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034.(Accertamenti incidentali)

art 34. (Accertamenti incidentali)

0 Codice di procedura civile

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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01)
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Giudizio promosso dal condominio - Domanda di condanna del condomino al pagamento di somma di denaro - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti. Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01)
Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie. Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337   …...
Connessione di cause - riconvenzionali - domanda riconvenzionale del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024 (Rv. 670557-01)
Presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza. L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024 (Rv. 670557-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035 …...
Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Cass. n. 10864/2023
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.  La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036   Corte Cassazione 10864 2023 …...
Questione pregiudiziale e causa pregiudiziale – Cass. n. 24427/2022
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali - Questione pregiudiziale e causa pregiudiziale - Distinzioni - Fattispecie.   Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.(Nella specie, in riferimento alla questione relativa all'accertamento della intervenuta risoluzione di un contratto di appalto prima del suo scioglimento per determinazione dei Commissari straordinari di una amministrazione straordinaria, la S.C. ha escluso che la stessa dovesse ritenersi una causa pregiudiziale in senso tecnico, essendo l'azione volta ad ottenere dalla committente il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, senza che la stessa potesse avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., con la conseguenza di escludere altresì la qualità di parte soccombente, come tale legittimata all'appello, in capo all'amministrazione straordinaria, pure convenuta in primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022 (Rv. 665626 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1460   Corte Cassazione 24427 2022 …...
Questioni attinenti alla qualità di erede – Cass. n. 11458/2022
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Controversia promossa per far valere un credito nei confronti dell'erede del debitore - Questioni attinenti alla qualità di erede - Accertamento meramente incidentale - Configurabilità - Pendenza di controversia ereditaria proposta da altri successibili - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.   Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022 (Rv. 664348 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_295   Corte Cassazione 11458 2022 …...
Giudicato esterno – Cass. n. 41895/2021
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Pregiudizialità logica - Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie.   Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione, l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Civ_art_2112   Corte  Cassazione 41895 2021 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 35794/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva.   Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35794 2021 …...
Operazioni di finanziamento parzialmente coperte da cambiale – Cass. n. 19048/2021
Titoli di credito - cambiale (o paghero') - azione causale - Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Operazioni di finanziamento parzialmente coperte da cambiale - Esercizio dell'azione causale successivamente all'azione cartolare - Frazionamento abusivo del credito - Esclusione - Fondamento.   In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l'esercizio dell'azione causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale; l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19048 del 06/07/2021 (Rv. 661695 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 19048 2021 …...
Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo – Cass. n. 14143/2021
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in giudizi diversi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze- Fattispecie. Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Cass. n. 14143/2021
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti. In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020
Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento. Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 12984 2020 …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 10936/2020
Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento. Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 10936 2020 …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali - Cass. n. 8043/2020
Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento -questioni processuali e comuni alle sezioni Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_043 Cod_Proc_Civ_art_040 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8043 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv. 656693 - 01)
Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS -Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del tribunale fallimentare - Necessità - Esclusione - Verifica pregiudiziale del giudice adito - Ammissibilità. In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv. 656693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Proc_Civ_art_034, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041 LAVORO LAVORO SUBORDINATO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO   …...
Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali - Cass. n. 533/2020
Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale -Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità. Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020 (Rv. 656570 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 533 2020 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie. L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01)
Concessionaria di pubblico servizio sanitario - Espletamento di servizi in favore di soggetti provenienti da regione diversa - Ricomprensione di tali prestazioni nel cd. tetto di spesa - Domanda di pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con giudizio eventualmente pendente davanti all'A.G.A. - Conseguenze. Giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi La domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo il criterio del "petitum sostanziale", innanzi all'A.G.O., poiché la disapplicazione è potere in astratto interno alla sua giurisdizione, sebbene nella specie non esercitabile; il giudice ordinario deve decidere, pertanto, la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l'A.G.A., titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6591 del 07/03/2019
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti - Fattispecie. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato improponibili, perché integranti un ingiustificato frazionamento della tutela processuale, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante proposte nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da alcune società per aver dovuto dismettere apparecchi da gioco risultati irregolari nonostante il nullaosta dell'amministrazione convenuta, ancorché per il medesimo fatto dannoso le stesse società avessero richiesto il risarcimento del danno emergente in un precedente giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6591 del 07/03/2019 Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Plurime obbligazioni pecuniarie – pretese creditorie
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 >>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 …...
Plurime obbligazioni pecuniarie - pretese creditorie
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 >>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 …...
Domande di mero accertamento - Natura lavorativa dell'infortunio
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - in genere - Infortunio professionale - Domande di mero accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Natura lavorativa dell'infortunio - Questione di pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21903 DEL 07/09/2018 La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.   …...
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017
Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità esclusiva dei beni su cui quella abbia inciso - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Ammissibilità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio in genere. In tema di condominio negli edifici, esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune, ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso (nella specie, l'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini), può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' - impugnazione - in genere - Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017
Giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. – Necessità – Esclusione – Fondamento. Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede. Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2
Domanda del condominio di rilascio di bene condominiale occupato “sine titulo” – Domanda riconvenzionale volta all'accertamento, in capo al convenuto, della proprietà esclusiva su detto bene - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Sussistenza – Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio In genere. In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2017 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14615 del 15/07/2016
Domanda della curatela fallimentare - Eccezione di compensazione dell'Amministrazione finanziaria in sede di contenzioso tributario - Ammissibilità - Tardività della domanda d'insinuazione al passivo - Irrilevanza. In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14615 del 15/07/2016   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 7093/2016
Domanda di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto agrario - Domanda riconvenzionale di accertamento di rapporto agrario spiegata nei confronti di comproprietario non attore - Devoluzione dell'intera controversia alla sezione specializzata agraria - Necessità - Fondamento. Quando, a fronte di domanda di accertamento negativo sull'esistenza di un valido contratto agrario perché posto in essere da un comproprietario dei beni affittati senza il consenso dei restanti comproprietari, il convenuto spieghi domanda riconvenzionale di accertamento di un valido rapporto agrario nei confronti del comproprietario non attore, con ampliamento del "thema decidendum" anche nei confronti degli originari attori, la competenza per materia sull'accertamento positivo o negativo del rapporto agrario, di carattere trilaterale, impone, salvo che la domanda riconvenzionale risulti "prima facie" infondata, la rimessione dell'intera controversia alla sezione specializzata agraria, inerendo entrambe le pretese all'accertamento della natura dell'unico rapporto, con conseguente nesso pregiudicante per incompatibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7093 del 11/04/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7093 2016   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 7093/2016
Domanda di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto agrario - Domanda riconvenzionale di accertamento di rapporto agrario spiegata nei confronti di comproprietario non attore - Devoluzione dell'intera controversia alla sezione specializzata agraria - Necessità - Fondamento. Quando, a fronte di domanda di accertamento negativo sull'esistenza di un valido contratto agrario perché posto in essere da un comproprietario dei beni affittati senza il consenso dei restanti comproprietari, il convenuto spieghi domanda riconvenzionale di accertamento di un valido rapporto agrario nei confronti del comproprietario non attore, con ampliamento del "thema decidendum" anche nei confronti degli originari attori, la competenza per materia sull'accertamento positivo o negativo del rapporto agrario, di carattere trilaterale, impone, salvo che la domanda riconvenzionale risulti "prima facie" infondata, la rimessione dell'intera controversia alla sezione specializzata agraria, inerendo entrambe le pretese all'accertamento della natura dell'unico rapporto, con conseguente nesso pregiudicante per incompatibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7093 del 11/04/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7093 2016   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6172 del 26/03/2015
Giudizio di divisione ereditaria - Domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo a beni da comprendere nella massa - Accertamento incidentale - Esclusione - Fondamento.  La domanda di accertamento della nullità di una scrittura privata avente ad oggetto beni immobili da includere nella massa di una comunione ereditaria, ai fini dello scioglimento della stessa, non costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico, suscettibile di cognizione incidentale ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., poiché il giudicato sulla divisione, attribuendo la proprietà del bene ad uno dei condividendi o ad un terzo aggiudicatario (nel caso di una eventuale vendita), esaurisce gli effetti della scrittura privata di cui si è chiesta la nullità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6172 del 26/03/2015   …...
competenza civile - connessione di cause – accessorietà - Cass. n. 3725/2015
Accertamento di rapporto pregiudicante - Domanda formulata nella comparsa di risposta depositata tempestivamente - Necessità - Mera eccezione, con riserva di formulazione della domanda in caso di contestazione attorea La richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex art. 34 cod. proc. civ. di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda è tardiva (e inammissibile) in quanto, per sciogliere il nesso di subordinazione, occorre attendere la prima udienza di comparizione, nella quale l'attore potrebbe manifestare la sua contestazione. (Nella specie, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda principale di retratto agrario, eccependo l'esistenza di un contratto di affitto in suo favore e formulando solo in via subordinata, nell'eventualità in cui l'attore avesse contestato l'esistenza del detto contratto, domanda per l'accertamento del rapporto pregiudicante). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3725 del 24/02/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3725  2015     …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 18870/2014
Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze. Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18870  20014 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - accertamenti incidentali. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8093 del 03/04/2013
Accertamento incidentale - Domanda ai fini della decisione con efficacia di giudicato su questione pregiudiziale - Condizioni - Influenza della decisione su liti o rapporti diversi - Necessità - Fondamento. La domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8093 del 03/04/2013   …...
Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012
Deduzione in giudizio di un'eccezione avente ad oggetto fatto deducibile con autonoma domanda - Contemporanea deduzione di tale fatto con un'altra domanda in separato giudizio - Sospensione necessaria del primo giudizio - Sussistenza - Fondamento. La necessità del coordinamento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la decisione sulla questione pregiudicata emergente dall'art. 34 cod. proc. civ., induce a ritenere che, allorquando una questione sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini della decisione sull'oggetto della domanda, e contemporaneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto costitutivo di un diritto azionabile autonomamente - di una domanda avanti ad altro giudice in un altro giudizio (come nella specie, in riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di una fornitura, fondata sulla medesima "causa petendi" della domanda principale, ossia sull'inadempimento contrattuale, ma da questa separata e rimessa al giudice competente per valore), evidenti ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il citato art. 34 impongano di avallare un'interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ. sulla scorta della quale deve considerarsi irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita l'eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato, assumendo in ogni caso rilievo che nell'altro processo la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il rapporto di pregiudizialità supposto dall'art. 295 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012   …...
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011
Presupposti - Pregiudizialità giuridica - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.  In tema di sospensione necessaria del processo, tanto l'art. 34, quanto l'art. 295 cod. proc. civ. fanno riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 cod. proc. civ., il quale aveva escluso la responsabilità dell'armatore per i danni non coperti da assicurazione, ed il giudizio vertente sull'azione di responsabilità dell'armatore, esercitata in surroga dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. innanzi al giudice ordinario). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011
Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento. L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011
Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento. L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011   …...
Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012
Deduzione in giudizio di un'eccezione avente ad oggetto fatto deducibile con autonoma domanda - Contemporanea deduzione di tale fatto con un'altra domanda in separato giudizio - Sospensione necessaria del primo giudizio - Sussistenza - Fondamento. La necessità del coordinamento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la decisione sulla questione pregiudicata emergente dall'art. 34 cod. proc. civ., induce a ritenere che, allorquando una questione sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini della decisione sull'oggetto della domanda, e contemporaneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto costitutivo di un diritto azionabile autonomamente - di una domanda avanti ad altro giudice in un altro giudizio (come nella specie, in riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di una fornitura, fondata sulla medesima "causa petendi" della domanda principale, ossia sull'inadempimento contrattuale, ma da questa separata e rimessa al giudice competente per valore), evidenti ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il citato art. 34 impongano di avallare un'interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ. sulla scorta della quale deve considerarsi irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita l'eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato, assumendo in ogni caso rilievo che nell'altro processo la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il rapporto di pregiudizialità supposto dall'art. 295 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012   …...
riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010
Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.  Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11415  2010 …...
Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010
Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.  Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11415 2010 …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento. Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010   …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Cass. n. 6363/2010
Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.  Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6363  2010 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010
Giudizio di separazione - Domanda di annullamento di accordo transattivo per lo scioglimento della comunione tra i coniugi - Trattazione congiunta con il rito ordinario - Esclusione - Fondamento - Connessione - Configurabilità - Esclusione - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento - Conseguenze - Impugnazione - Rito ordinario - Applicabilità. Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010   …...
Borsa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenz
borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009
Domanda di divorzio e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo di domande - Inammissibilità - Fattispecie. L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009   …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 13173/2007
Trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale.  La "esplicita domanda di una delle parti", occorrente, ai sensi dell'art. 34 cod. proc.civ., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, non esige un'apposita istanza ma è pur sempre necessario che essa risulti in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata (nella specie la SC ha cassato la sentenza del giudice di pace che, in un giudizio per il pagamento della quota per spese di gestione di una cooperativa, aveva accertato la perdita della qualità di socio senza che alcuna delle parti ne avesse fatto domanda, e, decidendo nel merito, ha qualificato l'accertamento come meramente incidentale). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13173 del 05/06/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 13173  2007 …...
Famiglia - matrimonio - concordatario - celebrazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11654 del 18/05/2007
Processo di nullità e processo di separazione personale dei coniugi - Pregiudizialità - Esclusione - Sentenza di separazione - Preclusione alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica - Esclusione - Fondamento.  Non sussiste un rapporto di necessaria pregiudizialità tra il processo di nullità del matrimonio e quello di separazione personale, che sono autonomi l'uno dall'altro; infatti, prima della pronuncia di nullità, e anche in pendenza del relativo processo, i coniugi continuano ad essere trattati come tali, con reciproci diritti e doveri, mentre la sentenza di separazione non spiega efficacia di giudicato sul punto dell'esistenza e validità del vincolo matrimoniale (salvo che sulla relativa questione le parti abbiano chiesto una decisione con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c.) e non preclude la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11654 del 18/05/2007   …...
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5091 del 06/03/2007
Deduzione in giudizio di un'eccezione avente ad oggetto fatto deducibile con autonoma domanda - Contemporanea deduzione di tale fatto con un'altra domanda in separato giudizio - Sospensione necessaria del primo giudizio - Sussistenza - Fondamento.  La necessità del coordinamento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la decisione sulla questione pregiudicata emergente dall'art. 34 cod. proc. civ., induce a ritenere che, allorquando una questione sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini della decisione sull'oggetto della domanda, e contemporaneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto costitutivo di un diritto azionabile con autonoma domanda - di una domanda avanti ad altro giudice in un altro giudizio, evidenti ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il citato art. 34 impongano di avallare un'interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ. per cui è irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita l'eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato ed assume in ogni caso rilievo che nell'altro processo la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il rapporto di pregiudizialità supposto dall'art. 295 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5091 del 06/03/2007   …...
Competenza civile - connessione di cause - compensazione – Cass. n. 24098/2006
Giudizio di primo grado di accertamento di un credito - Eccezione di compensazione con controcredito oggetto di accertamento in giudizio di secondo grado - Principi di cui all'art. 35 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusivamente della condanna con riserva - Condizioni - Titolo incontroverso o facilmente accertabile del credito - Mancanza - Sospensione - Provvedimento di sospensione senza tale valutazione alternativa - Regolamento di competenza - Poteri della Cassazione - Formulazione della valutazione omessa - Accertamento della prima alternativa - Conseguenze - Caducazione del provvedimento.  Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l'esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall'art. 35 cod. proc. civ. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell'eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. La adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull'ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 24098  2006 …...
Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali – Cass. n. 15271/2006
Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.  Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il "simultaneus processus". Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 15271  2006 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006
Domanda di divisione dei beni in comunione proposta nel giudizio di separazione - Ipotesi di connessione qualificata - Esclusione - Appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione - Rito applicabile. Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di "connessione qualificata" (art.31,32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) - per le quali l'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi - l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006   …...
Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali – Cass. n. 18775/2005
Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della domanda principale - Proposizione anche al di fuori dalle ipotesi di connessione - Ammissibilità - Condizioni.  Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall'art. 36 cod. proc. civ., purchè sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il "simultaneus processus". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18775  2005 …...
Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - Cass. n. 16256/2005
Domanda - Natura - Domanda riconvenzionale - Configurabilità - Conseguenze - Notifica all'attore contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze.  La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta dal convenuto nella causa di merito (nella specie, davanti al giudice di pace) non perde il suo carattere di domanda riconvenzionale per il fatto che non comporta spostamenti di competenza e deve essere decisa dal giudice della domanda principale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., essa deve essere notificata all'attore che sia rimasto contumace, per esser stata la controversia iscritta a ruolo dal convenuto. In difetto di questa notificazione, la domanda risulta inammissibile e soggetta a cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 16256 2005   …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 14578/2005
Questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito - Nozione - Elementi identificatori.  La questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14578 del 12/07/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14578 2005 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - pregiudiziali – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14578 del 12/07/2005
Pregiudiziali in senso logico e pregiudiziali in senso tecnico - Distinzione - Formazione della cosa giudicata - Condizioni - Fattispecie.  In tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa. (Nella specie, in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dal crollo di un muro, la S.C. ha escluso che la questione relativa alla proprietà del muro fosse diventata una questione pregiudiziale in senso tecnico, non avendo chiesto nessuna delle parti in lite l'accertamento, con efficacia di giudicato, della propria qualità di proprietaria). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14578 del 12/07/2005   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 11083/2005
Cause connesse alla stregua degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Fondamento - Fattispecie.  La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi"(richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. Inoltre, la pregiudizialità ex art. 34 cod. proc. civ. postula non solo che la questione pregiudiziale costituisca un antecedente logico, necessario di fatto e di diritto rispetto alla decisione principale, ma anche che tale questione assuma rilievo autonomo perché destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche al di fuori della causa nel cui ambito la questione stessa è sollevata, in ragione dell'efficacia del giudicato. (Nella specie, la S.C., affermando la competenza del giudice specializzato del lavoro, ha ritenuto che l'accertamento di un rapporto di subordinazione o di custodia tra le parti in causa, introdotto dal ricorrente in via riconvenzionale nel giudizio per il rilascio di terreni, portasse ad escludere l'illegittima occupazione dei terreni da parte del lavoratore e che il riconoscimento del diritto di questi alle somme rivendicate fosse destinato ad incidere sulla sorte della domanda di risarcimento di danni per occupazione illegittima di alcuni immobili). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 11083 del 26/05/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11083  2005 …...
Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Cass. n. 1338/2005
Individuazione - Riferimento alla richiesta dell'attore - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di giudice tributario per il pagamento di una somma parametrata, per un singolo mese, alla indennità giudiziaria ex legge n. 27 del 1981. Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto rientrare nella competenza per valore dell'adito giudice di pace la domanda di un giudice tributario volta ad ottenere, in via equitativa, l'attribuzione di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte in un mese determinato, solo parametrata nel "quantum" all'indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 27 del 1981, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 34 cod. proc. civ., in quanto non si poteva ritenere che la questione, se i funzionari onorari abbiano titolo per pretendere compensi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, costituisse una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 21/01/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 1338 2005 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 1084/2005
Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione. La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod .proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003
Processo cumulativo con domande principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti. L'art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano cumulate una domanda principale e una riconvenzionale e l'istanza di emissione dell'ordinanza sia formulata dal solo attore (per la domanda principale) e non anche dal convenuto (per la riconvenzionale). In tal caso - argomentando dalla disciplina di cui agli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ. quanto alla separazione delle pronunce - la possibilità di una pronuncia parziale con l'ordinanza si ha quando la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, mentre non lo è quella del convenuto; rientra, inoltre, nella discrezionalità del giudice istruttore, non sindacabile in sede di legittimità, il decidere se dare corso all'istanza ex art. 186 "quater", ovvero se disattenderla ritenendo la necessità del "simultaneus processus", mentre, nell'ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano connesse per incompatibilità (nel senso che l'accoglimento della prima comporta il rigetto della seconda e viceversa), con conseguente impossibilità di decisioni separate essendo unico il fatto da accertare, è da ritenere che l'istanza ex art. 186 "quater" avanzata solo sulla domanda principale sia ugualmente ammissibile e che il suo accoglimento contenga una pronuncia implicita (di rigetto) della domanda riconvenzionale, dovendo essere definito l'intero oggetto del giudizio. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11622 del 08/11/1995
Rapporto di lavoro - Accertamento negativo della natura subordinata del rapporto - Giudicato intervenuto tra prestatore d'opera e presunto datore di lavoro - Efficacia riflessa nei confronti dell'istituto previdenziale - Esclusione - Fattispecie di esclusione da parte del giudice amministrativo dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego. Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest' ultimo e l'istituto previdenziale, avente ad oggetto il diritto dello stesso istituto al pagamento di contributi assicurativi obbligatori relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. (Nella specie, nel giudizio relativo al pagamento di contributi obbligatori vari non pensionistici intercorrente tra un'unità sanitaria locale e istituti assicuratori, il giudice di merito aveva ritenuto provato l'elemento della subordinazione sebbene fosse intervenuto il definitivo rigetto da parte del giudice amministrativo della domanda degli interessati - psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc., collaboratori dell' unità sanitaria locale - di accertamento di un rapporto di pubblico impiego; la S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la necessità di un accertamento "incidenter tantum" in merito al carattere subordinato o meno del rapporto, per quanto rilevante ai fini dell'esistenza degli obblighi contributivi, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul merito). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11622 del 08/11/1995   …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi – questioni pregiudiziali – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 248 del 21/01/1975
Estensione del giudicato - relativa pronunzia - domanda di parte - necessita - esclusione. L'efficacia della cosa giudicata non riguarda soltanto la statuizione finale, contenente l'attribuzione definitiva del bene giuridico controverso, ma si estende alle premesse giuridiche necessarie alla statuizione stessa; pertanto, l'estensione dell'efficacia del giudicato alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale comporta che la pronunzia su tali questioni sia adottabile anche officio iudicis, indipendentemente da una specifica domanda delle parti.* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 248 del 21/01/1975   …...

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