Competenza per territorio - soci e condomini - incompetenza - per territorio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10322 del 16/04/2024 (Rv. 671161-01)Trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali - Controversia - Competenza - Foro delle cause tra soci ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Mancata incidenza sul rapporto sociale.
Alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale, previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10322 del 16/04/2024 (Rv. 671161-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_023, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Civ_art_2355 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32501 del 22/11/2023 (Rv. 669551 - 01)Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - Foro della dipendenza - Limitazione temporale - Sussistenza - Foro della costituzione del rapporto e dell'azienda - Applicabilità - Foro generale delle persone fisiche - Sussidiarietà - Criterio del cumulo soggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogato del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32501 del 22/11/2023 (Rv. 669551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_413 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16159 del 08/06/2023 (Rv. 668042 - 01)Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Indennizzo - Quantificazione - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto - Valore del giudizio presupposto - Rilevanza - Giudicato - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui la domanda di equa riparazione sia proposta in pendenza del giudizio presupposto, in cui sia stato accertato il diritto di valore inferiore quello della causa, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, tale pronuncia ha efficacia nel giudizio di equa riparazione, immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato in forza dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16159 del 08/06/2023 (Rv. 668042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_0337 …...
Contrasto fra genitori separati nelle scelte relative al minore – Cass. n. 6802/2023Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - potestà dei genitori - in genere - Contrasto fra genitori separati nelle scelte relative al minore - Art. 337 ter, comma 3, c.c. - Scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione - Audizione del minore - Condizioni - Fattispecie.
In caso di contrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessaria audizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo può offrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne in ordine alla questione controversa relativa alla frequentazione o meno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, così omettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_0337_8
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6802
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Controversie relative alla esigibilità dei crediti contestati – Cass. n. 31659/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato in genere - Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Controversie relative alla esigibilità dei crediti contestati - Competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato - Esclusione - Competenza del giudice individuato secondo i criteri ordinari - Sussistenza.
In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell’ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31659 del 04/11/2021 (Rv. 662740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_033
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34659
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Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio - Cass. n. 26883/2020Competenza civile - foro della p.a. (erariale)- competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura- Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_033
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26883
2020 …...
Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Cass. n. 26910/2020Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
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Domanda di iscrizione all'anagrafe - Cass. n. 26883/2020Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura- Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile.(Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26883 del 26/11/2020 (Rv. 659894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_033
Domanda di iscrizione
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Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Cass. n. 15252/2020Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità.
L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020 (Rv. 658727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_104
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento.
Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano -Fondamento.
Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_033
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.
Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_033
GIURISDIZIONE CIVILE
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 33309/2019Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
Competenza civile - connessione di cause - In genere.
Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33309 del 17/12/2019 (Rv. 656264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_102
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Connessione di cause - accessorietà – Cass. 13111/2019Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione …...
Straniero (giurisdizione sullo) - Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4884 del 19/02/2019Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Valutazione dell'insussistenza di un intento abusivo - Necessità - Contenuto - Indagine sulla non estraneità dei convenuti alla pretesa - Fattispecie.
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4884 del 19/02/2019
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Connessione di cause in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoCompetenza civile - connessione di cause - in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione a precetto – “simultaneus processus” – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12232 del 18/05/2018Cumulo di azioni subordinate - Appalto non genuino - Effettivo utilizzatore o subentrante nell'appalto - Costituzione del rapporto di lavoro - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza.
Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12232 del 18/05/2018
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 14540/2017Giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte di alcuni dei convenuti - Applicabilità dell’art. 33 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo, la clausola di deroga della competenza territoriale con indicazione di diversa competenza territoriale esclusiva cui abbiano aderito tutti i condebitori, può essere efficacemente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da uno soltanto dei debitori ingiunti ed è vincolante anche per gli altri condebitori, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone, viceversa, l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 14540/2017Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Giudizio instaurato nei confronti di tutti i coobbligati - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte solo di alcuni dei convenuti - Onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti anche in relazione all’altro convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni - azione contro le immissioni illecite - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23245 del 15/11/2016Immissioni illecite - Azione reale volta alla loro cessazione - Conseguenze - Cumulo con azione personale di natura risarcitorio - Ammissibilità - Conseguenze.
L'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento della illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23245 del 15/11/2016 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - in genere – Cass. n. 11950/2015Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Modificabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11076 del 28/05/2015Subentro nell'appalto - Licenziamento non seguito da assunzione dalla società subentrante - Domande dirette alla costituzione del rapporto e all'annullamento del licenziamento - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11076 del 28/05/2015
Il socio lavoratore di una società cooperativa nell'ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell'impegno della società subentrante nell'appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro e, in via subordinata, per l'annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l'instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11076 del 28/05/2015
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competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 5705/2014 (02)Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
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giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Limiti - Pretestuoso coinvolgimento di un convenuto - Indagine
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, che va escluso nell'ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'impugnazione del licenziamento proposta nei confronti dell'armatore e del cessionario ex art. 2112 cod. civ. da parte di comandante di nave battente bandiera straniera e stabilmente ormeggiata all'estero, attesa la palese estraneità del raccomandatario italiano, pur evocato in giudizio, senza che assumesse rilievo, a tal fine, la proposizione di ulteriori domande, inerenti pretese retributive, fondate su diversa "causa petendi").
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015
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straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criteri - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Solidarietà fra cedente e cessionario ex art. 2112 cod. civ. - Connessione
Al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", sicché, ove sia invocata l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., non può prescindersi dalla connessione esistente fra le posizioni del cedente e del cessionario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 18870/2014Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze.
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014
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20014 …...
Competenza civile - competenza per territorio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014Determinazione della competenza - Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 5705/2014Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 3869/2014Domanda risarcitoria proposta da medico specializzato per mancata attuazione di direttive comunitarie - Competenza dell'ufficio giudiziario di Roma - Fondamento - Presenza di ulteriori convenuti - Irrilevanza.
In relazione alla domanda proposta da un medico specializzato al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte dell'Italia alle direttive CEE 75/363 e 82/76, l'ufficio giudiziario competente deve essere individuato in quello di Roma, avuto riguardo al foro della P.A., nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l'Università sede della scuola di specializzazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3869 del 19/02/2014
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3869
2014
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere – Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Valutazione dell'insussistenza di un intento abusivo - Necessità - Contenuto - Indagine sulla non estraneità dei convenuti alla pretesa - Fattispecie in tema di danni da contratto di invetimento.
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ne ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, che va escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C., ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia risarcitoria, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, intrapresa dall'attore nei confronti di più soggetti, uno dei quali certamente residente in Italia, sull'assunto di essere rimasto vittima di una truffa internazionale perpetrata ai suoi danni attraverso un'operazione finanziaria, rivelatasi priva di qualsivoglia prospettiva di rendimento).
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013
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Competenza civile - connessione di cause - cumulo SOGGETTIVO – Cass. n. 12444/2013Competenza territoriale - Spostamento per fori diversi da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12444 del 21/05/2013
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2013 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 576/2013Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576 del 11/01/2013
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2013 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 18967/2012Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Conseguenze - Parte che eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
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Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo - Cass. n. 21192/2011Cause in materia di proprietà industriale - Competenza territoriale - Luogo ove sono stati commessi i fatti (art. 120, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2005) - Deroga per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21192 del 13/10/2011
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2011 …...
Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 20361/2011Cause connesse ex art. 33 cod. proc. civ. - Foro erariale - Applicabilità.
In tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20361 del 05/10/2011
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 cod. proc. civ. - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Individuazione del luogo della sede legale e del rapporto tra il terzo ed il debitore - Esclusione - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza - Fondamento.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio - da determinarsi in base alla residenza del "debitor debitoris" - nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 cod. proc. civ., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, cod. civ., 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 278, primo comma, lett. d), 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l'accertamento dell'obbligo del terzo di effettuare, come delegato "ex lege", il pagamento di un debito della stessa P.A., nella medesima sede, la Sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011
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Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 25891/2010Maliziosa domanda verso un convenuto fittizio - Spostamento della competenza - Esclusione - Limiti - Eccezione di parte - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010
L'art. 33 cod. proc. civ. - relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti - non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia "prima facie" artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e - ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile - che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010
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Competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.
L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010
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competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010
L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010
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Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 11314/2010Spostamento della competenza per territorio - Limiti - Domanda artificiosamente preordinata a tale scopo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azione proposta contro il socio fiduciario ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha negato la sussistenza di tale situazione, con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota sociale intestata fiduciariamente ad un socio, proposta dinanzi al giudice del luogo in cui aveva sede la società, convenuta in giudizio al solo fine di rendere ad essa opponibile la richiesta modifica della compagine sociale, con conseguente deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza dei soci convenuti).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010
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competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 11314/2010Spostamento della competenza per territorio - Limiti - Domanda artificiosamente preordinata a tale scopo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azione proposta contro il socio fiduciario ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha negato la sussistenza di tale situazione, con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota sociale intestata fiduciariamente ad un socio, proposta dinanzi al giudice del luogo in cui aveva sede la società, convenuta in giudizio al solo fine di rendere ad essa opponibile la richiesta modifica della compagine sociale, con conseguente deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza dei soci convenuti).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010Giudizio di separazione - Domanda di annullamento di accordo transattivo per lo scioglimento della comunione tra i coniugi - Trattazione congiunta con il rito ordinario - Esclusione - Fondamento - Connessione - Configurabilità - Esclusione - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento - Conseguenze - Impugnazione - Rito ordinario - Applicabilità.
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009Domanda di divorzio e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo di domande - Inammissibilità - Fattispecie.
L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 4750/2009Domande di risarcimento del danno per inadempimento proposta nei confronti di più convenuti e fondate su titoli contrattuali diversi - Connessione per l'oggetto - Configurabilità - Sussistenza.
Quando, in base a titoli contrattuali diversi, sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussiste una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre - in relazione al "petitum" relativo alla domanda di risarcimento del danno - una ipotesi di connessione per l'oggetto che, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., legittima lo spostamento della competenza per territorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4750 del 26/02/2009
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 9314/2008 (02)Clausola contrattuale di deroga alla competenza ordinaria per territorio - Opponibilità al "creditor creditoris" che abbia agito in via surrogatoria - Ammissibilità - Fattispecie.
Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di "leasing" le parti pattuiscano che l'utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l'azione di riscatto, anche nell'ipotesi che ad agire non sia l'utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9314 del 09/04/2008
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2008 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 15219/2007Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Cass. n. 15219/2007Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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2007 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 15219/2007Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento -Cass. n. 4862/2007Competenza civile - determinazione della competenza Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007
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competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie – Cass. n. 4862/2007Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007
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Competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 4862/2007Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie –Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 23890/2006Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che, tra esse, intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. cod. proc. civ., che giustificano i relativi effetti modificativi della competenza legati all'opportunità di consentire la trattazione congiunta delle cause.(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che non costituisse motivo di connessione, rilevante ai fini dello spostamento di competenza, la pendenza, dinanzi a diversi uffici giudiziari, di due cause aventi entrambe a fondamento un medesimo fatto dannoso. (Nella specie, un incendio - e che in entrambe si controvertesse in ordine all'eliminazione dei danni derivati dall'incendio stesso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23890 del 09/11/2006
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006Domanda di divisione dei beni in comunione proposta nel giudizio di separazione - Ipotesi di connessione qualificata - Esclusione - Appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione - Rito applicabile.
Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di "connessione qualificata" (art.31,32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) - per le quali l'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi - l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 4210/2006Connessione oggettiva - Connessione tra una causa rientrante nella cognizione del tribunale in sede ordinaria ed altra causa di spettanza del TRAP - Conseguenze - Attrazione della prima in favore del giudice specializzato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
La connessione oggettiva, "ex" art. 33 cod. proc. civ., di una causa spettante alla cognizione del tribunale in sede ordinaria (nella specie, domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune per avere realizzato su un terreno di proprietà privata una strada pubblica), con altra causa rientrante nella competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche (nel caso, domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per avere costruito senza titolo, nel medesimo fondo, un'opera idraulica), non legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 4210 del 24/02/2006
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 15048/2005Causa unica con pluralità di convenuti, aventi ciascuno propria legittimazione - Regolamento di competenza - Art. 33 cod. proc. civ. - Applicabilità.
L'art. 33 cod. proc. civ., che, in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, consente il cumulo delle cause contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti - purchè ricorra una connessione per l'oggetto o il titolo - trova applicazione anche nella ipotesi di regolamento di competenza in presenza di una causa unica ed identica con una pluralità di convenuti, ciascuno dei quali avente una propria legittimazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15048 del 15/07/2005
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Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 12299/2005Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Competenza civile - competenza per territorio -Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Qualora l'accertamento della responsabilità civile di una parte sia avvenuto in sede penale, il successivo giudizio civile di liquidazione del danno deve svolgersi nella stessa sede ove si è svolto il giudizio penale, e tale competenza territoriale, nel caso in cui vi siano più responsabili civili, attrae, in ragione della connessione soggettiva, anche la competenza per il giudizio civile a carico dell'altra parte convenuta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12299 del 10/06/2005
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Competenza civile - connessione di cause – Cass. n. 11609/2005Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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competenza civile - connessione di cause - in genere – Cass. n. 11609/2005Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 11609/2005Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 11609/2005Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 4757/2005Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 4757/2005Foro convenzionale - Estensione al contratto collegato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in materia di leasing e fideiussione.
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo; ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all'inesistenza dell'obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 1084/2005Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione.
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod .proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario …...