codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza - (1) 42.(regolamento necessario di competenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 42. (1) (Regolamento necessario di competenza)
L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69
la giurisprudenza
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
corte
cassazione
28675
2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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28675
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Procedimento civile - sospensione del processo - Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_042
corte
cassazione
25660
2020

Procedimento civile - sospensione del processo - Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_042
Procedimento sommario
di cognizione
Sospensione del processo
corte
cassazione
25660
2020

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Contratto pubblico anteriore alla l. n. 190 del 2012 - Clausola compromissoria - Inefficacia sopravvenuta per mancanza di autorizzazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
L'inefficacia sopravvenuta di clausole compromissorie, contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 19, della l. n. 190 del 2012, per mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, diversamente dalla nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio, deve formare oggetto di tempestiva deduzione, non potendo essere dedotta con successive difese, allorché venga eccepito il difetto di competenza in favore di collegio arbitrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 05/11/2020 (Rv. 659917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_808_1

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Contratto pubblico anteriore alla l. n. 190 del 2012 - Clausola compromissoria - Inefficacia sopravvenuta per mancanza di autorizzazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
L'inefficacia sopravvenuta di clausole compromissorie, contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 19, della l. n. 190 del 2012, per mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, diversamente dalla nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio, deve formare oggetto di tempestiva deduzione, non potendo essere dedotta con successive difese, allorché venga eccepito il difetto di competenza in favore di collegio arbitrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 05/11/2020 (Rv. 659917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_808_1
corte
cassazione
24641
2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Rito del lavoro - Poteri istruttori ufficiosi - Presupposti - Limiti - Tardiva costituzione in giudizio - Esercizio - Esclusione.
Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - quale caratteristica precipua del rito speciale - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020 (Rv. 659262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042
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cassazione
23605
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Controversia avente ad oggetto oneri periodici dovuti dai soci alla società - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione.
La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020 (Rv. 659008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_2325_1
corte
cassazione
22327
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020 (Rv. 659398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
21975
2020

competenza civile - regolamento di competenza - Necessità di interpretazione di clausola contrattuale - Poteri della S.C. - Fondamento.
L'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020 (Rv. 659562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_028
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
20996
2020

Competenza civile - regolamento di competenza -Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.
Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20357 del 28/09/2020 (Rv. 659255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_648
CORTE
CASSAZIONE
20357
2020

Competenza civile - regolamento di competenza -Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 (Rv. 659251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
20344
2020

Competenza civile - incompetenza - Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.
L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_371_1
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15818
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo - Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Limiti al sindacato di legittimità.
In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020 (Rv. 658381 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_042
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14146
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione – Fondamento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza .
E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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13426
2020

Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'uffido dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la doglianza, chiarendo, altresì, che, una volta dichiarata l'incompetenza da parte del giudice adito, l'attore, soccombente sotto tale profilo, non può invocare, per contrastare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato né può impugnare, con riferimento sempre a dette norme, il provvedimento che abbia attribuito, comunque, la competenza ad uno dei possibili fori del consumatore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020 (Rv. 658228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_042
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12981
2020

Concessione - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra concedente e concessionario - Cessione di ramo d'azienda del concedente - Subentro del cessionario nel contratto - Conseguenze - Riferimento della clausola alla sede del cessionario - Fattispecie.
Competenza civile - regolamento di competenza
In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020 (Rv. 658219 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_1406, Cod_Civ_art_1409
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12396
2020

Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Competenza
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Valore
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Funzionale
corte
cassazione
12378
2020

Azioni di accertamento negativo - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.
In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del 18/06/2020 (Rv. 658213 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_1326
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Competenza
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CORTE
CASSAZIONE
11797
2020

Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.
Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
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Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11787
2020

Querela di falso proposta davanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione al tribunale competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza.
In tema di querela di falso proposta davanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al tribunale competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
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Valore
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Funzionale
Corte
Cassazione
10361
2020

Regolamento di competenza - Riassunzione - "Dies a quo" per l'intimato non costituito - Data di deposito in cancelleria del provvedimento - Fondamento.
In tema di regolamento di competenza, per l'intimato non costituito nel giudizio di cassazione, il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per riassumere la causa davanti al giudice competente inizia a decorrere dal deposito in cancelleria del provvedimento adottato dalla Suprema Corte, essendosi l'intimato posto, per sua scelta, nella condizione fattuale di non essere destinatario della comunicazione prescritta dalla norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9760 del 26/05/2020 (Rv. 658005 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_050_1

Regolamento di competenza - Fallimento - Azione di simulazione di assegnazione di partecipazioni sociali - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.
Sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal curatore tesa all'accertamento della simulazione dell'assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in quanto, avuto riguardo al "petitum" ed alla "causa petendi", la stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9224 del 20/05/2020 (Rv. 657678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9224
2020

Ordinanza della sezione specializzata agraria di rimessione degli atti al presidente del tribunale per l'assegnazione alla sezione ordinaria - Provvedimento che conferma l'assegnazione della causa alla medesima sezione agraria - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - equo canone - tabella per l'equo canone - coefficienti In genere.
Ove la sezione agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell'assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di pronuncia avente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa e priva di natura decisoria sulla competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9072 del 18/05/2020 (Rv. 657664 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9072
2020

Atto di cessione di quote societarie - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.
L'azione revocatoria che riguardi l’atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020 (Rv. 657831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8661
2020

Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337

Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8044
2020

Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione -Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
8044
2020

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
7055
2020

Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art_ 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020 (Rv. 657118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
5516
2020

Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382
GIURISDIZIONE CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
RILEVABILITA' DI UFFICIO

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art_ 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2338
2020

Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati -Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità -Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1278
2020

Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati - Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità - Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito -applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
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Corte
Cassazione
1278
2020

Decisione del giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
Valore
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Funzionale
Corte
Cassazione
346
2020

Decisione del giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_046
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
346
2020

Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019 (Rv. 656347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
33443
2019

Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
32731
2019

Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31694 del 04/12/2019 (Rv. 656258 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
31694
2019

Protezione internazionale - Provvedimenti adottati daN'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura di accoglienza - Fondamento.
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - In genere.
In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art.13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019 (Rv. 656292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
31127
2019

Liquidazione della quota del socio uscente - Modalità - Artt. 2289 e 2297 c.c. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.
La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 comma 1, c.c., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, comma 3, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31046 del 27/11/2019 (Rv. 656291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2297, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
31046
2019

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto - Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito - Rimedi - Impugnazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità.
Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_363

Ordinanza ex art. 9-bis l.fall. - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Misure cautelari sul patrimonio del fallendo durante la sospensione del processo - Possibilità - Sussistenza. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio.
E' ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall., con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_363_3, Dlgs_14_2019_art_031, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20666
2019

Competenza civile - regolamento di competenza - Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa - Questione di competenza - Condizioni - Conseguenze.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019 (Rv. 654837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047

Eccezione di incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - Fattispecie.
Competenza civile - incompetenza - per territorio - In genere.
I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adito, è tenuta ad allegare il fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della competenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_030_2, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
19094
2019

Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o dalle sue articolazioni presso tre prefetture - Impugnazione - Competenza per territorio - Criterio generale ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) In genere.
In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o, dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali ad opera dell'art. 11 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, da una di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio "correttivo di prossimità" di cui al comma 3 dello stesso art. 4 (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina "avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede"), atteso che, diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l'Unità Dublino, sia prima che dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali, i commi 3 e 3-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 13 del 2017 non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l'autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l'applicazione del suddetto criterio "correttivo di prossimità". Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, sia stato emesso dall'Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico organo adibito a tale funzione la competenza territoriale non può che radicarsi il predetto organo abbia sede.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18757 del 12/07/2019 (Rv. 654721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042
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Corte
Cassazione
18757
2019

Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Causa “pregiudicante” già sospesa - Sospensione della causa “pregiudicata” - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello "pregiudicato", comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello "pregiudicante", non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia "pregiudicante" e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019 (Rv. 654715 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042

Competenza civile - regolamento di competenza Provvedimento di sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza - Forma del provvedimento impugnato - Irrilevanza - procedimento civile - sospensione del processo - necessaria
In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019 (Rv. 654715 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria – interpretazione - Controversie societarie - Efficacia della clausola compromissoria - Controversie relative al recesso del socio, all'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione e al risarcimento del danno cagionato ai soci - società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società semplice - rapporti con i terzi - della società - In genere.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019 (Rv. 654630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2320, Cod_Civ_art_2395, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) contraffazione (azione di) Azione di accertamento negativo della contraffazione - Art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Applicabilità - Fondamento. competenza civile - competenza per territorio - In genere.
In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n.
30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019 (Rv. 654601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042

Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata aN'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio
Cod. Proc. Civ. art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 667 – Mutamento del rito
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
14476
2019

Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14573 del 28/05/2019 (Rv. 653942 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 045 – Conflitto di competenza
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Corte
Cassazione
14573
2019

Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza - Fattispecie.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitatile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14337 del 24/05/2019 (Rv. 654020 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 337 – Sospensione dell’esecuzione e dei processi
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza

Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta
Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
14170
2019

Riassunzione del processo davanti al giudice preventivamente adito - Prescrizione civile - interruzione - effetti e durata
Per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente fatto discendere dall'ipotizzata - ma insussistente - inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13500 del 20/05/2019 (Rv. 654038 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza

Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_051
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Cassazione
11331
2019

Provvedimento sulla ripartizione degli affari tra giudici del medesimo ufficio in base alle relative tabelle - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualità nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del 26/04/2019 (Rv. 653447 - 01)
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Cassazione
11332
2019

Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019 (Rv. 653640 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_189
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Corte
Cassazione
10957
2019

Competenza civile - regolamento di competenza - Decisione su questione di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio - Erronea qualificazione come questione di competenza - Mezzo di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Fondamento - Fattispecie.
Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6179 del 01/03/2019

Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - sospensione dell'intero giudizio - necessità - esclusione - fondamento - possibile separazione delle domande - mancata separazione - potere discrezionale del giudice - motivazione – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere facoltà discrezionale di sospensione - ammissibilità - esclusione - fondamento – conseguenze - procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
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Corte
Cassazione
30738
2018

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - opposizione agli atti esecutivi - pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - impugnabilità - regolamento necessario di competenza - esclusione - regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti - in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018
>>> La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018

Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - inammissibilità dell'appello - mancato rilievo da parte del giudice del merito - rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - configurabilità - conseguenze - cassazione senza rinvio - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018
>>> La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - incompetenza territoriale derogabile - tempestiva eccezione dell’opponente - incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
>>> La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
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Cassazione
23912
2018

Controversia devoluta ad arbitri rituali - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal tribunale - Appello - Inammissibilità - Fondamento - Regolamento di competenza - Necessità.
È inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21336 del 29/08/2018

Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.
Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018
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Cassazione
20441
2018

Foro del consumatore - Suo decesso - Trasmissione all’erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.
In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato. Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18579 del 13/07/2018

Decesso - Trasmissione all’erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.
In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato. Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18579 del 13/07/2018
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18579
2018

Sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018

Regolamento di competenza - Ordinanza Istruttoria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
L’ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018

Ordinanza arbitrale sulla sola competenza - Esperibilità del regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.lgs. n.40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell'art. 819 ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l'utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23473 del 06/10/2017

Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
E' inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017
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Incompetenza
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Cassazione
21185
2017

Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017
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Incompetenza
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Funzionale
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Cassazione
17025
2017

Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva declinato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017

Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva declinato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017

Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio di riscossione - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - “Ufficio emittente” - Coincidenza con la sede legale del concessionario - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione territoriale che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017

Pronuncia limitata alla sola competenza recante statuizione - Impugnazione di detta statuizione - Regolamento di competenza - Necessità - Condizioni - Autonoma proposizione del mezzo ordinario di impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.
La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15347 del 20/06/2017
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
15347
2017

Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017

Incompetenza per connessione - Proposizione implicita nella richiesta di sospensione del giudizio, nell’eccezione di litispendenza, nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. o nella domanda di riunione - Esclusione - Conseguenze.
La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14224 del 07/06/2017
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
14224
2017

Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell’adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull’eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
14223
2017

Liquidazione delle spese di attuazione dell'ordinanza di reintegra nel possesso - Ricorso ex artt. 611 e 614 c.p.c. al giudice dell'esecuzione anziché al giudice che ha emesso il provvedimento possessorio, ex art. 669-duodecies c.p.c. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell’art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12893 del 23/05/2017
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Incompetenza
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Cassazione
12893
2017

Contenuto del ricorso per regolamento di competenza - Deduzione di questioni non attinenti, neanche indirettamente, alla determinazione della competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
In sede di regolamento di competenza, l'ambito della contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di cassazione sono limitati all'individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione attinente al merito della controversia ed estranea, pertanto, al tema della competenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di fare valere, in sede di regolamento di competenza, la risoluzione del contratto contenente la clausola compromissoria originante la dichiarazione di incompetenza del giudice "a quo", questione fondante l'assunta caducazione della clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12890 del 23/05/2017
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Incompetenza
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Cassazione
12890
2017

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017

Sentenza di appello solo sulla competenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità – Condizioni - Censure contro le disposizioni impartite per il trasferimento della causa al giudice ritenuto competente.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora esso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5199 del 28/02/2017

Opposizione a decreto ingiuntivo - Declaratoria di incompetenza - Regolamento ex art. 42 c.p.c. avente ad oggetto l'omessa revoca del decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Ragioni
.È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 cod. proc. civ., non integrando una questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016

Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio "tempus regit actum", per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda, dovendo tale pronuncia essere rettamente intesa quale sentenza declinatoria della competenza in favore degli arbitri e, dunque, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21523 del 25/10/2016

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Incompetenza del giudice che lo ha emesso - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
E' ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016
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Cassazione
21422
2016

Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione.
L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016
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Cassazione
21422
2016

Eccezione di continenza - Decisione senza previo invito a precisare le conclusioni anche di merito - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Inammissibilità - Limiti.
Competenza civile - continenza di cause - In genere.
L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016
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20608
2016

Disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Invito a precisare le conclusioni su "thema decidendum" comprensivo di una questione di competenza - Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Onere di tempestiva impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità.
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016
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18535
2016

Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Natura - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del 21/09/2016
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18530
2016

Procedimento arbitrale non ancora iniziato - Pronuncia del giudice di primo grado sulla sua competenza - Giudizio proposto dopo il 2 marzo 2016 - Regolamento di competenza - Giudizio proposto prima del 2 marzo 2016 - Appello - Fondamento.
In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l'art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del "tempus regit actum", per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016

Dichiarazione di incompetenza in favore di altro magistrato dello stesso tribunale - Illegittimità - Pronuncia, da parte dello stesso giudice, di estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell'attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016

Ordinanza di sospensione del processo esecutivo - Reclamo - Declaratoria d'incompetenza - Riassunzione innanzi al giudice indicato come competente - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza con la quale il tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo contro un provvedimento di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, in quanto tale provvedimento è privo del carattere di definitività e di decisorietà, anche in ordine alla decisione sulla competenza; sicché il giudice davanti al quale il processo è stato riassunto non è vincolato dalla decisione precedente è può decidere liberamente sulla competenza senza bisogno di provvedere a norma dell'art. 45 c.p.c.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14825 del 19/07/2016
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14825
2016

Decisione sulla competenza senza previa instaurazione del contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14245 del 12/07/2016
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14245
2016

Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Inapplicabilità ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 anteriormente al d.lgs. n. 156 del 2015 - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Proponibilità.
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile "ratione temporis", nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016

Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016

Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016

Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016

Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata - Necessità - Giudice preventivamente adito - Poteri - Contestazione della continenza - Esclusione - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.
Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10584 del 23/05/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10584
2016
fine
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