Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza – Cass. n. 283/2022Competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza - Carattere ordinatorio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d'urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 283 del 07/01/2022 (Rv. 663457 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_048
Corte
Cassazione
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Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Impugnazioni civili
Termine breve
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Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio – Cass. n. 9936/2015Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. - Sussistenza - Sospensione del processo di reclamo - Necessità - Sospensione della sola questione di competenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 cod. proc. civ. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
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Regolamento di competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015Sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. in ragione della proposizione di un precedente regolamento di competenza integra un'ipotesi di sospensione cd. impropria, avverso la quale non è ammissibile un autonomo regolamento di competenza, trattandosi di evenienza che esula dall'ambito dell'art. 42 cod. proc. civ., riferito esclusivamente ai casi di sospensione per pregiudizialità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione.
L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione.
L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 …...
acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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