Idoneità ad interrompere la prescrizione – Cass. n. 26543/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 09/09/2022 (Rv. 665717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2903, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale – Cass. n. 10141/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie.
Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_184_1 …...
Appello proposto nei confronti dei genitori – Cass. n. 6515/2021Impugnazioni civili - appello - legittimazione – passiva - Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità.
In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Proc_Civ_art_163_1 Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Cass. n. 4031/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163 …...
Errore sulle generalità del destinatario dell'atto notificato – Cass. n. 27567/2020Impugnazioni civili - indicazione delle parti - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27567 del 02/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_156
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Notifica della citazione nella procura generale – Cass. n. 23973/2020Procedimento civile - notificazione - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. 659600 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1387
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Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Cass. n. 14096/2020Competenza civile - competenza per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Cass. n. 12619/2020Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di esproprio - Vincoli per il giudice derivanti dalla quantificazione della somma operata in domanda - Esclusione - Applicazione dei criteri legali - Fattispecie.
In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa a titolo di indennità. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le domande volte ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità di espropriazione, ritenendo che le stesse fossero del tutto generiche non avendo le parti indicato nel dettaglio le somme pretese).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12619 del 25/06/2020 (Rv. 658053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)Citazione in giudizio di società fusa per incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio dell'incorporante - Effetti.
L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2505_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 -Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti.
La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile; ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1
RAPPORTO GIUDIZIO CIVILE E PENALE
EFFETTI
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto -nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 02/10/2019 (Rv. 655649 - 01)Azione proposta nei confronti di più debitori - Domanda originaria di condanna solidale - Modifica in appello della domanda in condanna "pro quota" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 02/10/2019 (Rv. 655649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1311, Cod_Proc_Civ_art_163 …...
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 02)Azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali - Fallimento della società - Curatore - Mutamento della legittimazione attiva - Diversità di presupposti e natura giuridica delle azioni - Mancata specificazione del titolo nella domanda - Conseguenze.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393, Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Dlgs_14_2019_art_255, Dlgs_14_2019_art_254 …...
Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria – Cass. Ord. 15946/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164_3, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizioneProcedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - inosservanza del termine a comparire - differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - “dies a quo” del nuovo termine - data di notifica dell’atto di citazione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018 …...
Domanda giudiziale - NovitàProcedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - mero concorso di norme, anche convenzionali - domanda nuova - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018
>>> La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domandala mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento - Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018
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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016Riscatto agrario - Esercizio del diritto mediante atto di citazione - Notificazione - Idoneità a produrre effetti sostanziali - Nullità dell'atto per vizi processuali - Irrilevanza.
Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9986 del 16/05/2016Società impugnante diversa da quella costituita in primo grado - Decisione sulla validità dell'impugnazione - Valutazione del giudice di merito - Contenuto.
Qualora, nell'atto di appello, la società appellante risulti diversa da quella costituita in primo grado, il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla validità dell'impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto introduttivo del giudizio, così escludendo l'incertezza assoluta circa l'indicazione della parte, quale causa di nullità ex artt. 164, comma 1, e 163, n. 1, c.p.c., in quanto l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non può limitarsi alla mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'atto nella sua interezza ed al suo senso complessivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9986 del 16/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016Appello proposta da società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese - Questione proposta per la prima volta in cassazione - Documentazione a corredo della stessa - Produzione ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
La parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9333 del 09/05/2016Mero concorso di norme, anche convenzionali - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall'Aeronautica militare all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9333 del 09/05/2016
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Procedimenti sommari - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015Procedimento sommario di cognizione - Ricorso privo dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Effetti - Differimento dell'udienza - Sufficienza - Rinnovazione del ricorso comunque irritualmente operata - Effetti invalidanti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015
In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015Domanda risarcitoria - Onere di descrizione dei pregiudizi patiti - Richiesta di ristoro dei "danni subiti e subendi" - Inidoneità - Successiva descrizione in corso di causa - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015Citazione in giudizio di soggetto privo della capacità di stare in giudizio - Riacquisto della stessa nella fase di gravame - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Portata - Idoneità ad escludere la sola invalidità della domanda, ma non degli atti del giudizio - Conseguenze - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio, in proprio, un soggetto privo di capacità processuale (per essere stato interdetto legalmente ex art. 32 cod. pen.), il riacquisto della capacità in fase di gravame determina la sanatoria della nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" - ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - idonea ad escludere l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti, ma non anche del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, sicché il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015Modifica della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015Pluralità di domande con molteplicità di oggetti - Omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse - Loro nullità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015
Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014Citazione in giudizio di società estinta a seguito di incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio della società incorporante - Effetti - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014
La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014
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procedimento civile -relazione di notifica - Notificazione citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
risarcimento in forma specificarisarcimento del danno - Risarcimento in forma specifica chiesto in citazione - Domanda di risarcimento per equivalente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Fattispecie in tema di responsabilità professionale del notaio.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell'esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall'esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell'immobile).Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Riferimenti normativi:Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058
Massime precedentiConformi: N. 12964 del 2005
Massime precedentiVedi: N. 1700 del 2009 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014Impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Nullità - Sanatoria ex art. 164 cod. proc. civ. - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014
L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014
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risarcimento in forma specifica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014Risarcimento in forma specifica chiesto in citazione - Domanda di risarcimento per equivalente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Fattispecie in tema di responsabilità professionale del notaio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell'esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall'esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell'immobile).Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014 …...
Notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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notificazione - relazione di notifica - in genere – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014 L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014 (2)Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità.
In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013
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Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze - Mancata instaurazione del rapporto processuale - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità - Fattispecie.
In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione "errore nella persona che deve ricevere la notificazione" deve leggersi come "errore nella indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona il soggetto - cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale - fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poichè quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di "vocatio in ius" e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
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pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze - Mancata instaurazione del rapporto processuale - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione "errore nella persona che deve ricevere la notificazione" deve leggersi come "errore nella indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona il soggetto - cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale - fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poichè quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di "vocatio in ius" e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013
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Appello - citazione di appello - Avvertimento di cui all'art. 163 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013 Avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento.
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013
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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10025 del 24/04/2013Incertezza sul giudice adìto per contrasto tra intestazione del gravame e "conventio in ius" - Conseguenze - Nullità.
L'atto di citazione in appello è nullo qualora vi sia contrasto tra l'intestazione del gravame (indicante quale giudice il tribunale) e la "conventio in ius" (contenente l'invito a comparire davanti alla corte d'appello), ciò determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adìto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10025 del 24/04/2013
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10025 del 24/04/2013Incertezza sul giudice adìto per contrasto tra intestazione del gravame e "conventio in ius" - Conseguenze - Nullità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10025 del 24/04/2013
L'atto di citazione in appello è nullo qualora vi sia contrasto tra l'intestazione del gravame (indicante quale giudice il tribunale) e la "conventio in ius" (contenente l'invito a comparire davanti alla corte d'appello), ciò determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adìto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10025 del 24/04/2013
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9407 del 18/04/2013Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9407 del 18/04/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013Spettanza - Condizioni - Soggetto individuato nella sentenza impugnata come parte ivi costituita - Necessità - Corrispondenza alle risultanze processuali ed alla titolarità del rapporto sostanziale - Irrilevanza - Limiti.
L'impugnazione di una sentenza deve essere rivolta nei confronti del soggetto che in essa è stato individuato come parte costituita in giudizio, prescindendosi dalla correttezza e dalla corrispondenza di una siffatta individuazione alle risultanze processuali, nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purchè sia quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - ricorso per cassazione - motivi del ricorso - vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - poteri della codomanda giudiziale - citazione - contenuto - in genere - ricorso per cassazione - motivi del ricorso - vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - poteri della corte di cassazione - cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - esclusione - esame diretto degli atti da parte della corte - ammissibilità - fondamento - limiti - ritualità della censura ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - necessità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3696 del 09/03/2012Opposizione dell'intimato - Fase di pieno merito - Memoria integrativa - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3696 del 09/03/2012
Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 cod. proc. civ., poiché l'art. 660, terzo comma, cod. proc. civ., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ."
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3696 del 09/03/2012
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Termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 29/02/2012Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Udienza di comparizione fissata in giorno festivo - Conseguenze - Riferimento al primo giorno seguente non festivo - Necessità - Fondamento.
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 29/02/2012
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011Requisiti - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. con riguardo alla facoltà di proporre appello incidentale - Nullità dell'atto di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011
Non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 163 cod. proc. civ., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011
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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011
In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) Cass. n. 20934/2011Mancato rilascio - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Esclusione - Fondamento - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza.
Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20934 del 12/10/2011
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
20934
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 20934/2011Mancato rilascio - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Esclusione - Fondamento - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011
Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011
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Procura
Mandato
Corte
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20934
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 20934/2011Mancato rilascio - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Esclusione - Fondamento - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011
Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello - Formule predeterminate - Necessità - Esclusione - Esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate essendo sufficiente ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita. Ne consegue la validità della notifica di fotocopia dell'atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011
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Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011Condominio - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011
Condominio - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - fondamento - Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto interno alla Seconda Sezione, hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni. Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011 dal sito web della Corte di Cassazione
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CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Conseguenze - Computo del termine in caso di scadenza nel corso della sospensione.
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010Notificazione di copia di atti di parte priva di una o più pagine - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa a copia notificata di atto di appello mancante di due pagine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010
La mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha escluso ogni lesione di tali garanzie, evidenziando che la copia notificata dell'atto di appello, benché priva di due pagine, consentiva di comprendere i motivi di impugnazione e di desumere il "petitum" del gravame proposto, il che risultava confermato dal tenore dell'atto di costituzione della controparte, che aveva esattamente contrastato la richiesta di riforma della decisione di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009Sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale - Revocazione - Atto introduttivo - Art.163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di revocazione, qualora oggetto dell'impugnazione sia una sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale, sia essa una sentenza di primo grado o di appello, all'atto introduttivo del giudizio non trova applicazione la norma dell'art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009Sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale - Revocazione - Atto introduttivo - Art.163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
In tema di revocazione, qualora oggetto dell'impugnazione sia una sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale, sia essa una sentenza di primo grado o di appello, all'atto introduttivo del giudizio non trova applicazione la norma dell'art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009Morte della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi - Appello proposto contro la parte originaria - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Per effetto della costituzione in giudizio degli eredi - Ammissibilità - Decesso avvenuto nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi - Impugnazione indirizzata nei confronti della parte deceduta - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l'appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria, ed ove ciò non avvenga - in quanto l'impugnazione sia proposta nei confronti della parte deceduta - la notificazione è affetta da nullità, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), per omissione del requisito stabilito dall'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.; tale nullità, tuttavia, è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione degli eredi ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., restando salvi, con efficacia "ex tunc", gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Qualora, invece, il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l'impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009Mancato rispetto dei termini minimi a comparire - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Rilievo d'ufficio della nullità - Necessità - Conseguente fissazione di termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di riassunzione e della relativa notificazione - Omesso adempimento della parte onerata - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 6439/2009Nullità della procura difensiva e difetto di "ius postulandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni.
Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009
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Procura
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 6439/2009Nullità della procura difensiva e difetto di "ius postulandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009
Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Vizio inerente la "editio actionis" - Sanatoria ex artt.156 terzo comma, 157 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione.
In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15714 del 13/07/2007Domanda proposta avanti al giudice di pace - Indeterminatezza - Esorbitana dal limite della giurisdizione equitativa - Dichiarazione di valore ai fini del c.d. contributo unificato - Entro quel limite - Irrilevanza - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Sentenza - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 dl 2006 - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione.
La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che <<il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti>> e fra queste dell'art. 14 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio - espressamente dichiarato valido anche in relazione al regime di cui all'art. 9 della l. n. 488 del 1999 - la Suprema Corte ha escluso che la dichiarazione di valore per il contributo fosse valsa a ricondurre il valore della causa, relativa a somma di danaro, nel limite della competenza per valore secondo equità del giudice di pace in funzione - anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006 - della ricorribilità in cassazione e non dell'appellabilità, in presenza di una domanda proposta con richiesta di una somma di valore indeterminato e, quindi, corrispondente, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., al massimo della competenza del giudice di pace adìto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15714 del 13/07/2007
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - intimazione di licenza o di sfratto - per finita locazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 12/07/2007Opposizione alla convalida - Effetti - Instaurazione di un giudizio ordinario - Conseguenze - Sentenza di appello dichiarativa della cessazione della locazione prima dell'intimazione - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 12/07/2007
L'opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione determina la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio ordinario di cognizione, volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, dovendo derivarne la decisione sul mantenimento o sulla risoluzione del contratto sottostante all'intimazione, senza che ciò comporti la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Conseguentemente, la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia rigettato la domanda dichiarando che la locazione principale era cessata prima dell'intimazione della licenza e che questa circostanza si ripercuoteva sul contratto di sublocazione, non viola il combinato disposto degli artt.342 e 163, comma 2, n. 4, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 12/07/2007
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 9313/2007Condizioni - Pendenza di una causa in primo grado e definizione di altra identica in secondo grado, ancorchè con sentenza soggetta ad impugnazione - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, per la configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 18/04/2007
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007Della residenza della persona fisica o della sede della società - Necessità - Esclusione - Del codice fiscale o della partita iva - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007
Ai fini della corretta indicazione delle parti, richiesta dall'art. 366 ,n. 1,cod.proc.civ., a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è prevista l'indicazione della residenza della persona fisica o della sede della società, nè, tantomeno, l'indicazione del codice fiscale o della partita iva della parte in causa, indicazioni queste ultime richieste in sede di processo tributario, la cui disciplina speciale non è applicabile nel processo civile ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione – Cass. n. 6464/2007Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza.
La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 6464/2007Autenticazione della sottoscrizione - Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza.
La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007
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difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione – Cass. n. 6464/2007Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007
La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007Proposizione dell'impugnazione nei confronti di parte sprovvista di legittimazione passiva - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Costitiuzione della parte legittimata passivamente - Giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 - Sanatoria "ex tunc" - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è affetto (non da inesistenza ma) da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile al predetto atto impugnatorio), trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Tale nullità è, peraltro, sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica la norma dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007Inesatta indicazione della data di nascita dell'appellato - Nullità od inesistenza dell'atto di appello - Esclusione - Condizioni e fondamento - Fattispecie.
L'erronea indicazione nell'atto di appello della data di nascita della parte appellata non determina la configurazione di un valido motivo di nullità o addirittura di inesistenza dell'atto stesso e della relativa notificazione trattandosi di una mera inesattezza che non comporta né l'impossibilità di individuare la parte citata nel giudizio di secondo grado e destinataria della notifica, né la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, rilevando che i destinatari dell'atto di appello risultavano ben individuati con precisazione del nome e del cognome oltre che con l'indicazione dell'esatto domicilio, puntualizzando, altresì, che l'identificazione con certezza delle parti appellate aveva trovato ulteriore conferma nella circostanza che l'atto di appello era stato consegnato a persone che avevano accettato il ritiro del documento senza frapporre alcuna eccezione circa l'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007Inesatta indicazione della data di nascita dell'appellato - Nullità od inesistenza dell'atto di appello - Esclusione - Condizioni e fondamento - Fattispecie.
L'erronea indicazione nell'atto di appello della data di nascita della parte appellata non determina la configurazione di un valido motivo di nullità o addirittura di inesistenza dell'atto stesso e della relativa notificazione trattandosi di una mera inesattezza che non comporta né l'impossibilità di individuare la parte citata nel giudizio di secondo grado e destinataria della notifica, né la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, rilevando che i destinatari dell'atto di appello risultavano ben individuati con precisazione del nome e del cognome oltre che con l'indicazione dell'esatto domicilio, puntualizzando, altresì, che l'identificazione con certezza delle parti appellate aveva trovato ulteriore conferma nella circostanza che l'atto di appello era stato consegnato a persone che avevano accettato il ritiro del documento senza frapporre alcuna eccezione circa l'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007Inesatta indicazione della data di nascita dell'appellato - Nullità od inesistenza dell'atto di appello - Esclusione - Condizioni e fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
L'erronea indicazione nell'atto di appello della data di nascita della parte appellata non determina la configurazione di un valido motivo di nullità o addirittura di inesistenza dell'atto stesso e della relativa notificazione trattandosi di una mera inesattezza che non comporta né l'impossibilità di individuare la parte citata nel giudizio di secondo grado e destinataria della notifica, né la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, rilevando che i destinatari dell'atto di appello risultavano ben individuati con precisazione del nome e del cognome oltre che con l'indicazione dell'esatto domicilio, puntualizzando, altresì, che l'identificazione con certezza delle parti appellate aveva trovato ulteriore conferma nella circostanza che l'atto di appello era stato consegnato a persone che avevano accettato il ritiro del documento senza frapporre alcuna eccezione circa l'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007Regole del procedimento - Richiamo alle norme sul processo ordinario - Termine per la formulazione dei quesiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
Quando le regole del giudizio arbitrale sono fissate convenzionalmente con richiamo delle norme sul processo ordinario, appare corretto affermare la nullità del lodo per qualsiasi inosservanza delle disposizioni che, con idonee prescrizioni procedurali, assicurano la tempestiva "informazione" e la possibilità di difesa attiva di tutti i soggetti coinvolti nella lite, come, in particolare, nel caso in cui la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare le norme del codice di rito sul processo di cognizione disciplinanti l'introduzione della causa (art. 163 cod.proc.civ. e ss.) e tendenzialmente finalizzate a garantire il contraddittorio tra le parti. È indubbio, tuttavia, che, laddove tali regole non siano adattabili al procedimento arbitrale, debba farsi riferimento alle modalità di tutela del diritto di difesa da esse delineate. Quindi, se non può invocarsi nel giudizio arbitrale il disposto di cui all'art.163 bis cod.proc.civ., trattandosi di norma inapplicabile a tale processo, le cui modalità di attivazione divergono da quelle stabilite per l'introduzione della causa nel giudizio ordinario, viene comunque in rilievo l'esigenza espressa dalla norma in questione e riconducibile al principio del contraddittorio, nel senso che chi è chiamato a confrontarsi in un giudizio deve poter conoscere per tempo le pretese azionate nei suoi confronti ed essere così messo nella condizione di plasmare conseguentemente il proprio atto introduttivo. Peraltro, detta esigenza, riferita al processo arbitrale, non può considerarsi automaticamente e irrimediabilmente insoddisfatta ove non sia assicurato un adeguato sfalsamento temporale tra la formulazione dei quesiti di chi ha promosso il giudizio e la formulazione dei quesiti di chi vi è stato chiamato; anche nel procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta …...
notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006Residenza effettiva - Rilevanza- - Risultanze anagrafiche - Valore meramente presuntivo - Prova contraria - Ammissibilità - Fonti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006
In tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria,che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato - Conseguenza - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizione - Desumibilità della qualità dell'appellato dal complessivo contenuto dell'atto di appello - Necessità - Effetto - Derivante validità di detto atto - Fondamento.
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2) - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerasi evocato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
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impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato - Conseguenza - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizione - Desumibilità della qualità dell'appellato dal complessivo contenuto dell'atto di appello - Necessità - Effetto - Derivante validità di detto atto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2) - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerasi evocato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Requisiti di cui all'art. 163 e 163 - Bis cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006Requisito di cui al comma terzo n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Natura di comparsa di risposta - Contenuti propri di tale comparsa - Necessità - Sussistenza.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006Requisiti di cui all'art. 163 e 163 - Bis cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Requisito di cui al comma terzo n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Natura di comparsa di risposta - Contenuti propri di tale comparsa - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006Riduzione alla metà dei termini di comparizione (art. 645 cod. proc. civ.) - Facoltà dell'opponente - Esercizio - Conseguenze - Automatica riduzione dei termini di costituzione - Inosservanza del termine - Applicabilità dell'art. 647 cod.proc.civ. - Esecutività del decreto ingiuntivo - Rinnovazione tardiva dell'atto di opposizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2002. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, cod. proc. civ., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell'art. 647 cod.proc.civ., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte costituzionale (sent. n. 18 del 2002) purchè effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006Proposizione del gravame nei confronti di società estinta perché incorporata in altra società - Società incorporante - Costituzione in giudizio - Effetti - Sanatoria "ex tunc" del vizio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006
In caso di proposizione dell'atto di appello nei confronti di società incorporata da un'altra società, la costituzione in giudizio da parte della società incorporante sana il vizio dell'atto di citazione con effetto "ex tunc", in applicazione della norma contenuta nell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a tenore della quale la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. (Nella specie, in controversia instaurata dopo il 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità dell'atto di impugnazione notificato alla compagnia assicuratrice originariamente convenuta, incorporata già da quindici mesi da altra compagnia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 15879/2006Procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione - Nullità dell'atto - Conseguenze - Rinnovazione della citazione - Conferimento di un nuovo mandato al difensore - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la "vocatio in ius" e la procura speciale apposta a margine o in calce-, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15879
2006
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 15879/2006Procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione - Nullità dell'atto - Conseguenze - Rinnovazione della citazione - Conferimento di un nuovo mandato al difensore - Necessità - Fondamento.
La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la "vocatio in ius" e la procura speciale apposta a margine o in calce-, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 12/07/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15879
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona effettuante la consegna o della sua qualità di incaricato del legittimato - Rilevanza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006
L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato, cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio (art. 137 cod.proc. civ.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata su richiesta di un avvocato che nel giudizio d'appello aveva difeso la ricorrente).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006Termine a comparire inferiore a quello minimo - Mancato rilievo d'ufficio - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Conversione della nullità in motivo d'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) - Mancata proporzione dell'impugnazione - Formazione del giudicato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006
Il principio di base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 cod. proc. civ.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. (Nelle specie la parte a danno delle quali si era verificata la nullità in primo grado non l'aveva fatta verle in appello e pretendeva di dedurla in cassazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006
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