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255 Azioni di responsabilità - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 255 Azioni di responsabilità - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 255 Azioni di responsabilità

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire ...:

a) l'azione sociale di responsabilità;

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;

d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

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Art. 255 Azioni di responsabilità (1)

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:

a) l'azione sociale di responsabilità;

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l'azione prevista dall'articolo 2476,  «ottavo comma» settimo comma, del codice civile;

d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 28 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo comma».


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