Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9972 del 16/04/2025 (Rv. 674641-01)Controversie assoggettate - Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9972 del 16/04/2025 (Rv. 674641-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)"Ius superveniens" - secondo equita' - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 02)Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.
In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12
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Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)Nuova domanda - comunione - dei diritti reali - condominio - negli - edifici - (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.
In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12 …...
Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)Nuova domanda - comunione - dei diritti - reali - condominio - negli - edifici - (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.
In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12 …...
Onorari - valore della causa - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 688 del 09/01/2024 (Rv. 669925-01)Liquidazione del compenso dell'avvocato per prestazioni giudiziali - Criterio del decisum - Ulteriore somma riconosciuta in favore del cliente in sede di giudizio di appello - Parametro del complessivo decisum in appello anche per determinare il compenso per il giudizio di primo grado - Sussistenza - Fondamento.
In tema di liquidazione dei compensi per l’esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributatagli dal primo giudice, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell’effetto sostitutivo tipico dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 688 del 09/01/2024 (Rv. 669925-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014 …...
Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. – Cass. n. 12531/2023Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Domanda di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Esclusione - Fondamento.
In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023 (Rv. 667779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
12531
2023 …...
Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata – Cass. n. 3142/2023Competenza civile - competenza per valore - in genere - Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023 (Rv. 666853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Civ_art_1367
Corte
Cassazione
3142
2023 …...
Rimborso delle spese a carico del soccombente – Cass. n. 35195/2022Spese giudiziali civili - Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie in tema di liquidazione di un importo maggiore in secondo grado.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
Corte
Cassazione
35195
2022 …...
Proposizione cumulativa di più domande – Cass. n. 36897/2021Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - in genere - Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultra petizione - Configurabilità
In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_006, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_161
Corte
Cassazione
36897
2021 …...
Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea – Cass. n. 19250/2021Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Condominio - Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea - Valore della causa - Limitazione all'importo contestato - Esclusione - Ragioni.
La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 (Rv. 662012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_014
Corte
Cassazione
19250
2021 …...
Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni – Cass. n. 10984/2021Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento.
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Competenza del giudice di pace - Cass. n. 16012/2020 Competenza civile - competenza per valore - Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16012 del 28/07/2020 (Rv. 658513 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014 …...
Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cass. n. 17991/2020 Competenza civile - competenza per valore - Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti.
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma 2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17991 del 28/08/2020 (Rv. 658760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
17991
2020 …...
Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Cass. n. 15434/2020Competenza civile - competenza per valore - Condominio - Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Interesse ad agire - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per valore - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni .
In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15434 del 20/07/2020 (Rv. 658730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1137 …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 11460/2020Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Voci o elementi della stessa domanda - Esclusione - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace - Fattispecie.
Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest'ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall'altro al "facere" consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11460 del 15/06/2020 (Rv. 657945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Impugnazioni civili - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019 (Rv. 656325 - 01)Stralcio della domanda riconvenzionale in favore del giudice superiore - Sentenza - Impugnazione esperibile - Cassazione - Motivo di impugnazione relativo alla denegata connessione - Ammissibilità.
La pronuncia del giudice di pace con cui - ritenendo insussistente la connessione tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale - sia stata decisa solo la domanda principale, in via di equità, e disposto lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore, è impugnabile per cassazione, come questione di diritto, pure per la denegata connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019 (Rv. 656325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Competenza civile - competenza per valore – Cass. n. 28041/2019Domanda di condanna al pagamento di canoni locatizi - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019 (Rv. 655582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
28041
2019 …...
onorari - in genere - liquidazione - determinazione del valore della controversiaAvvocato - onorari - in genere - liquidazione - determinazione del valore della controversia - criteri - rigetto della domanda - criterio del "disputatum" – applicabilità - avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
>>> In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 …...
Avvocato - onorari - valore della causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018Art. 6 d.m. n. 585 del 1994 - Onorari professionali a carico del cliente - Liquidazione - Poteri del giudice - Riferimento al valore effettivo della controversia - Conseguenze - Criteri - Fattispecie.
Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva considerato, ai fini della determinazione del valore della controversia, non la somma oggetto della domanda, ma quella più alta effettivamente attribuita ai ricorrenti, all'esito dell'intero procedimento, a titolo di risarcimento dei danni).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018 …...
Competenza civile - competenza per valore - determinazione - in genere - Cass. n. 18201/2018Pretesa creditoria della P.A. - Assenza profili autoritativi - Controversia avente la sua fonte in un rapporto riguardante un bene immobile demaniale - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 11/07/2018
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Competenza
Incompetenza
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 14336/2017Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 618-bis c.p.c. - Competenza per materia del giudice del lavoro - Esclusione.
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14336 del 08/06/2017
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 18732/2015Valore della causa - Riferimento alla determinazione del contributo unificato per la individuazione del giudice competente per valore - Esclusione - Ragioni. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015
L'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015
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Competenza civile - Cass. n. 17202/2015Causa incardinata innanzi al Pretore - Soppressione degli uffici pretorili ai sensi del d.lgs. n. 51 del 1998 - Clausola di contenimento presente nella domanda originaria - Perdurante rilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 27/08/2015
Nelle cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 2 giugno 1999 ed attribuite, ex art. 1 del d.lgs. n. 51 del 1998, alla competenza del tribunale, poiché il limite quantitativo della domanda non può variare nel corso del processo in ragione di mutamenti normativi dei criteri di competenza, se la parte aveva inserito nell'atto introduttivo la cd. clausola di contenimento del valore complessivo della causa, lo stesso rimane fissato nei limiti della competenza del giudice originariamente adito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 27/08/2015
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cumulo oggettivo - in genere – Cass. n. 11287/2015Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015
Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 11287/2015Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace.
Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015
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competenza civile - competenza per valore - in genere – cass. n. 6297/2014Separazione consensuale - Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale - Inapplicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
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Competenza civile - Controversia risarcitoria relativa a cattiva manutenzione della strada Individuazione del giudice competente – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18813 del 05/09/2014Applicazione dell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
La domanda proposta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica contro un Comune, per ottenere il risarcimento del danno alla persona derivante da un sinistro causato dalle condizioni della strada comunale, esula dalle controversie di "risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti", cui si riferisce l'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., e rientra nella competenza per valore del giudice di pace se compresa - a norma dell'art. 14 cod. proc. civ. - nel limite di cui al primo comma del medesimo art. 7, mentre, se più elevata, appartiene alla competenza del Tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18813 del 05/09/2014
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Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Sentenza del giudice di pace - Appellabilità - Riduzione del "petitum" in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità - Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014
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competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 6297/2014Separazione consensuale - Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 23430/2013Giudice di pace - Cause relative a "beni mobili" - Credito risarcitorio derivante dalla lesione di un diritto fondamentale - Inclusione nei limiti della competenza per valore - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione del diritto all'integrità psicofisica.
La competenza del giudice di pace per le cause "relative a beni mobili" di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che la salute non fosse un "bene mobile", aveva declinato la propria competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno biologico compresa nella sua competenza per valore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23430 del 16/10/2013
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Appellabilità - Presupposti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012
Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 21582/2011Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21582 del 19/10/2011
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 18100/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 18100/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011Domanda di valore indeterminato, da accertarsi in corso di causa - Rigetto della domanda per accoglimento di eccezione preliminare di merito - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità.
In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito, quale l'eccezione di prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.
A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011
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Competenza civile - competenza per valore - valore indeterminabile – Cass. n. 16318/2011Somme di denaro e beni mobili - Richiesta di una somma esattamente specificata - Formula aggiuntiva "o quella maggiore o minore somma risultante" - Natura di clausola di stile - Rilevanza - Limiti - Possibilità di considerare la causa di valore indeterminabile - Esclusione.
In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011Pluralità di domande - Individuazione dello "scaglione" di appartenenza - Più domande di valore indeterminabile ed una domanda di risarcimento del danno di valore determinato - Cumulabilità - Conseguenze - Valore indeterminabile della causa.
Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - Cass. n. 7255/2011Causa relativa a somma di denaro - Domanda giudiziale per un determinato importo - Aggiunta della clausola "maggiore o minore somma accertata e ritenuta più giusta ed equa" - Valore della causa - Riferimento all'importo specificato - Necessità - Limiti - Natura di clausola di stile - Rilevanza - Criteri.
In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7255 del 30/03/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno (da circolazione stradale) - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni ( nella specie da circolazione stradale), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91 (nella specie euro 258,00), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Cass. n. 6363/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 24030/2009Pluralità di domande - Valore indeterminato di alcune di esse - Proposizione nello stesso processo contro il medesimo soggetto - Dichiarazione dell'istante di mantenerle complessivamente nel limite della competenza per valore del giudice adito - Competenza del giudice superiore - Esclusione - Contestazione del valore da parte del convenuto - Poteri di decisione del giudice - Limitazione al caso di domanda relativa a cose mobili diverse dal denaro - Fattispecie relativa a domanda risarcitoria conseguente al reato di falso in bilancio ed alle sue ricadute sul riconoscimento ai lavoratori del premio di produttività.
Qualora, insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, sia stata dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo, con spostamento della competenza al giudice superiore, non opera soltanto se l'attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore di tale seconda domanda entro il predetto limite, e ciò in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall'altra domanda. Comunque, la disposizione dell'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, qualora il convenuto contesti il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14, il giudice decide al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Ne consegue che, ove l'attore non indichi nella domanda la somma pretesa, la causa, nonostante la contestazione del convenuto, deve presumersi di competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - a fronte di una domanda di risarcimento del danno dipendente dal reato di false comunicazioni sociali, per effetto del quale era mancato il riconoscimento dei premi-produttività ai lavoratori - ha ritenuto che l'avvenuta proposizione da parte di questi ultimi dell'azione innanzi al giudice superiore escludesse implicitamente che il valore complessivo …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 25257/2008Pluralità di domande proposte dinanzi al giudice di pace - Cumulo di domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza del giudice adìto con domanda di condanna ad un "facere" - Omessa indicazione della volontà di contenere quest'ultima nei limiti di competenza del giudice di pace - Conseguenza - Valore indeterminato della controversia - Derivante incompetenza del giudice di pace.
Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adìto, ed una domanda di condanna ad un "facere" per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25257 del 16/10/2008
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competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 4994/2008Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con il capitale e gli interessi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008
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Competenza civile - competenza per valore – Cass. n. 4994/2008Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti.
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con il capitale e gli interessi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008
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Competenza civile - competenza per valore - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007Causa avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto come tale - Valore indeterminabile - Ricorso al criterio residuale della competenza per valore del tribunale - Fondamento - Causa avente ad oggetto azioni risarcitorie per lesione a diritti della personalità - Ricorso ai criteri di cui all'art. 14 cod. proc. civ. - Fondamento - Fattispecie.
La non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro; qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda é riconducibile all'ambito dell'art 14 cod. proc. civ. e ai criteri di stima ivi indicati. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C., ritenendo sussistente la competenza per valore del giudice di pace, ha accolto l'istanza di regolamento proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'onore, alla reputazione personale e alla immagine professionale dell'attore, quantificati nella misura simbolica di un euro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto (o "disputatum") della controversia nel grado - Riferimento esclusivo alla differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata a titolo di spese di lite e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al "disputatum" e al "decisum" come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Accoglimento parziale della domanda o dell'impugnazione - Riferimento al contenuto effettivo della decisione - Necessità - Sussistenza.
Ai fini del rimborso deIle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Cass. n. 17457/2007Indicazione della somma da parte dell'attore - Contestazione da parte del convenuto - Ammissibilità - Esclusione.
L'art 14, primo comma, cod. proc. civ. distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma 'indicatà e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore 'dichiaratò dall'attore, e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di Competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facoltà di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide "ex actis", la possibilità di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15714 del 13/07/2007Domanda proposta avanti al giudice di pace - Indeterminatezza - Esorbitana dal limite della giurisdizione equitativa - Dichiarazione di valore ai fini del c.d. contributo unificato - Entro quel limite - Irrilevanza - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Sentenza - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 dl 2006 - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione.
La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che <<il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti>> e fra queste dell'art. 14 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio - espressamente dichiarato valido anche in relazione al regime di cui all'art. 9 della l. n. 488 del 1999 - la Suprema Corte ha escluso che la dichiarazione di valore per il contributo fosse valsa a ricondurre il valore della causa, relativa a somma di danaro, nel limite della competenza per valore secondo equità del giudice di pace in funzione - anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006 - della ricorribilità in cassazione e non dell'appellabilità, in presenza di una domanda proposta con richiesta di una somma di valore indeterminato e, quindi, corrispondente, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., al massimo della competenza del giudice di pace adìto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15714 del 13/07/2007
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Competenza civile - regolamento di competenza - impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Cass. n. 7586/2007Provvedimento statuente solo sulla competenza con rigetto di istanze istruttorie relative a prove costituende - Appello - Inammissibilità - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituende è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione - , pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 cod. proc. civ., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7586 del 28/03/2007
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Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007Provvedimento solo sulla competenza, con rigetto istanze istruttorie relative a prove costituende - Appello - Inammissibilità - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituende è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione - , pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 cod. proc. civ., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3372 del 15/02/2007Domanda di valore indeterminato e domanda da determinarsi in corso di istruttoria - Qualificazione della seconda come causa di valore indeterminabile - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3372 del 15/02/2007
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - interessi danni e spese – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19302 del 08/09/2006Competenza civile - Competenza per valore - Cumulo oggettivo - Interessi, danni e spese - Indennizzo per svalutazione monetaria - Cumulabilità - Limiti temporali.
Il principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicchè, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di deperezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19302 del 08/09/2006
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006Giudice di pace - Competenza per valore - Determinazione - Domanda riconvenzionale - Cumulo - Esclusione - Fondamento - Artt. 7 e 36 cod. proc. civ. - Cumulo - Ammissibilità - Finalità - Individuazione del mezzo di Impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006Giudice di pace - Competenza per valore - Determinazione - Domanda riconvenzionale - Cumulo - Esclusione - Fondamento - Artt. 7 e 36 cod. proc. civ. - Cumulo - Ammissibilità - Finalità - Individuazione del mezzo di Impugnazione.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
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competenza civile - competenza per valore -Cass. n. 18240/2006Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario a seguito di separazione consensuale - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale relativa alla modifica delle condizioni della separazione - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore - Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione come formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Carattere indeterminato della domanda - Presunzione di corrispondenza al massimo della competenza per valore del giudice di pace - In caso di mancata contestazione - Sussistenza - Relativa sentenza del giudice di pace - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appellabilità - Sussistenza.
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la …...
Competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda – Cass. n. 9250/2006Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005Giudice di pace - Domanda relativa a somma di danaro - Con espresso contenimento nel limite della "competenza di lire due milioni" - E con richiesta di interessi e rivalutazione - Valore - Determinazione in lire due milioni - Fondamento - Conseguenze - Inappellabilità della successiva sentenza - Ricorribilità in cassazione.
In relazione ad una domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con l'espressa precisazione del contenimento "nei limiti della competenza del giudice adito di lire due milioni", nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, equivalendo il riferimento al suddetto importo all'indicazione di una somma determinata e dovendosi la richiesta degli accessori, in ragione della precisazione circa i suddetti limiti di competenza, intendere come relativa al momento successivo alla proposizione della domanda e come tale non incidente ai fini del suo valore, deve ritenersi che il valore della domanda sia di lire due milioni e, quindi, riconducibile alla giurisdizione di equità del giudice adito, con la conseguenza che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005Giudice di pace - Domanda relativa a somma di danaro - Con espresso contenimento nel limite della "competenza di lire due milioni" - E con richiesta di interessi e rivalutazione - Valore - Determinazione in lire due milioni - Fondamento - Conseguenze - Inappellabilità della successiva sentenza - Ricorribilità in cassazione.
In relazione ad una domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con l'espressa precisazione del contenimento "nei limiti della competenza del giudice adito di lire due milioni", nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, equivalendo il riferimento al suddetto importo all'indicazione di una somma determinata e dovendosi la richiesta degli accessori, in ragione della precisazione circa i suddetti limiti di competenza, intendere come relativa al momento successivo alla proposizione della domanda e come tale non incidente ai fini del suo valore, deve ritenersi che il valore della domanda sia di lire due milioni e, quindi, riconducibile alla giurisdizione di equità del giudice adito, con la conseguenza che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
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Locazione - affitto - affittuario - poteri – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19162 del 29/09/2005Iniziative dell'affittuario idonee all'incremento del reddito della cosa - Conseguenze - Automatico diritto allo indennizzo per migliorie - Esclusione - Diritto di ritenzione - Esclusione - Fondamento.
In tema di affitto di cosa produttiva, l'art. 1620 attribuisce all'affittuario la facoltà di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima; l'esercizio di tale facoltà non può , però, tradursi in obblighi a carico del locatore e non può , pertanto, di per sè costituire titolo per pretendere da quest'ultimo indennità per miglioramenti effettuati in attuazione di dette iniziative. Ne consegue che in nessun caso l'affittuario ha il diritto di ritenere l'azienda affittata fino a quando gli venga corrisposta l'indennità o eventuale altra somma, sempre che dovute. Né rileva che il diritto di ritenzione sia previsto in materia di enfiteusi, di possesso di buona fede o in favore del coerede che conferisca un bene in natura, atteso che le norme che prevedono il diritto di ritenzione hanno natura eccezionale e non sono perciò suscettibili di applicazione analogica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19162 del 29/09/2005
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impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Riduzione del "petitum" in sede di precisazione delle conclusioni - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appellabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
Qualora la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad euro 15.493,71, come previsto dall'art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del "petitum" eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
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Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 11609/2005Novellazione dell'art. 38 cod. proc. civ. "ex lege" n. 353 del 1990 - Criterio della determinazione in base alle risultanze degli atti - Applicabilità nel regime previgente - Sussistenza - Fondamento - Desumibilità dall'art. 14 cod. proc. civ. - Fattispecie.
Già prima dell'introduzione ad opera della legge n. 353 del 1990 della regola, sancita nel terzo comma del novellato art. 38 cod. proc. civ., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, ma estensibile all'intero sistema (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto idonea a radicare la competenza per territorio inderogabile ex art. 25 cod. proc. civ. nei confronti del Ministero della Salute presso il Foro di Roma, quale foro costituente il "luogo in cui era sorta l'obbligazione" - da identificarsi, trattandosi di illeciti aquiliani, nel luogo di verificazione dell'evento dannoso e non in quello di tenuta della condotta commissiva od omissiva causativa del danno - la circostanza che una pluralità di attori, dando luogo a litisconsorzio facoltativo attivo, avessero convenuto il Ministero allegando di aver subito danni per effetto di emotrasfusioni presso ospedali di Roma o di aver assunto emoderivati acquistati presso farmacie romane, in mancanza di elementi per potersi ritenere che il luogo del contagio fosse stato diverso da Roma ed in assenza di allegazione da parte di alcuno degli attori di avere subito le trasfusioni o di avere assunto gli emoderivati nel luogo di propria residenza diverso da Roma).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Cass. n. 1338/2005Individuazione - Riferimento alla richiesta dell'attore - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di giudice tributario per il pagamento di una somma parametrata, per un singolo mese, alla indennità giudiziaria ex legge n. 27 del 1981.
Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto rientrare nella competenza per valore dell'adito giudice di pace la domanda di un giudice tributario volta ad ottenere, in via equitativa, l'attribuzione di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte in un mese determinato, solo parametrata nel "quantum" all'indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 27 del 1981, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 34 cod. proc. civ., in quanto non si poteva ritenere che la questione, se i funzionari onorari abbiano titolo per pretendere compensi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, costituisse una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 21/01/2005
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del danno - valore delle relative controversie - limite massimo della competenza del giudice adito.*
Poichè ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa. ( V 3969/75, mass n 378256).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977
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Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975Criterio di determinazione del valore - obbligo di rendiconto - relative controversie - applicabilità del criterio.*
L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perche riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art 14 cod proc civ, il quale fa riferimento, ai fini della Competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa. ( V 3315/71, mass n 354804; 2397/65, mass n 314480).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 27/11/1975
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Diritti reali - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 02/08/1975Comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di riparazione (o manutenzione) - domanda di condanna a demolire il muro reso pericolante dal convenuto - azione personale - configurabilita - competenza per valore - determinazione - criteri .
Qualora l'attore chieda che il convenuto sia condannato a demolire il muro comune, reso pericolante per fatto del convenuto stesso, e non vengono in questione ne la proprieta del muro ne diritti reali limitati sui fondi limitrofi, l'Azione deve qualificarsi come personale, e cioe rivolta all'adempimento di un'obbligazione di fare (obbligazione connessa, a norma dell'art 882 cod civ, con il rapporto di comunione del muro e percio da considerare propter rem). Da cio consegue che la Competenza deve determinarsi non gia a norma dell'art 15 cod proc civ, concernente le cause relative a beni immobili, e cioe senza riferimento al valore del muro o del fondo dell'attore, ma a norma del precedente art 14, concernente le cause in materia di diritto d'obbligazione, onde, mancando l'indicazione del valore dell'obbligazione dedotta, deve presumersi la Competenza del giudice adito, che resta ferma, se non contestata dalla controparte nella prima difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 02/08/1975
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