizia Amministrativa
- Giustizia Tributaria
- Le ultime leggi in vigore
- Leggi italiane - Normattiva
- Ministero della Giustizia
- Parlamento:atti normativi
- pst giustizia - accesso dati
- Tribunali Regionali Amm.vi
- Uffici Giudiziari Italiani
CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
Menu Offcanvas Mobile
- Homepage
- Aree - Sezioni
- Attualità - news - commenti
- Cassazione massime x materia/argomento
- Glossario - Termini estratti dalla normativa
- Massime della Corte di Cassazione
- eBook - Quaderni giuridici Foroeuropeo
- Massime corte di cassazione bis
- concorsi - offerte lavoro
- Elementi di diritto processuale civile - I Manuali giuridici multimediali
- Convegni
- Convegni - Eventi - Corsi - Master
- Convegni in Videoconferenza accreditati dal CNF
- Convegni in Streaming accreditati dal CNF
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Corsi Amministratori condominio (Aggiornamento)
- Elearning - piattaforma
- Convegni videoregistrati
- Progetto giovani - Master con borsa di studio Regione Lazio
- Elenco Videoconferenze
- Scuola forense
- Avvocati
- - Ordinamento professionale
- - Codice deontologico (deontologia)
- - Notifica in proprio (L 53/1994)
- - Compenso - Parametri (Normativa - Tabelle - Calcolo)
- - Giurisprudenza C.N.F. e Corte di Cassazione
- - Giurisprudenza, Pareri, Circolari C.N.F.
- - Pagina ricordo avvocati deceduti (politica forense)
- Avvocati - Siti web Ordini Forensi
- Avvocati - utilità
- Codici Civili
- Crisi impresa
- News
- Glossario definizioni crisi di impresa e dell'insolvenza
- Convegni - Corsi - Videocorsi - Eventi
- Gestori Crisi Impresa - Professionisti accreditati Foroeuropeo
- Gestori Crisi Impresa e Insolvenza (sedi)
- NORMATIVA - GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza massime cassazione
- Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (annotato)
- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Condominio
- Login/Profili