Giudicato sulla competenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985 - 01)Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni.
In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_044, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Civ_art_2909 …...
Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3549 del 11/02/2025 (Rv. 674016-01)Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Erronea proposizione del ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3549 del 11/02/2025 (Rv. 674016-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-01)Opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione ed approvazione della relativa spesa - Relazione di continenza - Sussistenza - Fondamento.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma in ogni caso la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-02)Opposizione a decreto ingiuntivo -per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione e approvazione della spesa su cui il decreto è fondato - Pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario - Riunione - Fondamento.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, laddove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Sospensione del processo - necessaria - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024 (Rv. 672358-01)Azione risarcitoria civile esperita dalla P.A. ed azione di responsabilità contabile per danno erariale - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione - Ragioni.
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024 (Rv. 672358-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - azione civile - trasferimento in sede penale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024 (Rv. 670910-01)Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione.
La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024 (Rv. 670910-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Litispendenza - Configurabilità - Estremi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8916 del 04/04/2024 (Rv. 670996-01)Diversità del petitum derivante dalla qualità di ricorrente e convenuto assunta dallo stesso soggetto nei due giudizi - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.
La litispendenza si realizza quando vi è identità di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversità dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell'altro di convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantità di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la società datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8916 del 04/04/2024 (Rv. 670996-01)
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Litispendenza - presupposti - cancellazione di una delle cause dal ruolo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)Insussistenza della litispendenza - Rilevanza della situazione fattuale al momento della decisione - Fattispecie.
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)Declinatoria di giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione - Momento rilevante ai fini della prevenzione - Individuazione - Fattispecie.
A seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione con il quale il giudice ad quem, dando erroneamente rilievo, ai fini della prevenzione, alla notificazione dell'atto di riassunzione, aveva ritenuto il relativo giudizio introdotto successivamente rispetto ad altro che, sebbene pendesse in appello, era stato instaurato in primo grado successivamente a quello introdotto dinanzi al giudice che aveva declinato la giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27346 del 26/09/2023 (Rv. 668985 - 01)Competenza civile - continenza di cause - Ricorso per decreto ingiuntivo - Procedura di insolvenza transfrontaliera - Effetti conseguenti - Individuazione della legge applicabile - Criterio - Prevenzione - Momento rilevante.
Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 del Regolamento n. 1346 del 2000, adottato dal Consiglio dell'U.E. in data 29 maggio 2000 - relativo alle procedure di insolvenza europea -, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27346 del 26/09/2023 (Rv. 668985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_643 …...
Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi – Cass. n. 10183/2023Procedimento civile - riunione e separazione di causa - competenza civile - litispendenza - Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023 (Rv. 667388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274
Corte
Cassazione
10183
2023 …...
Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi – Cass. n. 26541/2022Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - competenza civile - litispendenza - Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
26541
2022 …...
Litispendenza – Cass. n. 14899/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - competenza civile – litispendenza - Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.
In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza - essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale - può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 (Rv. 664674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
14899
2022 …...
Ordinanza che dichiara la litispendenza – Cass. n. 8975/2022Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento.
La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8975 del 18/03/2022 (Rv. 664255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042
Corte
Cassazione
8975
2022 …...
Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata – Cass. n, 8693/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
8693
2022 …...
Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi – Cass. n. 5340/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Continenza - Rapporto tra cause - Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi ed in uffici diversi relative allo stesso rapporto negoziale ma a parti contrapposte - Sussistenza - Coordinamento tra le decisioni - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa iniziata per ultima - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
5340
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Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso – Cass. n. 758/2022Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Controversie disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 del decreto cit. - Sussistenza - Condizioni - Emissione dell'ordinanza di mutamento del rito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022 (Rv. 663582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_039
Corte
Cassazione
758
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Giudicato formatosi in relazione al primo giudizio – Cass. n. 41505/2021Competenza civile - litispendenza - Successiva proposizione di due giudizi di opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto - Giudicato formatosi in relazione al primo giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso la pronuncia di legittimità - Irrilevanza.
In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, opposizione preventiva all’esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine per proporla).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_391 bis, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 35951/2021Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto - Condizioni - Conseguenze - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - Sussistenza.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore” compiuti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 (Rv. 662913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
35951
2021 …...
Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 33214/2021Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di "presa d'atto" del giudice civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 (Rv. 663125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_306
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33214
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Plurime impugnative di licenziamento – Cass. n. 22930/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - Plurime impugnative di licenziamento - Litispendenza - Esclusione - Proponibilità di nuova iniziativa giudiziaria - Ammissibilità - Condizioni.
In caso di proposizione di distinte azioni di impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo atto di licenziamento, non sussiste litispendenza tra i due giudizi, pur aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale; tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22930 del 16/08/2021 (Rv. 662093 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375
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Riunione di cause per continenza – Cass. n. 18808/2021Procedimento civile - riunione e separazione di causa - termini processuali - Competenza civile - continenza di cause - Riunione di cause per continenza - Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti.
Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039
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Domande di impugnazione della cartella di pagamento e di annullamento dell'avviso di accertamento – Cass. n. 8737/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Domande di impugnazione della cartella di pagamento e di annullamento dell'avviso di accertamento - Rapporto di continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8737 del 30/03/2021 (Rv. 660934 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Cass. n. 24226/2020Competenza civile – litispendenza - Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Conseguenze - Contraddittorio instaurato nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l’inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24226 del 02/11/2020 (Rv. 659487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039
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Regolamento necessario di competenza – Cass. n. 22682/2020Competenza civile - regolamento di competenza- Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha omesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22682 del 19/10/2020 (Rv. 659431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Sospensione del processo - necessaria - Cass. n. 18082/2020 Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.
SOSPENSIONE
PROCESSO
NECESSARIA
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale, in cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295
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Pendenza di questioni pregiudiziali diverse – Cass. n. 18082/2020Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295
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Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Cass. n. 13426/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione – Fondamento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza .
E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 10936/2020Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento.
Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295
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Competenza civile - continenza di cause Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. – Cass. n. 10439/2020 Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295
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Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)Pluralità di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva davanti ad uffici giudiziari diversi - Relazione di continenza o connessione fra le cause - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29631 del 14/11/2019 (Rv. 655741 - 01)Impugnazione di due distinti provvedimenti impositivi emessi nei confronti degli stessi soggetti - Litispendenza - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il "petitutm" immediato è costituito da due distinti provvedimenti impositivi, ancorché emessi a carico degli stessi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di "petitum", che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29631 del 14/11/2019 (Rv. 655741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Competenza civile - litispendenza - Cass. n. 29432/2019Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29432 del 13/11/2019 (Rv. 656094 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645
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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Termine per promuovere il giudizio di merito - Fissazione - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia promossa un'opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039_3, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Competenza civile - litispendenza - Cass. n. 26285/2019Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause- Configurabilità - Condizioni.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione.
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_363
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Continenza tra cause e obbligazione di garanzia - Cass. Ord. 16077/2019Competenza civile - continenza di cause - Separate domande contro il debitore principale e il fideiussore - Continenza - fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere.
In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16077 del 14/06/2019 (Rv. 654631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1944 …...
Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento – Cass. 15094/2019Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purché il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 039 – Litispendenza e continenza di cause
Cod. Proc. Civ. art. 273 – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa …...
Impugnazione della cartella esattorialeRiscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - in genere - impugnazione della cartella esattoriale - successiva impugnazione dell'intimazione di pagamento - violazione del principio del "ne bis in idem" - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27581 del 30/10/2018
>>> Nel processo tributario, ove all'impugnazione della cartella esattoriale segua quella della successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" processuale, trattandosi di giudizi aventi "petitum" e "causa petendi" differenti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27581 del 30/10/2018 …...
Connessione di cause in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoCompetenza civile - connessione di cause - in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione a precetto – “simultaneus processus” – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 …...
Adozione di provvedimenti in favore dei minoriFamiglia - provvidenze per la famiglia, la maternità e l'infanzia - in genere - adozione di provvedimenti in favore dei minori, ex art. 337 ter c.c. - competenza del giudice ove si trova la residenza abituale del minore - conflitto positivo di competenza - applicazione del criterio della prevenzione - esclusione - competenza funzionale - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018
>>> Il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni, sicché, in caso di conflitto positivo di competenza, quest'ultima dovrà radicarsi innanzi al giudice funzionalmente competente e non facendo ricorso al criterio di prevenzione di cui all'art. 39, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi luogo di residenza abituale del minore, quello dei nonni materni ove la madre, priva di occupazione, aveva trovato precaria ospitalità).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018 …...
competenza civile - litispendenza Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3152 del 08/02/2018Azione di regresso Inail - Domanda di manleva del datore di lavoro nei confronti dell'assicurazione - Azione per danno differenziale - Domanda di manleva del datore nei confronti dell'assicurazione - Litispendenza - Esclusione - Fattispecie.
Non sussiste litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., tra la causa di manleva, proposta dai soggetti convenuti in via di regresso dall'Inail, contro la società assicuratrice della responsabilità civile, e la causa di manleva, pendente dinanzi ad altro giudice, proposta contro la stessa società assicuratrice dagli stessi soggetti convenuti in un giudizio introdotto dal lavoratore infortunato, già indennizzato dall'Inail, per il risarcimento del c.d. danno differenziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le due domande di manleva avessero gli stessi elementi oggettivi, non potendo il c.d. danno differenziale azionato dal lavoratore infortunato essere assimilato all'indennizzo liquidato dall'Inail, né quanto al "petitum", né quanto alla "causa petendi").
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Competenza civile - continenza di cause - Cass. n. 21072/2017Domanda di risarcimento del danno proposta dal soggetto infortunato nei confronti del responsabile civile - Domanda di regresso dell'INAIL - Rapporto di continenza - Esclusione - Fondamento.
Non è ravvisabile un rapporto di continenza qualora, in relazione al medesimo infortunio, siano state proposte innanzi a giudici diversi una domanda di risarcimento del danno proposta dal soggetto infortunato nei confronti del responsabile civile e una domanda di regresso proposta dall’INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ostandovi la diversità dei soggetti e dei titoli e la insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21072 del 11/09/2017
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Competenza civile - litispendenza - Cass. n. 18263/2017Rito ex l. n. 92 del 2012 – Eccezione di incompetenza - Onere nella fase sommaria - Sussistenza - Fondamento - Litispendenza - Determinazione - Criteri - Conseguenze.
Nel giudizio ex art. 1, commi 48 e segg, della l. n. 92 del 2012, il vincolo di strumentalità tra la fase sommaria e quella a cognizione piena onera la parte resistente ad eccepire l’incompetenza sin dalla prima fase e determina la litispendenza anche durante il termine per l’opposizione di cui al successivo comma 51, sicché l’obbligo del giudice successivamente adito di dichiararla si protrae per il tempo durante il quale l’opposizione di fronte al giudice della fase sommaria può essere ancora proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18263 del 24/07/2017
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 14224/2017Incompetenza per connessione - Proposizione implicita nella richiesta di sospensione del giudizio, nell’eccezione di litispendenza, nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. o nella domanda di riunione - Esclusione - Conseguenze.
La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14224 del 07/06/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 20608/2016Eccezione di continenza - Decisione senza previo invito a precisare le conclusioni anche di merito - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Inammissibilità - Limiti.
Competenza civile - continenza di cause - In genere.
L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14518 del 15/07/2016Domanda di concordato preventivo - Pendenza, innanzi a diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, di procedimento prefallimentare in danno del debitore - Rapporto di continenza - Configurabilità - Conseguenze - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Competenza territoriale ex art. 161 l.fall - Inderogabilità - Esclusione.
Competenza civile - continenza di cause - In genere.
La domanda di concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già, a suo carico, un procedimento prefallimentare innanzi ad un diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, spetta alla cognizione di quest'ultimo, atteso che tra la prima e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza per specularità, sicché trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c., non stabilendo, peraltro, l'art. 161 l.fall. l'inderogabilità della competenza territoriale ivi prevista per la domanda suddetta.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14518 del 15/07/2016
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 10584/2016Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata - Necessità - Giudice preventivamente adito - Poteri - Contestazione della continenza - Esclusione - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.
Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10584 del 23/05/2016
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6283 del 31/03/2016Sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio - Vincolo per lo stesso giudice di quest'ultimo - Esclusione - Condizioni.
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, lo stesso giudice non resta da questa vincolato se, in ordine alla prima pronuncia, l'altra parte eccepisca l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi per un primo giudizio, ad esso sostanzialmente identico, la cui pronuncia sia passata in giudicato nelle more della seconda controversia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6283 del 31/03/2016
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 19773/2015Criterio della prevenzione - Applicazione in caso di "translatio iudicii" - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19773 del 02/10/2015
In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19773 del 02/10/2015
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 18564/2015Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39, comma 3, c.p.c. - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 18252/2015Decisione sulla questione di litispendenza - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Sopravvenuta definizione di una delle due cause - Esclusione della litispendenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18252 del 17/09/2015
Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18252 del 17/09/2015
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Competenza civile – litispendenza - Cass. n. 16454/2015 (02)Presupposti - Pluralità di domande proposte in uno dei due giudizi - Identità rispetto ad una di esse - Litispendenza - Configurabilità - Continenza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015
Due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza. Cass. n. 16454/2015Competenza del giudice che ha emesso il provvedimento - Inderogabilità ed immodificabilità - Litispendenza, continenza o connessione - Ininfluenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 11949/2015Accoglimento della domanda cautelare ed inizio del conseguente giudizio di merito - Determinazione del giudice preventivamente adito - Riferimento alla data di instaurazione del procedimento cautelare - Necessità - Applicabilità anche nelle ipotesi di strumentalità attenuata ex art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ. - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015
In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 10509/2015Continenza tra cause iniziate con ricorso monitorio e con citazione - Principio di prevenzione - Nullità della notificazione della citazione - Rinnovazione - Rilevanza della notificazione originaria - Sussistenza.
In materia di litispendenza, ai fini dell'applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l'una iniziata con ricorso monitorio e l'altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest'ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto "ex tunc", a seguito di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10509 del 21/05/2015
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impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
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competenza civile - litispendenza - Cass. n. 18707/2014 (02)Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale dall'opponente - Litispendenza con riguardo ad altra domanda di risoluzione introdotta dopo il deposito del ricorso monitorio - Criterio della prevenzione - Modalità - Conseguenze.
Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
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competenza civile - litispendenza - Cass. n. 17443/2014 (02)Declaratoria - Criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice successivamente adito - Ininfluenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
Ai fini della dichiarazione di litispendenza, occorre avere riguardo esclusivamente al criterio della prevenzione, mentre è irrilevante ogni indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia pur se il giudice successivamente adito sia titolare della competenza a conoscere della causa, rispondendo tale istituto all'esigenza di evitare la contemporanea pendenza di due giudizi con gli stessi elementi processuali, e, dunque, un'inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in relazione al medesimo diritto soggettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6276 del 27/03/2015Decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione - Opposizione - Competenza territoriale - Individuazione - Tribunale già sede principale - Attribuzione della porzione di territorio della sezione distaccata ad altro tribunale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall'art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione si propone al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche se la porzione di territorio della sede distaccata è stata attribuita - dal 13 settembre 2013 (data di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012) - al circondario di un diverso ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6276 del 27/03/2015
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competenza civile - regolamento di competenza 2014 - Cass. n. 24755/2014Sentenza, non definitiva, reiettiva dell'eccepita continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Necessità - Riserva d'impugnazione differita - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014
La sentenza, non definitiva, con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza escludendo la sussistenza dell'eccepita continenza, è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 cod. proc. civ., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014
Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 39Cod. Proc. Civ. art. 42Cod. Proc. Civ. art. 47Cod. Proc. Civ. art. 279Cod. Proc. Civ. art. 340Cod. Proc. Civ. art. 361
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 24790/2014Causa avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del licenziamento proposta con il cd. "rito Fornero", pendente in fase di opposizione - Impugnativa dello stesso licenziamento pendente in fase sommaria, dinanzi a giudice appartenente ad altra circoscrizione territoriale Determinazione del giudice competente - Criteri.
Tra la causa proposta con il rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'accertamento della legittimità del recesso datoriale, pendente in fase di opposizione, e quella concernente l'impugnativa del medesimo licenziamento, pendente nella fase sommaria dello stesso rito dinanzi a diverso tribunale, pure in astratto territorialmente competente, sussiste un rapporto di continenza, sicché, ai fini della determinazione del giudice competente, occorre aver riguardo esclusivamente al criterio della prevenzione - con riferimento alla data di deposito del ricorso - a prescindere dall'individuazione della causa contenente e di quella contenuta, nonché dall'esame di profili processuali relativi alla domanda proposta davanti al giudice preventivamente adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24790 del 20/11/2014
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 23675/2014Continenza tra causa iniziata con ricorso monitorio e causa iniziata con citazione - Prevenzione - Determinazione - Criteri.
Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 18707/2014Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale dall'opponente - Litispendenza con riguardo ad altra domanda di risoluzione introdotta dopo il deposito del ricorso monitorio - Criterio della prevenzione - Modalità - Conseguenze.
Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
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Impugnazioni civili Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.
Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.
Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 17443/2014Configurabilità - Estremi - Sussistenza nello stesso soggetto della qualità di attore in un giudizio e di convenuto nell'altro - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.
La litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi ad un licenziamento, del quale, in un primo giudizio, il datore di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore, in via riconvenzionale, l'illegittimità, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni, domande poi riproposte, a ruoli invertiti, in un secondo giudizio innanzi ad altro giudice).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 17443/2014Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento.
La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 17443/2014Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Sentenza del giudice di pace - Appellabilità - Riduzione del "petitum" in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità - Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014
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Competenza civile - Cass. n. 11778/2014Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per la reintegra nel posto di lavoro (nel regime anteriore alla legge n. 92 del 2012) - Definitivo radicamento della competenza - Esclusione - Incidenza sul criterio della prevenzione ex art. 39, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro - in applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, nel regime "ratione temporis" applicabile prima dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 -, non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito (nella specie avvenuta anche dinanzi ad altro giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., oltre che presso l'ufficio giudiziario che aveva concesso la misura cautelare, confermata in sede di reclamo) e non alla proposizione della domanda cautelare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11778 del 26/05/2014
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 27846/2013Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 27846/2013Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.27846 del 12/12/2013
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Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013Litispendenza e continenza - Art. 39 cod. proc. civ. - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi.
Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 18100/2013Pendenza di due liti dinanzi a giudici appartenenti a differenti ordini giurisdizionali - Esclusione - Fondamento.
La situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario; ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (art. 362 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18100 del 25/07/2013
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 16634/2013Giudizio di cassazione - Eccezione di litispendenza - Proponibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova gravanti sull'interessato - Preclusione ex art. 372 cod. proc. civ. - Insussistenza.
L'eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16634 del 03/07/2013
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 8170/2013Eccezione - Natura - In senso lato - Conseguenze - Rilievo officioso - Situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia - Rilevanza.
La sussistenza di un rapporto di continenza tra cause, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, e deve, altresì, essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8170 del 03/04/2013
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22737/2012Ammissibilità del regolamento di competenza - Requisiti - Nelle cause del tribunale in composizione monocratica - Pronuncia definitiva sulla competenza - Previo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Fondamento - Portata - Decisione sulla litispendenza - Inclusione.
Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza, sicché, in mancanza dell'invito alla precisazione delle conclusioni, l'ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la "potestas iudicandi" sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22737 del 11/12/2012
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 13161/2012Questione comune tra due cause - Domanda di accertamento dell'inadempimento della controparte e domanda di esecuzione del medesimo contratto - Rapporto di continenza - Configurabilità.
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste il rapporto di continenza quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, hanno ad oggetto una questione comune, quale quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell'ambito dell'unico rapporto controverso, sia creditore dell'altro, essendo una domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l'altra volta all'esecuzione del medesimo contratto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13161 del 25/07/2012
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 8188/2012Successive domande proposte contro il medesimo debitore dal creditore cedente e dal cessionario - Continenza - Sussistenza.
Sussiste un rapporto di continenza, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., e non di connessione, tra la domanda di adempimento proposta dal creditore cedente nei confronti del debitore, e quella proposta, nei confronti del medesimo debitore, dal cessionario del credito azionato nel primo giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8188 del 23/05/2012
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 6511/2012Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39 cod. proc. civ., ultimo comma, come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità.
Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ..
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Successioni mortis causa - Successione volontaria - Reintegrazione quota - Azione di riduzione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011Civile - Successioni mortis causa - Successione volontaria - Reintegrazione quota - Azione di riduzione Azione di riduzione - Legittimazione passiva - Titolare della posizione giuridica contestata - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Azione di riduzione proposta con giudizi diversi - Litispendenza, continenza o connessione - I. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011
In tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 1980, Caterina Pa.. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno i fratelli Vito e Maria Pa.., per sentir ordinare la riduzione delle disposizioni testamentarie fatte in loro favore dalla madre Margherita Fr.., fino alla reintegrazione della sua quota di riserva.Con successiva citazione, in data 29 dicembre 1988, Pa.. Caterina convenne in giudizio innanzi al Pretore di Buccino la sorella Angela Pa.., per sentir ordinare la riduzione della disposizione testamentaria di cui alla successione della madre, previa dichiarazione di apertura di detta successione e di determinazione della quota di riserva, nonché per sentir ordinare il rilascio in proprio favore della predetta quota e dei frutti relativi.Espose l'attrice che, con testamento pubblico del 9 maggio 1976, Margherita Fr.., poi deceduta il 3 ottobre 1979, aveva disposto la successione dei suoi beni in favore dei quattro figli, Maria, Vito, Angelo e Caterina. Dedusse di aver conseguito, alla morte della madre, una quota inferiore a quella a lei spettante. La convenuta Angela Pa.. eccepì la litispendenza …...
Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 27018/2011Cause identiche pendenti in gradi diversi - Litispendenza - Esclusione - Eventuale pregiudizialità - Configurabilità.
La situazione processuale della litispendenza non è configurabile tra cause che si assumano identiche sul piano soggettivo e oggettivo ma siano pendenti in gradi diversi, potendo in tal caso solo sussistere, quando ne ricorrano i presupposti, un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27018 del 15/12/2011
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Procedimento civile - estinzione del processo - rilevabilità in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19397 del 22/09/2011Fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con riserva di decidere sulla questione di estinzione - Pendenza del giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione di litispendenza da parte del giudice successivamente adito - Accertamento incidentale, da parte del secondo giudice, circa l'estinzione del giudizio davanti al primo - Ammissibilità - Esclusione - Accertamento da parte del primo giudice dell'avvenuta estinzione - Effetti retroattivi - Configurabilità.
In tema di estinzione del processo, nel caso in cui, dopo aver fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice si sia riservato di decidere sulla dedotta estinzione per mancata riassunzione in termini, il processo è da considerarsi pendente e, pertanto, ben può il giudice successivamente adito ritenere, al momento della sua pronuncia, sussistenti i presupposti per dichiarare la litispendenza, mentre si deve escludere che egli possa svolgere un accertamento incidentale volto a verificare l'estinzione del giudizio presso il primo giudice; tuttavia, qualora quest'ultimo provvedesse a dichiararla, gli effetti di tale pronuncia retroagiscono al momento in cui si è verificata la causa di estinzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19397 del 22/09/2011
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 16199/2011Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del "petitum" e della "causa petendi".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 15532/2011Opposizione a decreto ingiuntivo - Pregressa pendenza di altra domanda con "causa petendi" identica a quella dell'azione monitoria e con "petitum" contenuto in quest'ultima - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice.
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 13287/2011Decreto ingiuntivo - Opposizione - Pregressa pendenza di altra causa continente - Conseguenze - Dichiarazione d'incompetenza del giudice dell'opposizione - Nullità del decreto ingiuntivo - Ordine di riassunzione davanti al primo giudice.
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13287 del 16/06/2011
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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11636 del 26/05/2011liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Rapporti con l'azione di risarcimento danni da occupazione acquisitiva - Diversità di "petitum" e "causa petendi" - Sussistenza - Conseguenze - Situazione di litispendenza o continenza - Inconfigurabilità.
Non sussiste identità fra la domanda indennitaria introdotta per mezzo dell'opposizione alla stima e la domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva, stante la diversità di "petitum" e "causa petendi"; ne consegue che va escluso che si possano configurare ipotesi di litispendenza o di continenza fra le due suddette diverse cause - indennitaria e risarcitoria - eventualmente pendenti contemporaneamente fra le stesse parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11636 del 26/05/2011
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 7478/2011Nozione - Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 cod. proc. civ. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza.
La litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la relativa questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione sino all'udienza di discussione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 31/03/2011
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 21333/2010Domanda monitoria di pagamento e giudizio ordinario di risoluzione del contratto - Continenza - Sussistenza - Fondamento - Criterio della prevenzione - Applicabilità.
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste un'ipotesi di continenza tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni, scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale. Pertanto, la competenza a decidere su entrambe le cause va accertata secondo il criterio della prevenzione, rimanendo affidato al giudice della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21333 del 15/10/2010
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Procedimento civile - giudice - certalex – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19411 del 11/09/2010Rapporti tra tribunale e sezione distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Declaratoria di litispendenza - Nullità - Indicazione del giudice competente - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza. Ne consegue che, qualora, in relazione alla pendenza di identico giudizio avanti a sezione distaccata del medesimo tribunale, sia dichiarata la litispendenza, versandosi fuori dallo schema legale previsto dall'art. 39 cod. proc. civ., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con regolamento di competenza, senza necessità di indicare il giudice competente, sia perché la pronunzia di litispendenza non è assimilabile ad una pronunzia di competenza, sia perché in caso di insussistenza della litispendenza o di nullità della relativa sentenza il processo prosegue (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19411 del 11/09/2010
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Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010Pendenza di più procedimenti relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Riunione ex art. 273 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non é riconducibile all'ambito di disciplina dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010
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Procedimento civile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26592 del 17/12/2009Valore della causa - Determinazione - Cause relative a rapporti obbligatori - Criteri - Contratto di vendita - Principio affermato dalla S.C. ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella disciplina anteriore al d. lgs. n. 40 del 2006.
Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l'entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso", rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26592 del 17/12/2009
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Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26592 del 17/12/2009Valore della causa - Determinazione - Cause relative a rapporti obbligatori - Criteri - Contratto di vendita - Principio affermato dalla S.C. ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella disciplina anteriore al d. lgs. n. 40 del 2006.
Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l'entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso", rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26592 del 17/12/2009
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8028 del 02/04/2009Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace da decidere secondo equità - Eccezione di compensazione avente ad oggetto credito eccedente la competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Connessione tra le controversie - Decisione secondo diritto - Necessità - Impugnazione - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace da decidere secondo equità - Eccezione di compensazione avente ad oggetto credito eccedente la competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Connessione tra le controversie - Decisione secondo diritto - Necessità - Impugnazione - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo da decidere secondo equità dinanzi al giudice di pace, qualora l'opponente, nel sollevare eccezione di compensazione, opponga un credito eccedente la competenza per valore del giudice medesimo introducendo, così, una controversia che non può essere decisa secondo equità, la connessione tra le cause comporta che l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace che, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo, abbia deciso su entrambe le domande, pur essendo incompetente a decidere sulla causa connessa, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8028 del 02/04/2009
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 16446/2009Procedimenti pendenti in gradi diversi - Procedimento preveniente in fase di decisione - Disciplina prevista dall'art. 39 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 cod. proc. civ. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta delle cause in rapporto di continenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16446 del 15/07/2009
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16446
2009
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