Magistrati e funzionari giudiziari - magistrati - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 575 del 09/01/2025 (Rv. 673377-01)Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati della S.C. - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. - Fattispecie.
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 575 del 09/01/2025 (Rv. 673377-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025 …...
Competenza civile - competenza per territorio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32064 del 20/11/2023 (Rv. 669670 - 01)Regolamento di competenza - foro della p.a. (erariale) - Regolamento di competenza - Cause di opposizione agli atti esecutivi proposte nei confronti della P.A. – Applicazione delle regole generali in tema di competenza di cui all'art. 27 c.p.c. - Conseguenze - Applicabilità delle disposizioni dell'art. 25 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32064 del 20/11/2023 (Rv. 669670 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_047 …...
Regione Valle d'Aosta convenuta in giudizio – Cass. n. 24747/2022Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Testo originario dell'art. 59 l. 196 del 1978 - Richiamo all'art. 25 c.p.c. - Regione Valle d'Aosta convenuta in giudizio - Operatività - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale, il rinvio all'art. 25 c.p.c. da parte dell'art. 59, comma 2, della l. n. 196 del 1978, nel testo originario "ratione temporis" applicabile, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, dovendo assumere la qualità di attrice in giudizio, abbia inteso a tal fine avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, restando per converso applicabili i criteri ordinari d'individuazione del giudice territorialmente competente, nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al patrocinio di liberi professionisti, ovvero non abbia ancora effettuato la propria scelta al momento della proposizione della domanda, per essere stato convenuto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24747 del 12/08/2022 (Rv. 665375 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025
Corte
Cassazione
24747
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Giudizi di responsabilità civile nei confronti di magistrati – Cass. n. 612/2022Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati - Giudizi di responsabilità civile nei confronti di magistrati - Appartenenti alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti - Competenza territoriale - Applicazione del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato che abbiano ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati appartenenti alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., poiché agli uffici di vertice delle giurisdizioni speciali è del tutto estraneo il concetto di "ufficio compreso nel distretto di Corte d'appello", menzionato in tale articolo, e la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengono la disciplina prevista per i giudici di legittimità, con la conseguenza che la cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale "forum commissi delicti".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 612 del 11/01/2022 (Rv. 663914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_025
Corte
Cassazione
612
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Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate – Cass. n. 17700/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – procedimento in genere - commissioni tributarie - Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Notificazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Presupposti - Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate - Mancanza - Conseguenze - Nullità della notificazione e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.
In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021 (Rv. 661765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025
corte
cassazione
17700
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Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio - Cass. n. 26883/2020Competenza civile - foro della p.a. (erariale)- competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura- Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_033
corte
cassazione
26883
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Domanda relativa a condotte discriminatorie – Cass. n. 296/2021Competenza civile - competenza per territorio - Domanda relativa a condotte discriminatorie - Competenza - Tribunale del luogo del domicilio il ricorrente - Foro funzionale ed esclusivo - Conseguenze - Prevalenza sul foro erariale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condotte discriminatorie, l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il tribunale del luogo in cui aveva il domicilio un minore disabile, i cui genitori, in rappresentanza del figlio, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alle asserite condotte discriminatorie dell'Amministrazione scolastica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 296 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025 …...
Domanda di iscrizione all'anagrafe - Cass. n. 26883/2020Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura- Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile.(Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26883 del 26/11/2020 (Rv. 659894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_033
Domanda di iscrizione
all'anagrafe
corte
cassazione
26883
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Cause in materia di apolidia - Foro erariale - Cass. n. 25440/2020Competenza civile - competenza per territorio - Cause in materia di apolidia - Foro erariale - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della condizione di apolidia, la competenza va determinata in base al criterio del foro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, senza che assuma rilievo il contenuto degli interessi in gioco o la necessità di porre le parti in una situazione di parità, in quanto così facendo si affiderebbe al giudice una valutazione, riservata invece al legislatore, circa la sussistenza o meno di una ragione per agevolare la difesa dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, reputando ingiustificata la facilitazione della difesa statuale rispetto ai diritti in gioco nel caso concreto, aveva disapplicato il criterio del foro erariale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25440 del 11/11/2020 (Rv. 659517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_009
Cause in materia
di apolidia
corte
cassazione
25440
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Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Cass. n. 17852/2020 Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.
COMPETENZA
TERRITORIO
MEDICI SPECIALIZZANDI
In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum dest'matae solution'is", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020 (Rv. 658939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_070
corte
cassazione
17852
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Cass. n. 11796/2020Inderogabilità della competenza - Proposizione di domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. - Conseguenze - Separazione dei giudizi - Rimessione della domanda connessa al giudice competente.
L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11796 del 18/06/2020 (Rv. 658450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_645
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11796
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020 (Rv. 656782 - 01)Controversia di natura previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione statale - Ambito di applicazione - Foro speciale della residenza dell'attore ex art_ 444 c.p.c. - Operatività - Fondamento - Fattispecie.
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art_ 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art_ 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020 (Rv. 656782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444, Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_025
PROCEDIMENTI SPECIALI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 02)Giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato - Condotta ascritta a magistrati amministrativi - Competenza quando risultino coinvolti giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi - Art. 11 c.p.p. - Applicabilità - Uffici giudiziari aventi competenza nazionale - Conseguenze - Giudici appartenenti a sezioni distaccate - Irrilevanza.
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della suddetta legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione. A tale ultimo fine i giudici di sezione distaccata del T.A.R. devono ritenersi appartenenti all'unitario ufficio della sede centrale, poiché il rapporto con la sezione distaccata non dà luogo a questione di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025 …...
Magistrati e funzionari giudiziari - Cass. 13475/2019Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13475 del 18/05/2019 (Rv. 653938 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 025 – Foro della pubblica amministrazione …...
Applicazione - opposizione - procedimentoSanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – competenza - opposizione alle sanzioni comminate per non avere reso la dichiarazione ex art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - competenza - foro erariale - esclusione - luogo di commissione della violazione – sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30647 del 27/11/2018
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative comminate per avere omesso di redigere la dichiarazione di importazione di denaro al seguito nel territorio nazionale, non si applica la regola del "foro erariale" prevista dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, bensì l'art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 195 del 2008, con la conseguenza che sussiste la competenza del giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30647 del 27/11/2018
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017Chiamata in causa della p.a. - Foro erariale – Applicabilità ex art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933 – Condizioni - Eccezione – Necessità – Erronea formulazione ai sensi del comma 1 dell'art.6 citato – Irrilevanza - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio “iura novit curia”, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza riservata alla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel sollevare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea; pertanto, nell’ipotesi di chiamata in garanzia di una P.A., il radicamento della competenza presso il foro erariale prescinde dal richiamo che la stessa abbia fatto, nel sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice adito, al comma 1 dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, anziché al comma 2, che disciplina le modalità di devoluzione della competenza in caso di chiamata in causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Cass. n. 24353/2016Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.
In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto ai fini dell’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione che del “forum destinatae solutionis”, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria; ne consegue che l'uno e l'altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale, in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa, e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24353 del 29/11/2016
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
24353
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 17475/2015Controversie delle quali sia parte un'Agenzia del Territorio - Applicazione del foro erariale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17475 del 02/09/2015
In tema di competenza per territorio, è inapplicabile il foro erariale alle controversie nelle quali sia parte un'Agenzia del Territorio, in ragione del carattere facoltativo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad essa riconosciuto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17475 del 02/09/2015
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17475
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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice – Cass. n. 12668/2014Opposizione - Regola del foro erariale - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.
Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale).
L'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12668 del 05/06/2014
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gratuito patrocinio
patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
corte
cassazione
12668
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 12009/2014Chiamato in garanzia - Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità di deduzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Irritualità dell'eccezione - Sussistenza.
In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato - che assume la posizione di convenuto rispetto alla domanda proposta nei suoi riguardi ex art. 269 cod. proc. civ. - ove contesti la competenza territoriale del giudice adìto, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via gradata sotto il profilo dell'art. 32 cod. proc. civ., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti dell'art. 25 cod. proc. civ., l'eccezione deve riguardare - a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo - non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014
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Competenza
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Funzionale
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12009
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 3869/2014Domanda risarcitoria proposta da medico specializzato per mancata attuazione di direttive comunitarie - Competenza dell'ufficio giudiziario di Roma - Fondamento - Presenza di ulteriori convenuti - Irrilevanza.
In relazione alla domanda proposta da un medico specializzato al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte dell'Italia alle direttive CEE 75/363 e 82/76, l'ufficio giudiziario competente deve essere individuato in quello di Roma, avuto riguardo al foro della P.A., nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l'Università sede della scuola di specializzazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3869 del 19/02/2014
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3869
2014
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 1465/2014Cause di opposizione all'esecuzione proposte nei confronti della P.A. - Determinazione del giudice competente - Applicazione delle regole generali contenute nell'art. 27 del cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Contestuale domanda di usucapione - Applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 25 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, senza che assuma rilievo che l'opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell'usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all'esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1465 del 24/01/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 14934/2013Controversia avente ad oggetto il pagamento di obbligazione derivante da fatto illecito - "Forum delicti" e "forum destinatae solutionis" - Alternatività - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione convenuta - Onere di contestare la competenza del giudice adito con rifermento a tutti i criteri di collegamento - Necessità - Conseguenze del mancato assolvimento - Inammissibilità dell'eccezione.
Nelle cause nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato e nelle quali sia dedotta un'obbligazione da fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio assume rilievo, alternativamente, sia il "forum delicti" sia il "forum destinatae solutionis", sicché, ove la convenuta amministrazione eccepisca l'incompetenza territoriale, essa ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con rifermento a tutti i possibili criteri di collegamento, pena l'inammissibilità dell'eccezione ed il consolidamento della competenza in capo al giudice che procede.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14934 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 13268/2012Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'amministrazione convenuta - Onere di completezza - Contenuto e limiti.
La regola generale, secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile si ha per non proposta, se non accompagnata dall'indicazione di tutti i fori concorrenti, subisce deroghe quando sia convenuta una P.A. in un giudizio in materia di obbligazioni, dovendosi in tal caso distinguere due ipotesi: (a) se l'amministrazione è convenuta dinanzi al tribunale di una città dove ha sede l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, essa si ha per non proposta; (b) se l'amministrazione è convenuta, invece, dinanzi al tribunale di una città dove non ha sede alcun ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, il giudice potrà comunque rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio, in favore del giudice del luogo in cui, nell'ambito dello stesso distretto giudiziario, ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13268 del 26/07/2012
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 2265/2012Obbligazione da fatto illecito - Amministrazione dello Stato parte in causa - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criteri.
Nelle cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli artt. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 25 cod. proc. civ., il "forum delicti" concorre, in via alternativa, con il "forum destinatae solutionis", da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2265 del 16/02/2012
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Avvocatura dello stato - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30035 del 29/12/2011Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30035 del 29/12/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 20361/2011Cause connesse ex art. 33 cod. proc. civ. - Foro erariale - Applicabilità.
In tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20361 del 05/10/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 13255/2011Obbligazione dedotta in giudizio riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore - Foro dell'insorgenza dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie proposta da un medico specializzando.
In tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell'insorgenza dell'obbligazione, di cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13255 del 16/06/2011
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Competenza civile - incompetenza - per materia – procedimento instaurato dopo il 30 aprile 1995 – Cass. n. 4007/2009Termine per la proposizione della eccezione di parte e per la sua rilevabilità d'ufficio - Non oltre la prima udienza di trattazione - Omesso tempestivo rilievo - Conseguenza - Irretrattabilità e insindacabilità della competenza del giudice adito - Fattispecie in materia di impugnazione avanti al giudice di pace di cartella esattoriale per il pagamento di tasse automobilistiche.
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4007 del 19/02/2009
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 18036/2008Causa di competenza del pretore per limite di valore prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998 - Attribuzione al tribunale in composizione monocratica ex art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998 - Foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità - Fondamento.
Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua" l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno; ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18036 del 02/07/2008
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Competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008Estensione agli enti pubblici diversi dall'Amministrazione dello Stato e da quelle specificamente indicate dalla legge - Esclusione - Conseguenze.
La disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A. - tanto nella prima quanto nella seconda parte - si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 cod. proc. civ., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 cod. proc. civ., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 11187/2008Estensione agli enti pubblici diversi dall'Amministrazione dello Stato e da quelle specificamente indicate dalla legge - Esclusione - Conseguenze.
La disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A. - tanto nella prima quanto nella seconda parte - si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 cod. proc. civ., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 cod. proc. civ., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24281/2007Controversie riguardanti il trattamento di dati personali con parte in causa il Garante - Competenza per territorio - Individuazione - Foro erariale - Esclusione - Foro previsto dal comma secondo dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Sussistenza - Fondamento - Controversie aventi come parte in causa un'amministrazione statale diversa dal Garante - Foro erariale - Applicabilità.
In tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l'applicabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest'ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un'Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24281 del 22/11/2007
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Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006Opposizione - Competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione - Applicabilità dell'art 25 cod.proc.civ. (foro della P.A.) - Esclusione - Fondamento.
Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006Richiesta di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Diniego di riconoscimento da parte delle Commissioni Territoriali - Ricorso - Giudice competente.
Dal giorno in cui sono divenute efficaci le disposizioni del regolamento di attuazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, come novellata dall'art. 32 della legge n. 189 del 2002 (e cioè dal 120° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, contenuto in d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 e pubblicato in G.U. n. 229 del 22 dicembre 2004), il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego di asilo politico, emesso dalle Commissioni Territoriali per i Rifugiati, istituite presso le Prefetture - UTG ivi indicate dall'art. 12 del medesimo regolamento - va proposto nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno rispetto alla quale le Commissioni, come in precedenza la Commissione centrale sono soltanto organi tecnici, e rientra nella competenza per materia del Tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., trattandosi di controversia avente ad oggetto lo "status" del richiedente, e nella competenza territoriale del tribunale nel cui circondario ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione contestata, e non in quella del tribunale distrettuale, in virtù di una deroga la principio del Foro Erariale dettato dall'art. 25 cod. proc. civ., funzionalizzata alla migliore realizzazione dei principi di concentrazione, immediatezza e di effettività della difesa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati o ai loro eredi - Carattere assistenziale - Conseguenza - Competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro - Foro speciale della residenza dell'attore - Operatività anche in controversie instaurate contro un'amministrazione dello Stato - Disciplina del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati o ai loro eredi - Carattere assistenziale - Conseguenza - Competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro - Foro speciale della residenza dell'attore - Operatività anche in controversie instaurate contro un'amministrazione dello Stato - Disciplina del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 18606/2005Proposizione contestuale di cause connesse - Competenza territoriale inderogabile per una delle cause - Prevalenza delle regole disciplinanti la connessione.
Alla luce del nuovo testo del'art. 38, primo comma, cod.proc.civ., si è verificato un tendenziale avvicinamento tra la competenza per territorio derogabile e quella inderogabile, posto che quest'ultima può ormai essere rilevata solo entro un ristretto limite di tempo; ne consegue che, qualora due domande connesse siano proposte in uno stesso giudizio, tra le stesse parti e riguardino lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile, prevista per una delle due domande, cede alla competenza determinata secondo le regole che disciplinano la connessione, per consentire la realizzazione del "simultaneus processus".
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Intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 15076/2005Protezione dei dati personali - Provvedimento del Garante - Impugnazione dinanzi al tribunale (art. 29, sesto comma, legge n. 675 del 1996) - Competenza territoriale - Norme sul foro erariale - Inapplicabilità.
In tema di trattamento dei dati personali, nelle controversie promosse dal titolare o dall'interessato avverso il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - in relazione alle quali l'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 prevede che l'opposizione debba essere proposta al tribunale del luogo ove risiede il titolare - non trovano applicazione, ancorché la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, le disposizioni in materia di competenza territoriale dettate dall'art. 25 cod. proc. civ.; e ciò in quanto, per espressa previsione normativa (contenuta nel regolamento del Garante, n. 1 del 2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio), ai giudizi in cui è parte tale Autorità indipendente (la quale riveste una posizione particolare nell'ambito dello Stato-comunità) si applicano le regole stabilite nel titolo III del testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ma non anche quella di cui all'art. 6, contenuta nel titolo I del citato testo unico, riguardante, appunto, la regola del foro erariale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005
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Valore
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15076
2005
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Competenza civile - competenza per materia - imposte e tasse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005Imposte automobilistiche - Competenza per materia del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Competenza territoriale - Determinazione.
La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005
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Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 11609/2005Novellazione dell'art. 38 cod. proc. civ. "ex lege" n. 353 del 1990 - Criterio della determinazione in base alle risultanze degli atti - Applicabilità nel regime previgente - Sussistenza - Fondamento - Desumibilità dall'art. 14 cod. proc. civ. - Fattispecie.
Già prima dell'introduzione ad opera della legge n. 353 del 1990 della regola, sancita nel terzo comma del novellato art. 38 cod. proc. civ., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, ma estensibile all'intero sistema (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto idonea a radicare la competenza per territorio inderogabile ex art. 25 cod. proc. civ. nei confronti del Ministero della Salute presso il Foro di Roma, quale foro costituente il "luogo in cui era sorta l'obbligazione" - da identificarsi, trattandosi di illeciti aquiliani, nel luogo di verificazione dell'evento dannoso e non in quello di tenuta della condotta commissiva od omissiva causativa del danno - la circostanza che una pluralità di attori, dando luogo a litisconsorzio facoltativo attivo, avessero convenuto il Ministero allegando di aver subito danni per effetto di emotrasfusioni presso ospedali di Roma o di aver assunto emoderivati acquistati presso farmacie romane, in mancanza di elementi per potersi ritenere che il luogo del contagio fosse stato diverso da Roma ed in assenza di allegazione da parte di alcuno degli attori di avere subito le trasfusioni o di avere assunto gli emoderivati nel luogo di propria residenza diverso da Roma).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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