Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 19. (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 19. (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)
I. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
II. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
la giurisprudenza
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Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
competenza per territorio
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile -per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
incompetenza
per territorio
fori inderogabili
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_167
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
17374
2020

Azioni di accertamento negativo - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.
In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del 18/06/2020 (Rv. 658213 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_1326
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11797
2020

Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020 (Rv. 658446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11781
2020

Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
Prova civile - falso civile - querela di falso.
Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_050_2
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10361
2020

Azioni in materia di proprietà industriale - Società convenuta - Sede secondaria priva di rappresentanza institoria - Rilevanza ai fini della determinazione competenza per territorio - Esclusione - Conseguenze.
In materia di proprietà industriale, per determinare il foro del convenuto previsto dall'art_ 120, comma 2, c.p.i., si applica la regola di carattere generale contenuta nell'art_ 19, comma 1, c.p.c., in forza della quale nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società dotata di personalità giuridica, la competenza per territorio si individua in base soltanto alla sua sede legale e non anche a quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Civ_art_2203
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5309
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1594
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1594
2020

Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
Competenza civile - connessione di cause - In genere.
Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33309 del 17/12/2019 (Rv. 656264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_102
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
33309
2019

Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
32731
2019

Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.
In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13049 del 15/05/2019 (Rv. 653937 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2247 – Contratto di società
Cod. Proc. Civ. art. 023 – Foro per le cause tra soci e tra condimini
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13049
2019

Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.
L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12394
2019

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17311
2018

Clausola indicante come foro esclusivo quello della sede della società - Ammissibilità - Fondamento.
La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca" abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18724 del 27/07/2017
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18724
2017

Disciplina sul foro del consumatore - Controversie relative a finanziamenti per un importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca immobiliare - Applicazione - Esclusione.
La disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14090 del 08/07/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14090
2016

Disciplina sul foro del consumatore - Controversie relative a finanziamenti per un importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca immobiliare - Applicazione - Esclusione.
La disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14090 del 08/07/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14090
2016

Terzo debitore istituto bancario - Foro della residenza - Individuazione - Criteri.
Nell'espropriazione di crediti presso terzi, qualora il terzo sia un istituto bancario, la competenza per territorio va individuata, in alternativa, con riferimento al luogo della sua sede, ovvero in base al luogo in cui detto istituto risulti avere la filiale, la succursale o l'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8780 del 03/05/2016

Domanda risarcitoria da illecito civile - Eccezione di incompetenza sollevata dal condominio convenuto - Contestazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l'ufficio dell'amministratore, del foro dell'insorgenza dell'obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del "forum destinatae solutionis", coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 1182 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17474
2015

Pignoramento di crediti vantati da enti sottoposti a regime di tesoreria unica - Giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. - Giudice territorialmente competente - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
Nel pignoramento di crediti vantati da enti sottoposti al regime di tesoreria unica, giudice territorialmente competente nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo è solo quello del luogo dove si trova la filiale dell'istituto, presso il quale è localizzato il rapporto di tesoreria, che sia dotata di autonomia, quale unica abilitata alle operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e conseguentemente ad assumere la veste di terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
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Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
15676
2014

Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
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Cassazione
5705
2014

Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
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3539
2014

Obbligazioni degli enti pubblici - Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015
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Corte
Cassazione
270
2015

Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014
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Cassazione
26094
2014

Azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Rilevanza del luogo in cui sia avvenuto il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico - Esclusione - Ragioni.
Le competenze per territorio per la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta nei confronti della P.A. spetta al giudice del foro in cui ha sede la persona giuridica convenuta, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., nonché ai sensi del successivo art. 20, del luogo in cui l'obbligazione indennitaria deve essere eseguita, oppure in quello cui è insorto il fatto generativo dell'arricchimento, restando invece irrilevante il luogo in cui si è verificato il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico, fatto che costituisce condizione necessaria per la proponibilità della azione, ma non fonte dell'obbligazione medesima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22802 del 28/10/2014

Pignoramento di crediti vantati da enti sottoposti a regime di tesoreria unica - Giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. - Giudice territorialmente competente - Individuazione.
Nel pignoramento di crediti vantati da enti sottoposti al regime di tesoreria unica, giudice territorialmente competente nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo è solo quello del luogo dove si trova la filiale dell'istituto, presso il quale è localizzato il rapporto di tesoreria, che sia dotata di autonomia, quale unica abilitata alle operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e conseguentemente ad assumere la veste di terzo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014

Chiamato in garanzia - Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità di deduzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Irritualità dell'eccezione - Sussistenza.
In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato - che assume la posizione di convenuto rispetto alla domanda proposta nei suoi riguardi ex art. 269 cod. proc. civ. - ove contesti la competenza territoriale del giudice adìto, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via gradata sotto il profilo dell'art. 32 cod. proc. civ., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti dell'art. 25 cod. proc. civ., l'eccezione deve riguardare - a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo - non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014
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Cassazione
12009
2014

Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
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Cassazione
5705
2014

Divergenza tra sede legale e sede effettiva - Disciplina dell'art. 46, secondo comma, cod. civ. - Sede effettiva - Rilevanza.
Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1813 del 28/01/2014
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Cassazione
1813
2014

Competenza territoriale - Spostamento per fori diversi da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12444 del 21/05/2013
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Cassazione
12444
2013

Eccezione di incompetenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013
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Cassazione
5725
2013

Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576 del 11/01/2013
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576
2013

Danno da accettazione in pagamento di un assegno trafugato - Responsabilità della banca trattaria per mancata pubblicizzazione del furto dell'assegno - Competenza per territorio sulla domanda di risarcimento - Individuazione - Criteri.
Competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno patito da chi abbia ricevuto in pagamento un assegno di provenienza furtiva, proposta nei confronti della banca trattaria e fondata sull'allegazione dell'omessa adozione da parte di quest'ultima di una adeguata pubblicità della sottrazione del titolo, è il giudice del luogo in cui risiede o ha sede il danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22001 del 06/12/2012
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Cassazione
22001
2012

Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Conseguenze - Parte che eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012
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Cassazione
18967
2012

Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione.
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16245 del 25/09/2012

Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Controversie attinenti all'esecuzione dell'accordo - Competenza - Giudice fallimentare - Esclusione - Criteri ordinari ex art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Non sussiste la competenza del tribunale fallimentare in ordine alle controversie nascenti da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, trattandosi di giudizi aventi ad oggetto diritti di obbligazione, da promuovere dinanzi al giudice individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, anche per territorio. (Decisione assunta in tema di regolamento di competenza, relativo ad un giudizio sull'efficacia di una transazione seguente ad un accordo di ristrutturazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16187 del 24/09/2012
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Cassazione
16187
2012

Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012

Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Contratto negoziato fuori dai locali commerciali relativo a strumenti finanziari - Foro del consumatore ex art. 63 cod. consumo - Derogabilità da parte del consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità per il consumatore di adire il giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. o stabilito per contratto - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza d'ufficio o su eccezione del professionista - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., o indicato nel contratto, senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5974 del 16/04/2012
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
5974
2012

Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Applicabilità del foro del consumatore - Esclusione - Fondamento.
Competenza civile - competenza per territorio - Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore - Foro del consumatore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art.149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 13/04/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Derogabilità per scelta del consumatore stesso - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi. (Nella specie, alcuni acquirenti di prodotti finanziari, con domicilio in molteplici città, avevano deciso di concentrare le controversie presso un unico foro - quello in cui la società convenuta aveva sede - invece che proporle presso fori diversi, così da garantire uniformità di giudicato e contenimento dei costi ed, in definitiva, l'economia processuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
1875
2012

Foro del consumatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, una soltanto di competenza del giudice naturale del consumatore - Attrazione anche dell'altra domanda al foro del consumatore - Sussistenza - Fondamento.
In tema di foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, una volta che sia stata assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto di compravendita di un autoveicolo al giudice naturale del consumatore, anche la domanda di annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso (qualificata come "principale" dall'attore, ma priva di connessione od accessorietà rispetto a quella cd. "subordinata") rimane attratta allo stesso foro del consumatore, e ciò in virtù di due concorrenti ragioni giustificative: 1) l'assenza, nel testo del comma 1 dell'art. 33 citato, di alcuna delimitazione per oggetto della domanda, là dove l'espressione omnicomprensiva di foro "competente sulle controversie" conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto rispetto ad una specificazione della "causa petendi"; 2) l'applicazione della regola di svolgimento del processo in base al cumulo oggettivo di domande - quelle innanzi indicate come "principale" e "subordinata" - contro lo stesso soggetto (art. 104 cod. proc. civ.), che determina l'attrazione al giudice del foro speciale dell'intera controversia originata dal medesimo contratto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
24370
2011

Controversia instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero - Competenza territoriale - Art. 444 cod. proc. civ. - Condizioni - Mancanza - Determinazione ex art. 19 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie.
In tema di controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, l'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ. e attribuita al tribunale di Roma. (Nella specie la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l'attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21354 del 15/10/2011

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Società per azioni convenuta - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Società assicuratrice convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Deroga ai predetti oneri - Esclusione.
In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Né tale regola subisce deroghe nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società assicuratrice quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Società per azioni convenuta - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Società assicuratrice convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Deroga ai predetti oneri - Esclusione.
In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Né tale regola subisce deroghe nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società assicuratrice quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
21253
2011

Cause in materia di proprietà industriale - Competenza territoriale - Luogo ove sono stati commessi i fatti (art. 120, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2005) - Deroga per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21192 del 13/10/2011
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
21192
2011

Pagamento di somme di denaro da parte delle USL - Norme di contabilità dello Stato - Applicazione - Conseguenze - Criterio della sede della tesoreria dell'ente - Rilevanza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una P.A. non statale, cui sia però applicabile - nella specie una USL - la normativa sulla contabilità dello Stato, il "forum destinatae solutionis" va individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20530 del 06/10/2011

Pagamento di somme di denaro da parte delle USL - Norme di contabilità dello Stato - Applicazione - Conseguenze - Criterio della sede della tesoreria dell'ente - Rilevanza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una P.A. non statale, cui sia però applicabile - nella specie una USL - la normativa sulla contabilità dello Stato, il "forum destinatae solutionis" va individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20530 del 06/10/2011
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Cassazione
20530
2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011
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Cassazione
17020
2011

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011

Eccezione d'incompetenza - Accertamento - Ricorso a prove costituende - Inammissibilità - Fondamento.
L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15348 del 12/07/2011
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Incompetenza
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Cassazione
15348
2011

Foro esclusivo - Eccezione d'incompetenza - Limitata al foro esclusivo - Conseguenze - Regolamento di competenza - Indicazione degli altri fori alternativi - Ammissibilità - Esclusione.
L'eccezione d'incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, che non indichi in via subordinata i fori alternativi derogabili, così come preclude al giudice del merito di esaminare la competenza con riferimento a questi ultimi, allo stesso modo impedisce al convenuto, che proponga regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso la sollevata eccezione d'incompetenza, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, questioni afferenti ai fori derogabili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13406 del 17/06/2011
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13406
2011

Derogabile - Formulazione dell'eccezione - Indicazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Regolamento di competenza - Rilievo officioso dell'incompletezza - Ammissibilità.
La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ. L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011
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Cassazione
13202
2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione della stessa - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011
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3989
2011

Eccezione di incompetenza - Accertamenti istruttori con ricoso a prove costituende - Ammissibilità - Esclusione - Art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato - Riferimento alle sommarie informazioni - Portata - Fattispecie.
L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
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Cassazione
12455
2010

Contratto di prestazione d'opera professionale medica – Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Foro competente - Determinazione - Riferimento al foro della residenza del consumatore - Fattispecie.
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Foro competente per le relative controversie giudiziarie - Contratto negoziato individualmente - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio - Applicabilità della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 - Onere di allegazione in capo al consumatore - Sussistenza - Oneri probatori incombenti sul professionista ai fini della esclusione della anzidetta disciplina di tutela del consumatore - Portata - Specifica trattativa o superamento della presunzione di vessatorietà della clausola medesima - Necessità - Contenuti relativi - Conseguenze - Difetto di prova - Nullità della clausola di deroga della competenza del foro del consumatore.
Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010
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Corte
Cassazione
6802
2010

Contratto di prestazione d'opera professionale medica - Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Foro competente - Determinazione - Riferimento al foro della residenza del consumatore - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
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Cassazione
6854
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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4185
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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Cassazione
4185
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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4185
2010

Trasmissione televisiva dal contenuto diffamatorio - Lesione dei diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Individuazione - "Forum commissi delicti" - Luogo di domicilio o residenza della persona offesa o della sede della persona giuridica - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009
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21661
2009

Contestazione del convenuto, nella comparsa di risposta in primo grado, della competenza territoriale solo con riguardo ad un foro esclusivo e non a tutti i fori alternativi - Sentenza di rigetto dell'eccezione - Istanza di regolamento di competenza - Proposizione della nuova eccezione, sia pure in via subordinata - Inammissibilità - Fattispecie.
Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. cv., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli art. 19 e 20 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12997 del 05/06/2009
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12997
2009

Foro convenzionale esclusivo - Enunciazione dell'accordo - Sufficienza - Esclusione - Espressa indicazione del radicamento del giudizio sulla base dell'accordo - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di cumulo soggettivo con convenuti terzi estranei all'accordo.
In applicazione del principio di buona fede processuale, la mera enunciazione dell'avvenuta stipulazione con la parte convenuta di una clausola convenzionale che prevede l'attribuzione della competenza per territorio ad un foro esclusivo non è sufficiente ad invocarne l'operatività ai fini della radicazione della competenza, essendo necessario altresì che la parte esplicitamente dichiari di volersi avvalere di tale clausola, e cioè di voler introdurre il giudizio presso il foro adito proprio sulla base di essa; detta regola trova applicazione in modo ancor più pregnante in caso di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., potendo in tal caso radicarsi la competenza territoriale dinanzi al giudice adito anche in base a criteri validi solo per alcuni dei convenuti, con la conseguenza che, se la parte attrice ha omesso di allegare espressamente la propria volontà di avvalersi della clausola derogatoria, spetta ai convenuti l'onere di contestare la competenza non solo con riguardo al foro adito, ma anche in relazione criteri di cui agli artt.18,19 e 20 cod. proc. civ., che ben potrebbero trovare applicazione. In difetto di tale contestazione, l'eccezione di incompetenza va reputata incompleta e, quindi, non proposta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13032 del 05/06/2009
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Cassazione
13032
2009

Contratto di prestazione d'opera professionale tra paziente, medico e struttura sanitaria - Natura di contratto del consumatore - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per territorio - Foro di residenza del paziente - Applicabilità.
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico e, per esso, tra paziente e struttura sanitaria, rientra nell'ambito di applicazione delle norme di disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non è stato concluso per iscritto; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, primo e terzo comma, n. 19), cod. civ., ovvero dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u), del codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20 del 02/01/2009
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Cassazione
20
2009

Eccezione di incompetenza - Indicazione di tutti i fori alternativi possibili - Necessità - Conseguenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008
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Funzionale
Corte
Cassazione
21899
2008

Estensione agli enti pubblici diversi dall'Amministrazione dello Stato e da quelle specificamente indicate dalla legge - Esclusione - Conseguenze.
La disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A. - tanto nella prima quanto nella seconda parte - si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 cod. proc. civ., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 cod. proc. civ., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008

Estensione agli enti pubblici diversi dall'Amministrazione dello Stato e da quelle specificamente indicate dalla legge - Esclusione - Conseguenze.
La disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A. - tanto nella prima quanto nella seconda parte - si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 cod. proc. civ., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 cod. proc. civ., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008
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11187
2008

Poste italiane s.p.a. - Pignoramento dei redditi dei dipendenti - Luogo di esecuzione e foro dell'espropriazione forzata - Giudice competente per territorio - Individuazione in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello della sede della società - Art. 4 d.P.R. n. 180 del 1950, da interpretarsi a seguito della sentenza n. 231 del 1994 - Applicabilità - Conseguenze.
Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. cod. proc. civ. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane), il giudice dell'esecuzione competente per territorio va individuato - in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario - nel tribunale del luogo ove trovasi l'ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11180 del 07/05/2008

Domanda di restituzione di immobile - Dedotta scadenza del diritto reale di superficie trasferito - Natura personale - Competenza per territorio - Foro del luogo di conclusione del contratto - Sussistenza - Domanda riconvenzionale - Previsione per essa della competenza territoriale inderogabile di altro giudice - Conseguenza - Spostamento della competenza del giudice competente a conoscere la domanda principale - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, la domanda rivolta a conseguire la restituzione di un bene immobile da parte di chi l'abbia ricevuto dall'attore, in forza di titolo da dichiararsi risolto, ha natura personale e non reale, soggetta pertanto alla disciplina di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ. e senza che si determini spostamento di competenza ove nel giudizio sia proposta domanda riconvenzionale, connessa a quella principale, che pur se appartenente alla competenza per territorio inderogabile di altro giudice, non ecceda la competenza per materia o valore del primo.(Nella fattispecie la S.C. ha affermato il richiamato principio con riferimento ad un'azione di restituzione formulata per la scadenza della durata del diritto reale di superficie, già costituito in via contrattuale su un immobile, senza conseguenze sulla competenza per territorio - così fissata con riguardo al luogo di conclusione del contratto - per effetto della domanda riconvenzionale, connessa ex art. 36 cod. proc. civ. alla principale, l'accertamento di accessione invertita a favore del convenuto e non eccedente la competenza del giudice adito con la domanda principale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18554 del 03/09/2007
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18554
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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15219
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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15219
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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15219
2007

Domanda proposta innanzi a giudice competente, secondo il foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ. - Contestazione del convenuto - Onere probatorio a carico dell'attore - Determinazione della competenza del giudice, ai sensi del citato art. 20 - Condizioni.
In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. ("forum contractus" e "forum destinatae solutionis"), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007
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15110
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito
Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Eccezione di incompetenza ex articolo 1469 bis cod. civ. - Specialità - Vincolo di riferimento ai criteri generali del codice di procedura civile - Esclusione - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - Dovere del giudice di valutare la clausola derogativa della competenza alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del carattere di abusività della clausola.
Deve presumersi, ai sensi dell'articolo 1469 bis cod. civ., la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.. Pertanto l'eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato articolo 1469 bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando - e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza - che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d'ufficio l'illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
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4208
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Eccezione di incompetenza ex articolo 1469 bis cod. civ. - Specialità - Vincolo di riferimento ai criteri generali del codice di procedura civile - Esclusione - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - Dovere del giudice di valutare la clausola derogativa della competenza alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del carattere di abusività della clausola . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Deve presumersi, ai sensi dell'articolo 1469 bis cod. civ., la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.. Pertanto l'eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato articolo 1469 bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando - e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza - che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d'ufficio l'illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
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Cassazione
4208
2007

Sede - Rilevanza esclusiva di quella del momento di introduzione della lite - Sede del momento di insorgenza del rapporto dedotto in giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
Quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto ed in particolare del foro della sede di una persona giuridica, il fatto che la sede della stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la sede del momento di introduzione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007
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453
2007

Società prive di personalità giuridica - Eccezione di incompetenza territoriale - Riferimento al luogo ove è ubicata la sede legale - Sufficienza.
Per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all'art. 19, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16800 del 21/07/2006
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16800
2006

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Proposizione dell'eccezione e prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito. Pertanto qualora la parte deduca di domiciliare in un luogo, e in relazione a esso sussista la competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l'incompetenza ha l'onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l'individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell'eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006
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16096
2006

Foro della residenza del terzo debitore - Terzo debitore istituto bancario - Applicazione di detto foro - Criteri - Banca esercente servizio di tesoreria per conto di un Comune - Foro della sede della banca.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. Ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso enti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma dell'art. 26 cod. proc. civ. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006

Querela di falso proposta in appello avanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione delle parti al tribunale territorialmente competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Sussistenza.
In tema di querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. civ., il giudice d'appello rimette le parti avanti al tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006
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6465
2006

Querela di falso in via principale - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche e giuridiche - Applicabilità anche nel caso di proposizione incidentale nel giudizio d'appello avanti alla corte d'appello - Sussistenza.
Al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al tribunale, e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev'essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una corte d'appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al tribunale del luogo sede della corte d'appello, anziché avanti al tribunale territorialmente competente secondo quei criteri).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
Poichè, in tema di contratti tra il consumatore ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 cod.civ. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., se diversi da quello del consumatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
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13890
2005

Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
Poichè, in tema di contratti tra il consumatore ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 cod.civ. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., se diversi da quello del consumatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
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Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Competenza civile - competenza per territorio -Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Qualora l'accertamento della responsabilità civile di una parte sia avvenuto in sede penale, il successivo giudizio civile di liquidazione del danno deve svolgersi nella stessa sede ove si è svolto il giudizio penale, e tale competenza territoriale, nel caso in cui vi siano più responsabili civili, attrae, in ragione della connessione soggettiva, anche la competenza per il giudizio civile a carico dell'altra parte convenuta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12299 del 10/06/2005
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12299
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Funzionale
Corte
Cassazione
11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11609
2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4757
2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Corte
Cassazione
4757
2005
fine
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